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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2882/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2882 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. SUTERA SARDO MARCELLO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIPOLLA RAIMONDO, giusta procura in P.IVA_2 calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: accertamento del saldo e ripetizione di indebito in materia di contratti bancari.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 09/04/2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e , Parte_1 Parte_2
e personalmente, in quanto fidejussori, hanno evocato in giudizio la Pt_1 Pt_3 CP_1
esponendo che in data 25.11.2016 la società ha stipulato un mutuo chirografario n.
[...]
034/051408/95 di € 50.000,00 al fine di ripianare l'esposizione debitoria del conto n. 40484-35
intrattenuto con l'istituto di credito. Invero, la somma mutuata è stata canalizzata ed
1 accreditata direttamente sul suddetto conto corrente dal quale veniva altresì trattenuta la relativa rata mensile.
Hanno formulato quindi una domanda di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla e ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., sulla CP_1
scorta delle seguenti doglianze:
- circa il conto corrente ordinario n. 40484-35, i) l'applicazione di una commissione di massimo scoperto con addebito dei relativi costi, senza nulla pattuire con la cliente;
ii)
l'applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale e indeterminato, perché non pattuito per iscritto, in violazione dell'art. 1284 c.c.; iii) la variazione unilaterale dei tassi, comunicata al cliente solo successive alla sua effettiva applicazione;
iv) l'applicazione di anatocismo, per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
v) l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
- circa il rapporto di mutuo chirografario del 25.11.2016, i) non è stato evidenziato il tasso effettivo praticato, il regime finanziario di calcolo degli interessi e la modalità di calcolo di quest'ultimi, con conseguente violazione delle regole previste dall'ordinamento in materia di trasparenza bancaria;
ii) la previsione di un tasso floor cela una operazione sbilanciata ed iniqua in quanto diretta ad escludere l'aleatorietà del contratto, in mancanza - tra l'altro - della fissazione di un corrispondente tetto massimo del tasso;
iii) il contratto non stabilisce che nella costruzione del piano di ammortamento alla francese si applica il regime composto in luogo di quello semplice;
iv) l'applicazione di anatocismo;
- circa le fidejussioni, la conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI.
Con le successive note e memorie, parte attrice ha dato conto di aver soddisfatto la condizione di procedibilità mediante deposito del verbale negativo di mediazione (cfr. all.
10.5.2022) e ha rinunciato alla eccezione/domanda di accertamento e dichiarazione di nullità
delle fideiussioni insistendo invece sempre nell'exceptio doli et nullitatis (cfr. note del 21.2.2023).
Tardivamente costituita, la ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. delle domande di restituzione avanzate da controparte con riferimento alle rimesse eseguite sul conto bancario in contestazione, in epoca precedente al decennio anteriore alla data di citazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (11.10.2021).
2 Ancora in via preliminare, ha contestato l'inammissibilità delle domande formulate da parte attrice per non aver quest'ultima impugnato gli estratti conto periodici recanti la chiara indicazione dei tassi e delle commissioni applicate.
Nel merito, ha affermato che non sussiste il dedotto collegamento negoziale tra il mutuo e il conto corrente, in quanto in data prossima all'erogazione vi sono state movimentazioni per un importo complessivamente maggiore rispetto alla somma concessa;
inoltre, non vi è
prova di alcuna “forma di immobilizzazione della somma mutuata da parte della banca, con
conseguente indisponibilità nel disporne da parte del mutuatario, così, da indurre a ritenere che la
creazione della provvista possa essere in realtà soltanto fittizia”.
Per ciò che concerne le specifiche allegazioni di controparte:
- sia nel contratto di c/c sia nel contratto di mutuo sono determinati gli interessi e non si configura alcune mancata reciprocità;
- la società ha dichiarato nel contratto di aver ricevuto tutta la documentazione da parte dell'istituto di credito;
- la mancata indicazione del T.A.E.G./I.S.C. riguarda non un'ipotesi di nullità contrattuale bensì una condotta eventualmente qualificabile in termini di inadempimento;
- in ogni caso, non si applica la disciplina consumeristica in quanto si tratta di contratti stipulati con un professionista;
- non si configura alcuna usura contrattuale, con la precisazione che gli interessi corrispettivi e moratori non possono essere posti sullo stesso piano e che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e - in generale - di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito;
- il contratto di conto corrente ordinario n. 040484 è stato stipulato in data 9.11.2009,
dunque successivamente alla deliberazione del che ha ammesso la possibilità di Pt_4
pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito ed è poi intervenuta la modifica all'art. 120 TUB prevedendo una ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità che pertanto deve essere ritenuta valida anche per il periodo successivo al 1.1.2014;
- è ormai riconosciuta l'ammissibilità della CMS quale onere aggiuntivo.
3 La causa, istruita mediante CTU contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9.4.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, va rilevato che il fatto che il conto corrente sia ancora in essere al momento della domanda non esclude che l'attore abbia un concreto l'interesse all'accertamento giudiziale circa la correttezza delle poste contabili eseguite in conto corrente:
infatti l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude che quest'ultimo chieda l'accertamento, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole contrattuali e/o dell'entità del saldo parziale ricalcolato, con ripetizione delle somme asseritamente illecitamente riscosse dalla banca.
Ancora in via preliminare, appare necessario dar conto che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande,
mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto - deve provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione sollevata. Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte, anche nei giudizi di accertamento - quale quello di cui si tratta - la regola non muta, giacché “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio” (cfr. Cass. 16197/2012).
Ebbene, l'istituto di credito convenuto ha soddisfatto l'onere su di esso gravante,
producendo il contratto di apertura di conto corrente e il contratto di mutuo, le comunicazioni relative al fido, le fidejussioni e gli estratti conto;
ha inoltre dato prova dell'effettiva consegna della somma mutuata.
A riguardo, muovendo alla prima eccezione di parte convenuta - da esaminare in via logicamente preordinata in quanto relativa all'ammissibilità della domanda - si rileva che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza legittimità, la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non preclude le azioni relative alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno generato le annotazioni in conto.
L'impugnazione degli estratti conto ha, infatti, ad oggetto esclusivamente errori di calcolo o di scritturazione, la cui rettifica resta preclusa qualora l'estratto conto non venga tempestivamente impugnato. Tuttavia, l'omessa tempestiva impugnazione degli estratti conto
4 non comporta la rinuncia a far valere i diritti derivanti dall'invalidità delle clausole relative al contratto di conto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29.07.2009, n. 17679; Cassazione civile, sez. I,
19.03.2007, n. 6514).
Di conseguenza, applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che dalla mancata contestazione degli estratti conto non può desumersi che vi sia stata alcuna acquiescenza in ordine alla legittimità degli addebiti operati dalla in corso di esecuzione CP_1
del rapporto.
Ancora in via preordinata, va chiarito che non si terrà in considerazione l'eccezione di prescrizione in quanto tardivamente formulata dalla Si tratta infatti di una eccezione CP_1
non rilevabile d'ufficio e pertanto proponibile soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata entro i venti giorni liberi prima l'udienza di comparizione (art. 167, co. II
ratione temporis vigente).
Muovendo alle singole censure contenute negli atti introduttivi, è opportuno, a questo punto, ricordare che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 co. III c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
la regola della necessaria determinatezza dell'oggetto e del contenuto del contratto espressa dalla norma in parola, pertanto, impone che sia risulti chiaramente il tasso di interesse applicato (in questi termini, Cass., n. 22179/2015 e Cass. Sez. VI Ord. n. 11876/2020). Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs n.
385/1993 - come nel caso di cui si occupa - in applicazione dell'art. 117 i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Così, per ciò che riguarda il rapporto di conto corrente, la lettera di apertura indica con chiarezza tutti gli elementi di cui sopra.
Con riferimento alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, in applicazione dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993 tempo per tempo vigente, le variazioni contrattuali riscontrate non sono state peggiorative per il correntista.
Per ciò che concerne le censure relative alla nullità della commissione di massimo scoperto, va preliminarmente rilevato che la ra originariamente giustificata in quanto Pt_5
5 connessa alla concessione di un fido e costituiva il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma (indipendentemente dal suo utilizzo) nell'ambito di un contratto di affidamento;
nella pratica invalsa nelle banche, tuttavia,
una linea di credito concessa e non utilizzata non dava luogo ad alcuna commissione, mentre per una linea di credito utilizzata solo in parte, la commissione non era riferita alla parte ancora disponibile, ma a quella utilizzata. Con la conseguenza che la concreta modalità di applicazione della commissione - come evidenziato dalla Corte di legittimità a partire dalla sentenza n. 11772 del 06/08/2002 - ne comportava la qualificazione nel senso di onere aggiuntivo agli interessi passivi che già la banca percepisce sulla somma utilizzata dal cliente.
Da qui la necessità di una regolamentazione normativa che il legislatore ha dettato a partire dalla legge n. 2/2009.
La previsione di una commissione di massimo scoperto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge citata (28.1.2009), è concordemente ammessa dalla giurisprudenza di merito;
tuttavia, perché che sia valida, è necessaria la sua esplicita pattuizione tra le parti e che sia determinata o determinabile. È cioè, richiesto che siano previsti
specificamente: i) il tasso della commissione;
ii) i criteri di calcolo;
iii) la sua periodicità (cfr. da ultimo Corte appello Ancona, sez. I, 20.04.2021).
Con l'entrata in vigore della L. n. 2/2009 - legge di conversione del D.L. 185/2008 - è stata sancita la legittimità della commissione di massimo scoperto, purché applicata su conti saltuariamente scoperti o con periodi di scopertura superiori ai 30 giorni (art. 2 bis: sono nulle
le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente
risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido).
