Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2026, proposto da
US LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Lanfranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San ER TT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del silenzio rifiuto serbato dal Comune di San ER TT sull’istanza inoltrata in data 2.12.2025 con la quale il ricorrente ha invitato e diffidato il Comune a voler dare corso alla definizione del procedimento amministrativo di cui all’avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016,
e per la condanna dell’Ente ad esitare la suddetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San ER TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Con avviso prot. n. 8583 del 18.07.2016 il Comune di San ER TT (ME) manifestava la volontà dell’Ente di assegnare a terzi l’“ ex impianto di depurazione Mangano ”, invitando gli eventuali interessati a presentare la relativa istanza entro il termine del 10.08.2016, specificando le intenzioni di utilizzo, le quali, in presenza di più domande, sarebbero state vagliate privilegiando, prioritariamente, quello ritenuto più idoneo, e utilizzando, quale criterio di scelta, in caso di intenzioni di utilizzo di pari idoneità, il metodo del sorteggio.
Il sig. US LA, odierno ricorrente, con nota prot. n. 9510 del 10.08.2016 inoltrava istanza di assegnazione dell’area oggetto dell’avviso, rilevando di essere proprietario di un appezzamento di terreno confinante con la stessa nonché precisando che quest’ultima sarebbe stata utilizzata come ulteriore spazio di manovra e come deposito di mezzi e attrezzi agricoli.
Dopo l’invio di numerosi atti di diffida finalizzati a ottenere la conclusione del procedimento, rimasti inevasi, il ricorrente invitava il Comune, mediante atto di diffida e messa in mora prot. n. 10531 del 26.09.2025, a voler preliminarmente prendere atto dell’avvenuto avvio delle operazioni di bonifica dell’area, già comunicato con precedente nota prot. 5485 del 12.05.2025, e a voler rilasciare una “ certificazione di già avvenuta assegnazione dell’area ”, ritenendo che si fossero già consolidati in capo all’istante gli effetti giuridici, comprensivi di diritti e obblighi, scaturenti dall’avviso prot. 8583 del 18.07.2016.
Con nota prot. 0010654 del 30.09.2025 il Comune di San ER TT rilevava che “ non risulta, agli atti d’ufficio, che si sia dato seguito all’avviso pubblicato il 19/07/2016 prot. 8583 con eventuale pubblicazione di graduatoria e determina di assegnazione dell’area ” e, pertanto, in difetto di “ alcun valido e vigente titolo di proprietà e/o possesso a nome del sig. LA US, necessario ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001 come recepito dalla L.R. 16/2016 e ss.mm.ii. per l’esecuzione di lavori ”, diffidava il ricorrente a non intraprendere alcun lavoro presso l’area di riferimento.
L’istante riscontrava la nota in data 9.10.2025, diffidando nuovamente l’Amministrazione a voler rilasciare una certificazione di già avvenuta assegnazione dell’area.
Seguiva il riscontro del Comune, che con nota prot. 11416 del 16.10.2025 rappresentava all’istante l’inapplicabilità della disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990.
Con prot. n. 13081 del 2.12.2025 il ricorrente riscontrava la nota del 16.10.2025 e, nel riportarsi alle precedenti comunicazioni, diffidava nuovamente l’Ente a voler dare corso alla consegna dell’area e/o all’adozione di un’eventuale determina di assegnazione dell’area.
2. In assenza di riscontro rispetto a tale ultima istanza, con ricorso notificato in data 2.02.2026 e depositato in pari data il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare il silenzio illegittimamente serbato dal Comune di San ER TT sull’istanza inoltrata in data 2.12.2025, con la quale il ricorrente ha invitato e diffidato il Comune a voler dare corso alla definizione del procedimento amministrativo di cui all’avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016, con redazione di verbale di consegna dell’area “ex impianto depurazione Mangano” o adozione di eventuale determina di assegnazione dell’area conseguenziale all’avviso pubblicato prot. 8583 del 18.07.2016.
