Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 02/03/2026, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2026, proposto da
LI DI ON, DE DI ON e NE CI con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Salvatore Coletta che li rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
COMUNE DI POMEZIA, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Rosa Ierardi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
ACEA ATO 2 S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Pasquale Cristiano che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
del decreto n. 85 del 13.11.2025 con cui Acea Ato 2 s.p.a., per conto del Comune di Pomezia, ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree ivi indicate al fine dell’espropriazione ivi menzionata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. LA NC;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- parte ricorrente impugna il decreto n. 85 del 13.11.2025 con cui Acea Ato 2 s.p.a., per conto del Comune di Pomezia, ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree ivi indicate al fine dell’espropriazione ivi menzionata;
- in ragione del suo oggetto, il giudizio deve ritenersi assoggettato al rito di cui all’art. 119 cpa ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1 della disposizione concernente i giudizi sui “ provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale ”;
- l’art. 119 comma 2 cpa stabilisce che “ tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo ”;
- pertanto, nella fattispecie il termine per il deposito del ricorso, previsto per il rito ordinario in trenta giorni dall’art. 45 comma 1 cpa, è di giorni quindici e decorre dal perfezionamento, anche per il destinatario, della notifica del ricorso (come previsto dall’art. 45 citato), nella fattispecie riferibile al 14/01/26, data a cui risale la consegna, alle parti resistenti, del ricorso a mezzo posta elettronica certificata;
- ne consegue che il deposito del ricorso, avvenuto il 10/02/26, è tardivo perché effettuato oltre il termine di quindici giorni desumibile dal combinato disposto degli artt. 45 comma 1 e 119 comma 2 cpa;
- per questi motivi, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera a) cpa deve essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso;
- di tale possibile esito del giudizio è stato dato rituale avviso ex art. 73 cpa nel corso della camera di consiglio del 24/02/26;
- i ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’irricevibilità del ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido, a pagare, in favore del Comune di Pomezia e di Acea Ato 2 spa, le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuno degli enti resistenti, liquida in euro settecentocinquanta/00, oltre spese forfettarie nella misura de 15%, iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA NC, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA NC |
IL SEGRETARIO