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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/12/2025, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda sezione civile nella persona del Giudice on. NA LM pronunzia
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 06.06.2025 al N° R.G.C.A. 6914 / 2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. Cesare F. ALBINI del Foro di Bologna Parte_1
Opponente contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Pierfrancesco RINA e dall' Avv. Cristina PELUSI
Opposta
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 6 D.lgs. n. 150 / 2011
Conclusioni
Per l'opponente: NEL MERITO accogliere il ricorso avverso l'atto dirigenziale n. 1315 del 16/5/2025 della di ordinanza ingiunzione ex art. 18 l. 689/81 per euro 211,40 e l'avviso di Controparte_3 pagamento, con conseguente restituzione degli eventuali pagamenti svolti o di tutti gli importi coattivamente introitati dall'amministrazione resistente per capitale, interessi a favore del creditore e spese subìte, nonché degli interessi legali e moratori eventualmente maturati a favore del debitore a seguito degli esborsi;
Con vittoria di spese ed onorari di lite, considerando che il precedente specifico esistente è stato volutamente ignorato ed eluso dall'amministrazione resistente.
Per l'opposta: Perché il ricorso venga rigettato.
Esposizione dei fatti ha depositato avanti al Tribunale di Firenze ricorso in opposizione ex art. 6 Parte_1 del d. lgs. n. 150 / 2011 avverso l'Ordinanza Ingiunzione nr. 1315 emessa per la somma di euro 211,40 in data 16.5.2025 (notificata il 19.5.2025) dalla di perché, Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 15 previa sospensione cautelare della sua esecutività, venga annullata, unitamente al verbale nr. 117/22 del
12.11.2022 redatto dai Carabinieri Forestale “Toscana” – Stazione di Ceppeto (FI) - quando fermarono alla guida del motociclo tg. EZ33541 mentre percorreva il “sentiero CAI 801 a fondo naturale in Pt_1 area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico”; nell'occasione veniva contravvenzionato della Pt_1 violazione dell'art. 2 comma 2° della Legge Regionale Toscana nr. 48/1994 e succ. mod.1.
Avverso tale verbale parte ricorrente presentava scritti difensivi ai sensi della L. n. 689/1981 in data 14.11.2022 sostenendo che:
- il sentiero era privo di segnaletica e ciò gli ha impedito di comprendere se quella strada era percorribile;
- il fatto contestato non è previsto come violazione dal C.d.S.;
- che il C.d.S. è norma legislativa di rango superiore a quella regionale;
- la Legge Regionale non può limitare la libera circolazione delle persone e la circolazione stradale è materia oggetto di riserva assoluta a favore dello Stato;
- il verbale non riporta con precisione il luogo in cui sarebbe stata commessa l'infrazione;
- stava transitando su un sentiero a fondo naturale e quindi su una strada a tutti gli effetti;
- l'assenza di cartellonistica gli avrebbe impedito di riconoscere la strada percorribile da quella vietata.
Seguiva l'audizione personale in data 20.03.2024 durante la quale confermava le Pt_1 proprie deduzioni.
pagina 2 di 15 In data 28.03.2025 la Regione Carabinieri Forestale “Toscana”, Nucleo Carabinieri Forestale di
Ceppeto, con Prot. 31/94-3/2022, contro deduceva che:
- il C.d.S. si limita a fornire una definizione di “sentiero” quale strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni e animali, ma non ne disciplina le regole di circolazione, il che significa che chi percorre un sentiero effettua una;
- l'apposizione di segnaletica di divieto non è a norma della L.R.T. nr. 48/1994 adempimento obbligatorio e l'efficacia del divieto generale di circolazione di cui all'art. 2 comma 1 e comma 2 non è subordinata alla presenza delle tabelle di segnalazione;
- il ricorrente è stato fermato mentre percorreva il Sentiero CAI n. 801 che non risulta essere accatastato/censito in alcun tipo di viabilità essendo ricompreso nella Rete Escursionistica Toscana
(R.E.T.), nella quale l'accesso ed il transito è consentito ai soli escursionisti non motorizzati e sempre che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture e attrezzature.
Rigettate le argomentazioni di , la di ha Pt_1 Controparte_1 CP_1 adottato l'Ordinanza Ingiunzione per cui è causa, avverso la quale propone i seguenti Pt_1
MOTIVI di opposizione:
1--DIFETTO di MOTIVAZIONE del provvedimento impugnato in quanto eccessivamente succinto, nel quale non è stata data adeguata risposta alle numerose argomentazioni rappresentate nei suoi scritti difensivi;
2--DIFETTO di COMPETENZA della;
l'opponente sostiene che la Controparte_3 località indicata nel verbale n. 117/22 non sarebbe corretta, poiché, nel momento in cui venne fermato dai CC, non si trovava in località ET, nel Comune di Firenzuola, ma “percorreva il confine tra Toscana ed Emilia Romagna” e precisamente “all'intersezione tra il sentiero 801 e Via Casoni di Romagna”, individuata dalle coordinate 44°12'26.7"N 11°23'17.8"E”, per cui si trovava oltre il confine toscano. In particolare, fa presente che il sentiero CAI 801 si snoda lungo la strada bianca Via Casoni di Pt_1
Romagna in direzione del Sasso della Mantesca e percorre il crinale che divide la Valle del Torrente
Idice dalla Valle del torrente Sillaro (Toscana); le coordinate indicate nel verbale sono così riferibili al
Comune di Monghidoro (Bologna). Pertanto, anche se i verbalizzanti della Carabinieri della CP_4
Forestale “Toscana” della Stazione di Ceppeto (FI) hanno potestà su tutto il territorio nazionale, la normativa da applicare non avrebbe dovuto essere quella della Regione Toscana bensì quella della pagina 3 di 15 Regione Emilia Romagna;
da ciò deriverebbe l'incompetenza della ad Controparte_3 emettere l'atto dirigenziale n. 1315/2025, qui impugnato.
3--ERRONEA e FALSA applicazione ed interpretazione della L.R.T. n. 48 / 1994 in relazione agli artt. 2 e 3 del Codice della Strada;
l'opponente contesta che la circolazione effettuata su un sentiero sia
“una circolazione fuori strada” ma, al contrario, ritiene che sia soggetta alle medesime ed ordinarie regole di circolazione, proprio perché, laddove il C.d.S. ha inteso fornire una descrizione di cosa sia un
“sentiero”, ha fatto rientrare nel concetto di strada anche il “sentiero”; contesta, dunque, che il C.d.S. non disciplini le regole di circolazione del sentiero perché ciò costituirebbe una contraddizione in termini.
e applicazione ed interpretazione della Legge Regionale 20.3.1998 nr. 17 e del CP_5 Pt_2
Regolamento Regionale 61/R del 2006 sulla R.E.T. (che disciplinano la rete escursionistica della
Toscana). L'opponente rileva che “la viabilità che costituisce la RET (deve essere) è individuata attraverso specifici segnali”, sia sul terreno che riportata sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana. Pt_1 lamenta che all'inizio del sentiero o nei punti di incrocio del sentiero con la viabilità ordinaria non era stata collocata apposita segnaletica di divieto di transito per i veicoli a motore;
5—ERRONEA e applicazione della Legge Regionale nr. 48/1994 in relazione all'art. 117 Pt_2
Cost. ed ai principi generali del diritto (oltre che in relazione alla L.R. 20.03.1998 n. 17 e del
Regolamento regionale 61 / R del 2006) dal momento che la disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore - di cui l'emanazione della L.R.T. n. 48/1994 e s.m. e i. costituisce esercizio - non rientrerebbe tra le materie che comunemente si ritengono riservate alle Regioni in via residuale ai sensi dell'art. 117 Cost., co. 4 e la disciplina dell'integrità dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico e paesaggistico del territorio;
inoltre, sostiene che la CITTA' METROPOLITANA di Pt_1
non ha tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale sul principio della riserva CP_1 assoluta a favore dello Stato della legislazione in materia di circolazione stradale, né della giurisprudenza di merito in materia.
6—ERRONEA e applicazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981 e dell'art. 6 del D.lgs. n. 150 Pt_2 del 2011 e violazione e falsa applicazione degli articoli 39, 37, 14 e 5 co. 2 del Codice della Strada nonché per assenza dell'elemento psicologico del reato, atteso che, come disposto dalla sentenza nr.
2707 del 2019 della Corte di Appello di Firenze, “non è esigibile dall'utente di ravvisare da sé la destinazione
pagina 4 di 15
della strada percorsa, la cui connotazione è molto simile a sentieri percorribili dai mezzi motorizzati ai sensi del CDS,
,in quanto tale connotazione non è immediatamente percepibile”.
