Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
Al lavoratore già dipendente di ente appaltatore della riscossione delle imposte di consumo, assicurato presso il Fondo previdenza dazieri gestito dall'INPS, che sia transitato, in forza del d.P.R. n. 649 del 1972, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, va riconosciuto, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, del citato d.P.R., il diritto alla restituzione dell'eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino versati in suo favore rispetto all'importo dovuto per il riscatto dell'anzianità, non potendosi ravvisare l'abrogazione di detta norma da parte dell'art. 11 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che, ai fini del trasferimento dei relativi contributi dalla gestione previdenziale dell'INPS a quella statale, provvede unicamente ad evitare oneri a carico del dipendente e non già ad escludere il diritto di quest'ultimo, ove previsto, alla restituzione dei contributi eccedenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/2008, n. 29356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29356 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI RG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAMINI ANTONIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE DI ANCONA;
- intimati -
sul ricorso n. 30168 - 2006 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELE FINANZE, DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE DI ANCONA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
OI RG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato PELLETTIERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAMINI ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 417/2005 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 29/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. DE MATTEIS ALDO;
uditi gli avvocati GESMUNDO Vittorio, per delega dell'avvocato FLAMINI, QUADRI Antonio, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI DOMENICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale (ago); rinvio per il resto ad una sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. IS Virgilio, già dipendente di ente appaltatore della riscossione delle imposte di consumo, come tale assicurato presso il Fondo di previdenza dazieri gestito dall'Inps, è transitato nell' amministrazione finanziaria dello Stato in forza del D.P.R. n. 649 del 1972; l'Inps ha trasferito allo Stato i contributi assicurativi versati al Fondo per il periodo compreso fra il maggio 1961 e l'agosto 1972 per un totale di L. 81.961.500. Poiché la amministrazione ad quem ha determinato l'onere di riscatto degli anni di servizio prestati presso le imposte di consumo in L. 30.103.4 06, l'IS pretende la restituzione di L. 51.858.093, pari alla differenza tra i contributi versati e l'onere di riscatto, sulla base del D.P.R. n. 649 del 1972, art. 18. La domanda è stata accolta dal Giudice adito nella misura di Euro 26.782,47, e dalla Corte d'appello di Ancona nella minor misura di Euro 17.770,20, con sentenza 23/29 settembre 2005 n. 417; con integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'IS, con quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Direzione generale delle entrate di Ancona si sono costituiti con controricorso, resistendo;
hanno proposto ricorso incidentale dolendosi della affermata giurisdizione del Giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si devono riunire il ricorso principale e quello incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Si deve esaminare preliminarmente, per priorità logica, il ricorso incidentale sulla giurisdizione, proposto sotto un triplice profilo:
1. per essere la questione in esame attinente ad un periodo di rapporto di lavoro ampiamente anteriore al 30 giugno 1998;
2. per essere anteriore alla suddetta data anche il provvedimento contestato di computo dell'anzianità, cioè il Decreto direttoriale 14 maggio 1996, n. 56506;
3. per essere già stata pronunciata una sentenza da parte della Corte dei conti - sezione giurisdizionale delle Marche, che, riconoscendo la propria giurisdizione nella fattispecie in esame, ha respinto il ricorso del dottor IS.
Il motivo, nelle sue varie prospettazioni, non è fondato. Nel caso in esame il ricorrente non fa alcuna questione di natura retributiva (per la quale varrebbe il discrimine temporale di cui ai punti 1 e 2 del ricorso incidentale), ne' circa la misura della pensione, ne' sui relativi contributi, anzi propone una domanda di restituzione proprio sul presupposto della non pertinenza dei contributi trasferiti dall'Inps alla pensione pubblica. Si deve pertanto applicare il principio di diritto enunciato da queste Sezioni unite in fattispecie analoghe, correttamente applicato dal primo Giudice e da quello di appello, e cioè che spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione dei contributi non trasferibili presso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione (Cass. Sez. un. 23 aprile 2008 n. 10458, idem 8 maggio 2008 n. 11209, idem 10 maggio 2001 n. 193 SU;
conforme Cons. Stato, sez. 6^, 17 settembre 1999 n. 1236). Quanto all'asserito giudicato della sentenza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale Marche, il Giudice di appello ha rilevato: la sentenza non definitiva è affermativa della giurisdizione della Corte dei conti, con riferimento alla fattispecie di cui trattasi, ma non vi è la prova documentale che tale sentenza sia passata in giudicato;
la sentenza definitiva dichiara inammissibile il ricorso per tardiva proposizione dello stesso e pertanto, non contenendo una pronuncia di merito, è ostativa alla formazione del giudicato sulla giurisdizione.
