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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 827/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25 giugno 2025
d a
OGGETTO:
e Controparte_1 Controparte_2
Altri istituti in materia di GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avv. DELLA VITE SUSANNA e diritti reali possesso e dall'avv. DELLA VITE LUCIANO ( ) VIA C.F._1 trascrizioni BIZZARRI 23 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO;
Parte_1
( ) VIA BIZZARRI 23 24042 CAPRIATE SAN C.F._2
GERVASIO, elettivamente domiciliati in VIA BIZZARRI 23 24042
CAPRIATE SAN GERVASIO presso il difensore avv. DELLA VITE
SUSANNA, come da procura in calce all'atto di appello pagina 1 di 17
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
e , rappresentati e difesi CP_3 Controparte_4
dall'avv. BENEDETTI ELENA elettivamente domiciliati in VIA
PARTIGIANI, 5 BERGAMO presso il difensore avv. BENEDETTI ELENA,
come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Gorpia CP_5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Anfossi, 12,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
n. 1540/23.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
“In via principale, nel merito: accertato e dichiarato che i sig.ri non CP_3
hanno fornito, né tantomeno allegato, ai sensi dell'art 1223, 1256 e 2967 c.c.,
la prova dell'incremento patrimoniale effettivamente perduto o impedito per
effetto della condotta dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 pagina 2 di 17 né, tantomeno, ai sensi dell'art 2043 c.c., la prova del nesso di Per_1
causalità giuridica tra la presunta violazione del diritto di godere del fondo
confinante e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa di
detta violazione, quale danno-conseguenza da risarcire, Voglia l'Ecc.ma
Corte adita rigettare, in revisione parziale della sentenza n. 1540/2023
emessa dal Tribunale di Bergamo, la domanda risarcitoria, avanzata da
, e a titolo di mancato guadagno, per CP_4 CP_3 CP_5
l'inutilizzo del fondo riscattato in oggetto. In via subordinata e nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga che il
danno da mancato guadagno per l'impedito utilizzo del fondo confinante dei
sig. , e , sia stato dimostrato Controparte_4 CP_3 CP_5
sulla base di presunzioni semplici, attraverso una praesuptio hominis di
danno risarcibile (cioè in re ipsa), corrispondente al danno figurativo del
reddito potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del fondo in discussione
nell'allevamento bovino, Voglia l'Ecc.ma Corte, per l'effetto, rigettare la
domanda risarcitoria avanzata da , e a titolo CP_4 CP_3 CP_5
di mancato guadagno, per non aver gli odierni appellati mai dedotto, né
allegato, nel corso del giudizio di primo grado, i fatti noti della presunzione
ex art 2729 c.c., né tantomeno allegato le specifiche circostanze da cui si
sarebbe dovuto inferire il pregiudizio subito. In via di ulteriore subordine, nel
merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga che
il danno da mancato guadagno dei retraenti sia stato dimostrato sulla base di pagina 3 di 17 presunzioni semplici, attraverso una praesuptio hominis di danno risarcibile
(cioè in re ipsa), corrispondente al danno figurativo del reddito
potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del fondo in discussione
nell'allevamento bovino, Voglia l'Ecc.ma Corte ridurre l'ammontare del
danno da mancato guadagno, dei sig.ri , e Controparte_4 CP_3
, a quello maturato, per tutti i motivi in atto, dal passaggio in CP_5
giudicato della citata sentenza n. 1015/2017 della Corte d'Appello di Brescia
(23 ottobre 2017) fino alla domanda o – al più tardi – fino al 6 febbraio 2019,
data di rilascio del terreno. In via ulteriormente subordinata e nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga che il
danno da mancato guadagno dei retraenti sia stato dimostrato sulla base di
presunzioni semplici, attraverso una praesuptio hominis di danno risarcibile
(cioè in re ipsa), Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma parziale della sentenza
gravata, ridurre l'ammontare del danno da mancato guadagno dei sig.ri
a quello effettivamente ricavato negli anni in questione sul fondo, CP_3
liquidandolo, perciò, quale danno figurativo corrispondente al valore locativo
del fondo riscattale (quale altra tecnica di liquidazione del danno su base
equitativa), in base alla stima già operata dalla CTU dott. in Persona_2
risposta al punto 4 del quesito di causa (pagina 12 della relazione peritale sub
doc. 13) – in relazione alla quantificazione dei canoni retraibili dall'affitto dei
terreni per i periodi di riferimento (3.5.1980/6.2.2019 – 7.10.92/6.2.2019 e
23.10.2017/6.2.2019), circoscrivendo l'ammontare dell'ipotetico pregiudizio pagina 4 di 17 così ricalcolato a quello maturato, per tutti i motivi in atto, dal passaggio in
giudicato della citata sentenza n. 1015/2017 della Corte d'Appello di Brescia
fino alla domanda o – al più tardi – fino al 6 febbraio 2019, data di rilascio
del terreno, o, in subordine, nel periodo di riferimento (7.10.92/6.2.19 = 27
annate agrarie) applicato dal giudice di primo grado.