In data 09.12.2025 si è costituita in giudizio l'opposta contestando l'opposizione e chiedendo il suo rigetto e la conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 1315 del 16.05.2025, rilevando che sussiste un divieto generale di circolazione dei veicoli senza rotaie (anche quelli a due ruote) al di fuori delle strade, così come classificate e individuate dal Codice della Strada, in particolare sui fondi naturali fuoristrada e ciò lo si desume dal fatto che la normativa nazionale [(costituita dal Codice della Strada)] è integrata dalla legislazione regionale, secondo il corretto riparto stabilito dalla norma costituzionale di cui all'art. 117 4° co. Cost. che per la Regione Toscana è la L.R.T. n. 48/1994 che disciplina la circolazione fuori strada, riservando al Codice della Strada la circolazione sulle normali strade;
i diversi ambiti di materia escludono che ricorra un conflitto tra le due fonti legislative citate ed escludono altresì che la L.R.T. nr.
48/1994 sia di rango inferiore al Codice della Strada;
del resto, laddove il C.d.S. con l'art. 2, comma 1 definisce la "strada" e all'art. 3, comma 1, n. 51) il "sentiero o mulattiera o tratturo quale "strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali", fornisce solo una mera definizione lessicale del sentiero, senza tuttavia includerlo tra le categorie di strade soggette alla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 2 e segg. del C.d.S.. Di conseguenza, in applicazione del principio di tassatività delle fattispecie tipico del diritto amministrativo sanzionatorio, chi percorre un sentiero a fondo naturale con veicolo a motore, effettua una circolazione fuori strada ed è soggetto non alla disciplina del Codice della Strada ma a quella legislativa regionale (nel caso in questione alla L.R.T. n. 48 del 27 giugno 1994) e, soprattutto, al divieto, generale ed astratto applicabile a tutte le aree ivi elencate, di cui all'art. 2 della L.R.T. n. 48 / 1994, indipendentemente dalla presenza di segnaletica specifica, operante ex lege in applicazione dell'art. 5 c.p.. Nel caso di specie, infine, avrebbe dovuto Pt_1 comprendere, sulla base dell'ordinaria diligenza, che il sentiero percorso era inibito alla circolazione di mezzi veicolari dato che trattasi di un sentiero numerato e segnalato dal CAI con colorazione bianco- rossa.
Con decreto del 13.06.2025, esclusa la sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile come richiesto dall'art. 5 comma 2° del D.lgs. 150/2011 per concedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, attesa l'entità della sanzione di euro 211, è stata fissata l'udienza per la comparizione delle parti per il 10/12/2025, mutata in udienza “cartolare” con decreto del 7.07.2025.
pagina 5 di 15 Le parti hanno ritualmente depositato le note sostitutive della detta udienza ai sensi dell'art. 127 ter co. 1 c.p.c..
Il giudice procede all'emissione della sentenza trattandosi di causa documentale.
Motivi della decisione
Sulla competenza
Sussiste la competenza della ad emanare l'ordinanza ingiunzione Controparte_3
n. 1315 del 16.05.2025 per violazione dell'art. 2 comma 2° della L.R.T. 27.06.1994, n. 48.
Dall'esame del verbale di contestazione n. 117/22 del 12.11.2022 risulta che “L'anno 22 il giorno
12 del mese di novembre (alle ore 10:00) il sig. circolava con il motociclo targato EZ33541 nel sentiero / Parte_1 lungo il sentiero CAI n. 801 in località ET nel Comune di Firenzuola ...”.
Dall'esame delle mappe catastali della Toscana (panoramica e di dettaglio) allegate al ricorso del
14.11.2022 (doc. L , si può notare, nella prima, in basso a sinistra, l'indicazione, mediante Pt_1 cerchiatura, dell'area in cui è avvenuto il fermo ad opera dei Carabinieri della Forestale ed in alto l'indicazione della zona denominata “ET”.
Dall'esame della mappa in questione si nota anche che se è vero che la denominazione
ET è posta a notevole distanza dal punto, in basso, evidenziato dal cerchio, in cui sarebbe avvenuto il fermo, è allo stesso tempo vero che non si notano altre denominazioni relative alle zone poste più in basso nella mappa fino al punto evidenziato, ciò che porta a concludere che tutta la zona rappresentata sulla parte a sinistra della mappa sia denominata ET;
risulta quindi inconferente quanto affermato dal nel ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione “ sul verbale viene indicato Pt_1 genericamente "ET, "; ma “ET”, " e ” sono piccole aree Parte_3 Persona_1 Per_2 Controparte_6 locali non ben definite nelle loro dimensioni e confini e che si dividono tra la Toscana e l'Emilia Romagna, secondo le mappe satellitari riportate anche nel ricorso amministrativo e si trovano a qualche km dal punto effettivo in cui la pattuglia e il ricorrente si sono fermati, a circa 44°12'26.9"N 11°23'17.7"E, ovvero a 3,3 km in linea d'aria”
(pag. 6).
Dall'esame della mappa catastale di dettaglio e ancor di più da quello dell'immagine satellitare della zona, risultante da Google Maps, che rappresentano il punto preciso del fermo, si evince che il fatto è avvenuto all'imbocco di un sentiero che si estende parallelo alla strada denominata Via Casoni di Romagna ma che non coincide con quest'ultima via.
pagina 6 di 15 Si spiega così il motivo per cui, come lamentato da “Né in verbale è stata indicata la "via Pt_1
Casoni di Romagna" che è la strada asfaltata visibile nelle mappe satellitari di cui sopra. Il sentiero che i verbalizzanti indicano come in cui fisicamente risulta un solo edificio -un rudere che non si vede nelle mappe satellitari- è Persona_1 indicato come CAI 801, ma in quel tratto passa su una carrabile sterrata ampia 3-4 metri che può non essere identificata come sentiero CAI 801 essendo percorribile anche con mezzi più larghi (purchè idonei, viste le sconnessioni) sia auto sia mezzi agricoli come i trattori, ma anche camion” (ricorso Parca pag. 6).
Il sentiero in cui è avvenuto il fermo, indicato come CAI 801, non coincide con la “carrabile sterrata ampia 3 – 4 metri” mentre è verosimilmente quello che è rappresentato dalla mappa satellitare a sinistra della suddetta Via Casoni di Romagna e che corre lungo il confine tra Toscana ed Emilia
Romagna.
L'indicazione circa il luogo dell'evento fornita a verbale dal - “il sentiero percorreva il confine Pt_1 tra Toscana ed Emilia Romagna” - non è dunque precisa e non è in grado di inficiare quanto verbalizzato dai Carabinieri della Forestale che, in parte qua, è assistito dalla fede pubblica e non è revocabile in dubbio, se non con la querela di falso.
al momento del fermo si trovava ancora all'interno del territorio della Regione Pt_1
Toscana e nell'ambito territoriale della . Controparte_3
Sul conflitto tra norme
Non sussiste alcun conflitto di attribuzioni di poteri legislativi tra Stato e Regione Toscana.
sostiene che la contestazione elevata nei suoi confronti per violazione dell'art. 2 Pt_1 comma 2° della L.R.T. n. 48 / 1994 sarebbe illegittima poiché la definizione di “sentiero” è data, così come quella di “strada”, dal Codice della Strada, per cui, essendo la stessa fonte normativa delle strade comunemente intese a riferirsi ai sentieri, fa sì che al caso di specie (transito su sentiero naturale) debba applicarsi la normativa del Codice della Strada che prevarrebbe sulla legge regionale anche in considerazione del criterio gerarchico.
Tale prevalenza sarebbe inoltre legittimata dal fatto che la legge regionale, nel regolare la circolazione fuori strada dei veicoli a motore, si occuperebbe di una materia che non è ricompresa tra quelle assegnate alla legislazione regionale residuale ex art. 117, co. 4 Cost.
Non si concorda con detta tesi.
Il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), all'art. 2, comma 1, definisce "strada" “l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”, individuando poi all'art. 2, comma 2
pagina 7 di 15 le specifiche categorie di strade (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali, itinerari ciclopedonali) che si connotano, come tali, per avere almeno una carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia destinata al passaggio di persone, animali e l'art. 3, comma 1, n. 51) C.d.S. definisce il "sentiero o mulattiera o tratturo" la "strada a fondo Per_3 naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali"; pertanto, tale ultima norma non include i sentieri nelle strade soggette alla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 2 e ss del C.d.S. e si limita a fornire una mera definizione lessicale del sentiero.
