TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/04/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6831/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6831 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
, , , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Parte_1 Parte_2 Parte_3
Monaco e Valerio Monaco, giusta procura in atti
ATTORI
e
Condominio di Via delle Cycas n. 1/74 – Ardea, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cella, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 23.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusonali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la delibera assembleare del 29.09.2019 deducendo:
- di essere proprietari di un appartamento facente parte del Condominio sito in Ardea, Via delle Cycas n. 1/74;
- che, in data 29.09.2019, si svolgeva, in seconda convocazione, l'assemblea condominiale il cui ordine del giorno prevedeva, al punto 1, “l'approvazione rendiconto spese esercizio dal
01.07.2018 al 30.06.2019 e relativo piano di riparto”; - che, in data 4.10.2019, gli attori ricevevano, a mezzo raccomandata, il verbale relativo alla predetta riunione e, prendendo visione del suddetto rendiconto, venivano a conoscenza del fatto che era stato loro addebitato l'importo di € 599,57 a titolo di non meglio specificate “spese individuali”;
- che l'importo di cui sopra risulta essere di entità decisamente superiore rispetto alle somme imputate al medesimo titolo agli altri condomini;
- che, trattandosi di spese che non afferiscono alla gestione delle parti comuni, le stesse non possono essere deliberate dall'assemblea;
- che, pertanto, tale addebito, privo di qualsivoglia fondamento, deve ritenersi illegittimo, con conseguente nullità della delibera per violazione degli artt. 1123 e 1135 c.c.;
- che la deliberazione deve ritenersi altresì invalida ai sensi dell'art. 1137 c.c., non avendo l'amministratore, più volte sollecitato, fornito agli istanti tutta la documentazione dagli stessi richiesta al fine di verificare la correttezza dell'addebito.
Sulla base di dette allegazioni gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- in via cautelare sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1137 c.c., inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata;
- in via principale e nel merito, dichiarare la nullità della delibera assembleare impugnata ex. art. 1123 c.c. ed ex art. 1137 c.c. per violazione dei diritti individuali dei condomini;
- in via subordinata, annullare la delibera del 29.9.2019 in riferimento all'approvazione del rendiconto spese esercizio dal 01.07.2018 al 30.06.2019 e relativo piano di riparto per omessa consegna e/o visione della relativa documentazione richiesta.
Con vittoria di spese e compensi di causa, della fase giudiziale e stragiudiziale, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.2020 si è costituito in giudizio il Condominio convenuto, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, “il difetto di procura con consequenziale inesistenza della notifica della prima citazione oltre alla nullità della relativa relata di notifica, la mancata iscrizione a ruolo del giudizio introdotto con la seconda citazione con conseguente decadenza dall'impugnazione nonchè l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria”; nel merito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha rappresentato, in particolare, che:
- in data 4.6.2019 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Roma per il pagamento degli oneri condominiali arretrati dovuti dagli attori;
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14050/2019 del 12.07.2019, il Giudice di Pace aveva ingiunto agli attori il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 2.186,13 per oneri condominiali scaduti e non saldati, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, nonché delle spese monitorie per il complessivo importo di € 386,00, di cui € 76,00 per esborsi ed €
310,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- in data 12.7.2019 gli attori avevano effettuato un bonifico di € 1.500,00 in acconto sulla maggior somma dovuta, motivo per cui, previa detrazione del predetto importo, il suddetto titolo esecutivo era stato notificato il 23.07.2019, unitamente al pedissequo atto di precetto, per la residua somma di € 1.810,76;
- l'addebito dell'importo di € 599,57 deve ritenersi, dunque, legittimo, trattandosi di spese che il Condominio ha sostenuto nel corso dell'esercizio 2018/2019 per promuovere il procedimento monitorio proposto nei confronti degli odierni attori e dovute in forza di titolo giudiziale costituito dall'ingiunzione emessa dal Giudice di Pace di Roma;
- difatti, “l'Amministratore del Condominio altro non ha fatto che addebitare agli odierni attori le spese effettivamente sostenute ed anticipate dall'Ente di gestione nel corso dell'esercizio 2018/19 che trovano pieno riconoscimento nell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva emessa dal Giudice di Pace di Roma emessa il 19.6.2019 e pubblicata il 12.7.2019”;
- del tutto priva di fondamento deve ritenersi, altresì, la domanda di annullamento della delibera per presunta omessa ostensione da parte dell'amministratore della documentazione richiesta, essendosi quest'ultimo limitato esclusivamente a subordinare l'estrazione delle relative copie al pagamento delle spese di fotoriproduzione quantificate in € 50,00 e mai corrisposte.
