TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
AT Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16377/2024 vertente
TRA
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv.to DI FEO AGOSTINO Pt_1
Ricorrente/opponente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. MATTEI ALESSIA Controparte_1
Resistente/opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.12. 2024 l proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 593/24 con cui Pt_1 gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000 oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo, a titolo di ratei di reddito di cittadinanza dovute in favore dell'attuale opposto per le mensilità da ottobre 2022 a novembre 2023, presuntivamente non corrisposti dall' , seppure dovuti in virtù della sentenza n. 3062/2024 del Tribunale di Napoli Nord. Pt_1
Esponeva parte opponente che la richiesta doveva ritenersi priva di fondamento, posto che ai sensi dell'abrogato art. 3 co. 6, ratione temporis vigente, il reddito di cittadinanza aveva una durata legislativamente prefissata in diciotto mesi disponendo la menzionata previsione “il RDC è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2
e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il RDC può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”. .
Eccepiva quindi che anche a voler ritenere sussistente il diritto dell'opposto ni caso, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse riconoscere sussistente il diritto al beneficio, lo stesso spetterebbe nella misura di euro 3.780 pari ai ratei del reddito di cittadinanza dovuti per il periodo da ottobre 2002 a marzo 2023.
Chiedeva pertanto in accoglimento del ricorso la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese
Costituitosi in giudizio l'opposto chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione, infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il decreto ingiuntivo opposto costituisce infatti la quantificazione di quanto riconosciuto con sentenza n. 3062/2024, passata in giudicato, la quale riconosceva il diritto del , destinatario di un CP_1 provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, riconosciuto a seguito di domanda prot. Pt_1
RDC-2021-4863327, presentata in data 5.10.2021, con decorrenza novembre 2021, a vedersi ripristinata la prestazione revocata con decorrenza da ottobre 2022 e fino a nuovo provvedimento di revoca.
Sostiene l' che in base all'art. 3 DL 4/19 il reddito di cittadinanza poteva avere solo una durata Pt_1 legislativamente prefissata in diciotto mesi disponendo la menzionata previsione “il RDC è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2
e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il RDC può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”
Ne deriva secondo l'assunto che, anche in assenza di un provvedimento di revoca, la prestazione veniva comunque a scadenza naturale ad aprile 2023.
A questo punto va rilevato che la sentenza posta a base del decreto ingiuntivo, come detto passata in giudicato, testualmente “accerta e dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare della prestazione di cui agli art. 1 e segg del DL 4/2019 dalla data della domanda amministrativa a quella di eventuale nuova revoca del beneficio”, revoca mai intervenuta.
Va richiamato il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile e concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Nel caso di specie la limitazione temporale del beneficio non risulta eccepita né riconosciuta in sentenza, né la statuizione risulta oggetto di impugnazione, per cui la relativa eccezione non può essere proposta in questa sede, essendo appunto coperta dal giudicato.
In relazione al quantum lo stesso risulta calcolato dallo stesso istituto in euro 630,00 mensili
Il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo affetto da un palese errore laddove viene ingiunta la somma di euro 10.000, in luogo di quella effettivamente richiesta in ricorso pari ad euro
9450 (630x15 mensilità).
L' va quindi condannato al pagamento di tale somma, oltre interessi al tasso legale dalla Pt_1 maturazione dei ratei al soddisfo
Le spese del procedimento ivi comprese quelle del procedimento monitorio vanno poste a carico dell' come da dispositivo Pt_1
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. AT Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 593/24. Condanna l' al pagamento Pt_1 in favore dell'opposto/resistente della complessiva somma di euro 9450,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Condanna l al pagamento delle spese Pt_1 dell'intero giudizio che liquida in complessivi euro 2700,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione
Aversa 18.11.2025 Il Giudice
Pres. AT Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
AT Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 16377/2024 vertente
TRA
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv.to DI FEO AGOSTINO Pt_1
Ricorrente/opponente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. MATTEI ALESSIA Controparte_1
Resistente/opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 23.12. 2024 l proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 593/24 con cui Pt_1 gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 10.000 oltre interessi legali dalle singole scadenze e fino al saldo, a titolo di ratei di reddito di cittadinanza dovute in favore dell'attuale opposto per le mensilità da ottobre 2022 a novembre 2023, presuntivamente non corrisposti dall' , seppure dovuti in virtù della sentenza n. 3062/2024 del Tribunale di Napoli Nord. Pt_1
Esponeva parte opponente che la richiesta doveva ritenersi priva di fondamento, posto che ai sensi dell'abrogato art. 3 co. 6, ratione temporis vigente, il reddito di cittadinanza aveva una durata legislativamente prefissata in diciotto mesi disponendo la menzionata previsione “il RDC è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2
e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il RDC può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”. .
Eccepiva quindi che anche a voler ritenere sussistente il diritto dell'opposto ni caso, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse riconoscere sussistente il diritto al beneficio, lo stesso spetterebbe nella misura di euro 3.780 pari ai ratei del reddito di cittadinanza dovuti per il periodo da ottobre 2002 a marzo 2023.
Chiedeva pertanto in accoglimento del ricorso la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese
Costituitosi in giudizio l'opposto chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione, infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il decreto ingiuntivo opposto costituisce infatti la quantificazione di quanto riconosciuto con sentenza n. 3062/2024, passata in giudicato, la quale riconosceva il diritto del , destinatario di un CP_1 provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza, riconosciuto a seguito di domanda prot. Pt_1
RDC-2021-4863327, presentata in data 5.10.2021, con decorrenza novembre 2021, a vedersi ripristinata la prestazione revocata con decorrenza da ottobre 2022 e fino a nuovo provvedimento di revoca.
Sostiene l' che in base all'art. 3 DL 4/19 il reddito di cittadinanza poteva avere solo una durata Pt_1 legislativamente prefissata in diciotto mesi disponendo la menzionata previsione “il RDC è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2
e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il RDC può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo”
Ne deriva secondo l'assunto che, anche in assenza di un provvedimento di revoca, la prestazione veniva comunque a scadenza naturale ad aprile 2023.
A questo punto va rilevato che la sentenza posta a base del decreto ingiuntivo, come detto passata in giudicato, testualmente “accerta e dichiara il diritto del ricorrente a beneficiare della prestazione di cui agli art. 1 e segg del DL 4/2019 dalla data della domanda amministrativa a quella di eventuale nuova revoca del beneficio”, revoca mai intervenuta.
Va richiamato il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile e concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. Nel caso di specie la limitazione temporale del beneficio non risulta eccepita né riconosciuta in sentenza, né la statuizione risulta oggetto di impugnazione, per cui la relativa eccezione non può essere proposta in questa sede, essendo appunto coperta dal giudicato.
In relazione al quantum lo stesso risulta calcolato dallo stesso istituto in euro 630,00 mensili
Il decreto ingiuntivo va comunque revocato, essendo affetto da un palese errore laddove viene ingiunta la somma di euro 10.000, in luogo di quella effettivamente richiesta in ricorso pari ad euro
9450 (630x15 mensilità).
L' va quindi condannato al pagamento di tale somma, oltre interessi al tasso legale dalla Pt_1 maturazione dei ratei al soddisfo
Le spese del procedimento ivi comprese quelle del procedimento monitorio vanno poste a carico dell' come da dispositivo Pt_1
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. AT Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 593/24. Condanna l' al pagamento Pt_1 in favore dell'opposto/resistente della complessiva somma di euro 9450,00 oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Condanna l al pagamento delle spese Pt_1 dell'intero giudizio che liquida in complessivi euro 2700,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge, con distrazione
Aversa 18.11.2025 Il Giudice
Pres. AT Pezzullo