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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/10/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 15.10.2025, svolta la discussione, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 404/2025
TRA
Parte_1
(C.F./P. IVA: ), in persona del liquidatore legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. Morelli (C.F.:
) C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. G. Moffa (C.F.: ) C.F._3
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2025 emesso in data 29.05.2025 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 368/2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'odierna parte resistente/opposta, di somma a titolo di TFR maturato e non corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente – previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità della domanda per asserita “parcellizzazione del credito”, in ragione del fatto che, come desumibile dal ricorso per ingiunzione di pagamento, la lavoratrice creditrice si è riservata di agire separatamente e con eventuale altro giudizio al fine di domandare ulteriori differenze retributive maturate in corso di rapporto e, nel merito, - pur non contestando il credito vantato da parte opposta e la relativa causale, ha dedotto la non debenza delle somme invocata da parte della società datrice di lavoro, atteso che, avendo la società datrice di lavoro dimensioni aziendali implicanti un numero di dipendenti superiore a 50 unità, essa era tenuta per legge a versare mensilmente le quote di TFR dei lavoratori presso il
Fondo Tesoreria INPS, come di fatto avvenuto, di talché unico soggetto obbligato al pagamento della spettante quota di TFR sarebbe il prefato Fondo Tesoreria, con conseguente difetto di titolarità passiva in capo all'opponente. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva concessa al DI opposto in ragione dell'insussistenza ad origine non solo del credito verso la
Pag. 2 di 9 coop il , ma anche dei presupposti utili alla concessione della provvisoria Pt_1
esecuzione, quindi per assoluta insussistenza del fumus in favore delle asserite ragioni creditori e tantomeno per inesistenza del periculum, vista la garanzia pubblica riconosciuta da INPS;
- Dichiarare inammissibile la domanda per aver parcellizzato l'azione giudiziaria volta al recupero del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio (di lavoro); - nel merito, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocando il d.i. n.94/2025 opposto ed il pedissequo precetto: - in via principale, accertare e dichiarare che la coop Il , non è debitrice diretta verso Pt_1
il ricorrente lavoratore, in ragione del versamento del TFR nel Fondo Tesoreria
INPS che per l'effetto è l'unica debitrice verso il lavoratore;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, che il credito vantato dal lavoratore ricorrente, oltre a non essere di natura retributiva, bensì previdenziale, è inesigibile ovvero non a lui dovuto perché già dallo stesso ceduto in favore della IB AN ”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna di parte ricorrente/opponente al pagamento della somma pretesa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio e condanna dell'opponente al pagamento di una somma a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concessa la sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 03.07.2025, all'udienza del 15.10.2025, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale e svolta, quindi, la discussione, la causa è stata così decisa.
Pag. 3 di 9 Il ricorso in opposizione è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'inammissibilità del ricorso per asserita “parcellizzazione del credito”.
A tal riguardo, si basti osservare che, se è vero - come affermato da parte opponente e come si legge chiaramente nel genetico ricorso per ingiunzione di pagamento - che il lavoratore creditore si è espressamente riservato di introdurre ulteriori giudizi per l'accertamento del suo asserito diritto alla corresponsione di altre ed ulteriori differenze retributive maturate in corso di rapporto, è altrettanto vero che tale circostanze potrà, eventualmente, rilevare - al punto da concretizzare una parcellizzazione del credito, con conseguente abuso del processo – solamente in detta sede, non essendovi ragioni per addivenire alla declaratoria di inammissibilità del genetico ricorso monitorio, in un tempo, dunque, in cui le plurime domande paventate non sono state ancora formalmente introitate ed in cui parte creditrice ha ritenuto di agire solamente per il TFR cui sostiene di aver diritto, peraltro adoperando uno strumento – quello dell'ingiunzione di pagamento – in tesi idoneo a conseguire in modo più celere le prefate spettanze retributive alla cessazione del rapporto rispetto al giudizio ordinario per ottenere le altre differenze retributive.
In ragione di tanto, non può accogliersi la domanda di parte opponente volta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.
