Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 23.4.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2754/2023 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Biagio Cartillone,
- attore - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Colli,
- convenuto -
Conclusioni
Per l'attore:
«Nel merito: - dichiararsi che l'istante ha concluso con il convenuto il contratto di appalto per l'esecuzione delle opere indicate nella narrativa in fatto che risultano essere state eseguite;
- dichiararsi che il convenuto è obbligato al pagamento delle opere eseguite;
- condannarsi il convenuto al pagamento della somma che sarà risultata dovuta, con gli interessi nella misura della mora commerciale o in alternativa, salvo gravame, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. In via istruttoria: (…). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Porre integralmente a carico di parte convenuta le spese di CTU, ivi comprese quelle sostenute per il consulente tecnico di parte».
Per il convenuto:
«Contrariis reiectis, previe le occorrende declaratorie iuris et facti, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: 1) - rigettare le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto, dando atto che il sig. aveva Controparte_1 concordato la somma di €. 6.000,00 per i lavori di rasatura e tinteggiatura della casa di Garlasco, Via Alagna n. 112/4 ed è disposto a saldo dei lavori a versare
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in via istruttoria (…). Con vittoria di spese ed onorari anche di CTU e CTP».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - L'attore ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per il pagamento del corrispettivo di un contratto d'opera consistente nell'esecuzione, sul fabbricato sito in Garlasco (PV), via Lavagna, 112/4, di lavori di imbiancatura e tinteggiatura riportati in un preventivo ed in una fattura, emessa ad esecuzione dei lavori, dell'importo di € 18.480,00 I.V.A. compresa. Il convenuto si è costituito rilevando che l'attore aveva effettuato una stima dei lavori in circa € 5.000,00/€ 6.000,00 e che, nell'ambito delle intese raggiunte, era contemplata anche la cessione, da parte sua, di una vettura usata con applicazione di uno sconto di € 1.000,00/€ 2.000,00 (cessione rispetto alla quale l'attore aveva in seguito manifestato disinteresse). Nelle memorie di trattazione ex art. 171 ter c.p.c., l'attore contestava decisamente il fatto di avere quantificato i lavori nel suddetto limitato importo, sostenendo che la stima era maggiore dello stesso importo fatturato, e rilevava che le discussioni sull'eventuale compravendita della vettura erano indipendenti dal contratto di cui sopra. Il convenuto, dal canto suo, ribadiva quanto già evidenziato, sottolineando di non avere sottoscritto il preventivo più sopra menzionato, che l'attore produceva con la seconda memoria.
2. – All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c., verificata l'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria, veniva disposta C.T.U., all'esito della quale, viste le sue risultanze, veniva formulata dal giudice una proposta conciliativa consistente nel pagamento di € 10.000,00, a spese compensate, che veniva accettata dal convenuto e rifiutata dall'attore, il quale insisteva per un “contributo spese legali” e per porre le spese di C.T.U. integralmente a carico della controparte. La proposta veniva in parte modificata, con la previsione di un contributo per spese legali in favore dell'attore e la ripartizione graduata delle spese di C.T.U., e tale nuova proposta veniva rifiutata da entrambe le parti.
3. – Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice respingeva le ulteriori istanze istruttorie e fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23.4.2025, alla quale riservava il deposito della sentenza.
Motivi della decisione
4. – Le deduzioni di parte convenuta sul fatto che sarebbe stato concordato un compenso di € 6.000,00 appaiono decisamente vaghe. Il convenuto stesso, in atto di citazione, neppure sembra riferirsi ad un vero e proprio accordo su tale corrispettivo, quanto piuttosto ad una stima, ed
2 inoltre, pare sostenere che il prezzo “di favore” di cui sopra fosse stato giustificato dallo “sconto” sull'acquisto di una vettura, che poi non venne perfezionato.
Il capitolo prova formulato sul punto (“Vero che a settembre 2021 il sig. CP_1 commissionò al sig. la tinteggiatura e rasatura delle gronde, del
[...] Pt_1 porticato e delle facciate esterne della casa di Garlasco, Via Alagna n. 112/4 al prezzo di favore di €. 6.000,00”) è generico e valutativo e, come tale, non può essere ammesso.
La valutazione della rilevanza della prova testimoniale non può prescindere dalla formulazione, in termini sufficientemente specifici, del fatto capitolato:
“la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima” (così, Cass. civ., sez. VI-3, ord. n. 1294 del 19.1.2018), e, quanto al contenuto del fatto capitolato, “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (così, Cass. civ., sez. III, ord. n. 20997 del 12.10.2011 e, conformi, Cass. civ., sez. III, sent. n. 9547 del 22.4.2009 e Cass. civ., sez. III, sent. n. 18453 del 21.9.2015).