Ne consegue che chi percorre un sentiero a fondo naturale (che per definizione, essendo stato creato dal passaggio di pedoni e animali non è provvisto di carreggiate o corsie e non è idoneo al traffico veicolare) con un veicolo a motore effettua circolazione così come intesa dal Codice, la cui disciplina, pertanto, è sottratta al Codice della Strada ed è invece rimessa alla competenza legislativa regionale.
La competenza legislativa della Regione in materia di circolazione fuori strada, quale potestà legislativa residuale trova fondamento nell'art. 117, comma 4 Cost. come novellato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, trattandosi di materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
La Legge Regionale Toscana 27 giugno 1994 n. 48 costituisce legittimo esercizio di tale potestà legislativa regionale2 in quanto la circolazione stradale e la circolazione fuori strada costituiscono ambiti pagina 8 di 15 normativi ontologicamente distinti, presidiati da fonti legislative differenti e preposti alla tutela di interessi pubblici diversi ma non confliggenti.
La L.R.T. 27 giugno 1994 n. 48, che stabilisce la disciplina della circolazione dei veicoli a motore “al fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada, nonché delle strade private”, tutela l'ambiente, l'equilibrio idrogeologico e il paesaggio (essendo evidente che l'utilizzo di tali vie è volto a scopi diversi da quello della circolazione su strade, autostrade, trattandosi di sentieri naturalistici, da trekking …) e regola la circolazione in funzione dell'esigenza di garantire i medesimi beni, materie relativamente alle quali la Regione esercita funzioni legislative.
Tali finalità sono, palesemente, diverse dalla sicurezza stradale.
Venendo all'applicazione dell'art. 2, comma 2 della L.R.T. n. 48 / 1994 a carico del sig.
, la contestazione della violazione della predetta disposizione è pienamente legittima, perché Pt_1 esiste un divieto generale di circolazione dei veicoli senza rotaie (anche quelli a due ruote) al di fuori delle strade, così come classificate e individuate dal Codice della Strada e, in particolare, il divieto sussiste sui fondi naturali fuoristrada.
Il verbale n. 117 / 2022 (doc. I doc. 1 A CMF) indica come locus commissi delicti il sentiero Pt_1
a fondo naturale CAI nr. 801 in località ET, nel Comune di Firenzuola, situato all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e non aperto alla circolazione di mezzi da fuoristrada (come già precisato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Firenzuola e v. comunicazione di protocollo n. 430 del 16 dicembre 2022 della Stazione Carabinieri Forestale di Barberino di Mugello).
Tale circostanza risulta confermata anche dall'estratto della mappa catastale relativo al Foglio 9, particelle 33 , 76 , 77.
Difatti nel tratto coincidente con la particella 77, indicato dalla freccia, in cui ricade il tratto del sentiero in cui si trovava l'opponente quando è stato fermato, non risulta essere accatastata / censita alcun'altra via oltre a quella indicata come “strada consorziale della ” (doc. 1 D, pag. 3 CMF). Pt_4
La natura di “sentiero a fondo naturale” del percorso in esame è rappresentata chiaramente dalle fotografie prodotte in atti (doc. 1 D, foto nn. 1, 2 e 3).
pagina 9 di 15 pagina 10 di 15 pagina 11 di 15 Dall'istruttoria si evince, inoltre, che il sentiero CAI n. 801 è stato ricompreso nella
[...] riconoscibile dai particolari cartelli, costituiti da tabelle di colore bianco e Parte_5 rosso con l'indicazione del numero del sentiero (doc. 1 D, foto n. 4) ed inserito nel Catasto della Rete
pagina 12 di 15 individuata e gestita “in sinergia” tra la Regione Toscana ed il Parte_5 CP_7
(v. doc. 1 D, pag. 5 CMF - oltre che incluso nella REER Rete Escursionistica dell'Emilia
[...]
Romagna).
La suddetta Rete Escursionistica, disciplinata dalla Legge Regionale 20 marzo 1998 , n.
17, è costituita da “ … l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di escursionismo” (art. 3, co. 1 L. n. 17 / 1998).
Ovvero “ … l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore” (art. 2 L n.
17 / 1998), intesa quale “ … quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e … uno sviluppo turistico compatibile ...” (art. 1 L. n. 17 / 1998).
L'inserimento di un determinato percorso (e del sentiero CAI n. 801 in Località ET) all'interno della suddetta R.E.T. comporta, in definitiva, la totale impossibilità di percorrerlo con l'utilizzo di mezzi a motore.
