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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 567/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5195/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Venti Settembre N.97 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V12 2025 000485547 0 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso che il Ministero dell'Economia e delle Finanza, Dipartimento della Giustizia Tributaria,
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in data 24/09/2025, notificava al suo procuratore l'invito al pagamento n. atto n. V12 2025 000485547 0, con il quale lo invitava a versare l'importo di € 850,00 a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del citato D.P.R. n.
115/2002, oltre € 8,75 a titolo di spese di notifica, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei termini previsti, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale;
che, "attesa la manifesta illegittimità ed erroneità del suddetto avviso di ricevimento, chiedeva, con istanza in autotutela trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, l'annullamento dell'anzidetto invito al pagamento"; che il Dipartimento della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Salerno, con provvedimento rif. prot. n. 176813/2025, ric. RGR n. 4366/2025, risposta a p.e.c. prot. n. 179005 del 26.09.2025, avente ad oggetto “istanza annullamento in autotutela dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario prot. n.176813 del 24.09.2025-RGR n. 4366/2025”, rigettava l'anzidetta istanza di annullamento in autotutela, atteso che “con il ricorso RGR n. 4366/2025, sono stati impugnati innanzi alla Corte di giustizia di primo grado dieci atti. Il relativo calcolo del contributo unificato va effettuato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 3 bis, del D.P.R. n.115/2002 (TUSG) e
12, comma 2, del D.lgs n.546/1992, nonché delle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze (v. Direttiva n.2/DGT del 14 dicembre 2012) con riferimento al valore dei singoli atti impositivi devoluti all'esame del Giudice tributario. Pertanto, la cifra corretta da versare risulta pari a complessivi € 850,00 giacché due atti scontano un cut di € 30,00, cinque atti un cut di € 120,00 e, infine, un atto cut di € 250,00”;
tanto premesso, impugnava il suddetto invito al pagamento, in una al provvedimento di rigetto dell'istanza in autotutela, per i seguenti motivi:
- 1) Nullità dell'invito al pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del Contribuente: la nullità dell'invito al pagamento impugnato era "davvero evidente, dal momento che detto provvedimento non riporta alcun elemento idoneo a comprendere sulla base di quali elementi l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno ha determinato l'importo asseritamente dovuto a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio iscritto al n. 4366/2025 R.G."; derivandone il confronto "con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua validità, con conseguente grave violazione del diritto di difesa";
- 2) Nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis,
d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992: l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con il provvedimento gravato, lo invitava a versare l'importo di € 850,00 a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso iscritto al n. 4366/2025 R.G.; ma la somma richiesta a titolo di contributo unificato, tenuto conto del valore della controversia, appariva "assolutamente sproporzionata ed ingiustificata. L'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002, invero, prevede espressamente che “per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro
60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000”. Nella specie, il valore della controversia, come si evinceva dal ricorso iscritto al n. 4366/2025 e dalla dichiarazione di valore ivi contenuta, era pari ad € 20.914,34; ragion per cui era evidente che l'importo dovuto a titolo di contributo unificato, in ossequio a quanto espressamente previsto dal richiamato art. 13, comma 6, quater, d.P.R. n.115/2022, fosse pari ad € 120,00 e giammai ad € 850,00, a nulla rilevando che il ricorrente, con il ricorso iscritto al n. 4366/2025, avesse impugnato anche gli atti presupposti ai fermi amministrativi nn. I085523U del 7/6/2024 e O423556W del 18/10/2023. Invero, come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26439/2024 il contributo unificato va parametrato soltanto all'atto riepilogativo che è rappresentato dai fermi amministrativi e non anche agli atti presupposti. Motivo per cui era ovvio che il valore della causa, ai fini della determinazione del contributo unificato tributario, andasse determinato facendo esclusivo riferimento all'importo per il quale l'Agenzia delle