La motivazione è corretta alla luce della giurisprudenza di queste Sezioni unite, secondo cui il giudicato sulla giurisdizione può formarsi (oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione), solo per effetto del passaggio in giudicato di una statuizione in proposito contenuta in una sentenza di merito;
le decisioni a carattere processuale, che non contengono una decisione di merito, come la pronuncia di inammissibilità in questione, non sono perciò atte a costituire giudicato (ex plurimis Cass. sezioni unite 15 novembre 2002 n. 16161; idem 10 agosto 2005 n. 16779). Le amministrazioni ricorrenti non censurano le ragioni specifiche, che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della mancanza di effetti vincolanti nel presente giudizio della sentenza non definitiva e di quella definitiva. Il ricorso incidentale va pertanto respinto, e va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario. Con i primi tre motivi del ricorso principale l'IS censura la statuizione del Giudice di appello che ha ridotto la somma dovuta in restituzione da Euro 26.782,47, quantificate dal primo Giudice, ad Euro 17.720,20, sotto vari profili:
1. per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 342 c.p.c., in quanto il Giudice di appello, riducendo la somma dovuta in restituzione, si sarebbe pronunciato su una domanda mai proposta in primo grado;
rileva che le amministrazioni resistenti hanno quantificato la somma occorrente per la regolarizzazione contributiva del periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 agosto 1992 solo nella comparsa conclusionale in grado di appello, e quindi in maniera inammissibile, alla luce della sentenza di queste Sezioni Unite 761/2002;
2. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.p.c., e art.115 c.p.c., in quanto la somma in questione è stata indicata nella comparsa conclusionale del grado di appello in maniera apodittica, senza alcun sostegno probatorio;
3. per contraddittoria motivazione, in quanto la somma apoditticamente indicata dalle amministrazioni appare incongrua: per il riscatto di un periodo di 25 anni l'IS ha versato L. 30.103.407, mentre per un periodo di soli cinque anni e otto mesi l'amministrazione richiede L. 17.450.192.
Si deve preliminarmente, in relazione alle ragioni di resistenza delle amministrazioni resistenti, ritenere corretto il riconoscimento del diritto operato dal Giudice del merito.
Il Giudice di appello ha posto a fondamento della decisione favorevole al lavoratore la disposizione del D.P.R. n. 649 del 1972, art. 18, comma 3, secondo cui "spetta ai singoli il rimborso dell'eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino versati in loro favore rispetto all'importo dovuto per il riscatto dell'anzianità". Ha negato validità alla tesi delle amministrazioni resistenti secondo cui la norma sopra riportata è stata abrogata dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 11, (testo unico delle norme sul trattamento di scienza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in quanto tale norma, disponendo che "l'istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo stato dei contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale", con la precisazione che "nulla è dovuto dal dipendente", è diretta ad evitare oneri a carico del dipendente, e non ad abrogare la norma precedente che prevedeva la restituzione dei contributi eccedenti a favore del dipendente. Tale interpretazione è corretta alla luce dei criteri di interpretazione letterale e sistematica.
La disposizione in esame si inserisce in un quadro culturale - normativo conforme alla interpretazione che ne ha fornito il Giudice del merito.
