Articolo 52 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 51Articolo 53
Versione
4 maggio 1973
Art. 52.
Servizi accessori

Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del presente decreto, e' esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.
Entrata in vigore il 4 maggio 1973
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