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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/08/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2161/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2161/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. 1 professione: lavoratore dipendente presso ZERMACK S.p.A. reddito: euro 28.789,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Domenico Zerbinati presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. 1 professione: operaia presso GR gruppo RPM reddito: euro 20.021,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Daniela Spedo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Masi (PD) il 15-9-2001 (anno 2001, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 5-12-2005. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la SI.ra si Pt_2 impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 31/08/2025 asportando i suoi effetti personali.
2) La casa coniugale sita in DI OL, Piazza San Sebastiano n. 635/E viene assegnata al marito, SI. con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, che CP_1
l'abiterà con la figlia;
Per_1
3) La SI.ra si obbliga a corrispondere al SI. a titolo di Parte_2 CP_1 contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di Euro 100,00 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, come di seguito analiticamente indicate e descritte: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni sanitarie erogate dal e per medicinali prescritti dal CP_2 medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: acquisto di strumenti informatici e relative connessioni ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche universitarie;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
4) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la figlia venga percepito interamente dal padre, SI. CP_1
5) La SI.ra , nell'ambito dell'accordo complessivo della separazione, Parte_2 si obbliga a cedere e a trasferire la quota di piena proprietà di 1/2 dell'appezzamento di terreno sito a DI OL censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 27 Part. 978 di mq. 142 Redd. Dom. Euro 0,90 Redd.
2 Agr. Euro 0,66, Foglio 27 Part. 54 Partita 3037 di mq. 510 Redd. Dom. Euro 3,22 Redd. Agr. Euro 2,37 e Foglio 27 Part. 319 Partita 4733 di mq. 144 Redd. Dom. Euro 1,17 Redd. Agr. Euro 0,74 al marito SI. , che si obbliga a ricevere;
CP_1
i coniugi si impegnano a stipulare l'atto definitivo di trasferimento immobiliare avanti il Notaio scelto dal SI. entro e non oltre il 30/09/2025, con spese CP_1 notarili a carico di quest'ultimo;
6) I coniugi dichiarano di essere tra loro economicamente indipendenti;
7) La SI.ra , sempre nell'ambito dell'accordo complessivo della Parte_2 separazione, si obbliga a trasferire a titolo gratuito al marito SI. la CP_1 proprietà dell'autoveicolo Dacia Dokker targato FL789PD impegnandosi a formalizzare l'atto di trasferimento innanzi all'agenzia pratiche auto scelta dal marito;
8) Spese e compensi legali interamente compensati tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2161/2025 R.V.G.,
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Masi (PD) il 15-9-2001, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masi (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2161/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] int. 1 professione: lavoratore dipendente presso ZERMACK S.p.A. reddito: euro 28.789,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Domenico Zerbinati presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] int. 1 professione: operaia presso GR gruppo RPM reddito: euro 20.021,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Daniela Spedo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Masi (PD) il 15-9-2001 (anno 2001, Numero 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 5-12-2005. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la SI.ra si Pt_2 impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 31/08/2025 asportando i suoi effetti personali.
2) La casa coniugale sita in DI OL, Piazza San Sebastiano n. 635/E viene assegnata al marito, SI. con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, che CP_1
l'abiterà con la figlia;
Per_1
3) La SI.ra si obbliga a corrispondere al SI. a titolo di Parte_2 CP_1 contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di Euro 100,00 Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, come di seguito analiticamente indicate e descritte: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per prestazioni sanitarie erogate dal e per medicinali prescritti dal CP_2 medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: acquisto di strumenti informatici e relative connessioni ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche universitarie;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
viaggi e vacanze senza i genitori;
4) I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la figlia venga percepito interamente dal padre, SI. CP_1
5) La SI.ra , nell'ambito dell'accordo complessivo della separazione, Parte_2 si obbliga a cedere e a trasferire la quota di piena proprietà di 1/2 dell'appezzamento di terreno sito a DI OL censito al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 27 Part. 978 di mq. 142 Redd. Dom. Euro 0,90 Redd.
2 Agr. Euro 0,66, Foglio 27 Part. 54 Partita 3037 di mq. 510 Redd. Dom. Euro 3,22 Redd. Agr. Euro 2,37 e Foglio 27 Part. 319 Partita 4733 di mq. 144 Redd. Dom. Euro 1,17 Redd. Agr. Euro 0,74 al marito SI. , che si obbliga a ricevere;
CP_1
i coniugi si impegnano a stipulare l'atto definitivo di trasferimento immobiliare avanti il Notaio scelto dal SI. entro e non oltre il 30/09/2025, con spese CP_1 notarili a carico di quest'ultimo;
6) I coniugi dichiarano di essere tra loro economicamente indipendenti;
7) La SI.ra , sempre nell'ambito dell'accordo complessivo della Parte_2 separazione, si obbliga a trasferire a titolo gratuito al marito SI. la CP_1 proprietà dell'autoveicolo Dacia Dokker targato FL789PD impegnandosi a formalizzare l'atto di trasferimento innanzi all'agenzia pratiche auto scelta dal marito;
8) Spese e compensi legali interamente compensati tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2161/2025 R.V.G.,
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a Masi (PD) il 15-9-2001, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Masi (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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