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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 2833/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 7961/2023
TRA in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
nata a Giugliano in [...] il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Fuschino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, proponeva, ai sensi dell'art. CP_1
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta Pt_1
1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67%-99%.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , riconosceva la sussistenza Persona_1
del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 14.03.2022.
L' previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, Pt_1
con ricorso depositato in data 04.03.2024, proponeva rituale opposizione chiedendo accertarsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n.
7961/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, la specificità dei motivi di opposizione ha imposto l'espletamento della c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, avendo parte ricorrente contestato in via specifica le valutazioni espresse dal consulente tecnico.
2 Il c.t.u. nominato per l'espletamento della perizia in fase di opposizione, dott. Per_2
, all'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla
[...] documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, ha ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione peritale depositata il 20.03.2025):
“Considerazioni Medico-Legali. Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la SI.ra è affetta dalle seguenti infermità; CP_1
Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia sclerotica;
Ipoacusia bilaterale;
Broncopatia cronica;
Poliartrosi con impegno funzionale deambulatorio. […] Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero ancora sufficientemente articolato e non slegato al contesto. Ha riconosciuto
l'ambiente, ha riconosciuto la sorella accompagnatrice, ha descritto sommariamente il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici, non afasia, aprassia, agnosia: si è in presenza di un quadro degenerativo cerebrale iniziale, compatibile con l'età, non demenziale con rari e riferiti deficit mnesici, non ancora cognitivi, con conservato livello di vigilanza e orientamento temporo-spaziale. Il quadro
è diverso dalla valutazione geriatrica del 28.03.2022 (già rilevato dal consulente in fase di ATP), nonché in quella del 11.12.2023. Il MMSE rilevato non è compatibile con quello riscontrato […] Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative principalmente al rachide e alle anche. Tale quadro anatomo-funzionale rende spiegazione dell'impegno osteoartrosico con funzione deambulatoria con ausilio cautelare di un rollator Deambulatore pieghevole con quattro ruote di cui le due anteriori piroettanti con sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona dalle maniglie di spinta, codice Fioto 120609009, senza ausilio di terzi, con orientamento direzionale conservato. Coesistono altre infermità quali una cardiopatia su base sclero/ipertensiva causa di una modesta insufficienza cardiaca da prima classe NHYA, gli esiti di una neoplasia carcinomatosa del sigma (2014) e di una benigna del cieco
(2015), un'ipoacusia bilaterale di tipo misto, un'incontinenza urinaria che richiede ausili quali quelli a striscia rettangolare diurni e notturni (dato anamnestico) a tipo mutandina il che depone per un grado moderato di incontinenza e di una live forma di broncopatia cronica senza insufficienza respiratoria. Nella valutazione finale ho
3 considerato che l'attuale orientamento medico-legale per l'accompagnamento distingue valenze ideologiche e socio-relazionali. Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale. Le rimanenti affezioni incrementano il quadro menomativo incidendo sul complesso con un effetto di meiopragia fisica. Considerazioni per accompagnamento
L'orientamento medico-legale in materia, recependo interpretazioni della Suprema
Corte, considera l'esistenza della non autosufficienza, alla base del riconoscimento dei benefici richiesti, allorquando sussista permanenza, intesa come cadenza quotidiana dell'atto e che la compromissione della funzione (deambulatoria e mentale) non sia saltuaria o occasionale. Tali condizioni non si riscontrano. All'atto della presente consulenza, la ricorrente con riferimento ai sette “momenti” essenziali del vivere quotidiano: è ancora in grado di mettere in atto condotte atte a stabilizzare il proprio quadro menomativo. […] Riscontro valutativo Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al
100% dal 14.03.2022. CONCLUSIONE Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento”.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione dell'incidenza delle stesse sull'autonomia della ricorrente e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In proposito, anche alla luce dei condivisibili motivi di opposizione, non pare superfluo evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
La difesa dell'opposta, d'altronde, neppure ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nella presente fase, essendosi limitata a prendere atto delle stesse ed a chiedere la decisione della causa.
4 La domanda va, pertanto, accolta.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att.ne c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separati decreti. Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie il ricorso in opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separati decreti e le pone definitivamente a carico dell' Pt_1
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Rosa Pacelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 2833/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 7961/2023
TRA in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
nata a Giugliano in [...] il [...] CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Fuschino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, proponeva, ai sensi dell'art. CP_1
445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta Pt_1
1 invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, medio-grave 67%-99%.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p.o., dott. , riconosceva la sussistenza Persona_1
del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa del 14.03.2022.
L' previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, Pt_1
con ricorso depositato in data 04.03.2024, proponeva rituale opposizione chiedendo accertarsi l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso CP_1
dedotto, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti e rinnovate le operazioni peritali, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n.
7961/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p,c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente, sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, la specificità dei motivi di opposizione ha imposto l'espletamento della c.t.u. anche nella presente fase di giudizio, avendo parte ricorrente contestato in via specifica le valutazioni espresse dal consulente tecnico.
2 Il c.t.u. nominato per l'espletamento della perizia in fase di opposizione, dott. Per_2
, all'esito di un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla
[...] documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, ha ritenuto di esprimere le seguenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione peritale depositata il 20.03.2025):
“Considerazioni Medico-Legali. Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la SI.ra è affetta dalle seguenti infermità; CP_1
Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia sclerotica;
Ipoacusia bilaterale;
Broncopatia cronica;
Poliartrosi con impegno funzionale deambulatorio. […] Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero ancora sufficientemente articolato e non slegato al contesto. Ha riconosciuto
l'ambiente, ha riconosciuto la sorella accompagnatrice, ha descritto sommariamente il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici, non afasia, aprassia, agnosia: si è in presenza di un quadro degenerativo cerebrale iniziale, compatibile con l'età, non demenziale con rari e riferiti deficit mnesici, non ancora cognitivi, con conservato livello di vigilanza e orientamento temporo-spaziale. Il quadro
è diverso dalla valutazione geriatrica del 28.03.2022 (già rilevato dal consulente in fase di ATP), nonché in quella del 11.12.2023. Il MMSE rilevato non è compatibile con quello riscontrato […] Patologia artrosica: è iniziata da diversi anni con manifestazioni degenerative principalmente al rachide e alle anche. Tale quadro anatomo-funzionale rende spiegazione dell'impegno osteoartrosico con funzione deambulatoria con ausilio cautelare di un rollator Deambulatore pieghevole con quattro ruote di cui le due anteriori piroettanti con sistema frenante sulle ruote posteriori che si aziona dalle maniglie di spinta, codice Fioto 120609009, senza ausilio di terzi, con orientamento direzionale conservato. Coesistono altre infermità quali una cardiopatia su base sclero/ipertensiva causa di una modesta insufficienza cardiaca da prima classe NHYA, gli esiti di una neoplasia carcinomatosa del sigma (2014) e di una benigna del cieco
(2015), un'ipoacusia bilaterale di tipo misto, un'incontinenza urinaria che richiede ausili quali quelli a striscia rettangolare diurni e notturni (dato anamnestico) a tipo mutandina il che depone per un grado moderato di incontinenza e di una live forma di broncopatia cronica senza insufficienza respiratoria. Nella valutazione finale ho
3 considerato che l'attuale orientamento medico-legale per l'accompagnamento distingue valenze ideologiche e socio-relazionali. Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale. Le rimanenti affezioni incrementano il quadro menomativo incidendo sul complesso con un effetto di meiopragia fisica. Considerazioni per accompagnamento
L'orientamento medico-legale in materia, recependo interpretazioni della Suprema
Corte, considera l'esistenza della non autosufficienza, alla base del riconoscimento dei benefici richiesti, allorquando sussista permanenza, intesa come cadenza quotidiana dell'atto e che la compromissione della funzione (deambulatoria e mentale) non sia saltuaria o occasionale. Tali condizioni non si riscontrano. All'atto della presente consulenza, la ricorrente con riferimento ai sette “momenti” essenziali del vivere quotidiano: è ancora in grado di mettere in atto condotte atte a stabilizzare il proprio quadro menomativo. […] Riscontro valutativo Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al
100% dal 14.03.2022. CONCLUSIONE Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento”.
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione dell'incidenza delle stesse sull'autonomia della ricorrente e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In proposito, anche alla luce dei condivisibili motivi di opposizione, non pare superfluo evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
La difesa dell'opposta, d'altronde, neppure ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato nella presente fase, essendosi limitata a prendere atto delle stesse ed a chiedere la decisione della causa.
4 La domanda va, pertanto, accolta.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att.ne c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separati decreti. Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Accoglie il ricorso in opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separati decreti e le pone definitivamente a carico dell' Pt_1
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025
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