Entrate aveva iscritto i richiamati fermi amministrativi, ossia ad € 20.914,34; e che, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, l'importo dovuto a titolo di contributo unificato ammontasse ad € 120,00 e giammai ad € 850,00.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di I grado di Salerno, eccependo in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Quanto alle censure sollevate da controparte, con riferimento al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato osservava che l'invito al pagamento impugnato "reca in sé tutti gli elementi validi a definire e motivare la pretesa tributaria, secondo quanto dispone l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, (Statuto del contribuente). Detto atto contiene, infatti: 1) l'indicazione della normativa e prassi di riferimento;
2) la violazione riscontrata dall'ufficio procedente ovvero, nel caso di specie, il riscontro dell'omesso versamento del contributo unificato “per n. 10 atti impugnati” relativamente al ricorso RGR 4366/2025; 3) le indicazioni per il pagamento e l'avvertimento che in mancanza di versamento verrà irrogata la sanzione di cui all'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002, con i relativi criteri di calcolo, e si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con applicazione degli interessi al saggio legale;
4) l'indicazione del responsabile del procedimento;
5) l'indicazione dell'autorità dinanzi a cui ricorrere, dei termini e modalità di impugnazione
", L'atto in questione, pertanto, "si presenta più che motivato sia in diritto che in fatto, dato che contiene l'esposizione dei fatti nonché le ragioni di diritto poste alla sua base".
Quanto alla seconda censura, ed al merito del calcolo del contributo unificato, rilevava che occorreva applicare la disciplina del calcolo del medesimo in un ricorso avverso più atti impugnati (cd. ricorso cumulativo); osservava che l'Ufficio recupero spese di giustizia presso la Corte di Giustizia Tributaria adita aveva correttamente determinato il valore della lite e il corrispondente importo del c.u.t. dovuto. A seguito dell'introduzione per il processo tributario del contributo unificato ad opera dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98 (conv. in Leggi nn. 111/2011 e 148/2011) che ha modificato il d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.), è stata prevista una disciplina specifica sulla determinazione del valore della lite e sul relativo calcolo del c.u.t.
Infatti, l'art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G. stabilisce gli importi del contributo in relazione al valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 546/92, mentre l'art. 14, comma 3-bis, del T.U.S.G. individua i criteri per la determinazione del valore necessario per l'applicazione del contributo stesso. Nello specifico, il citato art. 14, comma 3-bis recita testualmente: ”Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. La norma fa espresso rinvio al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 - introdotto nel 2006 al fine di stabilire il limite di valore oltre il quale è necessaria l'assistenza tecnica - il quale stabilisce che “per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. In base alle disposizioni citate l'importo del contributo unificato deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, rappresentato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Con riferimento alla quantificazione del contributo unificato nel ricorso avverso più atti impositivi (c.d. cumulativo oggettivo) il Ministero dell'Economia
e delle Finanze aveva esaminato la questione, già con la Direttiva n. 2/2012 del 14 dicembre 2012 (v. quesito n. 18). Secondo l'interpretazione fornita dal citato Ministero, che tiene conto dei criteri legali di interpretazione della legge sotto i profili letterale e logico-sistematico, nel caso in cui con un unico ricorso risultino impugnati più atti di accertamento (ricorso cumulativo oggettivo) il calcolo del CUT deve essere effettuato per ogni singolo atto. Ciò in quanto la norma contenuta nell'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 546/92 collega il valore della lite ad ogni singolo atto impugnato, per cui in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Infatti, sul piano letterale non si può non rilevare che il citato comma 2 dell'art. 12 contiene la locuzione
“importo del tributo”, al singolare, in correlazione con “l'atto impugnato”. Il chiaro tenore letterale della norma legittima la pretesa dell'Ufficio di calcolare il contributo unificato non sulla somma del valore degli atti impositivi impugnati con un unico ricorso, ma sul valore dei singoli atti impositivi.