Sulla base di dette allegazioni il convenuto ha concluso nei seguenti termini:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale: accertato che la notifica del primo atto di citazione, trasmesso via pec in data 29.10.2019, è inesistente per difetto di procura ad litem e nulla per nullità della relazione di notifica che lo accompagna, ed accertato altresì che il secondo atto di citazione notificato a mezzo posta in data 30.10-8.11.2019 a tutt'oggi non è stato iscritto a ruolo, disporre
l'immediata cancellazione della causa dal ruolo.
Sempre in via pregiudiziale: accertato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Nel merito, in via preliminaare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera attesa l'insussistenza dell'esigenza cautelare per le motivazioni esposte nel presente atto;
Nel merito: accertata comunque la legittimità dell'addebito da parte del Condominio della somma di €. 599,57 a carico degli attori in quanto pienamente giustificato dal titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Giudice di Pace di Roma rigettare integralmente la domanda così come formulata perché infondata sia in fatto che in diritto.
In tutti i casi con condanna, in solido tra loro, dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2 Parte_3
alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.”.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta.
All'udienza del 23.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si evidenzia, in via preliminare, che tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta devono intendersi superate, atteso che, da un lato, è stata depositata agli atti di causa la procura alle liti rilasciata dagli odierni attori in data 22.10.2019, indubbiamente riferibile al presente giudizio, e che, dall'altro lato, è stata esperita, nelle more del procedimento, la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con verbale negativo del 3.03.2021.
3. Sempre in via preliminare, si evidenzia come non sussistano i presupposti per ritenere cessata la materia del contendere.
La circostanza che gli odierni attori non siano più proprietari dell'unità immobiliare facente parte del condominio convenuto non determina, nel caso di specie, il venir meno dell'interesse degli stessi ad ottenere la pronuncia domandata.
Risulta, infatti, evidente come, vertendosi in tema di nullità di una delibera assembleare fondata sull'imputazione di spese individuali che esulano dalla gestione, manutenzione e conservazione dei beni comuni, permanga in capo agli odierni istanti l'interesse ad agire, essendo gli stessi tenuti al pagamento delle somme a loro addebitate, con conseguente permanente incidenza della deliberazione sul loro patrimonio.
4. Nel merito, deve ritenersi fondata la domanda di nullità della delibera assembleare per violazione dell'art. 1135 c.c.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è affetta da nullità la delibera con cui l'assemblea condominiale, esercitando un potere di c.d. autodichia, approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condòmino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c. All'organo assembleare non può essere riconosciuto, infatti, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica, un potere consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere ai condòmini somme di denaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni;
la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condòmino all'integrità del proprio patrimonio e, di conseguenza, affetta da radicale nullità (cfr. Trib. Roma, 24/09/2019, n. 18138; Trib. Milano 6/5/2004 n. 5717;
Trib. Milano, 27/04/2016 n. 5195/2016; Cass. civ., sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., sez.
II, 21/05/2012, n. 8010; Cass. civ., sez. Il, 22/07/1999, n. 7890).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 cod. civ. - la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.” (cfr. Cass. civ., sez. 2, n.
3946 del 26/04/1994).
In applicazione del medesimo principio e sotto diverso angolo di visuale la Suprema Corte ha altresì ritenuto legittima la delibera dell'assemblea condominiale con la quale sono state poste a totale carico del condòmino moroso le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., dovendo la delibera medesima ritenersi, in detta ipotesi, atto meramente ricognitivo di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo e non già atto “autoliquidatorio” (cfr.
Cass. civ., sez. 6 - 2, ord. n. 751 del 18/01/2016).
Orbene, nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione avanzata dagli attori in ordine alla debenza delle somme agli stessi addebitate a titolo di “spese individuali” in virtù del piano di riparto approvato in sede assembleare, il Condominio ha affermato la legittimità della pretesa creditoria ritenendo l'importo dovuto in forza di titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 14050/2019, emesso dal Giudice di pace di Roma in data 12.07.2019.
L'assunto non può essere, tuttavia, condiviso.
Dall'esame del provvedimento monitorio depositato agli atti di causa risulta, infatti, che il
Giudice di pace ha ingiunto agli odierni attori il pagamento dell'importo di € 2.186,13, oltre interessi, dovuto a titolo di oneri condominiali non corrisposti, nonché della complessiva somma di € 386,00, di cui € 76,00 a titolo di esborsi ed € 310,00 a titolo di compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Non si comprende, dunque, come e sulla base di quale criterio di calcolo – peraltro neanche esplicitato dal convenuto nelle proprie difese – il Condominio sia giunto ad addebitare agli attori l'importo di € 599,57, somma che non trova alcun riscontro negli atti di causa.
Difatti, anche aggiungendo all'importo determinato a titolo di compensi professionali, pari a €
310,00, gli accessori di legge, quali spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., non si giunge alla somma di € 599,57 bensì a quella di € 452,33.
Né all'importo pretesi si perviene aggiungendo ad € 452,33, le spese vive pari a € 76,00, la cui somma consente di raggiungere un importo comunque inferiore a quello addebitato, pari alla minor somma di € 528,33.
Le medesime considerazioni devono essere svolte, poi, con riferimento all'atto di precetto, anch'esso pruvo di qualsivoglia riferimento all'importo preteso.
Ne deriva, pertanto, che, non potendo la somma addebitata a tito di “spese individuali” ritenersi ricognitiva dell'importo riconosciuto in favore del Condominio nel decreto ingiuntivo n.
14050/2019, la delibera impugnata deve essere dichiarata nulla per violazione degli artt. 1123 e
1135 c.c. nella parte in cui l'assemblea condominiale approva il rendiconto delle spese di esercizio dal 01.07.2018 al 30.06.2019 ed il relativo piano di riparto limitatamente all'importo di
€ 599,57 addebitato agli attori a titolo di spese individuali, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore e diversa domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000 – ai fini della determinazione del valore della causa cfr. Cass. civ., sez. II, 21/03/2022, n. 9068; Cass. civ., sez. II, 07/07/2021, n. 19250) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6831/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità della delibera assembleare del 29.09.2019 nella parte in cui si approva il rendiconto delle spese di esercizio dal 01.07.2018 al 30.06.2019 ed il relativo piano di riparto limitatamente all'importo di € 599,57 addebitato agli attori a titolo di “spese individuali”; b) condanna il Condominio di Via delle Cycas n. 1/74 – Ardea, in persona dell'Amministratore p.t., a rifondere, in favore di , e , le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.811,95, di cui € 271,95 per esborsi
(C.U., marca da bollo e spese di notifica) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti Alessandro Monaco e
Valerio Monaco.
Velletri, lì 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6831 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
, , , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Parte_1 Parte_2 Parte_3
Monaco e Valerio Monaco, giusta procura in atti
ATTORI
e
Condominio di Via delle Cycas n. 1/74 – Ardea, in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cella, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione di delibera assembleare
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 23.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusonali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato la delibera assembleare del 29.09.2019 deducendo:
- di essere proprietari di un appartamento facente parte del Condominio sito in Ardea, Via delle Cycas n. 1/74;
- che, in data 29.09.2019, si svolgeva, in seconda convocazione, l'assemblea condominiale il cui ordine del giorno prevedeva, al punto 1, “l'approvazione rendiconto spese esercizio dal
01.07.2018 al 30.06.2019 e relativo piano di riparto”; - che, in data 4.10.2019, gli attori ricevevano, a mezzo raccomandata, il verbale relativo alla predetta riunione e, prendendo visione del suddetto rendiconto, venivano a conoscenza del fatto che era stato loro addebitato l'importo di € 599,57 a titolo di non meglio specificate “spese individuali”;
- che l'importo di cui sopra risulta essere di entità decisamente superiore rispetto alle somme imputate al medesimo titolo agli altri condomini;
- che, trattandosi di spese che non afferiscono alla gestione delle parti comuni, le stesse non possono essere deliberate dall'assemblea;
- che, pertanto, tale addebito, privo di qualsivoglia fondamento, deve ritenersi illegittimo, con conseguente nullità della delibera per violazione degli artt. 1123 e 1135 c.c.;
- che la deliberazione deve ritenersi altresì invalida ai sensi dell'art. 1137 c.c., non avendo l'amministratore, più volte sollecitato, fornito agli istanti tutta la documentazione dagli stessi richiesta al fine di verificare la correttezza dell'addebito.
Sulla base di dette allegazioni gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- in via cautelare sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1137 c.c., inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della delibera assembleare impugnata;
- in via principale e nel merito, dichiarare la nullità della delibera assembleare impugnata ex. art. 1123 c.c. ed ex art. 1137 c.c. per violazione dei diritti individuali dei condomini;
- in via subordinata, annullare la delibera del 29.9.2019 in riferimento all'approvazione del rendiconto spese esercizio dal 01.07.2018 al 30.06.2019 e relativo piano di riparto per omessa consegna e/o visione della relativa documentazione richiesta.
