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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/07/2024, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 826 / 2024 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. FACCHINI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 presso il cui Studio ha eletto domicilio e
c.f. , con l'avv. PALERMITI FRANCESCA, presso il cui Parte_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio – art. 473 bis.51 c.p.c.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27/06/2024 e ritualmente notificato, e Parte_2 [...] hanno proposto domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della Parte_1
RS responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata in data [...] dalla loro relazione more uxorio.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti hanno dedotto: (1) che, dal 2014 al 2023, hanno intrattenuto una RS relazione more uxorio, da cui è nata la figlia in data 09/03/2017, riconosciuta da entrambi i genitori al momento della nascita;
(2) che entrambi sono economicamente autosufficienti in quanto
1 RS lavoratori subordinati, percettori di un reddito pressoché equivalente;
(3) che la figlia è attualmente collocata prevalentemente presso l'abitazione materna ed il regime di frequentazione col padre è stato organizzato di comune accordo tra i genitori, in modo tale da garantire il diritto alla bigenitorialità; (4) che ad oggi sono pervenuti ad un accordo in ordine all'affidamento RS condiviso della figlia ed alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nel suo interesse.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto che l'intestato Tribunale Voglia disciplinare i rapporti tra i RS medesimi e la minore alle seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e con attuale domiciliazione RSona_2 prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Prato, via Marco Roncioni n.2; Parte_2
2) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio e/o RS residenza, nell'esclusivo interesse di Per
3) La figlia salvo diversi accordi tra i genitori, starà con il padre una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21, quando il padre, dopo cena, la riporterà a casa della madre, e il sabato Per dalle 16 fino alla domenica sera alle 21. La settimana successiva starà con il padre il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 21 e poi il venerdì dall'uscita della scuola fino al sabato sera alle 21. Per
4) Per Natale, Capodanno e Pasqua starà con ciascun genitore ad anni alterni, mentre le altre festività Per seguiranno il normale calendario, salvo diversi accordi tra i genitori. Per le vacanze estive potrà trascorrere due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, in particolare alternandosi nella settimana di ferragosto;
a tale scopo per poter programmare le ferie i genitori si impegnano a comunicarsi i periodi di ferie entro il 15 aprile di ogni anno;
RS
5) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, considerato che la madre percepisce interamente l'assegno unico di circa € 180,00 mensili, impegnandosi la stessa ad utilizzare tale somma per le esigenze della figlia. Entrambi i genitori contribuiranno nella misura RS del 50% ciascuno alle spese straordinarie di così come previste dal Protocollo d'intesa in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Prato.
6) I genitori si impegnano a richiedere ogni anno l'attestazione minorenni per i figli e a trasmetterla l'uno all'altro.
7) Le decisioni di maggiore importanza inerenti l'educazione, l'istruzione, attività sportiva e la salute della figlia verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
sarà onere di entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9) La spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
2 Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
In particolare, in ordine al regime di affidamento ed alle modalità di frequentazione genitori/figlia RS pattuite dalle parti, il Collegio ritiene che la richiesta di affidamento congiunto di avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto del fatto che questa costituisce la regola dettata dal legislatore ex art. 337ter c.p.c., derogabile soltanto in presenza di situazioni contrarie all'interesse morale e materiale della minore. Lo stesso può dirsi in ordine alla scelta del regime di frequentazione della figlia da parte di entrambi i genitori, secondo modalità tali da garantire nel miglior modo possibile il diritto alla bigenitorialità e ad intrattenere con entrambi i genitori un rapporto sereno e costruttivo. Infine, il Collegio designato rileva la congruità dell'accordo RS raggiunto tra le parti in ordine al contributo al mantenimento economico di che mensilmente il padre sarà chiamato a corrispondere in favore della sig.ra nella misura di € 250,00, oltre al Pt_2
50% delle spese straordinarie resesi necessarie, tenuto anche conto del fatto che quest'ultima percepisce in via esclusiva l'assegno unico universale per la figlia, pari ad € 180,00 mensili.
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa l'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni di seguito integralmente riportate:
1) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e con attuale RSona_2 domiciliazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Prato, via Parte_2
Marco Roncioni n.2;
2) i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio RS e/o residenza, nell'esclusivo interesse di RS
3) La figlia salvo diversi accordi tra i genitori, starà con il padre una settimana il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 21, quando il padre, dopo cena, la riporterà a casa della RS madre, e il sabato dalle 16 fino alla domenica sera alle 21. La settimana successiva starà con il padre il mercoledì dall'uscita della scuola fino alle ore 21 e poi il venerdì dall'uscita della scuola fino al sabato sera alle 21. RS
4) Per Natale, Capodanno e Pasqua starà con ciascun genitore ad anni alterni, mentre le altre festività seguiranno il normale calendario, salvo diversi accordi tra i genitori. Per le vacanze estive
3 RS potrà trascorrere due settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, in particolare alternandosi nella settimana di ferragosto;
a tale scopo per poter programmare le ferie i genitori si impegnano a comunicarsi i periodi di ferie entro il 15 aprile di ogni anno;
RS 5) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di €
250,00, considerato che la madre percepisce interamente l'assegno unico di circa € 180,00 mensili, impegnandosi la stessa ad utilizzare tale somma per le esigenze della figlia Entrambi i genitori RS contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di così come previste dal
Protocollo d'intesa in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Prato.
7) Le decisioni di maggiore importanza inerenti l'educazione, l'istruzione, attività sportiva e la salute della figlia verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
sarà onere di entrambi i genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Prende atto che:
6) I genitori si impegnano a richiedere ogni anno l'attestazione minorenni per i figli e a trasmetterla l'uno all'altro.
8) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
9) La spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 24.7.2024
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
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