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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO NC, OR
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3071/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF9CR1800575 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6308/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. unipersonale, con sede in Cava de' Tirreni (SA) alla via Indirizzo R_1, C.F./P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1
, nata a [...] il Data di n. rappre_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, dottore commercialista e revisore legale, con studio in Salerno, Indirizzo difef_1, ha proposto ricorso avverso l'atto di recupero crediti d'imposta n. TF9CR1800575/2024, notificato in data 12 dicembre
2024 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale l'Ufficio ha contestato l'indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA ritenuto inesistente per l'importo complessivo di € 33.201,76, utilizzato nel corso dell'anno 2017 mediante modelli F24. L'atto impugnato trae origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Salerno del 29 novembre 2022, fondato per relationem sulle risultanze investigative del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco, svolte nell'ambito del procedimento penale n. 2369/2018 R.G.N.R. mod. 21, relativo a una presunta frode carosello IVA riconducibile alla Società_1 S.r.l., qualificata quale soggetto interposto privo di reale struttura operativa. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la ricorrente avesse indebitamente detratto l'IVA assolta su fatture emesse dalla predetta società, formando un credito IVA ritenuto inesistente, poi utilizzato in compensazione. In data 27 gennaio 2025 la ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, cui facevano seguito due incontri di contraddittorio, tenutisi il 7 marzo e il 2 aprile 2025. In tale sede la società depositava, tra l'altro, la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di Lecco e il decreto di archiviazione del G.I.P., dai quali emergeva l'assenza di elementi idonei a dimostrare una consapevole partecipazione della Ricorrente_1 S.r.l. alla frode contestata. Il procedimento si concludeva tuttavia con esito negativo, poiché l'Ufficio, con verbale del 2 aprile
2025, confermava integralmente i rilievi, ritenendo l'atto legittimo e tempestivo in applicazione dell'art. 38- bis del D.P.R. n. 600/1973. Con ricorso notificato il 12 maggio 2025, la società ha dedotto plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato. In primo luogo, ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando che, per l'anno d'imposta 2015, il termine ordinario di decadenza era spirato il 31 dicembre 2020, sicché la notifica del 12 dicembre 2024 doveva ritenersi tardiva. Ha inoltre censurato l'erronea applicazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, rilevando come l'Ufficio avesse utilizzato lo strumento dell'atto di recupero, tipico dei crediti inesistenti in senso tecnico, al solo fine di beneficiare di un termine decadenziale più ampio, in luogo dell'atto tipico di accertamento IVA. La ricorrente, ha poi dedotto la contraddittorietà e inconferenza della motivazione, osservando che la contestazione riguardava l'anno d'imposta 2015, mentre le risultanze istruttorie richiamate dall'Ufficio attenevano alle annualità 2016 e 2017. Ha evidenziato, in particolare, che le compensazioni contestate erano state effettuate nel 2017 mediante crediti IVA formatisi con la dichiarazione relativa all'anno
2016, come comprovato dai modelli F24 prodotti in giudizio, recanti il codice tributo 6099 e l'anno di riferimento
2016, circostanza idonea a dimostrare la discrasia tra l'annualità oggetto di recupero e quella effettivamente interessata dalle compensazioni. Con successiva memoria illustrativa la ricorrente ha ribadito tali censure, insistendo sulla mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una sua consapevole partecipazione alla frode IVA, evidenziando come dalla stessa attività ispettiva della Guardia di Finanza fosse emersa l'effettiva operatività della società, la reale movimentazione e rivendita dei beni e la congruità dei prezzi praticati. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno con atto depositato il 10 luglio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di recupero, qualificando il credito IVA come inesistente in quanto derivante da fatture soggettivamente false e ritenendo, conseguentemente, corretta l'applicazione del termine di decadenza ottiennale di cui all'art. 38-bis del D.P.
