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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2025
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa UE AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n.377/2025 RG promosso da: nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 int.1, C.F.: , CodiceFiscale_1
nata a [...] il Parte_2
24/05/1983 e residente a [...], C.F.: , CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicoletta Bonci;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza in data 11.12.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13.8.2025 i coniugi e Parte_1 [...]
hanno promosso il presente procedimento congiunto avente ad oggetto Parte_2 la pronuncia di separazione personale e di divorzio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale interveniva nel procedimento.
In data 16.12.2025 si svolgeva l'udienza di trattazione della separazione, sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Pagina 1 È documentato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 8.6.2017 nella
Repubblica Dominicana.
La coppia non ha avuto figli.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché è venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione. Le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti;
pertanto non sono previste condizioni.
La causa prosegue per la decisione del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto, così provvede:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi;
- l'Ufficiale di stato civile provvederà all'annotazione di sua competenza;
- viene emessa separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Così deciso in Urbino, in data 18 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente
UE AR atto sottoscritto digitalmente
Pagina 2
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa UE AR PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel ricorso per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta n.377/2025 RG promosso da: nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1 int.1, C.F.: , CodiceFiscale_1
nata a [...] il Parte_2
24/05/1983 e residente a [...], C.F.: , CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Nicoletta Bonci;
RICORRENTI
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da ricorso e da note depositate in sost. dell'udienza in data 11.12.2025.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13.8.2025 i coniugi e Parte_1 [...]
hanno promosso il presente procedimento congiunto avente ad oggetto Parte_2 la pronuncia di separazione personale e di divorzio.
Il ricorso veniva comunicato al P.M., il quale interveniva nel procedimento.
In data 16.12.2025 si svolgeva l'udienza di trattazione della separazione, sostituita con il deposito di note scritte.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Pagina 1 È documentato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 8.6.2017 nella
Repubblica Dominicana.
La coppia non ha avuto figli.
Dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte, risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché è venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione. Le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti;
pertanto non sono previste condizioni.
La causa prosegue per la decisione del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto, così provvede:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi;
- l'Ufficiale di stato civile provvederà all'annotazione di sua competenza;
- viene emessa separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
Così deciso in Urbino, in data 18 dicembre 2025 nella Camera di consiglio di questo
Tribunale.
Il Presidente
UE AR atto sottoscritto digitalmente
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