In via di ulteriore subordine, nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi
in cui l'Ecc.ma Corte - oltre a ritenere che il danno da mancato guadagno dei
retraenti sia stato dimostrato sulla base di presunzioni semplici, attraverso
una praesumptio hominis di danno risarcibile (cioè in re ipsa), corrispondente
al danno figurativo del reddito potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del
fondo in discussione nell'allevamento bovino – deponga, altresì, per la
superfluità del giudizio di convalida ai fini dell'esigibilità della condanna di
rilascio del fondo riscattato, Voglia l'Ecc.ma Corte, una volta accertata la
gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalla
condotta dei retraenti che hanno richiesto il rilascio del fondo riscattato, in
uno alla tutela risarcitoria, solo con l'atto di citazione notificato in data 19
novembre 2018, limitare, su base equitativa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il
risarcimento del danno subito dai sig.ri a titolo di mancato guadagno CP_3
derivato dall'inutilizzo del fondo in questione. In via riconvenzionale:
Condannare i sig.ri , e a CP_3 Controparte_4 CP_5
pagare ai sig.ri ed la Controparte_6 Controparte_7
somma di euro 4.648,11, pari alle spese notarili sostenute dai coniugi pagina 5 di 17 in relazione al contratto di compravendita del 3.5.1980, oltre CP_1
interessi dal dovuto al saldo;
nonché la somma minima di euro 50.000,00,
ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di
causa, a titolo di rimborso spese ordinarie e straordinarie ed indennità per le
migliorie apportate dai al terreno in oggetto nel corso degli anni, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria:
omissis”
Degli appellanti incidentali
“In via principale e di merito: respingere l'appello avversario in quanto
totalmente inammissibile, e comunque infondato, confermando integralmente
l'impugnata sentenza, salvo quanto qui svolto in termini di appello
subordinato incidentale;
ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge;
spese ed onorari del grado interamente rifusi;
in via di appello incidentale
subordinato: nel non creduto caso di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza
dell'appello avversario, riformare la impugnata sentenza nella sola parte
relativa alla quantificazione del danno subito, aumentando l'importo in base
alla CTP dott. in totali € 323.528,31 (dato dal parametro di € Per_3
11.982.53 quale mancato reddito annuo per 27 annate agrarie), pari ad €
107.842,77 per ciascuno dei fratelli ed in particolare per i sigg. CP_3
e , in complessivi € 215,685,54, oltre rivalutazione CP_3 CP_4
monetaria e oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione
della sentenza di primo grado al saldo. in via istruttoria: disporsi supplemento pagina 6 di 17 di CTU che tenga in debita considerazione i valori espressi in CTP dott.
e oggetto di specifica critica all'elaborato peritale del dott. Per_3 Per_2
ma non considerati dallo stesso. In ogni caso: Spese ed onorari di entrambi i
gradi di giudizio interamente rifusi e riparametrando la liquidazione delle
spese di primo grado al maggiore importo riconosciuto in termini di danno”
Per l'appellato
“Respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze
proposte da e e per Controparte_1 Controparte_8
l'effetto confermare la sentenza n. 1540/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo il 09/07/2023, pubblicata in data 12/07/2023. nell'ambito del
giudizio recante R.G. n. 10335/2018, per le ragioni esposte in narrativa;
In
ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1980 e acquistavano Controparte_1 Controparte_8
un fondo in Comune di Cassano d'Adda; i fratelli , e CP_3 CP_4 CP_5
unitamente al padre , esercitavano azione di riscatto in quanto
[...] Per_4
coltivatori diretti di fondi confinanti con quello acquistato dai NO
; sostituiti nella posizione degli acquirenti con sentenza passata in CP_1
giudicato, i retraenti facevano offerta reale del prezzo che veniva rifiutato dai retrattati;
convalidata con sentenza passata in giudicato la validità dell'offerta,
i retrattati non riconsegnavano il fondo sicchè nel 2018 e CP_3 CP_3 pagina 7 di 17 – che provvedevano a notificare l'atto introduttivo anche al fratello CP_4
comproprietario del fondo - adivano il tribunale di Bergamo per CP_5
ottenere il rilascio dei fondi ed il risarcimento del danno subito per aver perso i frutti e la possibilità di esercitare sul fondo l'attività di allevamento di bestiame.
e costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_8
chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di un'indennità per le migliorie apportate al fondo a far tempo dal 2008.
Con sentenza n. 1540/23 il Tribunale di Bergamo, preso atto che nelle more del giudizio, in data 6 febbraio 2019, i convenuti avevano rilasciato il fondo,
accertava il diritto degli attori al risarcimento del danno per il periodo compreso tra l'offerta reale del prezzo, eseguita nell'ottobre del 1992, sino all'effettivo rilascio ( febbraio 2019), e così per 27 annate agrarie.