Con vittoria di spese e compensi di causa, della fase giudiziale e stragiudiziale, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.10.2020 si è costituito in giudizio il Condominio convenuto, il quale ha eccepito, in via pregiudiziale, “il difetto di procura con consequenziale inesistenza della notifica della prima citazione oltre alla nullità della relativa relata di notifica, la mancata iscrizione a ruolo del giudizio introdotto con la seconda citazione con conseguente decadenza dall'impugnazione nonchè l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria”; nel merito, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha rappresentato, in particolare, che:
- in data 4.6.2019 veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Roma per il pagamento degli oneri condominiali arretrati dovuti dagli attori;
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14050/2019 del 12.07.2019, il Giudice di Pace aveva ingiunto agli attori il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 2.186,13 per oneri condominiali scaduti e non saldati, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, nonché delle spese monitorie per il complessivo importo di € 386,00, di cui € 76,00 per esborsi ed €
310,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- in data 12.7.2019 gli attori avevano effettuato un bonifico di € 1.500,00 in acconto sulla maggior somma dovuta, motivo per cui, previa detrazione del predetto importo, il suddetto titolo esecutivo era stato notificato il 23.07.2019, unitamente al pedissequo atto di precetto, per la residua somma di € 1.810,76;
- l'addebito dell'importo di € 599,57 deve ritenersi, dunque, legittimo, trattandosi di spese che il Condominio ha sostenuto nel corso dell'esercizio 2018/2019 per promuovere il procedimento monitorio proposto nei confronti degli odierni attori e dovute in forza di titolo giudiziale costituito dall'ingiunzione emessa dal Giudice di Pace di Roma;
- difatti, “l'Amministratore del Condominio altro non ha fatto che addebitare agli odierni attori le spese effettivamente sostenute ed anticipate dall'Ente di gestione nel corso dell'esercizio 2018/19 che trovano pieno riconoscimento nell'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva emessa dal Giudice di Pace di Roma emessa il 19.6.2019 e pubblicata il 12.7.2019”;
- del tutto priva di fondamento deve ritenersi, altresì, la domanda di annullamento della delibera per presunta omessa ostensione da parte dell'amministratore della documentazione richiesta, essendosi quest'ultimo limitato esclusivamente a subordinare l'estrazione delle relative copie al pagamento delle spese di fotoriproduzione quantificate in € 50,00 e mai corrisposte.
Sulla base di dette allegazioni il convenuto ha concluso nei seguenti termini:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via pregiudiziale: accertato che la notifica del primo atto di citazione, trasmesso via pec in data 29.10.2019, è inesistente per difetto di procura ad litem e nulla per nullità della relazione di notifica che lo accompagna, ed accertato altresì che il secondo atto di citazione notificato a mezzo posta in data 30.10-8.11.2019 a tutt'oggi non è stato iscritto a ruolo, disporre
l'immediata cancellazione della causa dal ruolo.
Sempre in via pregiudiziale: accertato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Nel merito, in via preliminaare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera attesa l'insussistenza dell'esigenza cautelare per le motivazioni esposte nel presente atto;
Nel merito: accertata comunque la legittimità dell'addebito da parte del Condominio della somma di €. 599,57 a carico degli attori in quanto pienamente giustificato dal titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Giudice di Pace di Roma rigettare integralmente la domanda così come formulata perché infondata sia in fatto che in diritto.
In tutti i casi con condanna, in solido tra loro, dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2 Parte_3
alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A., come per legge.”.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione complessivamente prodotta.
All'udienza del 23.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si evidenzia, in via preliminare, che tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta devono intendersi superate, atteso che, da un lato, è stata depositata agli atti di causa la procura alle liti rilasciata dagli odierni attori in data 22.10.2019, indubbiamente riferibile al presente giudizio, e che, dall'altro lato, è stata esperita, nelle more del procedimento, la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con verbale negativo del 3.03.2021.
3. Sempre in via preliminare, si evidenzia come non sussistano i presupposti per ritenere cessata la materia del contendere.
La circostanza che gli odierni attori non siano più proprietari dell'unità immobiliare facente parte del condominio convenuto non determina, nel caso di specie, il venir meno dell'interesse degli stessi ad ottenere la pronuncia domandata.
Risulta, infatti, evidente come, vertendosi in tema di nullità di una delibera assembleare fondata sull'imputazione di spese individuali che esulano dalla gestione, manutenzione e conservazione dei beni comuni, permanga in capo agli odierni istanti l'interesse ad agire, essendo gli stessi tenuti al pagamento delle somme a loro addebitate, con conseguente permanente incidenza della deliberazione sul loro patrimonio.
4. Nel merito, deve ritenersi fondata la domanda di nullità della delibera assembleare per violazione dell'art. 1135 c.c.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui è affetta da nullità la delibera con cui l'assemblea condominiale, esercitando un potere di c.d. autodichia, approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condòmino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c. All'organo assembleare non può essere riconosciuto, infatti, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica, un potere consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere ai condòmini somme di denaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni;
la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condòmino all'integrità del proprio patrimonio e, di conseguenza, affetta da radicale nullità (cfr. Trib. Roma, 24/09/2019, n. 18138; Trib. Milano 6/5/2004 n. 5717;
Trib. Milano, 27/04/2016 n. 5195/2016; Cass. civ., sez. II, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ., sez.
II, 21/05/2012, n. 8010; Cass. civ., sez. Il, 22/07/1999, n. 7890).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 cod. civ. - la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.” (cfr. Cass. civ., sez. 2, n.
3946 del 26/04/1994).
In applicazione del medesimo principio e sotto diverso angolo di visuale la Suprema Corte ha altresì ritenuto legittima la delibera dell'assemblea condominiale con la quale sono state poste a totale carico del condòmino moroso le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., dovendo la delibera medesima ritenersi, in detta ipotesi, atto meramente ricognitivo di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo e non già atto “autoliquidatorio” (cfr.
Cass. civ., sez. 6 - 2, ord. n. 751 del 18/01/2016).
Orbene, nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione avanzata dagli attori in ordine alla debenza delle somme agli stessi addebitate a titolo di “spese individuali” in virtù del piano di riparto approvato in sede assembleare, il Condominio ha affermato la legittimità della pretesa creditoria ritenendo l'importo dovuto in forza di titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 14050/2019, emesso dal Giudice di pace di Roma in data 12.07.2019.
L'assunto non può essere, tuttavia, condiviso.
Dall'esame del provvedimento monitorio depositato agli atti di causa risulta, infatti, che il
Giudice di pace ha ingiunto agli odierni attori il pagamento dell'importo di € 2.186,13, oltre interessi, dovuto a titolo di oneri condominiali non corrisposti, nonché della complessiva somma di € 386,00, di cui € 76,00 a titolo di esborsi ed € 310,00 a titolo di compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Non si comprende, dunque, come e sulla base di quale criterio di calcolo – peraltro neanche esplicitato dal convenuto nelle proprie difese – il Condominio sia giunto ad addebitare agli attori l'importo di € 599,57, somma che non trova alcun riscontro negli atti di causa.
Difatti, anche aggiungendo all'importo determinato a titolo di compensi professionali, pari a €
310,00, gli accessori di legge, quali spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., non si giunge alla somma di € 599,57 bensì a quella di € 452,33.
Né all'importo pretesi si perviene aggiungendo ad € 452,33, le spese vive pari a € 76,00, la cui somma consente di raggiungere un importo comunque inferiore a quello addebitato, pari alla minor somma di € 528,33.
Le medesime considerazioni devono essere svolte, poi, con riferimento all'atto di precetto, anch'esso pruvo di qualsivoglia riferimento all'importo preteso.
Ne deriva, pertanto, che, non potendo la somma addebitata a tito di “spese individuali” ritenersi ricognitiva dell'importo riconosciuto in favore del Condominio nel decreto ingiuntivo n.
14050/2019, la delibera impugnata deve essere dichiarata nulla per violazione degli artt. 1123 e
1135 c.c. nella parte in cui l'assemblea condominiale approva il rendiconto delle spese di esercizio dal 01.07.2018 al 30.06.2019 ed il relativo piano di riparto limitatamente all'importo di
€ 599,57 addebitato agli attori a titolo di spese individuali, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore e diversa domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000 – ai fini della determinazione del valore della causa cfr. Cass. civ., sez. II, 21/03/2022, n. 9068; Cass. civ., sez. II, 07/07/2021, n. 19250) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 6831/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la nullità della delibera assembleare del 29.09.2019 nella parte in cui si approva il rendiconto delle spese di esercizio dal 01.07.2018 al 30.06.2019 ed il relativo piano di riparto limitatamente all'importo di € 599,57 addebitato agli attori a titolo di “spese individuali”; b) condanna il Condominio di Via delle Cycas n. 1/74 – Ardea, in persona dell'Amministratore p.t., a rifondere, in favore di , e , le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 2.811,95, di cui € 271,95 per esborsi
(C.U., marca da bollo e spese di notifica) ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, somme da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti Alessandro Monaco e
Valerio Monaco.
Velletri, lì 29 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni