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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 3556/2023 del RGL, vertente
TRA
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Giorgio Maniace n.5, codice fiscale , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Rosa Trovato, c.f. , con indirizzo CodiceFiscale_2
digitale: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria;
Parte_2
.F. -Sede di Palermo -
[...] P.IVA_2
in persona del suo Direttore Regionale per la Sicilia, legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella
Camarda;
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Piscopo con domicilio digitale: giusta Email_2
mandato in atti;
Resistenti
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 25.03.2025, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA
Dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620130028628711 di € 317,72 per premi e sanzioni dovuti all' . Pt_2
Annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229022509641000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59620120001525481000, 59620120004346318000,
59620120006182155000, 59620130000411585000, 59620130001079872000,
59620130002438379000, 59620112001020145000, 59620120003051287000,
59620120004346318000, 59620130006270686000 e 59620160008522346000; compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229022409641000 notificata il
14.02.2023 nella parte in cui gli veniva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 59620120001525481000,
59620120004346318000, 59620120006182155000, 59620130000411585000,
59620130001079872000, 59620130002438379000, 59620112001020145000,
59620120003051287000, 59620120004346318000, 59620130006270686000 e
59620160008522346000.
Assumeva che i titoli sunnominati non era mai stati notificati e che pertanto i contributi previdenziali e premi relativi agli 2011-2012-2013-2014- CP_1 Pt_2
2016 erano caduti in prescrizione in quanto ai sensi dell'art. 3, co. 9, L. 335 dell'
8 agosto 1995, le “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”. Assumeva altresì la nullità dell'opposta intimazione attesa la mancata motivazione ed allegazione di copia degli atti precedentemente notificati.
CP_ Regolarmente evocati in giudizio, si costituiva tempestivamente l' assumendo la regolare notifica degli avvisi di addebito ed a tal fine produceva le cartoline di ricevimento degli avvisi menzionati in ricorso nonché PEC con ricevute di accettazione e consegna per l'avviso n. 59620160008522346000.
Si costituiva altresì che chiedeva dichiararsi cessata la materia del Pt_2
contendere atteso che il debito di cui alla cartella n. 29620130028628711 relativa a premi per l'importo di € 317,72, è annullato ai sensi dell'art.1 commi Pt_2
222 e 230 legge 197/22 c.d. di Bilancio 2023. In base alla suddetta norma è previsto “l'annullamento automatico alla data del 31.03.2023, senza necessità di apposita richiesta, dei debiti affidati all'Agente della Riscossione degli Enti pubblici previdenziali dal 1 gennaio 2000 al 31.12.2015, di importo residuo fino a
€ 1.000,00”. Tale richiesta veniva reiterata con le note di trattazione scritta.
Si costituiva anche che, in via preliminare, eccepiva la Controparte_2
tardità delle contestazioni relativi a vizi formali dell'intimazione di pagamento poiché formulate oltre il termine di 20 gg. previsto dall'art. 617 cpc. Contestava
l'inammissibilità del ricorso non essendo proponibile un'impugnazione del ruolo, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli avvisi di addebito, rivendicando la legittimità del proprio operato atteso che, a fronte degli avvisi di addebito ed al fine di interrompere la prescrizione dei crediti contributivi, erano state notificate le intimazioni nn. 29620169012280559 il 03.11.2016 e l'intimazione n. 29620179051564146 il 12.01.2018 ed in ogni caso rappresentava che nella fattispecie la prescrizione era rimasta sospesa ai sensi l'art. 68, comma
1, del D.L. n. 18/2020 “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” che ha disposto: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Chiedeva il rigetto dell'eccezione relativa alla mancata allegazione della copia degli atti prodromici stante che erano state allegate le cartoline di ricevimento dell'intimazioni notificate e l'eccezione relativa alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento, poiché conforme al modello ministeriale predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate da parte ricorrente e dall' e nella memoria di costituzione dell' e di viene decisa Pt_2 CP_1 CP_3
come in epigrafe.
*
Preliminarmente, nonostante la cartella n. 29620130028628711 relativa a premi non risulta espressamente citata tra gli atti sottesi all'intimazione di Pt_2
pagamento oggetto di impugnazione, tuttavia deve darsi atto che l' , citato Pt_2
in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stati annullati, ex lege, i debiti fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 29620130028628711.
L'eccezione di regolarità formale dell'intimazione di pagamento non può trovare ingresso poiché tardivamente proposta.
Ed invero l'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, cui va equiparata l'intimazione di pagamento, vanno proposte nel termine “perentorio” di venti giorni dalla notifica dell'atto. Nella fattispecie, a fronte di un'intimazione notificata il 14.02.2023, il ricorso risulta depositato il
21.03.2023, ovvero oltre il termine di venti giorni. Ciò detto, passando al merito, va in primo luogo verificata la regolare notifica degli atti prodromici, ovvero degli avvisi di addebito espressamente indicati che si contesta essere stati notificati.
Sono agli atti cartoline di ricevimento degli avvisi di addebito relativi agli anni
2012 e 2013 che risultano notificati per compiuta giacenza. L'indirizzo al quale tali avvisi sono stati spediti è “via Santicelli n. 38/C”.
Tra la produzione documentale di si rinviene una visura storica della CP_1
CCIAA dalla quale si evince che la ditta intestata a aveva la Parte_1
propria sede legale a Ficarazzi – via San Martino n. 98/102 mentre il luogo di residenza del titolare era Palermo, via Filippo Paruta n. 14. Risulta altresì che la ditta è stata dichiarata fallita in data 10.12.2013, che curatore è stato nominato dapprima l'Avv. Giuseppe Azzolina e successivamente l'Avv. Marcello
Martorana e che la procedura fallimentare è stata chiusa con provvedimento del
10.05.2022 con riparto finale dell'attivo.
Ebbene, come rilevato dal ricorrente nelle note conclusive, l'indirizzo via
Santicelli n. 38/C al quale sono stati spediti gli avvisi di addebito non risulta riconducibile al ricorrente atteso che tale non è né la sede legale della ditta né la residenza del suo titolare. L'unico avviso che risulta consegnato è quello avente n.
59620130006270686 ma a mani di soggetto diverso dal destinatario (la firma, pur non essendo chiara, non è del destinatario) e manca il luogo di consegna.
L'avviso n. 59620160008522346000 è stato notificato a mezzo pec al domicilio digitale del curatore fallimentare.
Atteso quanto risultante dai documenti dunque non può ritenersi valida la notifica per compiuta giacenza poiché la consegna degli avvisi è stata tentata in un luogo diverso dalla residenza di e pertanto, essendo trascorsi oltre Parte_1
cinque anni dalla data di esigibilità dei contributi previdenziali, essi vanno dichiarati prescritti ai sensi dell'art. 3 comma 9 L. 335/1995 e come tali non più esigibili. Ricorrono giustificati motivi, attesa l'inammissibilità dell'opposizione relative alla regolarità formale dell'intimazione opposta e l'annullamento ex lege del credito , per compensare tra tutte le parti le spese di lite. Pt_2
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta del 25.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente