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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2794 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. ST AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 551 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
, IN PERSONA DEL Parte_1
L.R.P.T. (c.f. , con l'avvocato Rosa Sabrina Antonella Caglioti P.IVA_1
-opponente-
E già IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2
DEL L.R.P.T., con l'avvocato Alberto Fumagalli
-opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di appalto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
Parte
(d'ora in avanti, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...]
Catanzaro, la (d'ora in avanti, , proponendo Controparte_2 CP_3
Pag. 1 a 7 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1728/2019, con il quale l'ente opponente era stato condannato a corrispondere, in favore dell'opposta, la somma di € 599.861,58, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo dei servizi di pulizia, sanificazione e Parte sanitizzazione dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriali dell' da parte della società la quale, a sua volta, aveva ceduto il suddetto credito alla CP_4 CP_3 nell'ambito di una operazione di factoring.
Parte A sostegno dell'opposizione, l' ha eccepito: a) il pagamento delle fatture n. 568/2018 e n. 583/2018, effettuato con ordinativo n. 4785 del 3/5/2019; b) il parziale pagamento delle fatture n. 106/2019 e n. 114/2019, liquidato con determina dirigenziale n. 5098 del
12/6/2019, per un totale di € 78.668,59 (e con un residuo di € 15.057,21), in virtù di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 50/2016; c) il parziale pagamento, sempre a titolo di intervento sostitutivo, delle fatture n. 129/2019 e n. 141/2019, per un importo di € 59.443,00 (con un residuo di € 10.803,12); d) il rifiuto, da parte della Direzione amministrativa del Presidio Ospedaliero della fattura n. 181/2018; e) Parte_3
Parte l'invito ad astenersi da qualsiasi ulteriore pagamento in favore dell'opposta, rivolto all' da parte del legale della nelle more ammessa a concordato preventivo;
f) la Parte_4 risoluzione del contratto di cessione del credito intervenuta in data 15/4/2019; g)
l'insussistenza del diritto agli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002.
Ha, inoltre, chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della CP_5
[...
. Si è costituita la eccependo l'infondatezza della spiegata opposizione e CP_3 chiedendone il rigetto.
1.2. Autorizzata la chiamata in causa della (cfr. ordinanza del 15/9/2020), Parte_4 parte opponente non ha provveduto alla sua citazione nei termini perentori assegnati dal
Tribunale, sicché ne è stata dichiarata la relativa decadenza (cfr. ordinanza del 9/2/2021).
1.3. Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (cfr. ordinanza del 9/2/2021), la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei
Pag. 2 a 7 termini ex art. 190 c.p.c., nelle seguenti forme: venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle repliche.
Parte 2. L'opposizione proposta dall' è infondata.
2.1. È necessario premettere che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003, n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez. III, 15/07/2005,
n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Come noto, quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore
Pag. 3 a 7 che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
2.2. Stanti tali premesse, venendo al caso di specie, parte opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto il contratto d'appalto repertorio n. 234 del Parte 26/10/2016, intercorso tra l' e la con relativo capitolato speciale (cfr. doc. Parte_4
3 del fascicolo monitorio); le fatture elettroniche emesse da parte dell'appaltatrice, con i dati Parte di trasmissione all' (rispettivamente, nn. 180, 181, 275, 283, 348, 392, 521, 568,
583/2018; 5, 10, 36, 38, 49, 73, 90, 106, 114, 129, 141/2019 – doc. da n. 6 a n. 24 del fascicolo monitorio); il contratto di factoring intercorso tra la e la , notificato Pt_4 CP_3 alla debitrice ceduta (doc. n. 4 del fascicolo monitorio) e da quest'ultima accettato (doc. n.
5 del fascicolo monitorio).
La società ha, inoltre, allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di siffatti elementi probatori, sarebbe spettato all' (parte debitrice) Controparte_6 dedurre e dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi dell'avversa pretesa creditoria: detto onere non è stato, tuttavia, assolto, non avendo l'opponente contestato né l'esistenza del rapporto negoziale, né la prestazione dei servizi cui si riferiscono le fatture in contestazione, né, infine, il quantum preteso dall'opposta.
