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Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03387/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01991 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03387/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3387 del 2024, proposto dal sig.
PE MA, rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Matrone e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Staccata di Salerno, Sezione Terza, n. 2175/2023 del 2 ottobre 2023, resa tra le parti sul ricorso con motivi aggiunti R.G. n. 1746/2017. N. 03387/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati (SA);
Viste la memoria difensiva del Comune appellato e la replica dell'appellante;
Vista l'istanza del Comune di Scafati di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. TR De
Berardinis, udito per l'appellante l'avv. Ippolito Matrone e viste le conclusioni del
Comune appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. PE MA ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 2175/2023 del 2 ottobre 2023, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti presentato dallo stesso sig. MA contro l'ordinanza del Comune di Scafati (SA) del 19 settembre 2017, di demolizione di opere abusive e contro il provvedimento comunale del 26 giugno 2019, di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 7.500,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.
1.2. In dettaglio, l'ordinanza di demolizione ha ingiunto la rimozione di opere abusive realizzate nell'immobile ubicato in via S. Maria La Carità c/le De Julio, n. 4, emerse dal confronto tra i titoli edilizi rilasciati per il suddetto immobile e lo stato dei luoghi, oggetto di accertamento d'ufficio del Comune e consistenti: A) nell'ampliamento al livello del secondo piano, costituito da due corpi, l'uno sul lato sud-est e l'altro sul lato nord-est, che impegna una superficie di circa mq. 40,00 (per una volumetria di circa mc. 114,00) con le seguenti opere: pilastrini e travi in legno, pareti perimetrali, N. 03387/2024 REG.RIC.
copertura in legno con coibentazione, infissi e intonaco parziali; B) nella copertura di un pergolato posto sul lato nord-ovest, mediante la sua trasformazione in una tettoia con superficie di circa mq. 11,00, e nella mancata delimitazione della superficie del calpestio con una ringhiera per la delimitazione di mt. 1,40, secondo quanto riportato sui grafici.
1.3. Dal canto suo, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ha preso atto dell'inottemperanza alla suindicata ingiunzione di demolizione, come accertata con verbale redatto in data 8 agosto 2018 dal tecnico dell'Area Urbanistica e dalla
Polizia Municipale. In applicazione della delibera della Giunta Municipale n. 129/15
(la quale, per la realizzazione di ampliamenti e/o edifici principali ex novo fino a un massimo di volumetria di mc. 150,00, assoggettabili a permesso di costruire, prevede la sanzione pecuniaria di € 7.500,00), esso ha dunque irrogato al privato la sanzione nella predetta misura di € 7.500,00: ciò, perché le opere abusive di cui è stata ingiunta la demolizione con l'ordinanza rimasta ineseguita hanno una consistenza volumetrica di mc. 114,00, quindi inferiore al limite di mc. 150,00.
2. Nel gravame l'appellante contesta le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della sentenza di primo grado, difetto di motivazione della pronuncia appellata, perplessità, in quanto il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel disattendere il primo motivo di ricorso, con cui era stata lamentata l'inesatta individuazione catastale del manufatto abusivo nell'ordinanza di demolizione;
II) error in iudicando, difetto di motivazione, perché sarebbe altresì erroneo l'assunto della sentenza appellata che sostiene l'assoggettamento al titolo edilizio della tettoia di mq. 11, inizialmente un pergolato;
III) error in iudicando, difetto del presupposto ed eccesso di potere per motivazione erronea della sentenza, poiché il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la N. 03387/2024 REG.RIC.
domanda giudiziale sarebbe stata rivolta a contestare l'inesistenza dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione da parte del dirigente dell'Ufficio, il quale sarebbe stato tenuto a fare propri i rilievi della Polizia Municipale.
2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Scafati, depositando di seguito memoria e concludendo per la reiezione dell'appello, attesa la sua infondatezza.
2.2. L'appellante ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del gravame.
2.3. Il Comune ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione.
2.4. All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
3. I motivi dell'appello, che ragioni di economia processuale suggeriscono di trattare congiuntamente, sono infondati.
3.1. In sintesi, l'appellante deduce anzitutto che l'ordinanza di demolizione recherebbe un errore di individuazione della particella catastale su cui si trova l'opera abusiva, indicando una particella afferente ad un bene di cui il sig. MA non sarebbe proprietario, e che ciò renderebbe illegittima la stessa ordinanza, perché il privato non potrebbe demolire un bene di cui non è proprietario.
3.2. Lamenta inoltre che sarebbe infondata la sua individuazione quale esecutore delle opere abusive, stante quanto detto al punto I) circa il fatto che egli non avrebbe alcun rapporto con la titolarità del bene in contestazione.
3.3. Ancora, l'appellante sostiene che la tettoia di mq. 11 costituirebbe un manufatto non assoggettabile a titolo edilizio, trattandosi di un'opera pertinenziale di modeste dimensioni.
3.4. Da ultimo, lamenta che la sanzione pecuniaria sarebbe illegittima vista l'assenza di un atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non potendo bastare a tale scopo il verbale della Polizia Municipale, il quale sarebbe un mero atto endoprocedimentale. N. 03387/2024 REG.RIC.
4. Così riportate le censure dell'appello, il Collegio osserva preliminarmente che esso ha ad oggetto i capi della sentenza che hanno disatteso solo alcuni dei motivi formulati in primo grado, cosicché sui capi che hanno disatteso i restanti motivi di ricorso si è ormai formato il giudicato.
4.1. Nei limiti di quanto dedotto nei motivi di appello, questi sono infondati, perché, anzitutto, l'erronea indicazione dei dati catastali attinenti all'immobile – ammessa dal
Comune nelle sue difese – è mero errore materiale che giustifica la rettifica dell'atto, ma è irrilevante ai fini della sua legittimità. Infatti, la descrizione analitica delle opere recata dall'ordine di ripristino ha consentito senz'altro al privato di rendersi conto di quale fosse l'oggetto dell'ordine stesso, come dimostra, del resto, la doglianza relativa alla tettoia di mq. 11. Si tratta, pertanto, di una difformità (un refuso) che non comporta l'invalidità del provvedimento, ma solo la sua irregolarità (C.d.S., Sez. V, 22 agosto
2023, n. 7891; Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).
4.1.1. Quanto ora detto determina l'infondatezza, altresì, della censura mediante cui l'appellante si duole di essere stato individuato quale esecutore delle opere abusive, tenuto conto, altresì, del fatto che il privato non rinnega le suddette opere, ma anzi ha agito per la loro conservazione, il che non avrebbe interesse a fare se fosse realmente estraneo alla loro titolarità ed esecuzione.
4.2. La tettoia di mq. 11 non può essere considerata un'opera di modeste dimensioni e con natura pertinenziale, poiché, come evidenziato dal Comune, l'abuso si incentra essenzialmente sul complessivo ampliamento volumetrico del manufatto, avente una consistenza di mq. 40 e una volumetria di mc. 114: in tale ottica, il pergolato è stato in toto coperto per divenire in parte volume residenziale e in parte tettoia.
4.3. Al riguardo, quindi, si applica il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non già atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (cfr., da ultimo, C.d.S., N. 03387/2024 REG.RIC.
Sez. VII, 21 gennaio 2026, n. 501). Ed invero, la considerazione atomistica degli abusi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto complessivo, mentre il loro apprezzamento globale è funzionale a valutarne l'incidenza sull'assetto del territorio
(C.d.S., Sez. II, 7 luglio 2025, n. 5831): infatti, il pregiudizio arrecato all'assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni (C.d.S.,
Sez. II, 22 gennaio 2025, n. 494; Sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990).
4.3.1. In questa prospettiva, va condivisa l'affermazione della difesa comunale, per la quale nella vicenda di cui si discute vi è stato un notevole mutamento di destinazione d'uso con incremento di superficie, discendente dalla trasformazione di superficie non praticabile in terrazzo utilizzabile.
4.4. Per quanto riguarda, poi, la nozione di pertinenza urbanistica, essa è intesa dalla giurisprudenza in un'accezione restrittiva, diversa da quella civilistica e riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali ad es. i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (C.d.S., Sez. VII, n. 501/2026, cit.; id., 23 maggio 2025,
n. 4537; id. 3 aprile 2023, n. 3422). La tettoia in esame non possiede tali caratteristiche
(le sue dimensioni sono tutt'altro che modeste) ed è agevolmente ripristinabile come pergolato dal privato. Dunque, anche la censura ora analizzata si rivela del tutto priva di fondamento.
4.5. Da ultimo, è infondata in fatto, ancor prima che in diritto, la doglianza di difetto di un atto formale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Infatti, dal contenuto del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria si evince che il verbale di accertamento dell'inottemperanza, redatto l'8 agosto 2018 dal tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale, è stato acquisito agli atti del Comune ed è confluito nell'atto del 1° ottobre 2018, che è stato trasmesso al privato.
5. In conclusione, quindi, l'appello è complessivamente infondato e deve, per l'effetto, essere respinto. N. 03387/2024 REG.RIC.
6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Scafati (SA) le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
TR De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR De Berardinis CO RI N. 03387/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01991 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03387/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3387 del 2024, proposto dal sig.