Il pregiudizio sofferto veniva ritenuto sussistente in base al “ ragionamento
presuntivo fondato sul dato incontestato dell'esercizio dell'attività di
allevamento di bovini da latte sul fondo confinante” ed il danno veniva quantificato in euro 58.944,60 per ciascuno dei fratelli sulla base delle CP_3
risultanze della consulenza tecnica espletata al fine di determinare il reddito potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del fondo nell'allevamento di bovini da latte.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Controparte_1
pagina 8 di 17 e Controparte_8
, e hanno proposto appello CP_3 CP_5 Controparte_4
incidentale “ subordinato” al fine di ottenere una nuova valutazione del danno in base ai criteri dettati dal proprio consulente di parte.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano il riconoscimento, in favore dei
NO del pregiudizio da mancato guadagno, per non aver potuto CP_3
utilizzare il fondo riscattato assumendo che il tribunale aveva liquidato un
danno in re ipsa o danno figurativo in base alle mere potenzialità del fondo e non a quanto da esso concretamente ricavabile, senza alcun apprezzamento dell'incremento patrimoniale perduto o impedito dall'occupazione.
Assumono che il danno in re ipsa, era stato riconosciuto benchè nessuna allegazione e prova fosse stata fornita in giudizio dei fatti storici necessari per la dimostrazione del mancato guadagno che avrebbe dovuto coincidere con il mancato accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito.
Deducono che il primo giudice si era “appiattito” sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di danno da occupazione senza titolo quale danno in re ipsa, ma mentre nel caso di occupazione senza titolo,
secondo tale orientamento, il danno deve essere desunto da elementi presuntivi pagina 9 di 17 semplici (cd. valore figurativo dell'immobile), nella specie, il danno figurativo era stato ravvisato nella stima del reddito potenzialmente ricavabile dal fondo causa nell'allevamento del bestiame sicchè il danno era coinciso non con la perdita reale, ma con una “congettura di ricavo” meramente ipotetico che i retraenti avrebbero potuto ritrarre se su quel fondo avessero allevato i bovini di “un'azienda agricola ordinaria nell'area di riferimento” e non i loro bovini dei quali non era mai stato specificato il numero e la tipologia.
Assumono che gli originari attori non avevano mai dedotto circostanze sulle quali poter basare il ragionamento presuntivo e inferire, quindi, circostanze non note e che tale difetto di allegazione si era tradotto nell'impossibilità di contrastare e/o di fornire la prova contraria.
Con il secondo motivo censurano l'erroneità delle annate agrarie calcolate dal primo giudice assumendo che l'esigibilità dell'obbligazione risarcitoria doveva coincidere con l'accertata validità del deposito dell'offerta reale e quindi con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
Brescia del 10 maggio 2017, notificata agli appellanti il 24 luglio 2017 e quindi passata in giudicato il 23 ottobre 2017
Con il terzo motivo censurano il giudizio di irrilevanza delle prove orali dedotte a sostegno della domanda riconvenzionale che aveva condotto al rigetto di detta domanda.
I capitoli di prova dedotti avrebbero, infatti, consentito di dimostrare l'utilizzo pagina 10 di 17 del terreno oggetto di causa dalla data di acquisto sino al 2008 ossia che il terreno presentava soltanto sterpaglie.
Il primo motivo è fondato.
La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Se il danno da perdita subita, che quindi è un danno emergente, di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Il danno in questione, pertanto, inteso come danno da perdita subita si deve manifestare come perdita della concreta ed effettiva possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene che può essere diretto o indiretto.
Sul piano concreto, ne discende che la perdita deve essere attuale, con esclusione della risarcibilità della perdita meramente ipotetica e potenziale,
che può essere provata mediante presunzioni sulla base delle allegazioni relative al pregiudizio conseguente al fatto evento, donde la natura di tale danno come danno conseguenza e non come danno evento.
Si è precisato, infatti, che l'onere di allegazione può essere assolto anche pagina 11 di 17 mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici e in tal caso l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio gli attori, attuali appellati, allegavano che la privazione del fondo detenuto senza titolo dai
NO aveva precluso loro di percepire i frutti del fondo tra i quali CP_1
annoveravano anche il fatto di non aver potuto gestire, da un punto di vista aziendale, le 70 p.b. godute dai convenuti-appellati; circostanza che si era riverberata sulla PAC, i contributi e la resa stessa della loro azienda che su quell'appezzamento di terreno avrebbe potuto allevare bestiame.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Suprema Corte si può affermare che in relazione alla concreta perdita subita – mancato allevamento di bestiame sul fondo confinante occupato senza titolo – l'onere di allegazione degli attori-
appellati è state deficitario in quanto si sono limitati a dedurre di aver perso la possibilità di allevare bestiame sul fondo senza, tuttavia, allegare i fatti dai quali poter inferire tale circostanza;
fatti che non possono essere ricondotti alla mera circostanza, certa, che sul fondo confinante i NO esercitavano CP_3
l'attività di allevatori di bestiame poiché da tale circostanza non discende quale conseguenza immediata e diretta che la medesima attività redditizia sarebbe stata esercitata anche sul fondo oggetto di causa, secondo il nesso pagina 12 di 17 causale della consequenzialità immediata e diretta ( Cass. S.U. 33645/22) in difetto dell'offerta di elementi idonei a valutare la redditività dell'azienda sulla base di documentazione contabile riguardante l' andamento della gestione dei conti ed il reale e concreto rendimento, tenuto conto del numero e del tipo di capi di bestiami allevati.
Lo stesso CT , preso atto che i terreni agricoli a seminativo irriguo oggetto di causa sono perfettamente pianeggianti e dislocati su di una superficie complessiva di mq. 47.642 pari a circa 4,76 ha chiarito che i fattori fondamentali della produzione agraria sono: terra, forza lavoro e capitale e che dalla diversa proporzione con cui i tre elementi vengono associati dipende la maggiore o minore attività colturale e, di conseguenza, la caratteristica del sistema di coltivazione e di combinazione adottato.
Manifestava, pertanto, la sua perplessità in ordine alla possibilità di quantificare, come richiestogli, il reddito ricavabile dall'utilizzo dei terreni di cui è causa nell'allevamento di bovini da latte in quanto ciò avrebbe richiesto
“ di disporre almeno di una serie di elementi di conoscenza quale la tipologia
di azienda agricola conduttrice dei terreni agricoli, la tipologia dei bovini
allevati, le dimensioni dell'azienda, ecc.”
Può invece desumersi dall'occupazione senza titolo del fondo da parte di terzi la perdita subita per non aver potuto affittare il fondo stesso – come del resto hanno fatto gli appellanti principali – attesa la natura naturalmente fruttifera pagina 13 di 17 del fondo, mediante il ricorso al cd. canone figurativo di mercato, così come accertato dal consulente d'ufficio.
Il CT stimava che il canone medio annuo ordinario ritraibile per i terreni del tipo di quelli oggetto di causa era pari a euro 1.313,76.
Il canone dovrà essere corrisposto dalla data dell'offerta ( ottobre 1992) sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi (febbraio 2019) e così per 27 annualità
per complessivi euro 35.471,52; sulla somma predetta, devalutata al mese di ottobre 1992, vanno corrisposti gli interessi legali sino alla data dell'effettivo rilascio.
Non è infatti condivisibile l'assunto degli appellanti principali secondo cui i canoni dovrebbero essere riconosciuti non dalla data dell'offerta reale ma dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che accertava la validità
dell'offerta reale ( 23 ottobre 2017) in quanto la sentenza che accerta la validità dell'offerta retroagisce i suoi effetti alla data della domanda giudiziale con cui è stato introdotto il giudizio volto alla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa,
affinché il debitore si liberi della sua obbligazione" (Cass. n. 21757/2021).
Il terzo motivo è infondato.
Nella loro prima difesa i convenuti-odierni appellanti – chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori al rimborso della somma di euro
50.000 per spese ordinarie e migliorie assumendo che a far tempo dal 2008 il pagina 14 di 17 fondo, originariamente sassoso, era stato oggetto di opere di bonifica e di livellamento che ne avevano consentito la concessione in affitto a Parte_2
[...]
La circostanza, tuttavia, è stata smentita dal CT che ha accertato che, in base all'esame delle foto aeree storiche, risalenti agli anni 1998-2007, non risultava che antecedentemente all'anno 2008 le aree oggetto di causa fossero incolte;
al contrario esse risultavano coltivate a seminativo sia nell'anno 1998 che nell'anno 2007.
Quanto alle pretese opere di bonifica poste in essere è appena il caso di rilevare che, nella loro prima difesa ( cfr. comparsa di costituzione pag. 10) i
NO si limitavano ad allegare di aver provveduto “ ad opere di CP_1
bonifica e livellamento” al fine di un maggior sfruttamento dei fondi, senza tuttavia chiarire né le opere eseguite né i costi sostenuti;
circostanze tardivamente dedotte nei capitoli 6) e 7) della seconda memoria depositata ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ( opere di irrigazione e ripristino di canali a servizio dei fondi, rottura della copertura erbacea, posizionamento di uno strato di suolo da coltivo arato, ecc.).
Le considerazioni svolte in relazione al primo motivo dell'appello principale esimono dall'esame dell'appello incidentale con cui veniva censurata la quantificazione del danno, così come operata dal primo giudice, e veniva richiesta una somma maggiore, sulla base dei rilievi del proprio consulente di pagina 15 di 17 parte.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza dei
NO , le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono poste a CP_1
loro carico.
e vanno condannati a Controparte_8 Controparte_1
rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi che si CP_5
liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna Controparte_1
e in solido, a pagare in favore di , Controparte_8 CP_3
e la somma di euro 35.471 oltre interessi Controparte_4 CP_5
legali dall'ottobre 1992 da calcolarsi come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo;
pagina 16 di 17 condanna i NO a rifondere in favore dei NO , CP_1 CP_3
e le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_4 CP_5
liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 827/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25 giugno 2025
d a
OGGETTO:
e Controparte_1 Controparte_2
Altri istituti in materia di GIOVANNI, rappresentati e difesi dall'avv. DELLA VITE SUSANNA e diritti reali possesso e dall'avv. DELLA VITE LUCIANO ( ) VIA C.F._1 trascrizioni BIZZARRI 23 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO;
Parte_1
( ) VIA BIZZARRI 23 24042 CAPRIATE SAN C.F._2
GERVASIO, elettivamente domiciliati in VIA BIZZARRI 23 24042
CAPRIATE SAN GERVASIO presso il difensore avv. DELLA VITE
SUSANNA, come da procura in calce all'atto di appello pagina 1 di 17
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o
e , rappresentati e difesi CP_3 Controparte_4
dall'avv. BENEDETTI ELENA elettivamente domiciliati in VIA
PARTIGIANI, 5 BERGAMO presso il difensore avv. BENEDETTI ELENA,
come da procura allegata
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Gorpia CP_5
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Anfossi, 12,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
n. 1540/23.
CONCLUSIONI
Degli appellanti principali
“In via principale, nel merito: accertato e dichiarato che i sig.ri non CP_3
hanno fornito, né tantomeno allegato, ai sensi dell'art 1223, 1256 e 2967 c.c.,
la prova dell'incremento patrimoniale effettivamente perduto o impedito per
effetto della condotta dei sig.ri e Controparte_1 Controparte_2 pagina 2 di 17 né, tantomeno, ai sensi dell'art 2043 c.c., la prova del nesso di Per_1
causalità giuridica tra la presunta violazione del diritto di godere del fondo
confinante e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa di
detta violazione, quale danno-conseguenza da risarcire, Voglia l'Ecc.ma
Corte adita rigettare, in revisione parziale della sentenza n. 1540/2023
emessa dal Tribunale di Bergamo, la domanda risarcitoria, avanzata da
, e a titolo di mancato guadagno, per CP_4 CP_3 CP_5
l'inutilizzo del fondo riscattato in oggetto. In via subordinata e nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga che il
danno da mancato guadagno per l'impedito utilizzo del fondo confinante dei
sig. , e , sia stato dimostrato Controparte_4 CP_3 CP_5
sulla base di presunzioni semplici, attraverso una praesuptio hominis di
danno risarcibile (cioè in re ipsa), corrispondente al danno figurativo del
reddito potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del fondo in discussione
nell'allevamento bovino, Voglia l'Ecc.ma Corte, per l'effetto, rigettare la
domanda risarcitoria avanzata da , e a titolo CP_4 CP_3 CP_5
di mancato guadagno, per non aver gli odierni appellati mai dedotto, né
allegato, nel corso del giudizio di primo grado, i fatti noti della presunzione
ex art 2729 c.c., né tantomeno allegato le specifiche circostanze da cui si
sarebbe dovuto inferire il pregiudizio subito. In via di ulteriore subordine, nel
merito: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga che
il danno da mancato guadagno dei retraenti sia stato dimostrato sulla base di pagina 3 di 17 presunzioni semplici, attraverso una praesuptio hominis di danno risarcibile
(cioè in re ipsa), corrispondente al danno figurativo del reddito
potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del fondo in discussione
nell'allevamento bovino, Voglia l'Ecc.ma Corte ridurre l'ammontare del
danno da mancato guadagno, dei sig.ri , e Controparte_4 CP_3
, a quello maturato, per tutti i motivi in atto, dal passaggio in CP_5
giudicato della citata sentenza n. 1015/2017 della Corte d'Appello di Brescia
(23 ottobre 2017) fino alla domanda o – al più tardi – fino al 6 febbraio 2019,
data di rilascio del terreno. In via ulteriormente subordinata e nel merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga che il
danno da mancato guadagno dei retraenti sia stato dimostrato sulla base di
presunzioni semplici, attraverso una praesuptio hominis di danno risarcibile
(cioè in re ipsa), Voglia l'Ecc.ma Corte, in riforma parziale della sentenza
gravata, ridurre l'ammontare del danno da mancato guadagno dei sig.ri
a quello effettivamente ricavato negli anni in questione sul fondo, CP_3
liquidandolo, perciò, quale danno figurativo corrispondente al valore locativo
del fondo riscattale (quale altra tecnica di liquidazione del danno su base
equitativa), in base alla stima già operata dalla CTU dott. in Persona_2
risposta al punto 4 del quesito di causa (pagina 12 della relazione peritale sub
doc. 13) – in relazione alla quantificazione dei canoni retraibili dall'affitto dei
terreni per i periodi di riferimento (3.5.1980/6.2.2019 – 7.10.92/6.2.2019 e
23.10.2017/6.2.2019), circoscrivendo l'ammontare dell'ipotetico pregiudizio pagina 4 di 17 così ricalcolato a quello maturato, per tutti i motivi in atto, dal passaggio in
giudicato della citata sentenza n. 1015/2017 della Corte d'Appello di Brescia
fino alla domanda o – al più tardi – fino al 6 febbraio 2019, data di rilascio
del terreno, o, in subordine, nel periodo di riferimento (7.10.92/6.2.19 = 27
annate agrarie) applicato dal giudice di primo grado.