L'Ufficio proseguiva rilevando come la suesposta interpretazione in base alla quale ai fini della quantificazione del contributo unificato occorre fare riferimento al valore di ogni singolo atto impositivo oggetto del ricorso cumulativo abbia trovato un'ulteriore conferma con la legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, in particolare l'art. 1, comma 598, lett. a), il quale ha inserito nell'articolo 14, comma 3-bis, del T.U.S.G. l'inciso “per ciascun atto impugnato anche in appello”. Deve, infatti, ritenersi che il citato articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, non ha innovato la disciplina previgente, in base alla quale il valore della controversia, ai fini del versamento del contributo unificato tributario, già doveva essere calcolato sulla base dei valori dei singoli atti di accertamento impugnati e non sulla base del valore complessivo della lite. La precisazione contenuta nell'inciso e riferita all'appello non fa venir meno il criterio di cui trattasi;
infatti, sarebbe stato singolare se, per determinare il valore della lite, nel procedimento di primo grado fosse stato applicabile il criterio di determinazione previsto dal secondo comma dell'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e, invece, nel procedimento di secondo grado fosse stato applicabile il criterio previsto dall'articolo 10 del codice di procedura civile. Invero, la legge di stabilità ha consolidato l'interpretazione dell'Amministrazione chiarendo che, nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si dovrà preliminarmente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell'ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all'art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G.
Successivamente, si dovrà procedere alla sommatoria dei contributi unificati dovuti e versare l'importo corrispondente in un'unica soluzione secondo le modalità previste (versamento tramite modello F23, acquisto presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati del relativo contrassegno, pagamento telematico tramite PagoPA).
Osservava, altresì, che l'interpretazione fornita con la circolare suddetta era stata confermata dalla giurisprudenza tributaria, la quale aveva fondato le proprie decisioni sulla base di considerazioni di equità
e di coerenza interna dell'ordinamento, citando una serie di decisioni favorevoli alla tesi dell'Ufficio.
Quanto, in particolare, all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, evidenziava inoltre che il
Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso prima con Circolare n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
(v. quesito 16) specificando che “l'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari. Detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle commissioni tributarie ex art. 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del D.lgs. n. 546/92. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni ed altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o iscrizione ipotecaria”.; e che successivamente, con la Direttiva n. 4/DGT del 22 novembre 2016 (v. quesito n. 19), il Ministero aveva ulteriormente specificato che “nell'ipotesi di impugnazione congiunta di avviso di fermo o di iscrizione ipotecaria, nonché delle cartelle emesse dal concessionario, il contributo unificato va calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato, nella specie sia all'atto di fermo o ipoteca sia alle cartelle che ne costituiscono il presupposto giuridico. Ciò in quanto le suddette procedure cautelari sono attivate dall'Agente della Riscossione ex lege, a garanzia del credito degli Enti impositori richiesto con le cartelle di pagamento, che non sono state oggetto di autonoma impugnazione. Pertanto, considerato che con il ricorso in questione sono stati impugnati sia tali provvedimenti cautelari sia le cartelle di pagamento antecedenti, il calcolo del cut dovrà essere effettuato sulla base di ciascun provvedimento impugnato, al netto di interessi e sanzioni”.
In sostanza, nel caso in cui il ricorrente impugni sia il preavviso di fermo sia le cartelle di pagamento sottostanti
(ad esempio per eccepire – come nel caso di specie – l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero la prescrizione dei crediti), ai fini del calcolo del cut, occorre pagare tanti contributi unificati quante sono le pregresse cartelle di pagamento, più quello parametrato al valore del preavviso di fermo amministrativo.
L'impugnazione del suddetto atto unitamente alle cartelle di pagamento configura, infatti, un'ipotesi di ricorso cumulativo e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002
e 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/92, il contributo unificato deve essere calcolato con riferimento al valore di ciascuno degli atti impugnati ossia, nel caso di specie, il valore presente in ciascun preavviso di fermo, nei successivi fermi amministrativi e il valore delle singole cartelle riportanti crediti tributari. E "dall'esame del ricorso RGR 4366/2025 dal quale scaturisce l'invito al pagamento impugnato, emerge chiaramente la volontà del ricorrente di impugnare sia i preavvisi di fermo, sia i successivi fermi amministrativi nonché le sottese cartelle di pagamento, per un totale di 10 atti impugnati".
All'udienza del 19.01.2026, il ricorso era tratenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In disparte l'eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, si rileva - quanto alla prima censura dell'atto introduttivo del giudizio - che non sussiste il denunziato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ciò, per le ragioni efficacemente esposte dall'Ufficio nella sua memoria di costituzione e riportate in narrativa, che s'abbiano qui per integralmente richiamate.
Ad esse s'aggiunga che in ogni caso le predette ragioni sono state ulteriormente esplicitate, dall'Ufficio medesimo, nel provvedimento che ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dell'atto gravato, presentata dal contribuente, e che del resto parte ricorrente ha dato mostra, nel ricorso, di avere perfettamente compreso la questione giuridica sottesa all'atto (invito al pagamento) gravato, tanto da formulare in maniera compiuta le proprie censure al riguardo.
Venendo al merito, e richiamato tutto quanto già esposto in narrativa, circa la quantificazione del c.u.t. operata dall'Ufficio, s'osserva che non è dubbio, ad avviso dello scrivente, che nella specie il ricorso, per il quale è stato richiesto il c.u.t. con l'invito al pagamento de quo, sia un ricorso cumulativo.
Lo s'evince in maniera chiara dalla stessa epigrafe di detto ricorso, RGR n. 4366/2025, che recita: "RICORSO avverso i fermi amministrativi nn. I085523U del 7/6/2024 e O423556W del 18/10/2023, nonché i preavvisi di fermo n. 1008020230000242900 e n. 10080202400005844000 e il provvedimento prot. n. 4856610 (All.
n. 2), e tutti gli atti presupposti e consequenziali, in modo particolare in ordine alla competenza della commissione adita: - cartella n. 10020190031313526000 asseritamente notificata il 20/09/2019; - cartella n. 10020200012040366000 asseritamente notificata il 29/11/2021; - cartella n. 10020230009264059000 asseritamente notificata il 12/10/2023; - cartella n. 10020230013035819000 asseritamente notificata il
12/10/2023; - cartella n. 10020230016579018000 asseritamente notificata il 12/10/2023".
Se ciò è vero, va applicata la prevalente giurisprudenza in materia, esplicitata, da ultimo, nelle seguenti massime:
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2025, n. 11292: "Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n.
115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente"; conformi Corte
Giustizia Trib. II grado Roma Lazio sez. XVII, 1/04/2025, n. 2157; Cassazione civile sez. trib., 25/09/2024, n. 25607;
Corte Giustizia Trib. II grado Firenze Toscana sez. IV, 25/05/2023, n. 483: "In tema di processo tributario, in caso di ricorsi cumulativi, atteso che il valore della lite deve riferirsi al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori";
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, n. 16283: "In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del
2013".
Ne deriva la legittimità dell'invito al pagamento gravato, e del provvedimento di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del medesimo, oggetto di gravame, ed il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, per la presenza di talune oscillazioni giurisprudenziali in materia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il G. M. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SEVERINI PAOLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5195/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria - Via Venti Settembre N.97 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V12 2025 000485547 0 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 223/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, premesso che il Ministero dell'Economia e delle Finanza, Dipartimento della Giustizia Tributaria,
Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in data 24/09/2025, notificava al suo procuratore l'invito al pagamento n. atto n. V12 2025 000485547 0, con il quale lo invitava a versare l'importo di € 850,00 a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del citato D.P.R. n.