In via generale il sistema previdenziale pensionistico a carattere retributivo per il lavoro dipendente non è caratterizzato da stretta sinallagmaticità tra contributi versati e prestazioni erogate;
sotto tale profilo non è neppure configurabile una nozione di contributi eccedenti;
l'istituto previdenziale deve restituire all'assicurato i contributi versati solo se non dovuti secondo le leggi del tempo in cui sono stati versati (D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8; Cass. 13 dicembre 1999 n. 13991). Nel caso però di trasferimento del personale e della relativa posizione contributiva in una gestione previdenziale diversa, o a seguito di soppressione di enti, o per altre ragioni, il legislatore ha inteso garantire la congruità ed utilità contributiva attraverso due vie: o assicurando ai contributi trasferiti gli stessi coefficienti di rendimento e scale di accrescimento della gestione a quo (ad es. L. 15 marzo 1973, n. 44, art. 5, per gli iscritti al Fondo elettrici, gestito dall'Inps, che, nominati dirigenti, siano passati alla gestione INPDAI), oppure mediante la restituzione dei contributi versati che risultassero eccedenti rispetto ai parametri della gestione ad quem (ad es.: a) convenzione italo svizzera sulla sicurezza sociale, resa esecutiva con L. 18 maggio 1973, n. 283, che prevede la restituzione all'assicurato dei contributi svizzeri trasferiti, per la parte non utile nel regime della pensione italiana: Cass. 11 dicembre 1999 n. 13899; b) D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 76, che prevede la restituzione ai lavoratori passati, in conseguenza della riforma sanitaria, dagli enti mutualistici soppressi alle unità sanitarie locali, della somma eccedente le esigenze della ricostruzione previdenziale (Cass. 16 maggio 1996 n. 4541; Cass. 20 dicembre 1997 n. 12913; Cass. 3 novembre 2000 n. 14400); c) analogamente per i lavoratori passati dall'ONMI, ente soppresso dalla L. n. 698 del 1975, agli enti locali (Cass. 27 giugno 2003 n. 10279, Cass. 8 maggio 2004 n. 8788). Quanto al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 11, valgono gli stessi criteri ermeneutici: il dato testuale è contrario alla tesi dell'amministrazione; una eventuale abrogazione della norma precedente sarebbe contraria al trend legislativo sopra accennato. Nel quantificare i contributi dovuti in restituzione, il giudice di appello ha rilevato che, secondo il tenore testuale del D.P.R. n. 649 del 1972, art. 18, comma 3, il rimborso ha per oggetto l'eventuale eccedenza dell'ammontare dei contributi previdenziali che risultino versati "in loro favore", e cioè tutti i contributi eccedenti, sia quelli versati dal lavoratore, sia quelli versati dall'amministrazione. Ha tuttavia ridotto la somma liquidata dal primo Giudice, Euro 26.782,47, di Euro 9.012,27, pari all'ammontare dei contributi che sono stati necessari per regolarizzare anche il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 agosto 1992. La riduzione effettuata dalla sentenza impugnata rientra nei poteri del Giudice di merito di accoglimento parziale della domanda. Tale sentenza basa la propria decisione sul rilievo che l'IS non contesta che anche tale ultimo periodo fosse bisognevole di copertura contributiva, e non ha contestato nel grado di appello la quantificazione della somma effettuata dalle amministrazioni interessate nell'atto di appello (e non nella c.d. comparsa conclusionale). La sentenza impugnata ha pertanto riconosciuto al ricorrente la restituzione dei contributi eccedenti nella misura corrispondente all'effettivo suo diritto.
I primi tre motivi di ricorso vanno quindi respinti.
Con il quarto motivo deducendo falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.; vizio di motivazione, il ricorrente si duole della compensazione delle spese processuali, affermando che il Giudice d'appello l'avrebbe operata senza alcuna motivazione. Ricorda la novella dell'art. 92 c.p.c., con cui il legislatore ha canonizzato per i procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006 l'orientamento giurisprudenziale minoritario precedente che richiedeva l'esercizio motivato del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.. Anche questo motivo non è fondato.
Queste Sezioni Unite, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, hanno enunciato il seguente principio di diritto: Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha motivato le ragioni della compensazione. Anche le spese del presente giudizio vengono compensate, per le stesse ragioni di complessità delle questioni affrontate e dell'esito anteriormente dubbio della loro soluzione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
compensa le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 2 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008