La parte ha altresì chiesto di condannare l’Ente a esitare l’istanza e, comunque, a provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso che ponga fine al silenzio inadempimento protrattosi dopo la pubblicazione dell’avviso prot. 8583 del 18.07.2016, ossia adottando e pubblicando la relativa graduatoria nonché la determina di assegnazione dell’area a favore dello stesso ricorrente.
Il ricorso è stato proposto per il seguente, unico, motivo di diritto: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, 2, 3 della Legge 241/1990; violazione e/o falsa applicazione del principio di buona amministrazione e di affidamento di cui all’art. 1 della Legge 241/1990 e art. 97 Cost.; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta; violazione dei principi di correttezza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa e leale collaborazione; violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della P.A .
2.1. La parte rileva, in particolare, che il Comune di San ER TT abbia illegittimamente violato il proprio obbligo di concludere il procedimento amministrativo avviato mediante avviso prot. 8583 del 18.07.2016, come emergerebbe, in particolare, dal contenuto delle note di riscontro del 30.09.2025 e del 16.10.2025, inviate al ricorrente, ove l’Ente ha rilevato “... Che non risulta, agli atti d’ufficio, che si sia dato seguito all’avviso pubblicato il 19/07/2016 prot. 8583 con eventuale pubblicazione di graduatoria e determina di assegnazione dell’area ”.
3. Il Comune di San ER TT si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 27.03.2026 e, con successiva memoria del 3.04.2026, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al proprietario del terreno oggetto del procedimento per cui è causa, la sig. TA IC, nella qualità di controinteressato, la quale sarebbe divenuta proprietaria per effetto dell’atto di compravendita rogato in data 11.08.2020, trascritto all’Agenzia del Territorio di Messina in data 13.08.2020, versato in atti in pari data.
La parte ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse ad agire, in quanto il Comune non avrebbe più dato seguito all’avviso da cui discende il presente ricorso perchè privo della titolarità del suddetto terreno.
L’Ente ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, atteso che il ricorrente avrebbe azionato il rimedio ex art. 117 c.p.a. al fine di far dichiarare l’illegittimità dell'inerzia serbata dal Comune su un'istanza concernente una posizione di diritto soggettivo, tenuto conto che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, il ricorrente avrebbe chiesto al Tribunale (anche) la consegna del terreno di cui sarebbe divenuto proprietario per effetto del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990.
Il ricorso, continua la parte, sarebbe inammissibile anche per “carenza strutturale” dell’istanza da cui originerebbe il silenzio inadempimento dell’Ente, in quanto non sarebbe stata individuata l’area oggetto dell’asserito avvenuto trasferimento mediante silenzio assenso.
Viene altresì eccepita la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 31 c.p.a., rilevandosi che il termine di un anno dovesse considerarsi decorrente dal 13.07.2023, data in cui il ricorrente ha chiesto per la prima volta al Comune la consegna dell’area per cui è causa.
Nel merito, la parte ha replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente evidenziando che dalla pubblicazione dell’avviso pubblico del 2016, volto ad acquisire una mera manifestazione di interesse, non discendesse alcun obbligo di concludere il relativo procedimento.
4. Con memoria di replica del 9.04.2026 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dall’Amministrazione resistente, rilevando, in particolare, che:
(i) il petitum del proprio ricorso sarebbe rappresentato unicamente dall’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Ente procedente, con conseguente condanna dello stesso a concludere il procedimento per cui è causa;
(ii) la sig.ra TA IC non avrebbe le vesti di controinteressato formale, tenuto conto che la stessa ha ritirato la propria iniziale domanda di partecipazione alla procedura;
(iii) l’istanza da cui promana il presente giudizio risulterebbe determinata, riportando in modo fedele l’oggetto dell’avviso pubblico a cui si correla la procedura;
(iv) le nota prot. n. 10654 del 30.09.2025 e la nota n. 11416 del 16.10.2025 avrebbero natura interlocutoria e non costituirebbero provvedimento di rigetto non impugnati;
(v) la richiesta del 13.07.2023 avanzata nei confronti dell’Ente costituirebbe una mera richiesta di informazioni e non un’istanza;
(vi) l’avviso pubblico del 18.07.2016 non avrebbe natura esplorativa, costituendo l’atto di avvio di un procedimento di assegnazione concorsuale del bene non debitamente concluso.