115/2002, oltre € 8,75 a titolo di spese di notifica, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei termini previsti, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva del contributo unificato tributario, tramite iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali saranno calcolati gli interessi al saggio legale;
che, "attesa la manifesta illegittimità ed erroneità del suddetto avviso di ricevimento, chiedeva, con istanza in autotutela trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, l'annullamento dell'anzidetto invito al pagamento"; che il Dipartimento della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Salerno, con provvedimento rif. prot. n. 176813/2025, ric. RGR n. 4366/2025, risposta a p.e.c. prot. n. 179005 del 26.09.2025, avente ad oggetto “istanza annullamento in autotutela dell'invito al pagamento del contributo unificato tributario prot. n.176813 del 24.09.2025-RGR n. 4366/2025”, rigettava l'anzidetta istanza di annullamento in autotutela, atteso che “con il ricorso RGR n. 4366/2025, sono stati impugnati innanzi alla Corte di giustizia di primo grado dieci atti. Il relativo calcolo del contributo unificato va effettuato - ai sensi del combinato disposto degli artt. 14, comma 3 bis, del D.P.R. n.115/2002 (TUSG) e
12, comma 2, del D.lgs n.546/1992, nonché delle direttive impartite dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze (v. Direttiva n.2/DGT del 14 dicembre 2012) con riferimento al valore dei singoli atti impositivi devoluti all'esame del Giudice tributario. Pertanto, la cifra corretta da versare risulta pari a complessivi € 850,00 giacché due atti scontano un cut di € 30,00, cinque atti un cut di € 120,00 e, infine, un atto cut di € 250,00”;
tanto premesso, impugnava il suddetto invito al pagamento, in una al provvedimento di rigetto dell'istanza in autotutela, per i seguenti motivi:
- 1) Nullità dell'invito al pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, dello Statuto del Contribuente: la nullità dell'invito al pagamento impugnato era "davvero evidente, dal momento che detto provvedimento non riporta alcun elemento idoneo a comprendere sulla base di quali elementi l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno ha determinato l'importo asseritamente dovuto a titolo di contributo unificato in relazione al giudizio iscritto al n. 4366/2025 R.G."; derivandone il confronto "con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua validità, con conseguente grave violazione del diritto di difesa";
- 2) Nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis,
d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992: l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con il provvedimento gravato, lo invitava a versare l'importo di € 850,00 a titolo di contributo unificato in relazione al ricorso iscritto al n. 4366/2025 R.G.; ma la somma richiesta a titolo di contributo unificato, tenuto conto del valore della controversia, appariva "assolutamente sproporzionata ed ingiustificata. L'art. 13, comma 6-quater, del D.P.R. n. 115/2002, invero, prevede espressamente che “per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro
60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000”. Nella specie, il valore della controversia, come si evinceva dal ricorso iscritto al n. 4366/2025 e dalla dichiarazione di valore ivi contenuta, era pari ad € 20.914,34; ragion per cui era evidente che l'importo dovuto a titolo di contributo unificato, in ossequio a quanto espressamente previsto dal richiamato art. 13, comma 6, quater, d.P.R. n.115/2022, fosse pari ad € 120,00 e giammai ad € 850,00, a nulla rilevando che il ricorrente, con il ricorso iscritto al n. 4366/2025, avesse impugnato anche gli atti presupposti ai fermi amministrativi nn. I085523U del 7/6/2024 e O423556W del 18/10/2023. Invero, come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26439/2024 il contributo unificato va parametrato soltanto all'atto riepilogativo che è rappresentato dai fermi amministrativi e non anche agli atti presupposti. Motivo per cui era ovvio che il valore della causa, ai fini della determinazione del contributo unificato tributario, andasse determinato facendo esclusivo riferimento all'importo per il quale l'Agenzia delle
Entrate aveva iscritto i richiamati fermi amministrativi, ossia ad € 20.914,34; e che, diversamente da quanto ritenuto dall'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, l'importo dovuto a titolo di contributo unificato ammontasse ad € 120,00 e giammai ad € 850,00.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di I grado di Salerno, eccependo in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Quanto alle censure sollevate da controparte, con riferimento al dedotto difetto di motivazione dell'atto impugnato osservava che l'invito al pagamento impugnato "reca in sé tutti gli elementi validi a definire e motivare la pretesa tributaria, secondo quanto dispone l'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, (Statuto del contribuente). Detto atto contiene, infatti: 1) l'indicazione della normativa e prassi di riferimento;
2) la violazione riscontrata dall'ufficio procedente ovvero, nel caso di specie, il riscontro dell'omesso versamento del contributo unificato “per n. 10 atti impugnati” relativamente al ricorso RGR 4366/2025; 3) le indicazioni per il pagamento e l'avvertimento che in mancanza di versamento verrà irrogata la sanzione di cui all'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002, con i relativi criteri di calcolo, e si procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo con applicazione degli interessi al saggio legale;
4) l'indicazione del responsabile del procedimento;
5) l'indicazione dell'autorità dinanzi a cui ricorrere, dei termini e modalità di impugnazione
", L'atto in questione, pertanto, "si presenta più che motivato sia in diritto che in fatto, dato che contiene l'esposizione dei fatti nonché le ragioni di diritto poste alla sua base".
Quanto alla seconda censura, ed al merito del calcolo del contributo unificato, rilevava che occorreva applicare la disciplina del calcolo del medesimo in un ricorso avverso più atti impugnati (cd. ricorso cumulativo); osservava che l'Ufficio recupero spese di giustizia presso la Corte di Giustizia Tributaria adita aveva correttamente determinato il valore della lite e il corrispondente importo del c.u.t. dovuto. A seguito dell'introduzione per il processo tributario del contributo unificato ad opera dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98 (conv. in Leggi nn. 111/2011 e 148/2011) che ha modificato il d.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.), è stata prevista una disciplina specifica sulla determinazione del valore della lite e sul relativo calcolo del c.u.t.
Infatti, l'art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G. stabilisce gli importi del contributo in relazione al valore della controversia, da determinarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 546/92, mentre l'art. 14, comma 3-bis, del T.U.S.G. individua i criteri per la determinazione del valore necessario per l'applicazione del contributo stesso. Nello specifico, il citato art. 14, comma 3-bis recita testualmente: ”Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”. La norma fa espresso rinvio al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992 - introdotto nel 2006 al fine di stabilire il limite di valore oltre il quale è necessaria l'assistenza tecnica - il quale stabilisce che “per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato;
in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”. In base alle disposizioni citate l'importo del contributo unificato deve essere determinato in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, rappresentato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Con riferimento alla quantificazione del contributo unificato nel ricorso avverso più atti impositivi (c.d. cumulativo oggettivo) il Ministero dell'Economia
e delle Finanze aveva esaminato la questione, già con la Direttiva n. 2/2012 del 14 dicembre 2012 (v. quesito n. 18). Secondo l'interpretazione fornita dal citato Ministero, che tiene conto dei criteri legali di interpretazione della legge sotto i profili letterale e logico-sistematico, nel caso in cui con un unico ricorso risultino impugnati più atti di accertamento (ricorso cumulativo oggettivo) il calcolo del CUT deve essere effettuato per ogni singolo atto. Ciò in quanto la norma contenuta nell'art. 12, comma 2, D.lgs. n. 546/92 collega il valore della lite ad ogni singolo atto impugnato, per cui in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.
Infatti, sul piano letterale non si può non rilevare che il citato comma 2 dell'art. 12 contiene la locuzione
“importo del tributo”, al singolare, in correlazione con “l'atto impugnato”. Il chiaro tenore letterale della norma legittima la pretesa dell'Ufficio di calcolare il contributo unificato non sulla somma del valore degli atti impositivi impugnati con un unico ricorso, ma sul valore dei singoli atti impositivi.
L'Ufficio proseguiva rilevando come la suesposta interpretazione in base alla quale ai fini della quantificazione del contributo unificato occorre fare riferimento al valore di ogni singolo atto impositivo oggetto del ricorso cumulativo abbia trovato un'ulteriore conferma con la legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, in particolare l'art. 1, comma 598, lett. a), il quale ha inserito nell'articolo 14, comma 3-bis, del T.U.S.G. l'inciso “per ciascun atto impugnato anche in appello”. Deve, infatti, ritenersi che il citato articolo 1, comma 598, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, non ha innovato la disciplina previgente, in base alla quale il valore della controversia, ai fini del versamento del contributo unificato tributario, già doveva essere calcolato sulla base dei valori dei singoli atti di accertamento impugnati e non sulla base del valore complessivo della lite. La precisazione contenuta nell'inciso e riferita all'appello non fa venir meno il criterio di cui trattasi;
infatti, sarebbe stato singolare se, per determinare il valore della lite, nel procedimento di primo grado fosse stato applicabile il criterio di determinazione previsto dal secondo comma dell'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e, invece, nel procedimento di secondo grado fosse stato applicabile il criterio previsto dall'articolo 10 del codice di procedura civile. Invero, la legge di stabilità ha consolidato l'interpretazione dell'Amministrazione chiarendo che, nel caso di ricorso cumulativo avverso più atti, si dovrà preliminarmente individuare il valore di ogni singolo atto impugnato e calcolare il contributo dovuto, nell'ambito del rispettivo scaglione di riferimento di cui all'art. 13, comma 6-quater, del T.U.S.G.
Successivamente, si dovrà procedere alla sommatoria dei contributi unificati dovuti e versare l'importo corrispondente in un'unica soluzione secondo le modalità previste (versamento tramite modello F23, acquisto presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati del relativo contrassegno, pagamento telematico tramite PagoPA).
Osservava, altresì, che l'interpretazione fornita con la circolare suddetta era stata confermata dalla giurisprudenza tributaria, la quale aveva fondato le proprie decisioni sulla base di considerazioni di equità
e di coerenza interna dell'ordinamento, citando una serie di decisioni favorevoli alla tesi dell'Ufficio.
Quanto, in particolare, all'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, evidenziava inoltre che il
Ministero dell'Economia e delle Finanze si è espresso prima con Circolare n. 2/DGT del 14 dicembre 2012
(v. quesito 16) specificando che “l'avviso di fermo e l'iscrizione di ipoteca sono atti prodromici alla riscossione coattiva dei crediti tributari. Detti provvedimenti sono, altresì, impugnabili innanzi alle commissioni tributarie ex art. 19, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter), del D.lgs. n. 546/92. Al fine della quantificazione del valore del contributo unificato, nel caso di specie, occorre tener conto esclusivamente del valore dei crediti tributari, al netto di interessi, sanzioni ed altri oneri accessori, per i quali viene effettuata la richiesta di fermo o iscrizione ipotecaria”.; e che successivamente, con la Direttiva n. 4/DGT del 22 novembre 2016 (v. quesito n. 19), il Ministero aveva ulteriormente specificato che “nell'ipotesi di impugnazione congiunta di avviso di fermo o di iscrizione ipotecaria, nonché delle cartelle emesse dal concessionario, il contributo unificato va calcolato con riferimento a ciascun atto impugnato, nella specie sia all'atto di fermo o ipoteca sia alle cartelle che ne costituiscono il presupposto giuridico. Ciò in quanto le suddette procedure cautelari sono attivate dall'Agente della Riscossione ex lege, a garanzia del credito degli Enti impositori richiesto con le cartelle di pagamento, che non sono state oggetto di autonoma impugnazione. Pertanto, considerato che con il ricorso in questione sono stati impugnati sia tali provvedimenti cautelari sia le cartelle di pagamento antecedenti, il calcolo del cut dovrà essere effettuato sulla base di ciascun provvedimento impugnato, al netto di interessi e sanzioni”.
In sostanza, nel caso in cui il ricorrente impugni sia il preavviso di fermo sia le cartelle di pagamento sottostanti
(ad esempio per eccepire – come nel caso di specie – l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero la prescrizione dei crediti), ai fini del calcolo del cut, occorre pagare tanti contributi unificati quante sono le pregresse cartelle di pagamento, più quello parametrato al valore del preavviso di fermo amministrativo.