L'opponente, invero, si è limitata a dedurre:
- il pagamento delle fatture nn. 568 e 583/2018: l'assunto è, tuttavia, smentito dalla produzione – effettuata da parte opposta – dell'ordinativo di pagamento n. 4785 del 3/5/2019
(doc. n. 4 allegato alla comparsa costitutiva), dal quale emerge che il pagamento delle richiamate fatture, oltre ad essere stato parziale (€ 49.188,88 per la fattura n. 568, a fronte del maggior importo dovuto di € 74.954,51; € 20.064,79 per la fattura n. 583, a fronte del maggior importo dovuto di € 28.245,05), è stato ben tenuto presente dalla la quale, CP_3 nel conteggio dell'importo rivendicato, ha effettuato la detrazione delle somme corrisposte Parte dall' col richiamato ordinativo di pagamento (cfr. estratto conto allegato n. 5 della
Pag. 4 a 7 comparsa costitutiva); di talché, la somma ingiunta è già depurata dei pagamenti parziali Parte eseguiti dall'
- il pagamento di € 78.668,59 ed € 59.433,00 a titolo di intervento sostitutivo, il rifiuto della fattura n. 181/2018, l'ammissione della SE.G.I. alla procedura di concordato preventivo (con conseguente impossibilità di effettuare pagamenti alla cessionaria, pena la violazione della par condicio creditorum), la risoluzione del contratto di factoring: le circostanze sono rimaste, tuttavia, sfornite del benché minimo supporto probatorio, non essendo stata prodotta documentazione idonea a sorreggere tali allegazioni, né essendo state articolate apposite istanze istruttorie.
Ne consegue che il credito vantato dall'opposta, pari ad € 599.861,58, deve ritenersi pienamente fondato.
2.3. Con riferimento alla ulteriore questione controversa tra le parti, concernente gli interessi moratori, occorre premettere che l'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002 dispone che: “
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) “transazioni commerciali”, i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
b) “pubblica amministrazione”, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;
c) “imprenditore”, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;
d) “ritardi di pagamento”, l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
e) “saggio di interesse applicato dalla B.C.E. alle sue principali operazioni di rifinanziamento”, il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse
Pag. 5 a 7 si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile”.
Non vi è dubbio, pertanto, che l'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio rientri fra quelle cui si applica il summenzionato disposto normativo.
Orbene, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, il decorso degli interessi moratori deve ritenersi automatico dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di formale costituzione in mora del debitore (diversamente da quanto sostenuto da parte opponente).
Sono, pertanto, senz'altro dovuti gli interessi moratori, in misura pari a quella degli interessi legali di mora, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002, così come novellato dal d.lgs. n. 192/2012.
Quanto alla loro decorrenza (ulteriore profilo controverso tra le parti), dal combinato disposto dei commi 2, 4 e 5, emerge che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, termini non superiori a 60 giorni (raddoppiati per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine), decorrenti: a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente,
b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Parte Orbene, nel caso di specie, l'accordo negoziale intercorso tra l' e la (cfr. Parte_4 art. 22 del capitolato speciale, richiamato dall'art. 9 del contratto d'appalto) prevede espressamente che l'Amministrazione deve liquidare i corrispettivi maturati
Pag. 6 a 7 dall'aggiudicataria entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione delle singole fatture.
Ne consegue che l'opponente è tenuta a corrispondere all'opposta gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza del pagamento così come pattuita tra le parti (90 giorni dalla data di ricezione di ogni singola fattura) fino all'effettivo soddisfo.
Parte 3. Per quanto appena esposto, l'opposizione proposta dall' deve essere respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1728/2019 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€ 599.861,58) e delle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria/trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento), e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità in diritto delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ST AR, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta l'opposizione proposta dall' e, per Parte_1
l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1728/2019;
2. condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 7.831,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
ST AR
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