Venendo al merito, deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare
Pag. 4 di 9 la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005;
Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Ciò posto, acclarato – in quanto pacifico e non contestato nella presente controversia
– l'an del diritto vantato da parte resistente/opposta, non avendo parte ricorrente/opponente contestato il diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti invocati a titolo di TFR, il petitum del giudizio, tenuto conto di quanto allegato e dedotto dalla società opponente, è limitato all'accertamento del soggetto tenuto alla corresponsione dei predetti emolumenti.
Così circoscritto il thema decidendum del presente giudizio, colgono nel segno le censure mosse da parte opponente in merito alla non debenza delle somme per cui è causa.
A tal riguardo, deve premettersi che l'art. 1, comma 755, L. n. 296/2006 ha istituito, a far data dal 01.01.2007 il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”, prevedendo che esso sia “… gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato”.
Ratio della normativa de qua è evidentemente quella di assicurare una maggiore garanzia ai lavoratori dipendenti del settore privato per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Pag. 5 di 9 Più nello specifico, la disciplina in commento postula che le aziende con più di cinquanta dipendenti sono obbligate a versare mensilmente un “contributo” in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. presso il Fondo Tesoreria INPS.
Inoltre, in attuazione della richiamata normativa, il successivo D.M. 30.01.2007, all'art. 2, ha previsto che “… il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c… le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese… l' importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere
l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva… qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso…”.
Dal su esposto impianto legislativo primario e regolamentare, dunque, si evince che, nei limiti dell'alveo applicativo della disciplina, ossia con riferimento alle aziende che contano più di 50 dipendenti, l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente alla data del 01.01.2007 è il Fondo Tesoreria INPS, ove il datore di lavoro risponde dell'obbligazione nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali, ovvero in caso di incapienza del Fondo sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese di riferimento.
Pag. 6 di 9 In altri termini, il TFR maturato dopo la data del 01.01.2007 e gestito dal Fondo
Tesoreria INPS per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, posta la sua natura di prestazione previdenziale e non retributiva, pur essendo modulato quanto a presupposti e misura secondo l'art. 2120 c.c., e tenuto conto che predetto Fondo costituisce una gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell'art. 2114 c.c., operante secondo il principio della ripartizione, cui affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro, l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR successivamente a tale data è il Fondo medesimo, mentre il datore di lavoro risponde dell'obbligazione solo quale adiectus solutionis causa e nei limiti dei contributi dovuti mensilmente al Fondo stesso e agli altri enti previdenziali,
e la prestazione è dovuta dal Fondo anche in mancanza di prova del versamento dei contributi, in applicazione dell'art. 2116 comma 1 c.c., con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il
01.01.2007, le cui quote non siano state versate al Fondo, spettando a quest'ultimo il recupero dei contributi non versati (Cass. n. 25305/2023).
Sulla scorta delle suddette coordinate normative e giurisprudenziali, dunque, non sussiste la titolarità passiva in capo a parte ricorrente/opponente ai fini del pagamento delle quote di TFR invocate da parte resistente/opposta, sussistendo, invece, tutti i presupposti di legge affinché detta prestazione venga pretesa nei confronti del Fondo
Tesoreria INPS, quale unico soggetto obbligato alla corresponsione degli emolumenti per cui è causa.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va accolto, nei termini che seguono.
Pag. 7 di 9 Deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 94/2025 emesso in data 29.05.2025 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 368/2025, e, per l'effetto, deve dichiararsi che nulla è dovuto da parte ricorrente/opponente in favore di parte resistente/opposta a titolo di TFR.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda – tenuto conto della specificità della questione, in uno con l'effettiva sussistenza del credito vantato da parte resistente/opposta, sebbene con relativo obbligo gravante su altro soggetto – giustifica la compensazione delle stesse in misura integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 94/2025 emesso in data 29.05.2025 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G.