PE MA, rappresentato e difeso dall'avv. Ippolito Matrone e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sabatino Rainone e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Staccata di Salerno, Sezione Terza, n. 2175/2023 del 2 ottobre 2023, resa tra le parti sul ricorso con motivi aggiunti R.G. n. 1746/2017. N. 03387/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati (SA);
Viste la memoria difensiva del Comune appellato e la replica dell'appellante;
Vista l'istanza del Comune di Scafati di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. TR De
Berardinis, udito per l'appellante l'avv. Ippolito Matrone e viste le conclusioni del
Comune appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. PE MA ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 2175/2023 del 2 ottobre 2023, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti presentato dallo stesso sig. MA contro l'ordinanza del Comune di Scafati (SA) del 19 settembre 2017, di demolizione di opere abusive e contro il provvedimento comunale del 26 giugno 2019, di irrogazione della sanzione pecuniaria di € 7.500,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001.
1.2. In dettaglio, l'ordinanza di demolizione ha ingiunto la rimozione di opere abusive realizzate nell'immobile ubicato in via S. Maria La Carità c/le De Julio, n. 4, emerse dal confronto tra i titoli edilizi rilasciati per il suddetto immobile e lo stato dei luoghi, oggetto di accertamento d'ufficio del Comune e consistenti: A) nell'ampliamento al livello del secondo piano, costituito da due corpi, l'uno sul lato sud-est e l'altro sul lato nord-est, che impegna una superficie di circa mq. 40,00 (per una volumetria di circa mc. 114,00) con le seguenti opere: pilastrini e travi in legno, pareti perimetrali, N. 03387/2024 REG.RIC.
copertura in legno con coibentazione, infissi e intonaco parziali; B) nella copertura di un pergolato posto sul lato nord-ovest, mediante la sua trasformazione in una tettoia con superficie di circa mq. 11,00, e nella mancata delimitazione della superficie del calpestio con una ringhiera per la delimitazione di mt. 1,40, secondo quanto riportato sui grafici.
1.3. Dal canto suo, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ha preso atto dell'inottemperanza alla suindicata ingiunzione di demolizione, come accertata con verbale redatto in data 8 agosto 2018 dal tecnico dell'Area Urbanistica e dalla
Polizia Municipale. In applicazione della delibera della Giunta Municipale n. 129/15
(la quale, per la realizzazione di ampliamenti e/o edifici principali ex novo fino a un massimo di volumetria di mc. 150,00, assoggettabili a permesso di costruire, prevede la sanzione pecuniaria di € 7.500,00), esso ha dunque irrogato al privato la sanzione nella predetta misura di € 7.500,00: ciò, perché le opere abusive di cui è stata ingiunta la demolizione con l'ordinanza rimasta ineseguita hanno una consistenza volumetrica di mc. 114,00, quindi inferiore al limite di mc. 150,00.
2. Nel gravame l'appellante contesta le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della sentenza di primo grado, difetto di motivazione della pronuncia appellata, perplessità, in quanto il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel disattendere il primo motivo di ricorso, con cui era stata lamentata l'inesatta individuazione catastale del manufatto abusivo nell'ordinanza di demolizione;
II) error in iudicando, difetto di motivazione, perché sarebbe altresì erroneo l'assunto della sentenza appellata che sostiene l'assoggettamento al titolo edilizio della tettoia di mq. 11, inizialmente un pergolato;
III) error in iudicando, difetto del presupposto ed eccesso di potere per motivazione erronea della sentenza, poiché il giudice di prime cure non avrebbe considerato che la N. 03387/2024 REG.RIC.
domanda giudiziale sarebbe stata rivolta a contestare l'inesistenza dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione da parte del dirigente dell'Ufficio, il quale sarebbe stato tenuto a fare propri i rilievi della Polizia Municipale.
2.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Scafati, depositando di seguito memoria e concludendo per la reiezione dell'appello, attesa la sua infondatezza.
2.2. L'appellante ha depositato memoria di replica, insistendo per l'accoglimento del gravame.
2.3. Il Comune ha depositato istanza di passaggio della causa in decisione.
2.4. All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio, udito il difensore presente dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
3. I motivi dell'appello, che ragioni di economia processuale suggeriscono di trattare congiuntamente, sono infondati.
3.1. In sintesi, l'appellante deduce anzitutto che l'ordinanza di demolizione recherebbe un errore di individuazione della particella catastale su cui si trova l'opera abusiva, indicando una particella afferente ad un bene di cui il sig. MA non sarebbe proprietario, e che ciò renderebbe illegittima la stessa ordinanza, perché il privato non potrebbe demolire un bene di cui non è proprietario.
3.2. Lamenta inoltre che sarebbe infondata la sua individuazione quale esecutore delle opere abusive, stante quanto detto al punto I) circa il fatto che egli non avrebbe alcun rapporto con la titolarità del bene in contestazione.