Successivamente, il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ha introdotto l'art. 117
bis T.U.B. il quale - decretando la fine della C.M.S “classica” - prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. È stato poi emanato il
6 D.M. 30 giugno 2012, n. 644 che ha disposto che, per gli affidamenti, la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione, mentre per gli sconfinamenti la commissione di istruttoria veloce è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, e solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Dal quadro normativo così riferito deriva che, oltre alla commissione di affidamento, non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né
all'utilizzo dei medesimi (tra i quali la commissione per l'istruttoria e le spese relative al conteggio degli interessi). Per gli sconfinamenti, invece, è ammessa soltanto la commissione di istruttoria veloce, non eccedente i costi mediamente sostenuti dall'intermediario e definita sulla base di procedure interne adeguatamente formalizzate, che ne individuano i casi di applicazione. Tale disciplina, in vigore dal 1.7.2012, prevede l'espressa comminatoria di nullità
delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito (art. 117
bis, comma 3) e la previsione dell'obbligo dell'adeguamento dei contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118.
Ebbene, nella lettera di apertura del c/c è soltanto genericamente indicata la % di commissione sull'accordato e - per il periodo successivo al 1° luglio 2012 - non sono state rispettate le suddette disposizioni. Andranno quindi escluse le Commissioni su fido accordato, le Spese per intervento assenza fondi e la Commissione di istruttoria veloce.
Per il resto, le spese sono state regolarmente pattuite e le valute applicate corrispondono a quelle pattuite.
Per ciò che concerne la lamentata illegittima capitalizzazione degli interessi, l'art. 1283 c.c.
pone il generale divieto di anatocismo, permettendolo solo a determinate condizioni e con salvezza degli "usi contrari". Come è stato ricordato dalla Cass. n. 2374/99 “le finalità della norma
sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e
dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che
comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al
momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che
l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare
7 che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve
necessariamente accettare per poter accedere al credito”.
Il rapporto di cui si tratta è stato aperto in data successiva alla modifica dell'art. 120 del
TUB - introdotta con d.lgs. 342/99 e della conseguente delibera del CICR del 9.2.2000, cui era stato demandato il compito di riempire di contenuto l'apertura normativa all'anatocismo bancario.
La modifica in parola ha di fatto reintrodotto la possibilità per gli istituti bancari di capitalizzare, anche infrannualmente, gli interessi debitori e gli interessi creditori per le diverse operazioni bancarie. Ciò, tuttavia, soltanto se la capitalizzazione periodica sia avvenuta in maniera uniforme (con le medesime cadenze per gli interessi debitori e per gli interessi creditori) e sia stato garantito alla clientela un adeguato livello di conoscenza delle pattuizioni concernenti l'anatocismo (indicando, tra l'altro, la periodicità della capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato su base annuale nonché con approvazione specifica, per iscritto, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi). Andrà quindi esclusa di ogni forma di capitalizzazione composta a partire dall'anno
2014.
Passando all'esame del rispetto della soglia usuraria, la relativa analisi impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato dalla banca e il tasso soglia che si ricava dal
T.E.G.M. risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il T.E.G.M. riassume gli interessi annualmente praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta il fisiologico costo del credito secondo il mercato. La determinazione del T.E.G.M. è, quindi,
imprescindibile per l'accertamento dell'usura.
Giova evidenziare che questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri dettati dalla
Banca d'Italia, che, tenuto conto degli effetti innovativi della L. 2/2009, prevedono che, a partire dall'1.1.2010, rientri nel computo del costo del credito la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola che, indipendentemente dalla denominazione, abbia la medesima funzione.
8 A riguardo, il CTU - all'uopo nominato - ha dato conto che, nella verifica, “tra le spese sono
state considerate (ad abundantiam) tutte le spese riportate nello scalare del 31.12.2009 fatta eccezione
della Rivalsa Imposta di bollo e delle commissioni sul fido accordato che sono state sommate alle cms”;
rispondendo così anche alle osservazioni di parte attrice sul punto.
Ebbene, non è stata riscontrata alcuna usura originaria bensì esclusivamente il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri (3° trimestre 2017, 4° trimestre 2017, 1°
trimestre 2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, per la quantificazione del saldo del conto corrente rettificato in conformità alle nullità accertate, vanno richiamate le risultanze della relazione tecnica a firma del CTU nominato, che ha rideterminato il saldo in € 2.661,96 a credito della
banca.
A riguardo, è necessario chiarire che le diverse ricostruzioni proposte dal CTU (come evidente dagli allegati alla relazione, scalari e competenze) individuano alternativamente quello che sarebbe stato il saldo banca considerando fondate esclusivamente le deduzioni relative all'usura e alla capitalizzazione. Invece, per le ragioni suddette, vanno totalmente espunti i costi applicati ed espressi in sede di contrattazione in maniera percentuale senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, in adesione alla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le altre, Cass. Civ. sez. I, n. 19825/2022).
Appare ancora necessario riferire che si è deciso di quantificare il saldo banca non considerando le spese del 4 trimestre 2021, addebitate nel trimestre successivo, cristallizzando la domanda alla data di introduzione del giudizio.
L'istituto di credito non ha formulato osservazioni.
Muovendo alle doglianze relative al contratto di mutuo, le pattuizioni sono espressamente individuate nella documentazione riversata agli atti, in cui si legge chiaramente l'entità degli interessi e i criteri mediante i quali determinare le spese;
inoltre, è
stato allegato il piano di ammortamento.
Nessuna doglianza poi può derivare dalla sola applicazione della clausola floor,
pacificamente legittima se esplicitamente illustrata nel contratto, né dalla previsione di un ammortamento alla francese. Invero, quest'ultimo di per sé non implica una pratica anatocistica, ma rappresenta la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano
9 di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive (da ultimo, Cas. Civ. sez. I n. 7382/2025),
Non trova fondamento neppure l'allegato collegamento tra il contratto di c/c e il mutuo,
considerato in primo luogo che la somma messa a disposizione della società non è servita interamente a ripianare la posizione debitoria ma è stata usata quale provvista per le spese future. Ciò in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso
occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto,
dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro,
nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi
una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei
diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti,
siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro”.
Da quanto detto finora deriva altresì il rigetto de l'exceptio doli generalis seu presentis
formulata dai fidejussori. Questa, infatti, rileva nel caso in cui si voglia far valere l'estinzione del rapporto principale per adempimento o altra causa e la conseguente escussione fraudolenta della garanzia, ossia la prova evidente che il beneficiario della garanzia stia abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta, e quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte;
in caso contrario sarà tenuto comunque al pagamento e potrà agire contro il garantito che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.
La domanda di risarcimento danni non verrà trattata in quanto soltanto genericamente formulata, per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito.
Invero, ai fini della risarcibilità del danno - tanto nell'ipotesi responsabilità di natura patrimoniale quanto nell'ipotesi di responsabilità non patrimoniale - colui che ritiene di essere danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ma anche l'esistenza di una lesione: è richiesta la prova, in relazione a specifici fatti concreti, della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro nonché la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante.
10 In adesione al principio ermeneutico secondo cui il concetto di danno-conseguenza è
diverso da quello di danno-evento, va esclusa la possibilità di riconoscere il risarcimento automatico di un danno in re ipsa così da coincidere con l'evento; pertanto, è necessario fornire allegazione e prova del danno risarcibile (ulteriore rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita) altrimenti la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
Venendo, dunque, alla regolamentazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'esito, che vede accogliere soltanto parzialmente le domande attoree, risultando integrata un'ipotesi di reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione di 1/3 le spese di lite e condannare la convenuta al pagamento della restante quota.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La regolazione delle spese di lite
può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale
soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile
compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza
va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché
quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in
cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente
quantitativa del suo accoglimento” (in termini la massima di Cass. n.3438/2016).
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto del valore della domanda, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Parimenti, considerato che la CTU è stata estesa anche al rapporto di mutuo, per il quale parte attrice è risultata completamente soccombente, le relative spese vanno poste in capo a entrambe le parti in solido, in egual misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
in accoglimento parziale delle domande formulate da parte attrice con atto introduttivo del
10.10.2021 nei confronti di Controparte_1
accerta che il saldo del conto corrente n. 40484-35 al 31.12.2021, non contemplando
[...]
11 l'addebito delle spese del 4 trimestre 2021 e gli interessi dell'anno 2021 che vengono addebitati nel trimestre successivo, è pari a € 2.661,96 a credito della banca;
compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti;
condanna il convenuto Istituto di credito a rifondere a parte attrice i restanti 2/3 delle spese di lite pari ad € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Marcello Sutera Sardo dichiaratosi antistatario;
pone le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Agrigento, in data 31 luglio 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2882 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
(C.F. ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._2
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. SUTERA SARDO MARCELLO, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIPOLLA RAIMONDO, giusta procura in P.IVA_2 calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
oggetto: accertamento del saldo e ripetizione di indebito in materia di contratti bancari.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 09/04/2025, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e , Parte_1 Parte_2
e personalmente, in quanto fidejussori, hanno evocato in giudizio la Pt_1 Pt_3 CP_1
esponendo che in data 25.11.2016 la società ha stipulato un mutuo chirografario n.
[...]
034/051408/95 di € 50.000,00 al fine di ripianare l'esposizione debitoria del conto n. 40484-35
intrattenuto con l'istituto di credito. Invero, la somma mutuata è stata canalizzata ed
1 accreditata direttamente sul suddetto conto corrente dal quale veniva altresì trattenuta la relativa rata mensile.
Hanno formulato quindi una domanda di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla e ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., sulla CP_1
scorta delle seguenti doglianze:
- circa il conto corrente ordinario n. 40484-35, i) l'applicazione di una commissione di massimo scoperto con addebito dei relativi costi, senza nulla pattuire con la cliente;
ii)
l'applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale e indeterminato, perché non pattuito per iscritto, in violazione dell'art. 1284 c.c.; iii) la variazione unilaterale dei tassi, comunicata al cliente solo successive alla sua effettiva applicazione;
iv) l'applicazione di anatocismo, per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
v) l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto;
- circa il rapporto di mutuo chirografario del 25.11.2016, i) non è stato evidenziato il tasso effettivo praticato, il regime finanziario di calcolo degli interessi e la modalità di calcolo di quest'ultimi, con conseguente violazione delle regole previste dall'ordinamento in materia di trasparenza bancaria;
ii) la previsione di un tasso floor cela una operazione sbilanciata ed iniqua in quanto diretta ad escludere l'aleatorietà del contratto, in mancanza - tra l'altro - della fissazione di un corrispondente tetto massimo del tasso;
iii) il contratto non stabilisce che nella costruzione del piano di ammortamento alla francese si applica il regime composto in luogo di quello semplice;
iv) l'applicazione di anatocismo;
- circa le fidejussioni, la conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI.
Con le successive note e memorie, parte attrice ha dato conto di aver soddisfatto la condizione di procedibilità mediante deposito del verbale negativo di mediazione (cfr. all.
10.5.2022) e ha rinunciato alla eccezione/domanda di accertamento e dichiarazione di nullità
delle fideiussioni insistendo invece sempre nell'exceptio doli et nullitatis (cfr. note del 21.2.2023).
Tardivamente costituita, la ha Controparte_1
preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. delle domande di restituzione avanzate da controparte con riferimento alle rimesse eseguite sul conto bancario in contestazione, in epoca precedente al decennio anteriore alla data di citazione dell'atto introduttivo del presente giudizio (11.10.2021).
2 Ancora in via preliminare, ha contestato l'inammissibilità delle domande formulate da parte attrice per non aver quest'ultima impugnato gli estratti conto periodici recanti la chiara indicazione dei tassi e delle commissioni applicate.
Nel merito, ha affermato che non sussiste il dedotto collegamento negoziale tra il mutuo e il conto corrente, in quanto in data prossima all'erogazione vi sono state movimentazioni per un importo complessivamente maggiore rispetto alla somma concessa;
inoltre, non vi è
prova di alcuna “forma di immobilizzazione della somma mutuata da parte della banca, con
conseguente indisponibilità nel disporne da parte del mutuatario, così, da indurre a ritenere che la
creazione della provvista possa essere in realtà soltanto fittizia”.
Per ciò che concerne le specifiche allegazioni di controparte:
- sia nel contratto di c/c sia nel contratto di mutuo sono determinati gli interessi e non si configura alcune mancata reciprocità;
- la società ha dichiarato nel contratto di aver ricevuto tutta la documentazione da parte dell'istituto di credito;
- la mancata indicazione del T.A.E.G./I.S.C. riguarda non un'ipotesi di nullità contrattuale bensì una condotta eventualmente qualificabile in termini di inadempimento;
- in ogni caso, non si applica la disciplina consumeristica in quanto si tratta di contratti stipulati con un professionista;
- non si configura alcuna usura contrattuale, con la precisazione che gli interessi corrispettivi e moratori non possono essere posti sullo stesso piano e che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e - in generale - di tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito;
- il contratto di conto corrente ordinario n. 040484 è stato stipulato in data 9.11.2009,
dunque successivamente alla deliberazione del che ha ammesso la possibilità di Pt_4
pattuire la capitalizzazione degli interessi, purché con la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito ed è poi intervenuta la modifica all'art. 120 TUB prevedendo una ultrattività del principio della capitalizzazione a condizione di reciprocità che pertanto deve essere ritenuta valida anche per il periodo successivo al 1.1.2014;
- è ormai riconosciuta l'ammissibilità della CMS quale onere aggiuntivo.
3 La causa, istruita mediante CTU contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9.4.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, va rilevato che il fatto che il conto corrente sia ancora in essere al momento della domanda non esclude che l'attore abbia un concreto l'interesse all'accertamento giudiziale circa la correttezza delle poste contabili eseguite in conto corrente:
infatti l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude che quest'ultimo chieda l'accertamento, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole contrattuali e/o dell'entità del saldo parziale ricalcolato, con ripetizione delle somme asseritamente illecitamente riscosse dalla banca.