La parte ha altresì eccepito la tardività della produzione documentale effettuata dalla controparte in data 3.04.2026, in quanto avvenuta oltre i termini processuali previsto dal rito di cui all’art. 117 c.p.a.
5. Alla camera di consiglio del 21.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di tardività della produzione documentale dell’Amministrazione resistente in data 3.04.2026, così come sollevata dalla parte ricorrente, la quale è fondata.
6.1. Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
Nei procedimenti in camera di consiglio i suddetti termini, per effetto di quanto disposto dall’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., sono “ dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario ”.
Ne consegue che la documentazione versata in atti dal Comune resistente in data 3.04.2026 sia da ritenersi tardiva e, pertanto, inutilizzabile, rispetto al termine dimidiato di venti giorni liberi prima dell’udienza previsto dal combinato disposto delle norme processuali sopra citate.
Tale documentazione, in ogni caso, risulterebbe comunque ininfluente ai fini del decidere, anche ove acquisita d’ufficio da questo Tribunale a seguito di una richiesta istruttoria, per le ragioni di seguito esposte nel corso della trattazione del presente ricorso.
7. Prima di scrutinare il merito della controversia, devono esaminarsi le numerose eccezioni di rito sollevate dalla difesa dell’Amministrazione resistente, le quali non sono suscettibili di essere favorevolmente apprezzate dal Collegio.
7.1. L’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione, da affrontarsi in via prioritaria (superando l’ordine di prospettazione riportato dall’Amministrazione resistente nella propria memoria difensiva del 3.04.2026), è fuori fuoco.
Il presente ricorso ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune resistente sull’istanza del 2.12.2025, con la quale il ricorrente ha invitato e diffidato l’Ente “... a voler rilasciare certificazione di già avvenuta assegnazione dell’area, alla luce del fatto che si sono già consolidati in capo all’istante gli effetti giuridici, con comprensivi diritti e obblighi, scaturenti dall’avviso prot. 8583 del 18.07.2016 e dai successivi provvedimenti sopra menzionati ”, nonché “... a voler dare corso alla consegna dell’area, ove tale adempimento fosse tecnicamente dovuto sul piano amministrativo con redazione di verbale di consegna ” o, in ultimo, alla “... adozione di eventuale determina conseguenziale all’avviso pubblicato ”
Con l’azione processuale in esame è stato chiesto al Collegio, rispetto a tale istanza, di accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di San ER TT, accertando, in particolare, l’obbligo dell’Ente di “... dare completa ed integrale definizione al procedimento amministrativo di cui all’avviso prot. 8583 del 18.07.2016, mediante l’adozione da parte del Comune di San ER TT degli atti e/o provvedimenti amministrativi espressi finalizzati alla definizione del procedimento amministrativo ”, condannando l’Amministrazione a “... provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso che ponga fine al silenzio – inadempimento protratto (...)”.
Tale azione processuale, intrapresa da un soggetto partecipante a tale procedura, è sottoposta - pacificamente - alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. a), 3), c.p.a.
Non rileva, come asserisce invece l’Amministrazione ricorrente, che mediante l’istanza del 2.12.2025 da cui discende il presente giudizio il ricorrente abbia chiesto all’Ente di adottare gli “... atti consequenziali al presupposto riconoscimento dell’acquisto del diritto di proprietà del terreno per cui è causa ” in suo favore, atteso che l’oggetto del presente scrutinio non è la presunta attività paritetica successiva a tale acquisto per silenzio-assenso (il cui eventuale accertamento non è oggetto dell’esame chiesto in questa sede), bensì l’illegittimità, o meno, della mancata conclusione del procedimento avviato dopo la pubblicazione dell’avviso del 18.07.2016 – come da specifica richiesta processuale formulata in seno al ricorso –, la quale costituisce manifestazione del potere amministrativo in capo all’Amministrazione comunale.
7.2. L’eccezione di tardività del ricorso è parimenti infondata.
L’istanza del 2.12.2025 costituisce l’atto di diffida tramite cui il ricorrente ha chiesto formalmente all’Amministrazione comunale la conclusione del procedimento.
Il presente ricorso, di conseguenza, è stato proposto entro il termine di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a.
L’istanza presentata dallo stesso ricorrente in data 13.07.2023, mediante cui quest’ultimo ha questo al Comune “... se siano stati messi in atto provvedimenti e relative disposizioni per consegnarmi l’area in questione ”, non ha valenza di istanza di avvio del procedimento, ma costituisce, piuttosto, una nota interlocutoria mediante la quale il Comune è stato interpellato al fine di informare la parte circa la presenza o meno di provvedimenti concernenti la consegna dell’area, senza alcuna formale richiesta o diffida di attivazione di un potere amministrativo.
Si rammenta, peraltro, che secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 2, seconda parte, “ E’ fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”.
Ne consegue che, anche ove si ritenesse – in astratto – che la presentazione di tale istanza possa fungere da dies a quo ai fini della presentazione del ricorso avverso il silenzio, la nuova istanza del 2.12.2025 ne costituirebbe, in ogni caso, una sua riproposizione, con nuovo decorso del termine decadenziale di cui all’art. 31 c.p.a.
La decorrenza del termine annuale rispetto alla prima istanza, infatti, incide soltanto sul piano processuale, senza che ciò comporti alcuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al privato anche dopo un anno dalla formazione del silenzio inadempimento, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, di conseguenza, a promuovere l'azione avverso il silenzio. In tale ottica, la diffida a provvedere non può non essere equiparata ad una nuova istanza ex art. 31, comma 2, c.p.a. (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 25 novembre 2025, n. 7652 e giurisprudenza ivi citata: Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014 n. 2742; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 novembre 2024 n. 5911; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 novembre 2023 n. 1345; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 10 ottobre 2022 n. 12806; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 agosto 2020 n. 3475);
7.3. L’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse a ricorrere deve essere disattesa.
L’eventualità che l’area oggetto dell’avviso pubblico del 18.07.2025 possa non risultare di proprietà dell’Ente comunale non fa venir meno, comunque, la legittimazione e l’interesse a ricorrere del privato che – prestando affidamento sul contenuto di tale avviso – abbia preso parte alla procedura di vendita scaturente da esso, determinandosi, come avvenuto nel caso di specie, a presentare una propria istanza finalizzata al suo conseguimento.
Tale privato, invero, vanta una posizione differenziata e qualificata rispetto all’esercizio del potere amministrativo che scaturisce dalla pubblicazione del predetto avviso. L’Amministrazione, di conseguenza, non può restare in colpevole inerzia dopo aver dato luogo, mediante tale pubblicazione, a una situazione di legittimo affidamento riposto sulla conclusione della procedura.
Tale posizione permane fintantoché perdura il silenzio dell’Ente, il quale è obbligato a manifestare all’esterno, in modo espresso, la propria volontà di concludere in un senso, o in un altro, il proprio procedimento amministrativo.
7.4. L’eccezione di inammissibilità per mancata notifica dell’odierno ricorso ad almeno un controinteressato è priva di pregio.
Nel giudizio amministrativo impugnatorio in via di principio sono necessari, ai fini dell'identificazione della figura del controinteressato, due elementi, di cui uno sostanziale, consistente nella presenza di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ed uno di carattere formale, costituito dalla circostanza che il soggetto possessore di tale qualificato interesse alla conservazione del provvedimento sia espressamente o nominativamente individuato nel provvedimento medesimo, o comunque agevolmente individuabile in base ad esso.
Ebbene, la presenza di un controinteressato, di per sé, non è esclusa in presenza di un giudizio dichiarativo quale è quello che discende da un’azione avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione.
Affinché, tuttavia, si radichi in capo al ricorrente l’obbligo di notificare il proprio ricorso a un controinteressato eventualmente inciso nella propria sfera giuridica dall’esercizio del potere amministrativo, è necessario – al pari del giudizio impugnatorio – che tale “terzo” presenti i suddetti due elementi che connaturano la figura del controinteressato.
Quanto all’elemento sostanziale, deve escludersi che l’eventuale accoglimento del presente ricorso concretizzi una violazione della sfera giuridica della sig.ra TA IC, che lo stesso Comune asserisce risulti la titolare del diritto di proprietà del terreno oggetto dell’avviso pubblicato in data 18.07.2016. Ove, infatti, in ipotesi, tale diritto domenicale privasse il Comune di dar seguito alla procedura di vendita dell’“ex impianto di depurazione Mangano”, l’adozione di una determinazione espressa di conclusione della procedura consentirebbe al legittimo proprietario di conseguire un vantaggio, piuttosto che subire un danno, dalla definizione della procedura, ponendosi rimedio a una situazione di “incertezza”, data dalla presenza di un procedimento ancora aperto avente un riflesso su un bene di proprietà.
In ordine all’elemento formale, dalla lettura dei documenti prodotti in atti dalle parti non emerge alcun elemento che possa far ritenere al Collegio che l’odierno ricorrente potesse materialmente individuare tale soggetto quale controinteressato al quale notificare il proprio ricorso. Negli atti di riscontro con i quali l’Ente ha fatto seguito alle richieste di definizione del procedimento presentate dal ricorrente, infatti, non è mai stata rappresentata al sig. LA l’eventuale titolarità del bene in capo a un terzo soggetto, né tanto meno tale dato è stato evidenziato quale elemento impeditivo della possibilità di concludere il procedimento. La sig.ra IC, peraltro, con nota prot. 12088 del 13.10.2016, in riscontro alla nota prot. 11065 del 26.09.2016, come da documentazione versata in atti, ha comunicato la rinuncia all’area di interesse, estraniandosi, di fatto, dalla procedura.
7.5. In ultimo, deve escludersi che il ricorso possa risultare inammissibile a causa della presunta “indeterminatezza” dell’istanza del 2.12.2025, la quale, anche richiamando le “ precedenti comunicazioni inviate ”, è adeguatamente circostanziata rispetto al suo oggetto, consentendo al Comune di poter contestualizzare la nuova richiesta. Dalla lettura del testo dell’istanza, in ogni caso, emerge in modo sufficientemente chiaro quale sia il suo oggetto e la relativa riferibilità alla procedura aperta dalla pubblicazione dell’avviso del 18.07.2016.
8. Il ricorso, nel merito, è fondato per quanto di seguito esposto e considerato.
8.1. Deve preliminarmente rammentarsi che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990 “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (...) ”. Il successivo comma 2 stabilisce che “ Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ”.
Secondo giurisprudenza consolidata « La fattispecie del c.d. "silenzio-inadempimento" riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato, costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte, l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente; i presupposti per l'attivazione del rito sono dunque sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'amministrazione, sia la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2, l. n. 241 del 1990 .» ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 26.05.2023, n. 5206).
Un preciso obbligo di provvedere sull'istanza del privato sussiste, oltreché nei casi previsti dalla legge, nelle ipotesi in cui, sulla base dei principi generali, esigenze di giustizia sostanziale e di certezza dei rapporti impongono l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia, come già rilevato da questa Sezione (cfr., in particolare, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9 maggio 2025, n. 1508).
8.2. Ebbene, applicando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si osserva che mediante l’avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016 il Comune di San ER TT abbia concretamente dato avvio a un procedimento amministrativo, scandito dalle seguenti fasi:
(i) presentazione, entro il termine perentorio del 10.08.2016, di un’istanza da parte di chiunque fosse interessato ad acquisire l’area “ex impianto di depurazione Mangano”;
(ii) in presenza di più istanze pervenute, valutazione istruttoria da parte dell’Ente ai fini dell’assegnazione dell’area, valutando le intenzioni di utilizzo e facendo ricorso, in via subordinata, e in presenza di più intenzioni di utilizzo di pari idoneità, all’assegnazione tramite sorteggio;
(iii) definizione della procedura mediante la pubblicazione della relativa graduatoria finale (in presenza di una o più istanze) e conseguente adozione della determina di assegnazione dell’area, come peraltro confermato dallo stesso Comune durante le interlocuzioni avutesi con il ricorrente mediante le note di riscontro prot. n. 10654 del 30.09.2025 e prot. n. 11416 del 16.10.2025, con cui l’Ente si è limitato a rilevare di non aver “ dato seguito ” all’avviso e di non aver pubblicato una graduatoria finale e la relativa determina di assegnazione dell’area.
L’Amministrazione, pur raccogliendo l’istanza presentata dall’odierno ricorrente in data 10.08.2016 e dopo aver invitato lo stesso a comparire presso il competente ufficio tecnico comunale in data 4.10.2026 al fine di “... acquisire le proprie intenzioni in merito all’utilizzo dell’area dopo la bonifica ” (cfr. doc. 5, versato in atti dalla parte ricorrente il 2.02.2026), non ha dato seguito alla fase istruttoria e alla conseguente fase di conclusione della procedura.
Ne discende che, a fronte dell’inerzia da parte dell’Amministrazione procedente a seguito della presentazione della predetta istanza, il ricorrente, in quanto titolare di una posizione differenziata e qualificata rispetto alla conclusione del procedimento, abbia legittimamente presentato ricorso avverso il silenzio-inadempimento prestato dal Comune intimato.
Quest’ultimo, omettendo di dare impulso alla procedura scaturente dalla pubblicazione del predetto avviso del 18.07.2016, ha leso la posizione di affidamento qualificato alla sua definizione sorta in capo ai partecipanti, assumendo – peraltro in un arco temporale sensibilmente ampio – una condotta dilatoria e illegittimamente contraria ai principi della collaborazione e della buona fede che debbono orientare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2- bis , della L. 241/1990.
La mancata definizione del procedimento per cui è causa da parte dell’Amministrazione locale, pertanto, integra, ad avviso di questo Collegio, il silenzio inadempimento che scaturisce dalla presenza di un obbligo di provvedere.
L’obbligo di adottare un provvedimento espresso, il quale, come già sopra rammentato, risulta già di per sé rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un'istanza, deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, ove sia lo stesso Ente – autovincolandosi a condurre un dato procedimento – a far sorgere una legittima aspettativa qualificata ad un’esplicita determinazione amministrativa.
Nel caso di specie l’Amministrazione ha adottato un avviso pubblico rispetto a cui i privati hanno riposto, pertanto, un ragionevole affidamento.
Non può dubitarsi, in definitiva, secondo questo organo giudicante, che l’Ente intimato abbia posto in essere una condotta contraria ai canoni della correttezza e della buona amministrazione, e che, quindi, sussista, in capo a quest’ultimo, l’obbligo di concludere, nel pieno esercizio della propria discrezionalità amministrativa, il procedimento in oggetto.
9. Il ricorso, pertanto, va accolto e, ritenuta l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di San ER TT sull’istanza di parte ricorrente del 2.12.2025, deve affermarsi l’obbligo dell’Amministrazione comunale di adottare una determinazione esplicita e conclusiva del procedimento avviato a seguito dell’avviso pubblico prot. 8583 del 18.07.2016 nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
10. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine indicato viene nominato fin d’ora, quale commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Capo d’Orlando, con facoltà di delega ad altro dipendente dell’Ente in possesso di adeguata competenza, il quale provvederà nei novanta giorni successivi, in via sostitutiva, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune di San ER TT.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. in data 30 maggio 2002, n. 115.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di San ER TT di provvedere sull’istanza della parte ricorrente nel termine di novanta giorni con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma a titolo di spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | RA LE |
IL SEGRETARIO