TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12993 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36184 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTINELLI CINZIA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dei funzionari delegati
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 8.10.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1854/2024, notificatagli in data 26.9.2024, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di € 19.712,00, per la violazione, accertata con verbale Unico di Accertamento n. 124645 del 28 novembre 2019:
1.dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22/02/2002, n. 12 (come convertito e modificato), per aver occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore con mansioni di lavapiatti nelle giornate del Parte_2
17 e 18 settembre 2019, con un orario di 5 ore al giorno;
2. dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22/02/2002, n. 12 (come convertito e modificato) per aver occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la sig.ra con mansioni di banchista per 4 ore di lavoro al giorno a Parte_3 decorrere nelle seguenti giornate: 27 e 28 luglio 2019, 2 e 3 agosto 2019, 10 e 11 agosto
2019, 5 e 6 settembre 2019, 10 e 18 settembre 2019, per complessivi n. 10 giorni;
3. dell'art. 1, commi 910 e 911, legge 27 dicembre 2017, n. 205, per aver erogato in contanti, secondo una periodicità giornaliera, le spettanze retributive maturate dalla sig.ra
, per n. 9 giornate effettive di lavoro svolte “in nero” e per aver corrisposto in Parte_3 contanti al lavoratore la retribuzione Persona_1 Parte_4 CP_2
relativa ad agosto 2018 e le spettanze maturate a titolo di TFR.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto: la nullità del verbale di accertamento del 28.11.2019 per carenza dei requisiti essenziali;
la prescrizione dell'azione sanzionatoria, essendo trascorsi oltre cinque anni dalle contestate violazioni;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di sottoscrizione, di motivazione e di indicazioni sui criteri di computo degli interessi.
Sulla scorta di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto “dichiararsi nulla e/o annullabile e/o inefficace, le notifiche compiute, nonché gli atti relativi all'esecuzione/esazione dell'ordinanza ingiunzione n. 1854/2024”.
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa Controparte_1 opposizione, chiedendone il rigetto.
Il ricorso in opposizione non è fondato.
2 Da una semplice lettura del verbale unico di accertamento n. 124645 del 3.12.2019 emerge infatti chiaramente che esso contiene tutti gli elementi essenziali dell'atto, ivi compresa l'indicazione delle fonti di prova e della normativa violata.
Nessuna prescrizione si è compiuta, risultando dagli atti di causa che detto verbale di accertamento, con il quale sono state accertate le violazioni sopra riportate poste in essere nel periodo fra luglio e settembre 2019, è stato notificato in data 17.12.2019 e che, tempestivamente, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data 26.9.2024.
Detta ordinanza ingiunzione, inoltre risulta puntualmente sottoscritta dal Capo dell'Ispettorato d'Area, Dott.ssa e risulta del pari contenere tutti gli elementi Per_2 essenziali, ivi compreso il percorso motivazionale sia in merito alle fonti di prova dell'accertata violazione, sia in merito alla graduazione delle sanzioni, tutte peraltro contenute nei valori prossimi ai minimi edittali.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, contenute nei minimi stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, e ridotte di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ente convenuto, liquidate in € 1.687,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap se dovuta.
Si comunichi
Roma 16.12.2025
La giudice
F. R. Pucci
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della giudice designata dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 25.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36184 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. SANTINELLI CINZIA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il patrocinio dei funzionari delegati
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 8.10.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1854/2024, notificatagli in data 26.9.2024, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di € 19.712,00, per la violazione, accertata con verbale Unico di Accertamento n. 124645 del 28 novembre 2019:
1.dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22/02/2002, n. 12 (come convertito e modificato), per aver occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il lavoratore con mansioni di lavapiatti nelle giornate del Parte_2
17 e 18 settembre 2019, con un orario di 5 ore al giorno;
2. dell'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22/02/2002, n. 12 (come convertito e modificato) per aver occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la sig.ra con mansioni di banchista per 4 ore di lavoro al giorno a Parte_3 decorrere nelle seguenti giornate: 27 e 28 luglio 2019, 2 e 3 agosto 2019, 10 e 11 agosto
2019, 5 e 6 settembre 2019, 10 e 18 settembre 2019, per complessivi n. 10 giorni;
3. dell'art. 1, commi 910 e 911, legge 27 dicembre 2017, n. 205, per aver erogato in contanti, secondo una periodicità giornaliera, le spettanze retributive maturate dalla sig.ra
, per n. 9 giornate effettive di lavoro svolte “in nero” e per aver corrisposto in Parte_3 contanti al lavoratore la retribuzione Persona_1 Parte_4 CP_2
relativa ad agosto 2018 e le spettanze maturate a titolo di TFR.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto: la nullità del verbale di accertamento del 28.11.2019 per carenza dei requisiti essenziali;
la prescrizione dell'azione sanzionatoria, essendo trascorsi oltre cinque anni dalle contestate violazioni;
la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di sottoscrizione, di motivazione e di indicazioni sui criteri di computo degli interessi.
Sulla scorta di tali deduzioni, il ricorrente ha chiesto “dichiararsi nulla e/o annullabile e/o inefficace, le notifiche compiute, nonché gli atti relativi all'esecuzione/esazione dell'ordinanza ingiunzione n. 1854/2024”.
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa Controparte_1 opposizione, chiedendone il rigetto.
Il ricorso in opposizione non è fondato.
2 Da una semplice lettura del verbale unico di accertamento n. 124645 del 3.12.2019 emerge infatti chiaramente che esso contiene tutti gli elementi essenziali dell'atto, ivi compresa l'indicazione delle fonti di prova e della normativa violata.
Nessuna prescrizione si è compiuta, risultando dagli atti di causa che detto verbale di accertamento, con il quale sono state accertate le violazioni sopra riportate poste in essere nel periodo fra luglio e settembre 2019, è stato notificato in data 17.12.2019 e che, tempestivamente, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data 26.9.2024.
Detta ordinanza ingiunzione, inoltre risulta puntualmente sottoscritta dal Capo dell'Ispettorato d'Area, Dott.ssa e risulta del pari contenere tutti gli elementi Per_2 essenziali, ivi compreso il percorso motivazionale sia in merito alle fonti di prova dell'accertata violazione, sia in merito alla graduazione delle sanzioni, tutte peraltro contenute nei valori prossimi ai minimi edittali.
Ne segue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, contenute nei minimi stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, e ridotte di un ulteriore 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'ente convenuto, liquidate in € 1.687,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap se dovuta.
Si comunichi
Roma 16.12.2025
La giudice
F. R. Pucci
3