In via di ulteriore subordine, nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi
in cui l'Ecc.ma Corte - oltre a ritenere che il danno da mancato guadagno dei
retraenti sia stato dimostrato sulla base di presunzioni semplici, attraverso
una praesumptio hominis di danno risarcibile (cioè in re ipsa), corrispondente
al danno figurativo del reddito potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del
fondo in discussione nell'allevamento bovino – deponga, altresì, per la
superfluità del giudizio di convalida ai fini dell'esigibilità della condanna di
rilascio del fondo riscattato, Voglia l'Ecc.ma Corte, una volta accertata la
gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che sono derivate dalla
condotta dei retraenti che hanno richiesto il rilascio del fondo riscattato, in
uno alla tutela risarcitoria, solo con l'atto di citazione notificato in data 19
novembre 2018, limitare, su base equitativa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il
risarcimento del danno subito dai sig.ri a titolo di mancato guadagno CP_3
derivato dall'inutilizzo del fondo in questione. In via riconvenzionale:
Condannare i sig.ri , e a CP_3 Controparte_4 CP_5
pagare ai sig.ri ed la Controparte_6 Controparte_7
somma di euro 4.648,11, pari alle spese notarili sostenute dai coniugi pagina 5 di 17 in relazione al contratto di compravendita del 3.5.1980, oltre CP_1
interessi dal dovuto al saldo;
nonché la somma minima di euro 50.000,00,
ovvero la diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di
causa, a titolo di rimborso spese ordinarie e straordinarie ed indennità per le
migliorie apportate dai al terreno in oggetto nel corso degli anni, CP_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In via istruttoria:
omissis”
Degli appellanti incidentali
“In via principale e di merito: respingere l'appello avversario in quanto
totalmente inammissibile, e comunque infondato, confermando integralmente
l'impugnata sentenza, salvo quanto qui svolto in termini di appello
subordinato incidentale;
ad ogni effetto e con tutte le conseguenze di legge;
spese ed onorari del grado interamente rifusi;
in via di appello incidentale
subordinato: nel non creduto caso di ritenuta ammissibilità e/o fondatezza
dell'appello avversario, riformare la impugnata sentenza nella sola parte
relativa alla quantificazione del danno subito, aumentando l'importo in base
alla CTP dott. in totali € 323.528,31 (dato dal parametro di € Per_3
11.982.53 quale mancato reddito annuo per 27 annate agrarie), pari ad €
107.842,77 per ciascuno dei fratelli ed in particolare per i sigg. CP_3
e , in complessivi € 215,685,54, oltre rivalutazione CP_3 CP_4
monetaria e oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla pubblicazione
della sentenza di primo grado al saldo. in via istruttoria: disporsi supplemento pagina 6 di 17 di CTU che tenga in debita considerazione i valori espressi in CTP dott.
e oggetto di specifica critica all'elaborato peritale del dott. Per_3 Per_2
ma non considerati dallo stesso. In ogni caso: Spese ed onorari di entrambi i
gradi di giudizio interamente rifusi e riparametrando la liquidazione delle
spese di primo grado al maggiore importo riconosciuto in termini di danno”
Per l'appellato
“Respingere perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande e istanze
proposte da e e per Controparte_1 Controparte_8
l'effetto confermare la sentenza n. 1540/2023 emessa dal Tribunale di
Bergamo il 09/07/2023, pubblicata in data 12/07/2023. nell'ambito del
giudizio recante R.G. n. 10335/2018, per le ragioni esposte in narrativa;
In
ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1980 e acquistavano Controparte_1 Controparte_8
un fondo in Comune di Cassano d'Adda; i fratelli , e CP_3 CP_4 CP_5
unitamente al padre , esercitavano azione di riscatto in quanto
[...] Per_4
coltivatori diretti di fondi confinanti con quello acquistato dai NO
; sostituiti nella posizione degli acquirenti con sentenza passata in CP_1
giudicato, i retraenti facevano offerta reale del prezzo che veniva rifiutato dai retrattati;
convalidata con sentenza passata in giudicato la validità dell'offerta,
i retrattati non riconsegnavano il fondo sicchè nel 2018 e CP_3 CP_3 pagina 7 di 17 – che provvedevano a notificare l'atto introduttivo anche al fratello CP_4
comproprietario del fondo - adivano il tribunale di Bergamo per CP_5
ottenere il rilascio dei fondi ed il risarcimento del danno subito per aver perso i frutti e la possibilità di esercitare sul fondo l'attività di allevamento di bestiame.
e costituitisi in giudizio, Controparte_1 Controparte_8
chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento di un'indennità per le migliorie apportate al fondo a far tempo dal 2008.
Con sentenza n. 1540/23 il Tribunale di Bergamo, preso atto che nelle more del giudizio, in data 6 febbraio 2019, i convenuti avevano rilasciato il fondo,
accertava il diritto degli attori al risarcimento del danno per il periodo compreso tra l'offerta reale del prezzo, eseguita nell'ottobre del 1992, sino all'effettivo rilascio ( febbraio 2019), e così per 27 annate agrarie.
Il pregiudizio sofferto veniva ritenuto sussistente in base al “ ragionamento
presuntivo fondato sul dato incontestato dell'esercizio dell'attività di
allevamento di bovini da latte sul fondo confinante” ed il danno veniva quantificato in euro 58.944,60 per ciascuno dei fratelli sulla base delle CP_3
risultanze della consulenza tecnica espletata al fine di determinare il reddito potenzialmente ricavabile dall'utilizzo del fondo nell'allevamento di bovini da latte.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello Controparte_1
pagina 8 di 17 e Controparte_8
, e hanno proposto appello CP_3 CP_5 Controparte_4
incidentale “ subordinato” al fine di ottenere una nuova valutazione del danno in base ai criteri dettati dal proprio consulente di parte.
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti censurano il riconoscimento, in favore dei
NO del pregiudizio da mancato guadagno, per non aver potuto CP_3
utilizzare il fondo riscattato assumendo che il tribunale aveva liquidato un
danno in re ipsa o danno figurativo in base alle mere potenzialità del fondo e non a quanto da esso concretamente ricavabile, senza alcun apprezzamento dell'incremento patrimoniale perduto o impedito dall'occupazione.
Assumono che il danno in re ipsa, era stato riconosciuto benchè nessuna allegazione e prova fosse stata fornita in giudizio dei fatti storici necessari per la dimostrazione del mancato guadagno che avrebbe dovuto coincidere con il mancato accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito.
Deducono che il primo giudice si era “appiattito” sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di danno da occupazione senza titolo quale danno in re ipsa, ma mentre nel caso di occupazione senza titolo,
secondo tale orientamento, il danno deve essere desunto da elementi presuntivi pagina 9 di 17 semplici (cd. valore figurativo dell'immobile), nella specie, il danno figurativo era stato ravvisato nella stima del reddito potenzialmente ricavabile dal fondo causa nell'allevamento del bestiame sicchè il danno era coinciso non con la perdita reale, ma con una “congettura di ricavo” meramente ipotetico che i retraenti avrebbero potuto ritrarre se su quel fondo avessero allevato i bovini di “un'azienda agricola ordinaria nell'area di riferimento” e non i loro bovini dei quali non era mai stato specificato il numero e la tipologia.
Assumono che gli originari attori non avevano mai dedotto circostanze sulle quali poter basare il ragionamento presuntivo e inferire, quindi, circostanze non note e che tale difetto di allegazione si era tradotto nell'impossibilità di contrastare e/o di fornire la prova contraria.
Con il secondo motivo censurano l'erroneità delle annate agrarie calcolate dal primo giudice assumendo che l'esigibilità dell'obbligazione risarcitoria doveva coincidere con l'accertata validità del deposito dell'offerta reale e quindi con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
Brescia del 10 maggio 2017, notificata agli appellanti il 24 luglio 2017 e quindi passata in giudicato il 23 ottobre 2017
Con il terzo motivo censurano il giudizio di irrilevanza delle prove orali dedotte a sostegno della domanda riconvenzionale che aveva condotto al rigetto di detta domanda.
I capitoli di prova dedotti avrebbero, infatti, consentito di dimostrare l'utilizzo pagina 10 di 17 del terreno oggetto di causa dalla data di acquisto sino al 2008 ossia che il terreno presentava soltanto sterpaglie.
Il primo motivo è fondato.
La Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Se il danno da perdita subita, che quindi è un danno emergente, di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Il danno in questione, pertanto, inteso come danno da perdita subita si deve manifestare come perdita della concreta ed effettiva possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene che può essere diretto o indiretto.
Sul piano concreto, ne discende che la perdita deve essere attuale, con esclusione della risarcibilità della perdita meramente ipotetica e potenziale,
che può essere provata mediante presunzioni sulla base delle allegazioni relative al pregiudizio conseguente al fatto evento, donde la natura di tale danno come danno conseguenza e non come danno evento.
Si è precisato, infatti, che l'onere di allegazione può essere assolto anche pagina 11 di 17 mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici e in tal caso l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio gli attori, attuali appellati, allegavano che la privazione del fondo detenuto senza titolo dai
NO aveva precluso loro di percepire i frutti del fondo tra i quali CP_1
annoveravano anche il fatto di non aver potuto gestire, da un punto di vista aziendale, le 70 p.b. godute dai convenuti-appellati; circostanza che si era riverberata sulla PAC, i contributi e la resa stessa della loro azienda che su quell'appezzamento di terreno avrebbe potuto allevare bestiame.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Suprema Corte si può affermare che in relazione alla concreta perdita subita – mancato allevamento di bestiame sul fondo confinante occupato senza titolo – l'onere di allegazione degli attori-
appellati è state deficitario in quanto si sono limitati a dedurre di aver perso la possibilità di allevare bestiame sul fondo senza, tuttavia, allegare i fatti dai quali poter inferire tale circostanza;
fatti che non possono essere ricondotti alla mera circostanza, certa, che sul fondo confinante i NO esercitavano CP_3
l'attività di allevatori di bestiame poiché da tale circostanza non discende quale conseguenza immediata e diretta che la medesima attività redditizia sarebbe stata esercitata anche sul fondo oggetto di causa, secondo il nesso pagina 12 di 17 causale della consequenzialità immediata e diretta ( Cass. S.U. 33645/22) in difetto dell'offerta di elementi idonei a valutare la redditività dell'azienda sulla base di documentazione contabile riguardante l' andamento della gestione dei conti ed il reale e concreto rendimento, tenuto conto del numero e del tipo di capi di bestiami allevati.