Il capitolo di prova, oltre a non dover essere “generico” (e, quindi, oltre a dover essere adeguatamente circostanziato), deve altresì non essere
“valutativo”, con ciò intendendosi che il teste deve riferire su fatti e non sulla loro qualificazione giuridica: i fatti costitutivi della fattispecie giuridica considerata devono entrare nel processo, ben specificati, attraverso l'attività di allegazione effettuata dalle parti entro i termini perentori stabiliti per la delineazione del thema decidendum, di regola individuabili, nel rito vigente ratione temporis, in quelli assegnati per il deposito della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. E' da escludersi che possano entrarvi attraverso i chiarimenti richiesti al testimone ex art. 253 c.p.c.: “l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 14364 del 5.6.2018).
5. – Se non è provato l'accordo sul corrispettivo nei termini allegati dalla parte convenuta, neppure è dimostrato un accordo sul corrispettivo richiesto in pagamento dall'attore.
3 Invero, quest'ultimo - che pur accenna ad un “preventivo”, il quale è prodotto privo di sottoscrizioni – neppure allega l'esistenza di un siffatto accordo. Tantomeno, si offre di provarlo.
6. – In conseguenza di quanto sopra, deve ritenersi che le parti non avessero previamente concordato il corrispettivo e, pertanto, trova applicazione l'art. 2225 c.c. (la natura dell'impresa dell'attore porta a ricondurre la fattispecie al contratto d'opera, non all'appalto), a norma del quale il corrispettivo deve essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, ovvero, mancando esse, avuto riguardo al risultato ottenuto ed al lavoro necessario per ottenerlo.
7. – In ragione di quanto sopra, è stata disposta C.T.U. volta a quantificare il corrispettivo.
Il C.T.U., all'esito, ha formulato due ipotesi: l'una che individua un importo di
€ 8.524,23 e l'altra che quantifica i lavori svolti in € 11.860,66, differenza giustificata, principalmente, da una diversa estensione dell'area di intervento (voci 1 e 2 computi metrici). In sostanza, il convenuto, in sede di operazioni peritali, aveva sostenuto che l'intervento di tinteggiatura era stato eseguito non sull'intero edificio ma solo parzialmente.
In proposito, si deve rilevare che l'attore, sin dall'atto di citazione, ha allegato nonché capitolato (cap. n. 3) la circostanza che la tinteggiatura aveva interessato l'intero edificio (“il portico e tutte le pareti esterne su quattro lati”): da quanto allegato dall'attore stesso sin dall'atto introduttivo, non è quindi possibile ritenere che (ammesso che ciò, nell'ottica di un lavoro da eseguire a regola d'arte, fosse stato possibile) tale lavorazione sarebbe stata solo parziale.
Tale circostanza non è stata tempestivamente contestata dal convenuto e, pertanto, deve ritenersi sottratta a controllo probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In definitiva, il corrispettivo per i lavori svolti deve essere calcolato nell'importo di € 11.860,66 I.V.A. esclusa.
Trattandosi di credito di valuta non può essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, mentre, sull'importo di cui sopra, devono essere riconosciuti gli interessi al tasso di legge a decorrere dalla scadenza della fattura.
8. – Venendo alle spese di lite, occorre considerare che, a fronte di una richiesta di € 16.800,00 I.V.A. esclusa, la C.T.U. ha quantificato, sulla base delle tariffe, un importo inferiore di circa un terzo, quindi una discrepanza non trascurabile.
4 In ragione di ciò, si ritiene equa la condanna del convenuto alla rifusione delle spese nella misura dei due terzi, con compensazione della residua frazione di un terzo.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e, precisamente (già nella frazione di 2/3), € 600,00 fase di studio, € 450,00 fase introduttiva, € 600,00 fase istruttoria ed € 560,00 fase decisionale.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico del convenuto per i 2/3 e dell'attore per la rimanente frazione di 1/3.
Le spese di C.T.P. non possono essere oggetto di statuizione, non risultando prodotta alcuna notula e/o giustificativo di costo.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore dell'importo di € 11.860,66 oltre Parte_1
I.V.A. ed oltre interessi come da motivazione;
II. condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite, che liquida, oltre c.u. e marca, per compenso di difensore (già nella suddetta frazione) in complessivi € 2.210,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la frazione di 1/3;
III. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del convenuto per i due terzi del relativo importo e dell'attore per il residuo terzo.
Così deciso il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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