Ancora in via preliminare, appare necessario dar conto che ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle proprie domande,
mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto - deve provare i fatti sui quali si fonda l'eccezione sollevata. Ebbene, come affermato dalla Suprema Corte, anche nei giudizi di accertamento - quale quello di cui si tratta - la regola non muta, giacché “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed
intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio” (cfr. Cass. 16197/2012).
Ebbene, l'istituto di credito convenuto ha soddisfatto l'onere su di esso gravante,
producendo il contratto di apertura di conto corrente e il contratto di mutuo, le comunicazioni relative al fido, le fidejussioni e gli estratti conto;
ha inoltre dato prova dell'effettiva consegna della somma mutuata.
A riguardo, muovendo alla prima eccezione di parte convenuta - da esaminare in via logicamente preordinata in quanto relativa all'ammissibilità della domanda - si rileva che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza legittimità, la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non preclude le azioni relative alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori che hanno generato le annotazioni in conto.
L'impugnazione degli estratti conto ha, infatti, ad oggetto esclusivamente errori di calcolo o di scritturazione, la cui rettifica resta preclusa qualora l'estratto conto non venga tempestivamente impugnato. Tuttavia, l'omessa tempestiva impugnazione degli estratti conto
4 non comporta la rinuncia a far valere i diritti derivanti dall'invalidità delle clausole relative al contratto di conto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 29.07.2009, n. 17679; Cassazione civile, sez. I,
19.03.2007, n. 6514).
Di conseguenza, applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che dalla mancata contestazione degli estratti conto non può desumersi che vi sia stata alcuna acquiescenza in ordine alla legittimità degli addebiti operati dalla in corso di esecuzione CP_1
del rapporto.
Ancora in via preordinata, va chiarito che non si terrà in considerazione l'eccezione di prescrizione in quanto tardivamente formulata dalla Si tratta infatti di una eccezione CP_1
non rilevabile d'ufficio e pertanto proponibile soltanto con la comparsa di costituzione e risposta depositata entro i venti giorni liberi prima l'udienza di comparizione (art. 167, co. II
ratione temporis vigente).
Muovendo alle singole censure contenute negli atti introduttivi, è opportuno, a questo punto, ricordare che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 co. III c.c., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
la regola della necessaria determinatezza dell'oggetto e del contenuto del contratto espressa dalla norma in parola, pertanto, impone che sia risulti chiaramente il tasso di interesse applicato (in questi termini, Cass., n. 22179/2015 e Cass. Sez. VI Ord. n. 11876/2020). Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.Lgs n.
385/1993 - come nel caso di cui si occupa - in applicazione dell'art. 117 i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Così, per ciò che riguarda il rapporto di conto corrente, la lettera di apertura indica con chiarezza tutti gli elementi di cui sopra.
Con riferimento alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, in applicazione dell'art. 118 d.lgs. n. 385/1993 tempo per tempo vigente, le variazioni contrattuali riscontrate non sono state peggiorative per il correntista.
Per ciò che concerne le censure relative alla nullità della commissione di massimo scoperto, va preliminarmente rilevato che la ra originariamente giustificata in quanto Pt_5
5 connessa alla concessione di un fido e costituiva il corrispettivo della banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma (indipendentemente dal suo utilizzo) nell'ambito di un contratto di affidamento;
nella pratica invalsa nelle banche, tuttavia,
una linea di credito concessa e non utilizzata non dava luogo ad alcuna commissione, mentre per una linea di credito utilizzata solo in parte, la commissione non era riferita alla parte ancora disponibile, ma a quella utilizzata. Con la conseguenza che la concreta modalità di applicazione della commissione - come evidenziato dalla Corte di legittimità a partire dalla sentenza n. 11772 del 06/08/2002 - ne comportava la qualificazione nel senso di onere aggiuntivo agli interessi passivi che già la banca percepisce sulla somma utilizzata dal cliente.
Da qui la necessità di una regolamentazione normativa che il legislatore ha dettato a partire dalla legge n. 2/2009.
La previsione di una commissione di massimo scoperto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge citata (28.1.2009), è concordemente ammessa dalla giurisprudenza di merito;
tuttavia, perché che sia valida, è necessaria la sua esplicita pattuizione tra le parti e che sia determinata o determinabile. È cioè, richiesto che siano previsti
specificamente: i) il tasso della commissione;
ii) i criteri di calcolo;
iii) la sua periodicità (cfr. da ultimo Corte appello Ancona, sez. I, 20.04.2021).
Con l'entrata in vigore della L. n. 2/2009 - legge di conversione del D.L. 185/2008 - è stata sancita la legittimità della commissione di massimo scoperto, purché applicata su conti saltuariamente scoperti o con periodi di scopertura superiori ai 30 giorni (art. 2 bis: sono nulle
le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente
risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza
di fido).
Successivamente, il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, ha introdotto l'art. 117
bis T.U.B. il quale - decretando la fine della C.M.S “classica” - prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento e una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido. È stato poi emanato il
6 D.M. 30 giugno 2012, n. 644 che ha disposto che, per gli affidamenti, la commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione, mentre per gli sconfinamenti la commissione di istruttoria veloce è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, e solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.
Dal quadro normativo così riferito deriva che, oltre alla commissione di affidamento, non possono essere previsti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né
all'utilizzo dei medesimi (tra i quali la commissione per l'istruttoria e le spese relative al conteggio degli interessi). Per gli sconfinamenti, invece, è ammessa soltanto la commissione di istruttoria veloce, non eccedente i costi mediamente sostenuti dall'intermediario e definita sulla base di procedure interne adeguatamente formalizzate, che ne individuano i casi di applicazione. Tale disciplina, in vigore dal 1.7.2012, prevede l'espressa comminatoria di nullità
delle clausole che prevedano oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito (art. 117
bis, comma 3) e la previsione dell'obbligo dell'adeguamento dei contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118.
Ebbene, nella lettera di apertura del c/c è soltanto genericamente indicata la % di commissione sull'accordato e - per il periodo successivo al 1° luglio 2012 - non sono state rispettate le suddette disposizioni. Andranno quindi escluse le Commissioni su fido accordato, le Spese per intervento assenza fondi e la Commissione di istruttoria veloce.
Per il resto, le spese sono state regolarmente pattuite e le valute applicate corrispondono a quelle pattuite.
Per ciò che concerne la lamentata illegittima capitalizzazione degli interessi, l'art. 1283 c.c.
pone il generale divieto di anatocismo, permettendolo solo a determinate condizioni e con salvezza degli "usi contrari". Come è stato ricordato dalla Cass. n. 2374/99 “le finalità della norma
sono state identificate, da una parte, nella esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e
dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che
comporta il protrarsi dell'inadempimento (onere della domanda giudiziale) e, comunque, di calcolare, al
momento di sottoscrivere l'apposita convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che
l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare
7 che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve
necessariamente accettare per poter accedere al credito”.
Il rapporto di cui si tratta è stato aperto in data successiva alla modifica dell'art. 120 del
TUB - introdotta con d.lgs. 342/99 e della conseguente delibera del CICR del 9.2.2000, cui era stato demandato il compito di riempire di contenuto l'apertura normativa all'anatocismo bancario.
La modifica in parola ha di fatto reintrodotto la possibilità per gli istituti bancari di capitalizzare, anche infrannualmente, gli interessi debitori e gli interessi creditori per le diverse operazioni bancarie. Ciò, tuttavia, soltanto se la capitalizzazione periodica sia avvenuta in maniera uniforme (con le medesime cadenze per gli interessi debitori e per gli interessi creditori) e sia stato garantito alla clientela un adeguato livello di conoscenza delle pattuizioni concernenti l'anatocismo (indicando, tra l'altro, la periodicità della capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato su base annuale nonché con approvazione specifica, per iscritto, delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi). Andrà quindi esclusa di ogni forma di capitalizzazione composta a partire dall'anno
2014.
Passando all'esame del rispetto della soglia usuraria, la relativa analisi impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato dalla banca e il tasso soglia che si ricava dal
T.E.G.M. risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il T.E.G.M. riassume gli interessi annualmente praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta il fisiologico costo del credito secondo il mercato. La determinazione del T.E.G.M. è, quindi,
imprescindibile per l'accertamento dell'usura.
Giova evidenziare che questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri dettati dalla
Banca d'Italia, che, tenuto conto degli effetti innovativi della L. 2/2009, prevedono che, a partire dall'1.1.2010, rientri nel computo del costo del credito la commissione di massimo scoperto ed ogni altra clausola che, indipendentemente dalla denominazione, abbia la medesima funzione.
8 A riguardo, il CTU - all'uopo nominato - ha dato conto che, nella verifica, “tra le spese sono
state considerate (ad abundantiam) tutte le spese riportate nello scalare del 31.12.2009 fatta eccezione
della Rivalsa Imposta di bollo e delle commissioni sul fido accordato che sono state sommate alle cms”;
rispondendo così anche alle osservazioni di parte attrice sul punto.
Ebbene, non è stata riscontrata alcuna usura originaria bensì esclusivamente il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri (3° trimestre 2017, 4° trimestre 2017, 1°
trimestre 2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, per la quantificazione del saldo del conto corrente rettificato in conformità alle nullità accertate, vanno richiamate le risultanze della relazione tecnica a firma del CTU nominato, che ha rideterminato il saldo in € 2.661,96 a credito della
banca.
A riguardo, è necessario chiarire che le diverse ricostruzioni proposte dal CTU (come evidente dagli allegati alla relazione, scalari e competenze) individuano alternativamente quello che sarebbe stato il saldo banca considerando fondate esclusivamente le deduzioni relative all'usura e alla capitalizzazione. Invece, per le ragioni suddette, vanno totalmente espunti i costi applicati ed espressi in sede di contrattazione in maniera percentuale senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, in adesione alla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità (tra le altre, Cass. Civ. sez. I, n. 19825/2022).
Appare ancora necessario riferire che si è deciso di quantificare il saldo banca non considerando le spese del 4 trimestre 2021, addebitate nel trimestre successivo, cristallizzando la domanda alla data di introduzione del giudizio.
L'istituto di credito non ha formulato osservazioni.
Muovendo alle doglianze relative al contratto di mutuo, le pattuizioni sono espressamente individuate nella documentazione riversata agli atti, in cui si legge chiaramente l'entità degli interessi e i criteri mediante i quali determinare le spese;
inoltre, è
stato allegato il piano di ammortamento.
Nessuna doglianza poi può derivare dalla sola applicazione della clausola floor,
pacificamente legittima se esplicitamente illustrata nel contratto, né dalla previsione di un ammortamento alla francese. Invero, quest'ultimo di per sé non implica una pratica anatocistica, ma rappresenta la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano
9 di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota capitale e la quota interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e via via decrescono con le rate successive (da ultimo, Cas. Civ. sez. I n. 7382/2025),
Non trova fondamento neppure l'allegato collegamento tra il contratto di c/c e il mutuo,
considerato in primo luogo che la somma messa a disposizione della società non è servita interamente a ripianare la posizione debitoria ma è stata usata quale provvista per le spese future. Ciò in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso
occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto,
dalla circostanza, cioè, che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro,
nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi, instaurando tra di essi
una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei
diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti,
siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro”.
Da quanto detto finora deriva altresì il rigetto de l'exceptio doli generalis seu presentis
formulata dai fidejussori. Questa, infatti, rileva nel caso in cui si voglia far valere l'estinzione del rapporto principale per adempimento o altra causa e la conseguente escussione fraudolenta della garanzia, ossia la prova evidente che il beneficiario della garanzia stia abusando per ottenere un pagamento che non gli spetta, e quindi un comportamento scorretto connotato da dolo o mala fede dell'altra parte;
in caso contrario sarà tenuto comunque al pagamento e potrà agire contro il garantito che abbia indebitamente conseguito l'importo versatogli dal garante.
La domanda di risarcimento danni non verrà trattata in quanto soltanto genericamente formulata, per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno asseritamente subito.
Invero, ai fini della risarcibilità del danno - tanto nell'ipotesi responsabilità di natura patrimoniale quanto nell'ipotesi di responsabilità non patrimoniale - colui che ritiene di essere danneggiato deve allegare non solo l'altrui inadempimento ma anche l'esistenza di una lesione: è richiesta la prova, in relazione a specifici fatti concreti, della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro nonché la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante.
10 In adesione al principio ermeneutico secondo cui il concetto di danno-conseguenza è
diverso da quello di danno-evento, va esclusa la possibilità di riconoscere il risarcimento automatico di un danno in re ipsa così da coincidere con l'evento; pertanto, è necessario fornire allegazione e prova del danno risarcibile (ulteriore rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita) altrimenti la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass.
5960/2005).
Venendo, dunque, alla regolamentazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'esito, che vede accogliere soltanto parzialmente le domande attoree, risultando integrata un'ipotesi di reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione in ragione di 1/3 le spese di lite e condannare la convenuta al pagamento della restante quota.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La regolazione delle spese di lite
può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale
soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile
compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza
va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le
stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché
quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in
cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente
quantitativa del suo accoglimento” (in termini la massima di Cass. n.3438/2016).
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto del valore della domanda, dell'attività in concreto svolta e dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Parimenti, considerato che la CTU è stata estesa anche al rapporto di mutuo, per il quale parte attrice è risultata completamente soccombente, le relative spese vanno poste in capo a entrambe le parti in solido, in egual misura nei rapporti interni.
P.Q.M.
il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando,
in accoglimento parziale delle domande formulate da parte attrice con atto introduttivo del
10.10.2021 nei confronti di Controparte_1
accerta che il saldo del conto corrente n. 40484-35 al 31.12.2021, non contemplando
[...]
11 l'addebito delle spese del 4 trimestre 2021 e gli interessi dell'anno 2021 che vengono addebitati nel trimestre successivo, è pari a € 2.661,96 a credito della banca;
compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti;
condanna il convenuto Istituto di credito a rifondere a parte attrice i restanti 2/3 delle spese di lite pari ad € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti e come per legge, da distrarre a favore dell'avv. Marcello Sutera Sardo dichiaratosi antistatario;
pone le spese della CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Agrigento, in data 31 luglio 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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