Lo stesso CT , preso atto che i terreni agricoli a seminativo irriguo oggetto di causa sono perfettamente pianeggianti e dislocati su di una superficie complessiva di mq. 47.642 pari a circa 4,76 ha chiarito che i fattori fondamentali della produzione agraria sono: terra, forza lavoro e capitale e che dalla diversa proporzione con cui i tre elementi vengono associati dipende la maggiore o minore attività colturale e, di conseguenza, la caratteristica del sistema di coltivazione e di combinazione adottato.
Manifestava, pertanto, la sua perplessità in ordine alla possibilità di quantificare, come richiestogli, il reddito ricavabile dall'utilizzo dei terreni di cui è causa nell'allevamento di bovini da latte in quanto ciò avrebbe richiesto
“ di disporre almeno di una serie di elementi di conoscenza quale la tipologia
di azienda agricola conduttrice dei terreni agricoli, la tipologia dei bovini
allevati, le dimensioni dell'azienda, ecc.”
Può invece desumersi dall'occupazione senza titolo del fondo da parte di terzi la perdita subita per non aver potuto affittare il fondo stesso – come del resto hanno fatto gli appellanti principali – attesa la natura naturalmente fruttifera pagina 13 di 17 del fondo, mediante il ricorso al cd. canone figurativo di mercato, così come accertato dal consulente d'ufficio.
Il CT stimava che il canone medio annuo ordinario ritraibile per i terreni del tipo di quelli oggetto di causa era pari a euro 1.313,76.
Il canone dovrà essere corrisposto dalla data dell'offerta ( ottobre 1992) sino alla data dell'effettivo rilascio dei fondi (febbraio 2019) e così per 27 annualità
per complessivi euro 35.471,52; sulla somma predetta, devalutata al mese di ottobre 1992, vanno corrisposti gli interessi legali sino alla data dell'effettivo rilascio.
Non è infatti condivisibile l'assunto degli appellanti principali secondo cui i canoni dovrebbero essere riconosciuti non dalla data dell'offerta reale ma dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che accertava la validità
dell'offerta reale ( 23 ottobre 2017) in quanto la sentenza che accerta la validità dell'offerta retroagisce i suoi effetti alla data della domanda giudiziale con cui è stato introdotto il giudizio volto alla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa,
affinché il debitore si liberi della sua obbligazione" (Cass. n. 21757/2021).
Il terzo motivo è infondato.
Nella loro prima difesa i convenuti-odierni appellanti – chiedevano in via riconvenzionale la condanna degli attori al rimborso della somma di euro
50.000 per spese ordinarie e migliorie assumendo che a far tempo dal 2008 il pagina 14 di 17 fondo, originariamente sassoso, era stato oggetto di opere di bonifica e di livellamento che ne avevano consentito la concessione in affitto a Parte_2
[...]
La circostanza, tuttavia, è stata smentita dal CT che ha accertato che, in base all'esame delle foto aeree storiche, risalenti agli anni 1998-2007, non risultava che antecedentemente all'anno 2008 le aree oggetto di causa fossero incolte;
al contrario esse risultavano coltivate a seminativo sia nell'anno 1998 che nell'anno 2007.
Quanto alle pretese opere di bonifica poste in essere è appena il caso di rilevare che, nella loro prima difesa ( cfr. comparsa di costituzione pag. 10) i
NO si limitavano ad allegare di aver provveduto “ ad opere di CP_1
bonifica e livellamento” al fine di un maggior sfruttamento dei fondi, senza tuttavia chiarire né le opere eseguite né i costi sostenuti;
circostanze tardivamente dedotte nei capitoli 6) e 7) della seconda memoria depositata ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ( opere di irrigazione e ripristino di canali a servizio dei fondi, rottura della copertura erbacea, posizionamento di uno strato di suolo da coltivo arato, ecc.).
Le considerazioni svolte in relazione al primo motivo dell'appello principale esimono dall'esame dell'appello incidentale con cui veniva censurata la quantificazione del danno, così come operata dal primo giudice, e veniva richiesta una somma maggiore, sulla base dei rilievi del proprio consulente di pagina 15 di 17 parte.
In considerazione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza dei
NO , le spese di entrambi i gradi del giudizio vengono poste a CP_1
loro carico.
e vanno condannati a Controparte_8 Controparte_1
rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi che si CP_5
liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro
3.470 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, condanna Controparte_1
e in solido, a pagare in favore di , Controparte_8 CP_3
e la somma di euro 35.471 oltre interessi Controparte_4 CP_5
legali dall'ottobre 1992 da calcolarsi come indicato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno da occupazione senza titolo;
pagina 16 di 17 condanna i NO a rifondere in favore dei NO , CP_1 CP_3
e le spese di entrambi i gradi del giudizio, Controparte_4 CP_5
liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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