368/2025;
Pag. 8 di 9 - dichiara che nulla è dovuto da parte ricorrente/opponente in favore di parte resistente/opposta a titolo di TFR;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 15.10.2025, svolta la discussione, decidendo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con lettura in aula del dispositivo e motivazione contestuale, in assenza delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 404/2025
TRA
Parte_1
(C.F./P. IVA: ), in persona del liquidatore legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P. Morelli (C.F.:
) C.F._1
Ricorrente/Opponente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. G. Moffa (C.F.: ) C.F._3
Resistente/Opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.06.2025, la parte ricorrente/opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 94/2025 emesso in data 29.05.2025 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 368/2025, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'odierna parte resistente/opposta, di somma a titolo di TFR maturato e non corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente/opponente – previa richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto - in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità della domanda per asserita “parcellizzazione del credito”, in ragione del fatto che, come desumibile dal ricorso per ingiunzione di pagamento, la lavoratrice creditrice si è riservata di agire separatamente e con eventuale altro giudizio al fine di domandare ulteriori differenze retributive maturate in corso di rapporto e, nel merito, - pur non contestando il credito vantato da parte opposta e la relativa causale, ha dedotto la non debenza delle somme invocata da parte della società datrice di lavoro, atteso che, avendo la società datrice di lavoro dimensioni aziendali implicanti un numero di dipendenti superiore a 50 unità, essa era tenuta per legge a versare mensilmente le quote di TFR dei lavoratori presso il
Fondo Tesoreria INPS, come di fatto avvenuto, di talché unico soggetto obbligato al pagamento della spettante quota di TFR sarebbe il prefato Fondo Tesoreria, con conseguente difetto di titolarità passiva in capo all'opponente. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva concessa al DI opposto in ragione dell'insussistenza ad origine non solo del credito verso la
Pag. 2 di 9 coop il , ma anche dei presupposti utili alla concessione della provvisoria Pt_1
esecuzione, quindi per assoluta insussistenza del fumus in favore delle asserite ragioni creditori e tantomeno per inesistenza del periculum, vista la garanzia pubblica riconosciuta da INPS;
- Dichiarare inammissibile la domanda per aver parcellizzato l'azione giudiziaria volta al recupero del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio (di lavoro); - nel merito, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocando il d.i. n.94/2025 opposto ed il pedissequo precetto: - in via principale, accertare e dichiarare che la coop Il , non è debitrice diretta verso Pt_1
il ricorrente lavoratore, in ragione del versamento del TFR nel Fondo Tesoreria
INPS che per l'effetto è l'unica debitrice verso il lavoratore;
- in via subordinata, accertare e dichiarare, che il credito vantato dal lavoratore ricorrente, oltre a non essere di natura retributiva, bensì previdenziale, è inesigibile ovvero non a lui dovuto perché già dallo stesso ceduto in favore della IB AN ”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente/opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna di parte ricorrente/opponente al pagamento della somma pretesa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio e condanna dell'opponente al pagamento di una somma a titolo di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Concessa la sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento del 03.07.2025, all'udienza del 15.10.2025, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale e svolta, quindi, la discussione, la causa è stata così decisa.
Pag. 3 di 9 Il ricorso in opposizione è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine all'inammissibilità del ricorso per asserita “parcellizzazione del credito”.
A tal riguardo, si basti osservare che, se è vero - come affermato da parte opponente e come si legge chiaramente nel genetico ricorso per ingiunzione di pagamento - che il lavoratore creditore si è espressamente riservato di introdurre ulteriori giudizi per l'accertamento del suo asserito diritto alla corresponsione di altre ed ulteriori differenze retributive maturate in corso di rapporto, è altrettanto vero che tale circostanze potrà, eventualmente, rilevare - al punto da concretizzare una parcellizzazione del credito, con conseguente abuso del processo – solamente in detta sede, non essendovi ragioni per addivenire alla declaratoria di inammissibilità del genetico ricorso monitorio, in un tempo, dunque, in cui le plurime domande paventate non sono state ancora formalmente introitate ed in cui parte creditrice ha ritenuto di agire solamente per il TFR cui sostiene di aver diritto, peraltro adoperando uno strumento – quello dell'ingiunzione di pagamento – in tesi idoneo a conseguire in modo più celere le prefate spettanze retributive alla cessazione del rapporto rispetto al giudizio ordinario per ottenere le altre differenze retributive.
In ragione di tanto, non può accogliersi la domanda di parte opponente volta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo.
Venendo al merito, deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare
Pag. 4 di 9 la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005;
Cass. n. 20613/2011; Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
Ciò posto, acclarato – in quanto pacifico e non contestato nella presente controversia
– l'an del diritto vantato da parte resistente/opposta, non avendo parte ricorrente/opponente contestato il diritto del lavoratore a percepire gli emolumenti invocati a titolo di TFR, il petitum del giudizio, tenuto conto di quanto allegato e dedotto dalla società opponente, è limitato all'accertamento del soggetto tenuto alla corresponsione dei predetti emolumenti.
Così circoscritto il thema decidendum del presente giudizio, colgono nel segno le censure mosse da parte opponente in merito alla non debenza delle somme per cui è causa.
A tal riguardo, deve premettersi che l'art. 1, comma 755, L. n. 296/2006 ha istituito, a far data dal 01.01.2007 il “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”, prevedendo che esso sia “… gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato”.
Ratio della normativa de qua è evidentemente quella di assicurare una maggiore garanzia ai lavoratori dipendenti del settore privato per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 c.c.
Pag. 5 di 9 Più nello specifico, la disciplina in commento postula che le aziende con più di cinquanta dipendenti sono obbligate a versare mensilmente un “contributo” in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. presso il Fondo Tesoreria INPS.
Inoltre, in attuazione della richiamata normativa, il successivo D.M. 30.01.2007, all'art. 2, ha previsto che “… il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 c.c… le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese… l' importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere
l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva… qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso…”.
Dal su esposto impianto legislativo primario e regolamentare, dunque, si evince che, nei limiti dell'alveo applicativo della disciplina, ossia con riferimento alle aziende che contano più di 50 dipendenti, l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente alla data del 01.01.2007 è il Fondo Tesoreria INPS, ove il datore di lavoro risponde dell'obbligazione nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali, ovvero in caso di incapienza del Fondo sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese di riferimento.
Pag. 6 di 9 In altri termini, il TFR maturato dopo la data del 01.01.2007 e gestito dal Fondo
Tesoreria INPS per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, posta la sua natura di prestazione previdenziale e non retributiva, pur essendo modulato quanto a presupposti e misura secondo l'art. 2120 c.c., e tenuto conto che predetto Fondo costituisce una gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell'art. 2114 c.c., operante secondo il principio della ripartizione, cui affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro, l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR successivamente a tale data è il Fondo medesimo, mentre il datore di lavoro risponde dell'obbligazione solo quale adiectus solutionis causa e nei limiti dei contributi dovuti mensilmente al Fondo stesso e agli altri enti previdenziali,
e la prestazione è dovuta dal Fondo anche in mancanza di prova del versamento dei contributi, in applicazione dell'art. 2116 comma 1 c.c., con la conseguenza che il lavoratore non può ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il
01.01.2007, le cui quote non siano state versate al Fondo, spettando a quest'ultimo il recupero dei contributi non versati (Cass. n. 25305/2023).
Sulla scorta delle suddette coordinate normative e giurisprudenziali, dunque, non sussiste la titolarità passiva in capo a parte ricorrente/opponente ai fini del pagamento delle quote di TFR invocate da parte resistente/opposta, sussistendo, invece, tutti i presupposti di legge affinché detta prestazione venga pretesa nei confronti del Fondo
Tesoreria INPS, quale unico soggetto obbligato alla corresponsione degli emolumenti per cui è causa.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo va accolto, nei termini che seguono.
Pag. 7 di 9 Deve revocarsi il decreto ingiuntivo n. 94/2025 emesso in data 29.05.2025 dal
Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G. 368/2025, e, per l'effetto, deve dichiararsi che nulla è dovuto da parte ricorrente/opponente in favore di parte resistente/opposta a titolo di TFR.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'evoluzione sostanziale e processuale della vicenda – tenuto conto della specificità della questione, in uno con l'effettiva sussistenza del credito vantato da parte resistente/opposta, sebbene con relativo obbligo gravante su altro soggetto – giustifica la compensazione delle stesse in misura integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 94/2025 emesso in data 29.05.2025 dal Tribunale di Vasto, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento monitorio iscritto al n.R.G.
368/2025;
Pag. 8 di 9 - dichiara che nulla è dovuto da parte ricorrente/opponente in favore di parte resistente/opposta a titolo di TFR;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 15.10.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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