Dall'esame della documentazione agli atti e della normativa in materia si può definitivamente concludere che la condotta di guida di , sorpreso mentre percorreva con il motociclo targato Pt_1
EZ33541 il sentiero CAI nr. 801 a fondo naturale situato all'interno di un'area soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, è stata legittimamente sanzionata ai sensi dell'art. 2, comma 2 della
L.R.T. n. 48 / 1994.
Difatti se l'art. 2, comma 1 della suddetta Legge stabilisce che “1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all' articolo 1 … , nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico … c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico- territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali
… e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo- forestale della Regione ai sensi della R. 64/76, il comma 2 specifica che “La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco” .
Non vi è dubbio, quindi, che l'articolo 2, comma 1 della L.R.T. 48/1994 preveda un divieto generale (rivolto a “chiunque”), immediatamente operativo, applicabile a tutte le aree ivi elencate, e, a pagina 13 di 15 seguito dell'introduzione del comma 2, anche ai sentieri a fondo naturale localizzati in tali aree, senza fare alcun riferimento (e quindi indipendentemente) dalla presenza di una segnaletica specifica.
La circolazione fuori strada nelle aree ivi previste, in deroga al divieto è infatti consentita solo ai mezzi di soccorso, antincendio, di vigilanza, delle forze dell'ordine, adibiti all'effettivo esercizio continuativo di attività agricole e connesse o di residenti, o di coloro che debbano accedere ai luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di Lavoro, in questi ultimi due casi a seguito di rilascio di apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
Nella fattispecie oggetto di causa non era in possesso di tale contrassegno e la Pt_1 dichiarazione dal medesimo resa a verbale, secondo la quale “il sentiero era privo di segnaletica”, non è sufficiente ad escludere la responsabilità del medesimo.
Non si ritengono, infatti, applicabili alla fattispecie oggetto di causa i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Appello di Firenze I Sezione Civile del 12.11.2019, n. 2707 considerato che, nella fattispecie da essa giudicata, la strada in cui l'opponente era stato sanzionato, diversamente dal sentiero CAI n. 801, era rappresentata al catasto strade;
inoltre “la connotazione naturalistica” del sentiero CAI n. 801 era incontrovertibilmente percepibile dall'opponente, come si evince dalle fotografie sopra riportate!
L'operatività del divieto è ulteriormente rafforzata dalla inclusione del sentiero in questione all'interno della in cui “L'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti Parte_5 non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature” (v. art. 5, co. 2 della L.R.T. n. 17 / 1998).
L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1315 del 16.05.2025 emessa dalla
[...]
nei confronti del sig. viene, dunque, rigettata. Controparte_3 Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nel medio previsto per le cause di valore fino ad euro 1.100 e vengono liquidate le fasi di studio ed introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza ingiunzione Parte_1 nr. 1315 del 16.5.2025 emessa dalla di , che viene Controparte_1 CP_1 confermata.
pagina 14 di 15 Le spese processuali dell'opposta vengono liquidate in euro 462 per compenso professionale, oltre gli accessori di legge e l'opponente è condannato a pagarle.
Firenze, 21.12.2025
la giudice on.
NA LM de VI
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 1. È fatto divieto a chiunque, salve le deroghe di cui all'art. 3, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all'art. 1, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree: a) zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 nr. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'art. 1 della legge 8.8.1985 nr. 431; b) nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
c) nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;
d) negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
e) nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della ai sensi della R. 64/76 CP_4 f) nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
g) nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11.2.1992 nr. 157 ; h) nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.
2. La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati nelle aree di cui al comma 1 è altresì vietata nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.
3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilità del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti. 2 La circolazione fuori strada dei veicoli a motore è disciplinata dalla legge 27.6.1994 nr. 48 e ss. m. La norma vieta, salve le deroghe di cui all' articolo 3 della stessa legge, di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui al Codice della Strada, di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:
– zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ivi comprese le categorie di beni indicati nell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
– nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;
– nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;
– negli alvei di corsi d'acqua pubblici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;
– nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale della ai sensi della R. 64/76; CP_4
– nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani dagli strumenti urbanistici comunali;
– nei territori di protezione della fauna selvatica di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
– nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare;
– nei sentieri a fondo naturale quali mulattiere, tratturi, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco;
– nei siti indicati dal Comune competente per territorio;