TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/10/2025, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9690/2024
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9690 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: azione ex art. 428 c.c., promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Parte_1 Parte_2
Toledo n. 413, presso lo studio degli Avv.ti Severino Nappi e Francesco Percuoco, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORI
Pag. 1 di 6 nei confronti di
elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA), Controparte_1 alla Via Martiri di Ungheria, 5, presso lo studio dell'Avv. Ida Bove, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO nonché
, , , elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3 CP_4
Giugliano in Campania (NA), alla Piazza Gramsci, 6, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Micillo, che li rappresenta e difende con l'Avv. Giampietro Pirozzi in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il Notaio nonché , Controparte_1 CP_2 CP_3
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
[...] CP_4 adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) stante lo stato di incapacità naturale della Sig.ra accertare e dichiarare, per uno o per tutti i motivi di cui alla CP_5 narrativa del presente atto, la nullità dell'atto del 15 ottobre 2019 rogato per Notaio
[...]
di Napoli, repertorio n. 1420, raccolta n. 1110, registrato a Napoli il dì 23 Controparte_1 ottobre 2019 al n. 13717/1T, con il quale al Sig. al Sig. e alla CP_2 CP_3
Sig.ra è stata rilasciata una procura generale dalla Sig.ra nata ad [...]_5
Arpaise il 4 febbraio 1927; 2) in via gradata, annullare l'atto succitato, rogato dal Notaio
in data 15 ottobre 2019 per uno o per tutti i motivi di cui alla Controparte_1 narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare, per uno o per tutti i motivi esposti in narrativa, che quanto compiuto dai convenuti, Sig. Sig. e Sig.ra CP_2 CP_3
in danno della Sig.ra è stato posto in essere in violazione dei più CP_4 CP_5 elementari obblighi di Legge, conoscendo il gravissimo deficit cognitivo della Sig.ra e, per CP_5
l'effetto, condannarli al risarcimento di ogni danno, subito e subendo, così come sarà quantificato in separata sede;
4) accertare e dichiarare, per uno o per tutti i motivi esposti in narrativa, che quanto compiuto dal convenuto, Notaio , in danno della Controparte_1
Pag. 2 di 6 Sig.ra è stato posto in essere in violazione dei più elementari obblighi di Legge con CP_5 una grave responsabilità professionale e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di ogni danno, subito e subendo, così come sarà quantificato in separata sede”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno in particolare addotto: di essere figli della
Sig.ra nata il [...] ad [...] e del Sig. nonché germani CP_5 CP_2 del Sig. e della Sig.ra che la Sig.ra è quantomeno dal 2018 CP_3 CP_4 CP_5 affetta da un gravissimo handicap psichico e mentale tale da renderla totalmente incapace di intendere e di volere;
che, ciò nonostante, il 15 ottobre 2019, i Sig.ri , e CP_2 CP_3 hanno condotto la Sig.ra presso lo studio del Notaio ove si CP_4 CP_5 CP_1 sono fatti rilasciare una procura generale con firma autografa della Sig.ra che tale procura CP_5
è stata rilasciata in stato di totale incapacità naturale, permanente e irreversibile, della Sig.ra in favore dei nominati procuratori che, approfittando dello stato della loro congiunta, CP_5 stanno disperdendo l'intero patrimonio della Sig.ra al solo fine di trarne beneficio CP_5 personale;
che l'incapacità della Sig.ra ex art. 428 c.c. rende nulla la procura CP_5 rilasciata;
che si configura una responsabilità del notaio rogante ai sensi dell'art. 47 L. n.
89/1913.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e che CP_2 CP_3 CP_4 hanno contestato gli assunti di controparte, hanno eccepito il difetto di interesse e di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 428 c.c. degli attori, concludendo nel merito per il rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio anche il Notaio , che ha contestato nel merito Controparte_1 la domanda attorea chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. In rito, risulta tardivo il deposito, da parte degli attori, della memoria di cui all'art. 171 ter n. 1
c.p.c., al che consegue che della stessa non può tenersi conto.
Dall'esame degli atti, infatti, risulta pacifico che il decreto emesso dallo scrivente ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. sia stato correttamente comunicato alle parti. La funzione del decreto in questione, emesso all'esito delle verifiche preliminari per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al prosieguo del giudizio, implica che lo stesso debba essere necessariamente
Pag. 3 di 6 conosciuto dalle parti, alle quali i provvedimenti in questione sono rivolti. Appare pertanto inescusabile l'errore nel quale gli attori sostengono di essere incorsi per aver fatto affidamento sulla errata registrazione della data di udienza effettuata dalla cancelleria.
Non si è pertanto proceduto alla rimessione in termini degli attori, mancandone i presupposti.
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre evidenziare che l'art. 428 c.c. stabilisce che “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere
o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.”
La norma è volta a tutelare i soggetti che non sono ancora stati dichiarati incapaci ma che abbiano compiuto atti a loro pregiudizievoli. La norma, pertanto, partendo dall'incapacità naturale, sanziona con l'annullamento gli atti unilaterali, quando vi sia stato un pregiudizio grave per l'autore, e i contratti, quando risulta la malafede dell'altro contraente. Presupposto indefettibile per entrambe le ipotesi è l'esistenza dell'incapacità naturale del contraente.
Ciò posto, appare dirimente nel caso di specie rilevare che l'azione di annullamento disciplinata dall'articolo citato compete esclusivamente all'interessato, ai suoi eredi ed aventi causa (cfr.
Corte d'Appello di Milano, 4.3.2020, la quale ribadisce che l'art. 428 c.c. mira a tutelare la persona incapace, unica legittimata, insieme ad eredi e aventi causa, alla proposizione dell'azione di annullamento, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1441 c.c., il cui 1° co. recita:
«l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge».).
La ratio di tale limitazione deriva dalla necessità di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, sicché deve escludersi che l'azione in parola possa essere esercitata nella forma della gestione di affari altrui, considerato altresì che la migliore dottrina nega che l'esercizio autonomo di un'azione giudiziale possa essere oggetto di gestione ai sensi dell'art. 2028 ss. c.c.
Gli attori, a ben vedere, non rivestono nessuna delle posizioni contemplate dalla norma e legittimanti l'azione, atteso che la Sig.ra risulta in vita, sicché non possono dirsi CP_5 legittimati ad agire.
Pag. 4 di 6 Va poi ritenuto infondato, già solo sulla base della prospettazione, che possa configurarsi una nullità della procura generale oggetto di causa per mancanza dell'accordo delle parti, atteso che trattasi di atto unilaterale (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Ne deriva che devono essere rigettate anche le ulteriori domande avanzate nei confronti dei convenuti, che si fondato sull'allegata incapacità della Sig.ra e sull'annullabilità CP_5 della procura generale del 15.10.2019, e per le quali difetta ugualmente la legittimazione ad agire, atteso che il pregiudizio allegato con la citazione non è riferibile agli attori, bensì alla Sig.ra
CP_5
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la complessiva attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda, infine, le domande di condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza degli attori, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dei convenuti relative al comportamento degli attori non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 - rigetta le domande attoree;
- condanna e al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
e delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 per
[...] CP_4 compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- rigetta le domande di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 18.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto dichiarato nelle suddette note, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 9690 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: azione ex art. 428 c.c., promossa da:
e , elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Parte_1 Parte_2
Toledo n. 413, presso lo studio degli Avv.ti Severino Nappi e Francesco Percuoco, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
ATTORI
Pag. 1 di 6 nei confronti di
elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA), Controparte_1 alla Via Martiri di Ungheria, 5, presso lo studio dell'Avv. Ida Bove, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO nonché
, , , elettivamente domiciliati in CP_2 CP_3 CP_4
Giugliano in Campania (NA), alla Piazza Gramsci, 6, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Micillo, che li rappresenta e difende con l'Avv. Giampietro Pirozzi in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio il Notaio nonché , Controparte_1 CP_2 CP_3
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
[...] CP_4 adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di Legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: 1) stante lo stato di incapacità naturale della Sig.ra accertare e dichiarare, per uno o per tutti i motivi di cui alla CP_5 narrativa del presente atto, la nullità dell'atto del 15 ottobre 2019 rogato per Notaio
[...]
di Napoli, repertorio n. 1420, raccolta n. 1110, registrato a Napoli il dì 23 Controparte_1 ottobre 2019 al n. 13717/1T, con il quale al Sig. al Sig. e alla CP_2 CP_3
Sig.ra è stata rilasciata una procura generale dalla Sig.ra nata ad [...]_5
Arpaise il 4 febbraio 1927; 2) in via gradata, annullare l'atto succitato, rogato dal Notaio
in data 15 ottobre 2019 per uno o per tutti i motivi di cui alla Controparte_1 narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare, per uno o per tutti i motivi esposti in narrativa, che quanto compiuto dai convenuti, Sig. Sig. e Sig.ra CP_2 CP_3
in danno della Sig.ra è stato posto in essere in violazione dei più CP_4 CP_5 elementari obblighi di Legge, conoscendo il gravissimo deficit cognitivo della Sig.ra e, per CP_5
l'effetto, condannarli al risarcimento di ogni danno, subito e subendo, così come sarà quantificato in separata sede;
4) accertare e dichiarare, per uno o per tutti i motivi esposti in narrativa, che quanto compiuto dal convenuto, Notaio , in danno della Controparte_1
Pag. 2 di 6 Sig.ra è stato posto in essere in violazione dei più elementari obblighi di Legge con CP_5 una grave responsabilità professionale e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di ogni danno, subito e subendo, così come sarà quantificato in separata sede”.