3.3. Ancora, l'appellante sostiene che la tettoia di mq. 11 costituirebbe un manufatto non assoggettabile a titolo edilizio, trattandosi di un'opera pertinenziale di modeste dimensioni.
3.4. Da ultimo, lamenta che la sanzione pecuniaria sarebbe illegittima vista l'assenza di un atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non potendo bastare a tale scopo il verbale della Polizia Municipale, il quale sarebbe un mero atto endoprocedimentale. N. 03387/2024 REG.RIC.
4. Così riportate le censure dell'appello, il Collegio osserva preliminarmente che esso ha ad oggetto i capi della sentenza che hanno disatteso solo alcuni dei motivi formulati in primo grado, cosicché sui capi che hanno disatteso i restanti motivi di ricorso si è ormai formato il giudicato.
4.1. Nei limiti di quanto dedotto nei motivi di appello, questi sono infondati, perché, anzitutto, l'erronea indicazione dei dati catastali attinenti all'immobile – ammessa dal
Comune nelle sue difese – è mero errore materiale che giustifica la rettifica dell'atto, ma è irrilevante ai fini della sua legittimità. Infatti, la descrizione analitica delle opere recata dall'ordine di ripristino ha consentito senz'altro al privato di rendersi conto di quale fosse l'oggetto dell'ordine stesso, come dimostra, del resto, la doglianza relativa alla tettoia di mq. 11. Si tratta, pertanto, di una difformità (un refuso) che non comporta l'invalidità del provvedimento, ma solo la sua irregolarità (C.d.S., Sez. V, 22 agosto
2023, n. 7891; Sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385).
4.1.1. Quanto ora detto determina l'infondatezza, altresì, della censura mediante cui l'appellante si duole di essere stato individuato quale esecutore delle opere abusive, tenuto conto, altresì, del fatto che il privato non rinnega le suddette opere, ma anzi ha agito per la loro conservazione, il che non avrebbe interesse a fare se fosse realmente estraneo alla loro titolarità ed esecuzione.
4.2. La tettoia di mq. 11 non può essere considerata un'opera di modeste dimensioni e con natura pertinenziale, poiché, come evidenziato dal Comune, l'abuso si incentra essenzialmente sul complessivo ampliamento volumetrico del manufatto, avente una consistenza di mq. 40 e una volumetria di mc. 114: in tale ottica, il pergolato è stato in toto coperto per divenire in parte volume residenziale e in parte tettoia.
4.3. Al riguardo, quindi, si applica il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non già atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento (cfr., da ultimo, C.d.S., N. 03387/2024 REG.RIC.
Sez. VII, 21 gennaio 2026, n. 501). Ed invero, la considerazione atomistica degli abusi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto complessivo, mentre il loro apprezzamento globale è funzionale a valutarne l'incidenza sull'assetto del territorio
(C.d.S., Sez. II, 7 luglio 2025, n. 5831): infatti, il pregiudizio arrecato all'assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni (C.d.S.,
Sez. II, 22 gennaio 2025, n. 494; Sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990).
4.3.1. In questa prospettiva, va condivisa l'affermazione della difesa comunale, per la quale nella vicenda di cui si discute vi è stato un notevole mutamento di destinazione d'uso con incremento di superficie, discendente dalla trasformazione di superficie non praticabile in terrazzo utilizzabile.
4.4. Per quanto riguarda, poi, la nozione di pertinenza urbanistica, essa è intesa dalla giurisprudenza in un'accezione restrittiva, diversa da quella civilistica e riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali ad es. i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (C.d.S., Sez. VII, n. 501/2026, cit.; id., 23 maggio 2025,
n. 4537; id. 3 aprile 2023, n. 3422). La tettoia in esame non possiede tali caratteristiche
(le sue dimensioni sono tutt'altro che modeste) ed è agevolmente ripristinabile come pergolato dal privato. Dunque, anche la censura ora analizzata si rivela del tutto priva di fondamento.
4.5. Da ultimo, è infondata in fatto, ancor prima che in diritto, la doglianza di difetto di un atto formale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Infatti, dal contenuto del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria si evince che il verbale di accertamento dell'inottemperanza, redatto l'8 agosto 2018 dal tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale, è stato acquisito agli atti del Comune ed è confluito nell'atto del 1° ottobre 2018, che è stato trasmesso al privato.
5. In conclusione, quindi, l'appello è complessivamente infondato e deve, per l'effetto, essere respinto. N. 03387/2024 REG.RIC.
6. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Scafati (SA) le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
TR De Berardinis, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR De Berardinis CO RI N. 03387/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO