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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP RD
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3812/2024
Il Tribunale di AP RD , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3812 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a T'AR (CE) in [...] Parte_1
04.11.1965, C.F. e C.F._1 Parte_2
nato ad [...] in data [...], C.F.
, entrambi resident i in Orta di EL C.F._2
(CE) alla via Vitale Luigi n. 6 ed elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Fleming n. 14 presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Granato che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato l'11.10.2024, i ricorrenti premesso di aver contratto matrimonio in AP il
18.3.1995, dal quale sono nati tre figli, nato a Persona_1
AP (CE) in data 01.10.1998 ; nato a [...] Parte_3
in data 06.12.1995 e nata a AP (CE) in [...] Parte_4
15.06.2004, tutti maggiorenni, studenti e non economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso , che qui si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Pag. 2 di 6 2. Stabilire che la casa coniugale sita in Orta di EL (CE) alla via Luigi Vitale n. 16 sia assegnata alla sig.ra che vi vivrà in uno ai figli tutti Parte_1
maggiorenni, con ogni arredo e corredo, disponendo che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali e cambiando la residenza anagrafica.
3. Stabilire che il coniuge dott. provveda, Parte_2
a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ed economici intercorsi tra le parti durante il matrimonio, a donare alla sig.ra che si obbliga a Parte_1
compiere entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della separazione, con costi e spese condivisi tra i coniugi, il pieno diritto di proprietà dell'immobile sito in Orta di EL (CE) alla via Luigi Vitale n. 16 (cfr doc. n. 6), precisando che detto trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile della separazione prima e della cessazione degli effetti civili del matrimonio poi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a scopo prettamente solutorio – compensativo dei rapporti fra i coniugi.
4. Stabilire che il coniuge dott.ssa Parte_1
provveda, a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ed economici intercorsi tra le parti durante il matrimonio, a donare in favore del coniuge sig. i) la Parte_2
propria quota di proprietà dell'immobile di EL
(cfr doc. n. 7) e ii) la propria quota di proprietà del terreno
Pag. 3 di 6 agricolo in Cesa (cfr doc. n. 8), sopra individuati, con costi e spese a condivisi tra i coniugi, precisando che detto trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile della separazione prima e della cessazione degli effetti civili del matrimonio poi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a scopo prettamente solutorio – compensativo dei rapporti fra i coniugi.
5. Stabilire che il dott. verserà alla sig.ra Parte_2
un assegno mensile per il Parte_5
mantenimento dei figli pari ad € 150,00 ciascuno, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
6. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie relative a iscrizione universitarie e rette di frequenza, libri di testo e spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche. Le ulteriori spese straordinarie, al 50% tra le parti, previo preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle suddette condizioni, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni.
8. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Con nota congiunta depositata in data 19/12/2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di
Pag. 4 di 6 rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
15/01/2025.
Quindi la Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM esprimeva parere favorevole in data 18.10.2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Sul punto, si precisa che il Tribunale si limita a una mera presa d'atto in riferimento ai punti 3 e 4 del l'accordo sopra trascritto, trattandosi di patti estranei all 'oggetto del presente giudizio.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
nata a [...] in data [...], e Parte_2
nato ad [...] in data [...] alle
[...]
condizioni come in parte motiva trascritte, ad esclusione dei punti 3 e 4 dell'accordo, rispetto ai quali il Tribunale prende atto;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP
(Atto n.28, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1995) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AP RD
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3812/2024
Il Tribunale di AP RD , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3812 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a T'AR (CE) in [...] Parte_1
04.11.1965, C.F. e C.F._1 Parte_2
nato ad [...] in data [...], C.F.
, entrambi resident i in Orta di EL C.F._2
(CE) alla via Vitale Luigi n. 6 ed elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla via Fleming n. 14 presso lo studio dell'Avv.to Vincenzo Granato che li rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP RD
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato l'11.10.2024, i ricorrenti premesso di aver contratto matrimonio in AP il
18.3.1995, dal quale sono nati tre figli, nato a Persona_1
AP (CE) in data 01.10.1998 ; nato a [...] Parte_3
in data 06.12.1995 e nata a AP (CE) in [...] Parte_4
15.06.2004, tutti maggiorenni, studenti e non economicamente autosufficienti, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso , che qui si riportano:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Pag. 2 di 6 2. Stabilire che la casa coniugale sita in Orta di EL (CE) alla via Luigi Vitale n. 16 sia assegnata alla sig.ra che vi vivrà in uno ai figli tutti Parte_1
maggiorenni, con ogni arredo e corredo, disponendo che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali e cambiando la residenza anagrafica.
3. Stabilire che il coniuge dott. provveda, Parte_2
a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ed economici intercorsi tra le parti durante il matrimonio, a donare alla sig.ra che si obbliga a Parte_1
compiere entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della separazione, con costi e spese condivisi tra i coniugi, il pieno diritto di proprietà dell'immobile sito in Orta di EL (CE) alla via Luigi Vitale n. 16 (cfr doc. n. 6), precisando che detto trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile della separazione prima e della cessazione degli effetti civili del matrimonio poi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a scopo prettamente solutorio – compensativo dei rapporti fra i coniugi.
4. Stabilire che il coniuge dott.ssa Parte_1
provveda, a definizione dei rapporti di natura patrimoniale ed economici intercorsi tra le parti durante il matrimonio, a donare in favore del coniuge sig. i) la Parte_2
propria quota di proprietà dell'immobile di EL
(cfr doc. n. 7) e ii) la propria quota di proprietà del terreno
Pag. 3 di 6 agricolo in Cesa (cfr doc. n. 8), sopra individuati, con costi e spese a condivisi tra i coniugi, precisando che detto trasferimento è elemento funzionale ed indispensabile della separazione prima e della cessazione degli effetti civili del matrimonio poi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a scopo prettamente solutorio – compensativo dei rapporti fra i coniugi.
5. Stabilire che il dott. verserà alla sig.ra Parte_2
un assegno mensile per il Parte_5
mantenimento dei figli pari ad € 150,00 ciascuno, fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
6. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie relative a iscrizione universitarie e rette di frequenza, libri di testo e spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche. Le ulteriori spese straordinarie, al 50% tra le parti, previo preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle suddette condizioni, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile le dovute trascrizioni.
8. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Con nota congiunta depositata in data 19/12/2024 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di
Pag. 4 di 6 rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
15/01/2025.
Quindi la Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM esprimeva parere favorevole in data 18.10.2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso .
Sul punto, si precisa che il Tribunale si limita a una mera presa d'atto in riferimento ai punti 3 e 4 del l'accordo sopra trascritto, trattandosi di patti estranei all 'oggetto del presente giudizio.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
nata a [...] in data [...], e Parte_2
nato ad [...] in data [...] alle
[...]
condizioni come in parte motiva trascritte, ad esclusione dei punti 3 e 4 dell'accordo, rispetto ai quali il Tribunale prende atto;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP
(Atto n.28, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1995) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 5/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 6 di 6