A sostegno delle proprie domande, gli attori hanno in particolare addotto: di essere figli della
Sig.ra nata il [...] ad [...] e del Sig. nonché germani CP_5 CP_2 del Sig. e della Sig.ra che la Sig.ra è quantomeno dal 2018 CP_3 CP_4 CP_5 affetta da un gravissimo handicap psichico e mentale tale da renderla totalmente incapace di intendere e di volere;
che, ciò nonostante, il 15 ottobre 2019, i Sig.ri , e CP_2 CP_3 hanno condotto la Sig.ra presso lo studio del Notaio ove si CP_4 CP_5 CP_1 sono fatti rilasciare una procura generale con firma autografa della Sig.ra che tale procura CP_5
è stata rilasciata in stato di totale incapacità naturale, permanente e irreversibile, della Sig.ra in favore dei nominati procuratori che, approfittando dello stato della loro congiunta, CP_5 stanno disperdendo l'intero patrimonio della Sig.ra al solo fine di trarne beneficio CP_5 personale;
che l'incapacità della Sig.ra ex art. 428 c.c. rende nulla la procura CP_5 rilasciata;
che si configura una responsabilità del notaio rogante ai sensi dell'art. 47 L. n.
89/1913.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e che CP_2 CP_3 CP_4 hanno contestato gli assunti di controparte, hanno eccepito il difetto di interesse e di legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 428 c.c. degli attori, concludendo nel merito per il rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio anche il Notaio , che ha contestato nel merito Controparte_1 la domanda attorea chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti hanno discusso la causa come da note di trattazione scritta presenti in atti.
2. In rito, risulta tardivo il deposito, da parte degli attori, della memoria di cui all'art. 171 ter n. 1
c.p.c., al che consegue che della stessa non può tenersi conto.
Dall'esame degli atti, infatti, risulta pacifico che il decreto emesso dallo scrivente ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. sia stato correttamente comunicato alle parti. La funzione del decreto in questione, emesso all'esito delle verifiche preliminari per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al prosieguo del giudizio, implica che lo stesso debba essere necessariamente
Pag. 3 di 6 conosciuto dalle parti, alle quali i provvedimenti in questione sono rivolti. Appare pertanto inescusabile l'errore nel quale gli attori sostengono di essere incorsi per aver fatto affidamento sulla errata registrazione della data di udienza effettuata dalla cancelleria.
Non si è pertanto proceduto alla rimessione in termini degli attori, mancandone i presupposti.
3. Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre evidenziare che l'art. 428 c.c. stabilisce che “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere
o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.”
La norma è volta a tutelare i soggetti che non sono ancora stati dichiarati incapaci ma che abbiano compiuto atti a loro pregiudizievoli. La norma, pertanto, partendo dall'incapacità naturale, sanziona con l'annullamento gli atti unilaterali, quando vi sia stato un pregiudizio grave per l'autore, e i contratti, quando risulta la malafede dell'altro contraente. Presupposto indefettibile per entrambe le ipotesi è l'esistenza dell'incapacità naturale del contraente.
Ciò posto, appare dirimente nel caso di specie rilevare che l'azione di annullamento disciplinata dall'articolo citato compete esclusivamente all'interessato, ai suoi eredi ed aventi causa (cfr.
Corte d'Appello di Milano, 4.3.2020, la quale ribadisce che l'art. 428 c.c. mira a tutelare la persona incapace, unica legittimata, insieme ad eredi e aventi causa, alla proposizione dell'azione di annullamento, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1441 c.c., il cui 1° co. recita:
«l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge».).
La ratio di tale limitazione deriva dalla necessità di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, sicché deve escludersi che l'azione in parola possa essere esercitata nella forma della gestione di affari altrui, considerato altresì che la migliore dottrina nega che l'esercizio autonomo di un'azione giudiziale possa essere oggetto di gestione ai sensi dell'art. 2028 ss. c.c.
Gli attori, a ben vedere, non rivestono nessuna delle posizioni contemplate dalla norma e legittimanti l'azione, atteso che la Sig.ra risulta in vita, sicché non possono dirsi CP_5 legittimati ad agire.
Pag. 4 di 6 Va poi ritenuto infondato, già solo sulla base della prospettazione, che possa configurarsi una nullità della procura generale oggetto di causa per mancanza dell'accordo delle parti, atteso che trattasi di atto unilaterale (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Ne deriva che devono essere rigettate anche le ulteriori domande avanzate nei confronti dei convenuti, che si fondato sull'allegata incapacità della Sig.ra e sull'annullabilità CP_5 della procura generale del 15.10.2019, e per le quali difetta ugualmente la legittimazione ad agire, atteso che il pregiudizio allegato con la citazione non è riferibile agli attori, bensì alla Sig.ra
CP_5
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa
(scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la complessiva attività difensiva svolta.
Per quanto riguarda, infine, le domande di condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nell'azione o nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza degli attori, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dei convenuti relative al comportamento degli attori non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata e a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 691 del 18/01/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni. Per cui in mancanza della prova di un danno tangibile per la parte vittoriosa la relativa domanda di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata dev'essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 - rigetta le domande attoree;
- condanna e al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
e delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 per
[...] CP_4 compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.808,00 per compensi, oltre
[...] rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge;
- rigetta le domande di condanna del soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, il 18.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 6 di 6