L'impugnazione del suddetto atto unitamente alle cartelle di pagamento configura, infatti, un'ipotesi di ricorso cumulativo e, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002
e 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/92, il contributo unificato deve essere calcolato con riferimento al valore di ciascuno degli atti impugnati ossia, nel caso di specie, il valore presente in ciascun preavviso di fermo, nei successivi fermi amministrativi e il valore delle singole cartelle riportanti crediti tributari. E "dall'esame del ricorso RGR 4366/2025 dal quale scaturisce l'invito al pagamento impugnato, emerge chiaramente la volontà del ricorrente di impugnare sia i preavvisi di fermo, sia i successivi fermi amministrativi nonché le sottese cartelle di pagamento, per un totale di 10 atti impugnati".
All'udienza del 19.01.2026, il ricorso era tratenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
In disparte l'eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, si rileva - quanto alla prima censura dell'atto introduttivo del giudizio - che non sussiste il denunziato difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Ciò, per le ragioni efficacemente esposte dall'Ufficio nella sua memoria di costituzione e riportate in narrativa, che s'abbiano qui per integralmente richiamate.
Ad esse s'aggiunga che in ogni caso le predette ragioni sono state ulteriormente esplicitate, dall'Ufficio medesimo, nel provvedimento che ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela dell'atto gravato, presentata dal contribuente, e che del resto parte ricorrente ha dato mostra, nel ricorso, di avere perfettamente compreso la questione giuridica sottesa all'atto (invito al pagamento) gravato, tanto da formulare in maniera compiuta le proprie censure al riguardo.
Venendo al merito, e richiamato tutto quanto già esposto in narrativa, circa la quantificazione del c.u.t. operata dall'Ufficio, s'osserva che non è dubbio, ad avviso dello scrivente, che nella specie il ricorso, per il quale è stato richiesto il c.u.t. con l'invito al pagamento de quo, sia un ricorso cumulativo.
Lo s'evince in maniera chiara dalla stessa epigrafe di detto ricorso, RGR n. 4366/2025, che recita: "RICORSO avverso i fermi amministrativi nn. I085523U del 7/6/2024 e O423556W del 18/10/2023, nonché i preavvisi di fermo n. 1008020230000242900 e n. 10080202400005844000 e il provvedimento prot. n. 4856610 (All.
n. 2), e tutti gli atti presupposti e consequenziali, in modo particolare in ordine alla competenza della commissione adita: - cartella n. 10020190031313526000 asseritamente notificata il 20/09/2019; - cartella n. 10020200012040366000 asseritamente notificata il 29/11/2021; - cartella n. 10020230009264059000 asseritamente notificata il 12/10/2023; - cartella n. 10020230013035819000 asseritamente notificata il
12/10/2023; - cartella n. 10020230016579018000 asseritamente notificata il 12/10/2023".
Se ciò è vero, va applicata la prevalente giurisprudenza in materia, esplicitata, da ultimo, nelle seguenti massime:
Cassazione civile sez. trib., 29/04/2025, n. 11292: "Nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n.
115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente"; conformi Corte
Giustizia Trib. II grado Roma Lazio sez. XVII, 1/04/2025, n. 2157; Cassazione civile sez. trib., 25/09/2024, n. 25607;
Corte Giustizia Trib. II grado Firenze Toscana sez. IV, 25/05/2023, n. 483: "In tema di processo tributario, in caso di ricorsi cumulativi, atteso che il valore della lite deve riferirsi al singolo atto impugnato, in caso di un unico ricorso avverso più atti, si ritiene che il calcolo del contributo debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori";
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2021, n. 16283: "In caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 vigente "ratione temporis", assumendo all'uopo rilievo il richiamo da esso operato all'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che introduce una disciplina speciale rispetto alla norma generale di rinvio ex art. 1 del medesimo d.lgs.; di talché risulta priva di portata innovativa la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, cit. intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 598, lett. a), legge n. 147 del
2013".
Ne deriva la legittimità dell'invito al pagamento gravato, e del provvedimento di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela del medesimo, oggetto di gravame, ed il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, per la presenza di talune oscillazioni giurisprudenziali in materia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il G. M. rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.