Art. 2.
L'inscrizione alla Cassa di previdenza e' obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, e' facoltativa per quelli gia' in servizio prima di questa data, purche' ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andra' in vigore la legge stessa.
L'inscrizione alla Cassa di previdenza e' obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari che entreranno in servizio dopo la promulgazione della presente legge, e' facoltativa per quelli gia' in servizio prima di questa data, purche' ne facciano domanda entro un anno dal giorno che andra' in vigore la legge stessa.