R. n. 600/1973, decorrente dall'anno di utilizzo del credito. Ha richiamato, altresì, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, affermando che la responsabilità del cessionario può desumersi anche da presunzioni e che la ricorrente non avrebbe dimostrato l'adozione della diligenza esigibile da un operatore economico avveduto, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, ritualmente sollevata dalla ricorrente. L'atto di recupero impugnato è stato notificato in data 12 dicembre 2024 ed è riferito all'anno d'imposta 2015. Per tale annualità, il termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 57 del
D.P.R. n. 633/1972, applicabile ratione temporis, scadeva il 31 dicembre 2020, atteso che la dichiarazione risulta regolarmente presentata e che non sono state contestate condotte fraudolente direttamente imputabili alla ricorrente con riferimento all'anno in esame. Ne consegue che l'atto risulta emesso oltre i termini decadenziali stabiliti dalla legge, con conseguente illegittimità dello stesso. Non è condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo cui sarebbe applicabile il termine più ampio di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, invocato sul presupposto della natura “inesistente” del credito IVA recuperato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il termine di decadenza più lungo è riservato esclusivamente ai casi di credito inesistente in senso tecnico, ossia mai sorto e non indicato in dichiarazione, e non può essere esteso alle ipotesi di credito ritenuto non spettante a seguito di contestazioni sulla legittimità della detrazione IVA. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha contestato una indebita detrazione dell'imposta afferente a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, fattispecie che avrebbe dovuto essere accertata mediante l'ordinario avviso di accertamento IVA, nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e non attraverso un atto di recupero emesso oltre il termine quadriennale. Sotto ulteriore e concorrente profilo, l'atto impugnato risulta affetto da vizio di motivazione e da inconferenza istruttoria. Dalla disamina degli atti emerge una evidente discrasia tra l'annualità d'imposta posta a fondamento della pretesa e le risultanze istruttorie richiamate.
L'Amministrazione fonda la contestazione su una presunta indebita detrazione IVA riferita all'anno 2015, mentre il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Salerno del 29 novembre 2022, richiamato per relationem, si basa sulle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco, le quali hanno accertato condotte fraudolente in capo alla società fornitrice esclusivamente per le annualità
2016 e 2017, e non per il 2015. Tale incongruenza è ulteriormente confermata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare dai modelli F24 depositati in giudizio, dai quali emerge che le compensazioni contestate nel 2017 sono state effettuate utilizzando crediti IVA formatisi con la dichiarazione annuale relativa all'anno 2016, come dimostrato dall'indicazione del codice tributo 6099 e dell'anno di riferimento 2016. Ne deriva che la pretesa impositiva è fondata su presupposti fattuali non coerenti con l'annualità formalmente contestata, con conseguente violazione dei principi di chiarezza, logicità e intelligibilità dell'atto impositivo.
Nel merito, l'Ufficio non ha assolto all'onere probatorio gravante su di esso in ordine alla dimostrazione della consapevole partecipazione della ricorrente a un meccanismo fraudolento. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di fatture soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata solo qualora l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto. Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a richiamare le risultanze delle indagini svolte nei confronti del fornitore, senza fornire elementi specifici e univoci idonei a dimostrare la consapevolezza della ricorrente. Al contrario, dagli stessi atti istruttori della
Guardia di Finanza di Salerno emerge l'effettiva operatività della società, la reale movimentazione e rivendita dei beni acquistati e la congruità dei prezzi praticati, elementi incompatibili con la partecipazione a un disegno fraudolento. A ciò si aggiunge che il procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di
Lecco si è concluso con decreto di archiviazione, circostanza che, pur non vincolante in sede tributaria, assume rilievo quale ulteriore indice dell'assenza di un coinvolgimento consapevole della ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto di recupero impugnato risulta emesso oltre i termini di decadenza, fondato su presupposti istruttori inconferenti e privo di adeguata prova della consapevole partecipazione della ricorrente alla frode, con conseguente illegittimità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, e vanno poste a carico della parte resistente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, accoglie il ricorso, condanna
Agenzia Entrate ad e. 1500,00 per spese di lite oltre accessori di legge
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EO NC, OR
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3071/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF9CR1800575 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6308/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel presente giudizio la società Ricorrente_1 S.r.l. unipersonale, con sede in Cava de' Tirreni (SA) alla via Indirizzo R_1, C.F./P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Rappresentante_1
, nata a [...] il Data di n. rappre_1, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, dottore commercialista e revisore legale, con studio in Salerno, Indirizzo difef_1, ha proposto ricorso avverso l'atto di recupero crediti d'imposta n. TF9CR1800575/2024, notificato in data 12 dicembre
2024 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno relativo all'anno d'imposta 2015, con il quale l'Ufficio ha contestato l'indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA ritenuto inesistente per l'importo complessivo di € 33.201,76, utilizzato nel corso dell'anno 2017 mediante modelli F24. L'atto impugnato trae origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Salerno del 29 novembre 2022, fondato per relationem sulle risultanze investigative del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco, svolte nell'ambito del procedimento penale n. 2369/2018 R.G.N.R. mod. 21, relativo a una presunta frode carosello IVA riconducibile alla Società_1 S.r.l., qualificata quale soggetto interposto privo di reale struttura operativa. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la ricorrente avesse indebitamente detratto l'IVA assolta su fatture emesse dalla predetta società, formando un credito IVA ritenuto inesistente, poi utilizzato in compensazione. In data 27 gennaio 2025 la ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, cui facevano seguito due incontri di contraddittorio, tenutisi il 7 marzo e il 2 aprile 2025. In tale sede la società depositava, tra l'altro, la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero di Lecco e il decreto di archiviazione del G.I.P., dai quali emergeva l'assenza di elementi idonei a dimostrare una consapevole partecipazione della Ricorrente_1 S.r.l. alla frode contestata. Il procedimento si concludeva tuttavia con esito negativo, poiché l'Ufficio, con verbale del 2 aprile
2025, confermava integralmente i rilievi, ritenendo l'atto legittimo e tempestivo in applicazione dell'art. 38- bis del D.P.R. n. 600/1973. Con ricorso notificato il 12 maggio 2025, la società ha dedotto plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato. In primo luogo, ha eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, evidenziando che, per l'anno d'imposta 2015, il termine ordinario di decadenza era spirato il 31 dicembre 2020, sicché la notifica del 12 dicembre 2024 doveva ritenersi tardiva. Ha inoltre censurato l'erronea applicazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, rilevando come l'Ufficio avesse utilizzato lo strumento dell'atto di recupero, tipico dei crediti inesistenti in senso tecnico, al solo fine di beneficiare di un termine decadenziale più ampio, in luogo dell'atto tipico di accertamento IVA. La ricorrente, ha poi dedotto la contraddittorietà e inconferenza della motivazione, osservando che la contestazione riguardava l'anno d'imposta 2015, mentre le risultanze istruttorie richiamate dall'Ufficio attenevano alle annualità 2016 e 2017. Ha evidenziato, in particolare, che le compensazioni contestate erano state effettuate nel 2017 mediante crediti IVA formatisi con la dichiarazione relativa all'anno
2016, come comprovato dai modelli F24 prodotti in giudizio, recanti il codice tributo 6099 e l'anno di riferimento
2016, circostanza idonea a dimostrare la discrasia tra l'annualità oggetto di recupero e quella effettivamente interessata dalle compensazioni. Con successiva memoria illustrativa la ricorrente ha ribadito tali censure, insistendo sulla mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare una sua consapevole partecipazione alla frode IVA, evidenziando come dalla stessa attività ispettiva della Guardia di Finanza fosse emersa l'effettiva operatività della società, la reale movimentazione e rivendita dei beni e la congruità dei prezzi praticati. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno con atto depositato il 10 luglio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto la piena legittimità dell'atto di recupero, qualificando il credito IVA come inesistente in quanto derivante da fatture soggettivamente false e ritenendo, conseguentemente, corretta l'applicazione del termine di decadenza ottiennale di cui all'art. 38-bis del D.P.
R. n. 600/1973, decorrente dall'anno di utilizzo del credito. Ha richiamato, altresì, la giurisprudenza della
Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, affermando che la responsabilità del cessionario può desumersi anche da presunzioni e che la ricorrente non avrebbe dimostrato l'adozione della diligenza esigibile da un operatore economico avveduto, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, ritualmente sollevata dalla ricorrente. L'atto di recupero impugnato è stato notificato in data 12 dicembre 2024 ed è riferito all'anno d'imposta 2015. Per tale annualità, il termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 57 del
D.P.R. n. 633/1972, applicabile ratione temporis, scadeva il 31 dicembre 2020, atteso che la dichiarazione risulta regolarmente presentata e che non sono state contestate condotte fraudolente direttamente imputabili alla ricorrente con riferimento all'anno in esame. Ne consegue che l'atto risulta emesso oltre i termini decadenziali stabiliti dalla legge, con conseguente illegittimità dello stesso. Non è condivisibile l'assunto dell'Ufficio secondo cui sarebbe applicabile il termine più ampio di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, invocato sul presupposto della natura “inesistente” del credito IVA recuperato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il termine di decadenza più lungo è riservato esclusivamente ai casi di credito inesistente in senso tecnico, ossia mai sorto e non indicato in dichiarazione, e non può essere esteso alle ipotesi di credito ritenuto non spettante a seguito di contestazioni sulla legittimità della detrazione IVA. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha contestato una indebita detrazione dell'imposta afferente a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, fattispecie che avrebbe dovuto essere accertata mediante l'ordinario avviso di accertamento IVA, nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e non attraverso un atto di recupero emesso oltre il termine quadriennale. Sotto ulteriore e concorrente profilo, l'atto impugnato risulta affetto da vizio di motivazione e da inconferenza istruttoria. Dalla disamina degli atti emerge una evidente discrasia tra l'annualità d'imposta posta a fondamento della pretesa e le risultanze istruttorie richiamate.
L'Amministrazione fonda la contestazione su una presunta indebita detrazione IVA riferita all'anno 2015, mentre il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Salerno del 29 novembre 2022, richiamato per relationem, si basa sulle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecco, le quali hanno accertato condotte fraudolente in capo alla società fornitrice esclusivamente per le annualità
2016 e 2017, e non per il 2015. Tale incongruenza è ulteriormente confermata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, in particolare dai modelli F24 depositati in giudizio, dai quali emerge che le compensazioni contestate nel 2017 sono state effettuate utilizzando crediti IVA formatisi con la dichiarazione annuale relativa all'anno 2016, come dimostrato dall'indicazione del codice tributo 6099 e dell'anno di riferimento 2016. Ne deriva che la pretesa impositiva è fondata su presupposti fattuali non coerenti con l'annualità formalmente contestata, con conseguente violazione dei principi di chiarezza, logicità e intelligibilità dell'atto impositivo.
Nel merito, l'Ufficio non ha assolto all'onere probatorio gravante su di esso in ordine alla dimostrazione della consapevole partecipazione della ricorrente a un meccanismo fraudolento. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in tema di fatture soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA può essere negata solo qualora l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto. Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a richiamare le risultanze delle indagini svolte nei confronti del fornitore, senza fornire elementi specifici e univoci idonei a dimostrare la consapevolezza della ricorrente. Al contrario, dagli stessi atti istruttori della
Guardia di Finanza di Salerno emerge l'effettiva operatività della società, la reale movimentazione e rivendita dei beni acquistati e la congruità dei prezzi praticati, elementi incompatibili con la partecipazione a un disegno fraudolento. A ciò si aggiunge che il procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di
Lecco si è concluso con decreto di archiviazione, circostanza che, pur non vincolante in sede tributaria, assume rilievo quale ulteriore indice dell'assenza di un coinvolgimento consapevole della ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto di recupero impugnato risulta emesso oltre i termini di decadenza, fondato su presupposti istruttori inconferenti e privo di adeguata prova della consapevole partecipazione della ricorrente alla frode, con conseguente illegittimità sia sotto il profilo formale che sostanziale. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, e vanno poste a carico della parte resistente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, accoglie il ricorso, condanna
Agenzia Entrate ad e. 1500,00 per spese di lite oltre accessori di legge