Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10017/ 2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Casiraro come da procura in atti;
Parte 1
-ricorrente-
contro anche quale mandatario di CP_2 Controparte_1
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia
Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02/10/2023 la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2018 00042598 62 000 notificato in data 24.08.2023 con il quale era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 3.004,16 per omesso versamento dei contributi, a titolo di "Gestione Commercianti", relativi al periodo dal 01/2017 al 12/2017 e comprensiva di spese di notifica.
Sosteneva, invece, che l'attività d'impresa era iniziata in data 02.12.1993 e cessata a far data dal
09.01.1998. Aggiungeva che in data 27.10.1997, era stato stipulato, ai rogiti del Notaio Per 1
[...] un atto di cessione d'azienda con il quale la sig.ra trasferiva al cessionario Parte 1 "
la piena proprietà dell'azienda con sede in Linguaglossa, via Roma n. 396 e subito Controparte_3
dopo si trasferiva definitivamente trasferita in Svizzera, paese nel quale risiede sin dall'anno 2003.
In ragione di tutto quanto esporto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente concludeva nei seguenti termini: "PIACCIA ALL'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO ADITO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, - ritenere e dichiarare, per i motivi dedotti in atto di opposizione, previa sospensione con decreto della efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 593 2018 00042598 62 000, la illegittimità dello stesso e, per l'effetto, annullarlo e/o revocarlo integralmente, con ogni consequenziale statuizione;
- conseguentemente, ordinare la cancellazione della sig.ra Parte_1 dalla "gestione commerciale";- condannare l'CP_1 al pagamento delle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore che dichiara averne fatta anticipazione. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 eccependo, in via preliminare, difetto di legittimazione passiva di CP 2 e, nel resto, rilevando come non fosse mai pervenuta all' CP_1 alcuna delibera di cessazione attività, ma, in considerazione della cancellazione in CCIAA al
09/01/1998, con partita IVA chiusa al 10.03.2017, era stata disposta la cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti, e che le inadempienze di cui all'opposto avviso di addebito erano in
"6Per quel corso di sgravio. Sulla base di tali argomenti l'Istituto concludeva, pertanto, chiedendo: che riguarda la posizione processuale della Controparte_4
-[...] accertare e dichiarare l'estraneità della Controparte_4
[...] al presente giudizio, disponendone l'estromissione col favore delle spese. Per quel che riguarda la posizione dell Controparte_5 : In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere, all'esito della definizione del procedimento di sgravio dell'avviso di addebito, e rigettare ogni altra domanda. Spese integralmente compensate".
Successivamente, in data 5 gennaio 2025, unitamente alle note di trattazione scritta CP 1 documentava l'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito oggetto di causa.
Nelle note di trattazione scritta del 19 marzo 2025 parte ricorrente rilevava come lo sgravio fosse intervenuto solo nel corso del giudizio insistendo, pertanto, nella decisione della causa con condanna alle spese dell' CP_1. Sostituita l'udienza del 20 marzo 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. essendo il credito
1. Va, preliminarmente, rilevato il difetto di legittimazione passiva di CP 2 di cui si discute estraneo alle operazioni di cessione di cui all'art. 13 della l. n. 448/1998.
2.Ciò posto, la causa può decidersi, preso atto dell'intervenuto sgravio in autotutela da parte di CP_1 dell'avviso di addebito impugnato con assorbimento di ogni altra questione.
Deve ricordarsi che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004, n. 10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n.
1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n.
2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n.
1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909).
Tanto si è verificato nel caso di specie.
Infatti, l'istituto resistente in uno alla memoria di costituzione ha dichiarato di avere avviato, in autotutela, procedimento per l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato e, successivamente, ha depositato documentazione comprovante l'avvenuto sgravio (cfr estratto avviso di addebito in atti).
Ciò posto, la pronuncia di cessata materia del contendere non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, facendo applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale, valutando se, in assenza della sopravvenienza provvedimentale, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e, quindi, la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale, anche ai fini della regolazione delle spese processuali. Pure in tali ipotesi, tuttavia, il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Nella fattispecie in esame, deve essere tenuto in opportuna considerazione il contegno processuale dell' CP_1 che, già nel costituirsi in giudizio ha dato atto di intendere provvedere allo sgravio in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, come effettivamente documentato.
Tale condotta ha consentito una rapida definizione del procedimento senza ulteriore aggravio per il ricorrente e ciò in una meritevole prospettiva di leale collaborazione tra le parti processuali.
3.Ne discende che appare equo disporre la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e va posta a carico di CP_1.
Spese compensate quanto a CP 2 tenuto conto dell'assenza di domande espressamente riferite alla stessa società la quale, comunque, si è costituita in giudizio congiuntamente ad CP_1.
Le spese del giudizio sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei minimi tariffari tenuto conto della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara cessata la materia del contendere. condanna CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in ragione della metà liquidandole, nell'intero, complessivamente in euro 884,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario;
compensa la restante metà;
spese interamente compensate nei rapporti con CP 2
Catania, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso