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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n° R.G. 1916/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Sora (FR), via San Parte_1
Giuliano Sura 2, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Chiappelli che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, via s. pasquale snc. Presso la propria sede e rappresentata e difesa dal'avv.to
AN IE, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 e con contestuale istanza cautelare d'urgenza ex art. 700 proposto nei confronti dell' Controparte_2
ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento di
[...]
“assegnazione provvisoria” del 24.1.2024, con cui la stessa è stata destinata
1 a prestare servizio presso il CP_3 Controparte_4 denunciando la natura di trasferimento occulto di tale provvedimento,
l'insussistenza dei presupposti di fatto posti alla base di tale scelta nonché di quelli in diritto tali da legittimare il trasferimento ai sensi dell'art. 2113
c.c., lamentando di aver subito condotte vessatorie integranti l'ipotesi del mobbing o dello straining o comunque una violazione del generale dovere di protezione gravante sul datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c., deducendo in ogni caso la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro nella scelta di procedere al trasferimento.
Ha poi evidenziato di aver subito, in conseguenza del comportamento datoriale, uno “shock” tale da causarle uno stato depressivo, correlato a tali vicende e che ha determinato la necessità di assentarsi per malattia prima nel periodo dal 26.01.2024 al 08.02.2024 e successivamente nel periodo dal
19.03.2024 al 21.05.2024.
Ha dunque rappresentato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare, la sussistenza di un periculum in mora costituito dal rischio che la malattia sofferta peggiori, in assenza di immediato mutamento delle condizioni scatenanti la patologia stessa, risultando provato come l'istante abbia avuto un costante e progressivo peggioramento della patologia ingravescente.
Ha dunque ha agito in via cautelare e contestualmente nel merito, rassegnando le seguenti conclusioni: in via cautelare: “a) accertare e dichiarare, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento datoriale, per violazione dell'art 2103 e ss c.c., nonché art 2087 cc e d lgs 81/08 e ss e per
l'effetto ordinare alla resistente, l'immediata riammissione in servizio presso
l'originaria sede di applicazione, del PUA di Sora (Fr);
b) accertare e dichiarare che la patologia sofferta dalla ricorrente, accertata in corso di causa, è eziologicamente collegata e dipendente, dalle condotte complessive della resistente, singolarmente e/o unitariamente considerate, precedenti e successive all'atto impugnato, e poste in essere in violazione dell'art 2087 cc, del d lgs 81/08 nonché artt. 1175 e 1375 c.c.;
b.2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, risultante per tabulas con condanna della resistente al pagamento
2 della somma di Euro 163.387,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, ovvero Euro 195.841,00 a titolo di danno patrimoniale risarcibile con “personalizzazione massima” ovvero altra somma, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
c) con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone;”.
NEL MERITO:
B.1) In via principale
d) accertare e dichiarare, l'illegittimità dell'impugnato provvedimento datoriale, per violazione dell'art 2103 e ss c.c., nonché art 2087 cc e d lgs
81/08 e ss e per l'effetto ordinare alla resistente, l'immediata riammissione in servizio presso l'originaria sede di applicazione, del PUA di Sora (Fr);
e) accertare e dichiarare che la patologia sofferta dalla ricorrente, accertata in corso di causa, è eziologicamente collegata e dipendente, dalle condotte complessive della resistente, singolarmente e/o unitariamente considerate, precedenti e successive all'atto impugnato, e poste in essere in violazione dell'art 2087 cc, del d lgs 81/08 nonché artt. 1175 e 1375 c.c.;
e.2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, risultante per tabulas con condanna della resistente al pagamento della somma di Euro 163.387,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, ovvero Euro 195.841,00 a titolo di danno patrimoniale risarcibile con “personalizzazione massima” ovvero altra somma, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
f) con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone;
B.2) in via subordinata o alternativa
Nella denegata ipotesi, di mancato accoglimento della domanda di
“illegittimità del trasferimento”, -riservato gravame sul punto-, si chiede in ogni caso:
g) accertare e dichiarare che le condotte del datore di lavoro, come descritte,
-qui da intendersi per integralmente riportate-, precedenti e successive all'atto impugnato, costituiscono violazione degli artt. 2087 cc e d lgs 81/08 e ss;
3 h) accertare e dichiarare che la patologia sofferta dalla ricorrente, accertata in corso di causa, è eziologicamente collegata e dipendente, dalle condotte complessive della resistente, singolarmente e/o unitariamente considerate, precedenti e successive all'atto impugnato e poste in essere in violazione dell'art 2087 cc, del d lgs 81/08 nonché artt. 1175 e 1375 c.c.;
h.2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, risultante per tabulas con condanna della resistente al pagamento della somma di Euro 163.387,00 a titolo di danno non patrimoniale risarcibile, ovvero Euro 195.841,00 a titolo di danno patrimoniale risarcibile con “personalizzazione massima” ovvero altra somma, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
i) con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone;
C) In ogni caso
Con vittoria di diritti, spese e competenze, in favore dello scrivente
Avvocato, dichiaratosi antistatario.”
Il giudice con decreto ha fissato l'udienza di discussione ai soli fini dell'istanza cautelare, fissando invece con diverso provvedimento la prima udienza di trattazione del merito.
L'Azienda sanitaria resistente si è costituita in giudizio, nella fase cautelare, con memoria difensiva in cui ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare in quanto infondata.
All'udienza fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il giudice si è riservato e all'esito ha respinto l'istanza cautelare, con ordinanza del
13.9.2024, per difetto del periculum in mora.
Successivamente, l'Azienda sanitaria resistente si è costituita in giudizio di merito, ribadendo quanto già sostenuto nelle proprie difese per la fase cautelare, e ha in particolare evidenziato la correttezza del proprio operato sulla base dell'accertata situazione di incompatibilità ambientale, della sussistenza dei fatti così come rappresentati anche dalla ricorrente, della piena legittimità della diversa assegnazione, rientrante nell'ambito delle prerogative dirigenziali.
4 Ha poi argomentato in punto di diritto in relazione alla sussistenza dei presupposti per il trasferimento, da valutarsi in modo meramente oggettivo rispetto all'esigenza organizzativa dedotta, nonché all'infondatezza della domanda risarcitoria articolata, fondata su una perizia di parte che costituisce una mera argomentazione difensiva e non provata, e all'insussistenza dei presupposti per la “personalizzazione” richiesta.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Alla prima udienza il giudice ha esperito il tentativo di conciliazione, mediante proposta conciliativa formulata d'ufficio, che tuttavia ha avuto esito negativo per la mancata disponibilità della parte resistente.
All'esito, il giudice, ritenuta l'inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale richiesta, e lette le note autorizzate elaborate dalle parti, ha rinviato la causa fissando nuova udienza per la discussione in merito alla richiesta di pronuncia, con sentenza parziale, sul primo capo della domanda e di valutazione dell'ammissibilità e rilevanza della consulenza tecnica medico legale.
All'esito dell'udienza fissata, lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, ha dunque emesso la seguente sentenza non definitiva, decidendo sul primo capo della domanda, rinviando a separata ordinanza per i provvedimenti istruttori resi con riferimento ai capi successivi.
***
Va in primo luogo chiarito che sussistono, nel caso di specie, esigenze di economia processuale sufficientemente idonee a giustificare la pronuncia sul primo capo della domanda con sentenza non definitiva.
Tali ragioni, che non coincidono con l'esistenza di un pregiudizio grave imminente e irreparabile, possono comunque individuarsi nell'opportunità di rendere chiara la pronuncia su un capo della domanda che non necessita di ulteriore attività istruttoria, e che comunque è idoneo ad avere effetti immediati, proseguendo il giudizio esclusivamente per accertamenti più complessi relativi al secondo capo.
5 ***
Il primo capo della domanda ha ad oggetto l'annullamento del provvedimento notificato il 24.1.2024 di “assegnazione provvisoria”, con cui l'Azienda convenuta ha disposto l'assegnazione temporanea della ricorrente, in servizio nel PUA di Sora, presso il PUA della Controparte_4 di preso atto della situazione suscettibile di pregiudicare CP_4
l'ordinato svolgimento delle attività determinato da “ripetuti contrasti tra colleghi” e il “conseguente clima ostile venutosi a creare”.
Alla luce di quanto dedotto nella memoria difensiva, il provvedimento sarebbe stato motivato all'esito degli accertamenti compiuti dall' a CP_1 seguito della segnalazione, da parte della UP con nota del 3 agosto
2023, di un'aggressione verbale da lei subita da parte della collega Per_1
L'azienda, dunque, dopo aver tentato di conciliare le due dipendenti, convocandole per un colloquio, e aver ascoltato prima la – a fronte Per_1 della mancata comparizione della – che si era detta disponibile a Parte_1 mutare la propria sede pur riferendo di “comportamenti non consoni da parte della ”, e poi la ricorrente, la quale aveva escluso la sua Parte_1 disponibilità ad eventuali trasferimenti, anche sostenendo di essere stata aggredita ha preso atto della situazione di contrasto e disposto il trasferimento della ricorrente presso il PUA isola con il CP_4 provvedimento sopra richiamato, nonché della presso il centro uva Per_1
Sora.
Ciò premesso, va in primo luogo evidenziata la natura non meramente provvisoria del provvedimento impugnato, a discapito del tenore testuale dello stesso, considerando non solo che l'azienda non ha indicato nel provvedimento un termine finale né previsto in modo sufficientemente determinabile un eventuale cessazione degli effetti dello stesso, ma anche che nelle more dell'introduzione del giudizio e dello stesso, il provvedimento risulta ancora efficace a circa un anno e sei mesi dalla sua adozione.
Pertanto, lo stesso deve qualificarsi quale effettivo trasferimento.
Per ciò che attiene ai presupposti di legittimità del trasferimento, in relazione all'interpretazione dell'art. 2103 c.c. nello specifico caso del
6 trasferimento per “incompatibilità ambientale”, e ai limiti del sindacato del giudice, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell'iniziativa economica privata
(garantita dall'art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo (Cass. n. 27226 del 26/10/2018).
Dunque, da un lato deve escludersi la natura – anche implicitamente – disciplinare del provvedimento di trasferimento così qualificato, giustificato solo da ragioni oggettive (v. anche Cass. n. 2143 del 27/01/2017), e dall'altro tale trasferimento, pur presupponendo una valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro dell'esistenza di una situazione di incompatibilità, deve comunque trovare giustificazione in tale dedotta situazione, e costituire una delle soluzioni possibili per preservare il funzionamento dell'unità produttiva.
Calando tali principi nel caso di specie, va ribadito che l'esigenza organizzativa alla base del provvedimento è stata individuata nel contrasto tra la ricorrente e la tale da impedire un corretto svolgimento del Per_1
7 servizio, e qualificato dall'azienda in termini di contrasto, e non di mera aggressione “unilaterale”, come invece sostenuto dalla ricorrente.
Deve rilevarsi che, tuttavia e a prescindere dall'approfondita valutazione dei fatti dedotti e dell'esistenza del dedotto contrasto o viceversa dell'attacco unilaterale nei confronti della , anche la prospettazione della parte Parte_1 ricorrente appare pacifica la sussistenza di una situazione di incompatibilità tale da rendere non conveniente la permanenza di entrambe le dipendenti nella stessa unità produttiva.
Ciò posto, ad ogni modo il trasferimento della ricorrente non può ritenersi fondato su tale dedotta situazione di incompatibilità, proprio alla luce della condotta dell'azienda con riferimento all'altra dipendente, nonché del contegno mostrato da quest'ultima. Contr Infatti, come riferito dalla la aveva mostrato sin da subito la Per_1 sua disponibilità a spostarsi presso altra sede, già nel corso dei colloqui, e successivamente è stata trasferita presso altra unità produttiva (Centro
UVA di Sora).
Benchè la resistente non abbia prodotto documentazione al riguardo né puntualmente specificato quando e per quale causale lo spostamento della sarebbe intervenuto, può presumersi comunque, dalla prospettazione Per_1 di parte, che la stessa non sia mai rientrata presso il PUA di Sora dopo il periodo di malattia e dunque nel febbraio del 2024.
Di conseguenza, a fronte della disponibilità e dell'effettivo trasferimento della presso altra struttura, essendo “l'incompatibilità ambientale” Per_1 accertata relativa esclusivamente al rapporto tra e , alcuna Per_1 Parte_1 ragione organizzativa oggettiva può ritenersi alla base del trasferimento anche della UP presso diversa unità produttiva, in quanto lo spostamento di una sola delle lavoratrici incompatibili è misura di per sé in grado di eliminare i potenziali pregiudizi per l'attività produttiva.
Non sussisteva, dunque, alla data di adozione del provvedimento nonché nei periodi successivi, la dedotta incompatibilità ambientale della UP
a operare nella sede di Sora, dal momento in cui la stessa non sarebbe
8 comunque più costretta a lavorare con la dipendente con cui erano Per_1 insorti i contrasti accertati dall'azienda.
Non possono ritenersi rilevanti, sul punto, le argomentazioni addotte dall' con riferimento alla necessità di evitare “implicite” attribuzioni CP_1 di responsabilità (nella memoria difensiva si sostiene testualmente che “la ricollocazione di una sola delle parti, vista la denuncia penale della Parte_1 nei confronti della , avrebbe implicitamente formalizzato responsabilità Per_1 di fatto ad una delle parti stesse, non avendo il Dirigente motivi oggettivi discriminanti di attribuzione di responsabilità”).
Ciò in quanto, come chiarito, la giustificazione causale del trasferimento deve essere valutata oggettivamente, in merito alla sua idoneità a incidere sulla situazione di incompatibilità oggettivamente dedotta, e ad esso non può essere attribuita alcuna connotazione disciplinare, né tantomeno implicita attribuzione di responsabilità, agendo il datore di lavoro a tutela della propria organizzazione ma dovendo sempre il trasferimento trovare una giustificazione causale con la dedotta incompatibilità ambientale.
Dunque, alla luce della diversa assegnazione attribuita ala la quale Per_1 aveva anche consensualmente aderito a tale nuova assegnazione, alcuna giustificazione può trovare anche il trasferimento della UP, non residuando più alcun motivo di contrasto tra quest'ultima e la propria sede lavorativa., né potendosi ritenere che il rischio di evitare “implicite formalizzazioni di responsabilità” possa essere di per sé idonea ragione organizzativa per giustificare il trasferimento o per integrare la dedotta incompatibilità ambientale.
Tali considerazioni hanno profilo assorbente, ai fini della declaratoria di illegittimità del trasferimento, rispetto alle allegazioni in punto di fatto svolte dalla ricorrente con riferimento all'inesistenza di un “contrasto” ma di un'aggressione unilaterale nei suoi confronti, per cui non occorre accertare, al fine di decidere su tale domanda, l'effettiva natura unilaterale o bilaterale dei contrasti dedotti.
La domanda va dunque accolta per quanto attiene al primo capo, e dev'essere annullato, in quanto illegittimo e non giustificato da idonee
9 ragioni organizzative, il provvedimento notificato il 24.1.2024 che ha disposto il trasferimento della ricorrente , e per l'effetto va ordinato Parte_1 all' di assegnare nuovamente la ricorrente Controparte_1 presso la precedente sede (PUA di Sora).
Occorre invece, con riferimento al secondo capo della domanda relativo alla domanda di accertamento e quantificazione del danno non patrimoniale cagionato alla ricorrente, disporre ulteriori accertamenti istruttori, oggetto di separata ordinanza che dispone sulla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sentenza a definizione solo parziale del giudizio, con riferimento al primo capo della domanda:
- Annulla il trasferimento disposto dall' nei Controparte_1 confronti della ricorrente con provvedimento del Parte_1
24.1.2024 e con decorrenza 1.2.2024 e per l'effetto ordina la riassegnazione e la riammissione in servizio della dipendente presso l'originaria sede di applicazione presso il PUA di Sora;
- Dispone la prosecuzione del processo, con l'esperimento dei mezzi di prova ammessi, secondo quanto disposto in separata ordinanza depositata contestualmente alla presente sentenza.
Così deciso in Cassino il 06/06/2025
IL GIUDICE
GI SA
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