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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3382 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g.a.c.1299 2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per l'udienza del 09.12.2025;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies, ultimo comma, e dell'art.
127ter c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1299/2019 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AM LE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. (C.F. ; Controparte_1 C.F._3
APPELLATO OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 09.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1
n. 5802/2018 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata in data 30.11.2018, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla stessa in prime cure ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del primo Giudice;
b) carenza, illogicità e/o insufficiente motivazione. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . dichiarare che l'evento dannoso, è da attribuirsi all'esclusiva colpa del in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
2) condannare il convenuto al pagamento in favore della sig.ra della somma ai limiti della Parte_1 competenza per valore del giudice di I grado, ridotta ad € 5.000,00 per le lesioni subite accertate e valutate dal CTU nominato, oltre spese di CTU ed il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
3. Il ritualmente citato, si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto dell'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 11.02.2019 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (30.11.2018), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 21.02.2019, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti e alla contraddittorietà della motivazione.
5. L'appello deve essere accolto per quanto di seguito in motivazione.
In primo luogo, deve essere evidenziato che l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo Giudice del compendio probatorio in atti, nonché per difetto di motivazione, dolendosi peraltro dell'erronea qualificazione.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il Giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
Il Giudice di Pace, invero, ha motivato il proprio rigetto rappresentando la mancanza di prova in merito all'esistenza della buca, in mancanza di apposita documentazione fotografica, ritenendo le testimonianze inattendibili in considerazione delle contraddizioni in cui i testi e Testimone_1
sarebbero incorsi nel riferire la dinamica. Testimone_2
In merito alla qualificazione giuridica della domanda proposta in prime cure, giova evidenziare che la domanda proposta in prime cure dall'odierna appellante deve essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., il quale trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2003, n. 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529; da ultimo anche Cass.
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 17946). Né potrebbe rilevare, ai fini di una diversa configurabilità della responsabilità denunciata, la circostanza per la quale l'appellante nel proprio atto di citazione abbia fatto riferimento anche al concetto d'insidia, la quale costituisce semplicemente una situazione di fatto che può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie sussumibile nell'art. 2051 c.c. e che in questa ipotesi è prodromica ad individuare l'oggetto dell'onere probatorio a carico del custode.
Il dovere di custodia in capo al ex art. 2051 c.c. rispetto a marciapiedi e strade che Controparte_1 rientrano nel proprio territorio è peraltro pacifico ed è collegato alla presunzione di demanialità, come osservato dalla giurisprudenza consolidata che ha più volte precisato che “in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. f (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone una presunzione “iuris CP_1 tantum” di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludono la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscono la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione” (ex multis, CP_1
Cass. 28869/2021).
Ora, la riconducibilità all'azione di cui all'art. 2051 c.c. ha conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova, dovendosi precisare che è principio consolidato che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/03/2020, n.6651).
Infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Sulla natura di tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale e sui relativi presupposti, l'art. 2051 c.c. pone in capo al danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra le cose in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, 11.03.2011 n.
5910).
Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno della cosa, dovuto alla sua struttura o al relativo funzionamento ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso di causalità deve essere dimostrato che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III,
05.05.2013, n. 2660). In dette ipotesi, in cui si discute circa la pericolosità di cose inerti, vale specificare che la res deve essere considerata nel suo interagire con il contesto dato, per cui una cosa inerte può ritenersi pericolosa allorché determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Cass. civ., Sez. III, 21.03.2013, n. 7125). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19.05.2011, n. 11016).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III,
09.03.2010, n. 5658).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13.12.2012, n. 22898); o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa,
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31.07.2012, n. 13681); dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 04.12.2012, n. 21727).
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, deve ritenersi che sia stata adeguatamente provata la sussistenza di un'irregolarità del manto stradale e l'esistenza della buca. Le dichiarazioni dei testi sono, infatti, lineari, coerenti e non contraddittorie ed hanno indicato chiaramente la sussistenza della suddetta buca, la circostanza per la quale il 24.12.2015 vi era una scarsa visibilità della stessa in quanto pioveva.
Più precisamente, con riferimento alle testimonianze, il teste sentito all'udienza del Testimone_1
02.02.2017, ha dichiarato “Ricordo che era il 24.12 dell'anno 2015, verso le 15-15.30 ed io mi trovavo in CP_1 alla Via Muro di Piombo, dove è ubicato il cimitero, allorché assistetti all'evento di cui è causa. ADR: Preciso che io ho una postazione proprio fuori dal Cimitero da cui vendo i fiori. Adr: La Sig.ra aveva appena Parte_1 acquistato i fiori dalla mia bancarella e si dirigeva verso l'entrata del cimitero, quando, d'improvviso, cadde in una buca presente sul manto stradale. (...) ADR: Preciso che la buca era di circa 15-20 cm di diametro e che in quella occasione era colma di acqua piovana, quindi non era visibile. (...) Preciso che la buca in questione si trova all'interno di uno stallo di sosta per disabili delimitato, infatti, da strisce gialle che, solitamente è occupato da vetture, ma in quel momento era libero. ADR: in corrispondenza di questo stallo ed in generale per tutto il percorso verso l'entrata del cimitero non ci sono marciapiedi;
ADR: Dopo la caduta e dopo essere stata aiutata ad alzarsi, la signora, sempre zoppicando, entrò nel Cimitero, ma quando uscì io me ne ero già andato. (...). ADR: Anche in quel momento, ossia quando la signora cadde, stava piovendo. ADR: La signora, quando cadeva, aveva in braccio i fiori, la busta dei lumini e l'ombrello”. Il teste , ascoltato alla medesima udienza, ha parimenti dichiarato: Testimone_2
“Ricordo che era la Vigilia di Natale dell'anno 2015, verso le ore 15:30 circa, ed io mi trovavo alla mia bancarella di fiori fuori al Cimitero di , allorché assistetti ad un incidente verificatosi ai danni di una signora. ADR: Preciso CP_1 che la signora , che è una cliente abituale della bancarella che io e mio fratello gestiamo, aveva appena Parte_1 acquistato dei fiori e. nel mentre si allontanava, inciampava in una buca posta sul manto stradale. ADR: Preciso che
a pochi metri di distanza dalla mia posizione, vi era una buca abbastanza profonda e di circa 20-30 cm di diametro che in quel momento era colma d'acqua piovana, ubicata all'interno di uno stallo per il parcheggio delle auto disabili ed in tale buca la signora inciampava cadendo poi a terra sul proprio lato sinistro. ADR: Preciso che al momento della caduta io ero alla bancarella, e vi rimasi per servire la clientela, mentre mio fratello si avvicinò alla signora per aiutarla
a rialzarsi, e, insieme a lui si avvicinò anche il parcheggiatore del cimitero;
(...) ADR: Dopo essersi rialzata la signora si dirigeva zoppicante verso l'entrata del cimitero, ma non so se sarebbe stata accompagnata in Ospedale perché quando
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . uscì io me ne ero andato. ADR: Dopo qualche giorno ho rivisto la signora, la quale disse che all'uscita dal Cimitero si fece accompagnare in ospedale perché lamentava ancora dolori”.
Le deposizioni sopra riportate, rilevandosi precise e circostanziate nella ricostruzione temporale e logistica della verificazione dell'evento, sono da considerarsi idonee a confermare la ricostruzione storica del sinistro.
Tuttavia, ritiene questo Giudice, in applicazione dei principi sopra menzionati, che alla Parte_1 possa addebitarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. un concorso di colpa per la sua caduta, che
è dipesa sì dall'assenza di manutenzione del manto stradale addebitabile al ma Controparte_1 anche dalla condotta tenuta dall'attrice in prime cure, odierna appellante.
Deve evidenziarsi che la caduta è avvenuto in un luogo ben noto alla , avendo i testimoni Parte_1 escussi dichiarato che la stessa è loro cliente abituale e frequenta abitualmente il cimitero. Pertanto, la stessa avrebbe potuto percorrere una strada alternativa rispetto al punto in cui si è verificata la caduta, peraltro destinato al posteggio dei veicoli che trasportano persone diversamente abili, eventualmente più sicura in caso di pioggia ed avrebbe potuto prestare maggior grado di attenzione, specie considerando le condizioni meteorologiche e la circostanza per cui la stessa camminava incautamente con entrambe le mani occupate e non ha pertanto potuto in alcun modo attutire la caduta.
Sul punto, dev'essere osservato che la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059) ha precisato che “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione di danno”.
Nel caso in esame, il comportamento della , pur non integrando gli estremi del fortuito, Parte_1 deve essere necessariamente valorizzato ex art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento del danno, che dovrà essere dimidiata tenuto conto della imprudente condotta dell'attrice.
Quanto alla quantificazione del danno biologico patito dalla , ritiene questo Giudice di Parte_1 fare propri gli esiti pienamente condivisibili della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
In merito al danno non patrimoniale patito dall'attrice consistente nella quota di danno biologico, il
Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. , Persona_1 nominato in prime cure, per cui la stessa ha riportato postumi temporanei stadiabili in una ITT pari a giorni 3, una ITP valutabile al 75% di 15 giorni e un ITP al 50% di ulteriori giorni 15, con un danno biologico permanente all'integrità psicofisica quantificabile in 3,5%.
Pur trattandosi di lesioni micropermanenti, non potendosi applicare al caso di specie i parametri di cui al Codice delle Assicurazioni Private, questo Giudice ritiene di ricorrere in via equitativa ai parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, così come aggiornate al giugno
2024. Ed invero, prima degli ultimi aggiornamenti le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione unica del danno morale e biologico con una conseguente indicazione di un “valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).
La componente del danno morale, infatti, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, non deve essere ritenuta sempre presente e, dunque, anche per tali ragioni, sono state stigmatizzate le tabelle milanesi laddove ponevano un erroneo automatismo nella liquidazione del danno morale (cd. somatizzazione del danno morale nel danno biologico). A seguito del suddetto intervento, quindi, il
Tribunale di Milano si è adeguato mediante la pubblicazione di una nuova tabella aggiornata, pubblicata con aggiornamenti ISTAT il 05.06.2024, che prevede, fermo il valore monetario unitario,
l'importo di ciascuna delle componenti del danno biologico e morale.
Dunque, pur condividendo le considerazioni medico legali contenute nella CTU, considerata l'età della all'epoca del fatto (56 anni nel 2015), la percentuale di danno biologico al 3,5%, la Parte_1 lesione permanente all'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 2.051,75, risultante dalla media tra il valore del terzo punto di invalidità (pari ad € 3.409,00) e del quarto punto di invalidità (€ 4.798,00), con espunzione dalle suddette voci della componente di danno morale, tenuto conto che si verte in ipotesi di lesione micropermanenti e che ad ogni modo non è stata data prova di tale componente, applicandosi la riduzione del 50% in considerazione dell'intervenuto concorso di colpa. Inoltre, considerato che un giorno di invalidità temporanea totale corrisponde ad € 56,18, devono essere liquidati € 168,54 per ITT e € 1.053,38 per ITP, per un ammontare complessivo pari ad € 1.221,92. Non risultano documentate spese mediche sostenute o da sostenersi in conseguenza del sinistro e dunque nulla va riconosciuto sul punto.
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Il danno biologico deve, dunque, essere complessivamente liquidato in € 3.273,67.
Trattandosi di debito di valore occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (24.12.2015) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nel caso in esame, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve evidenziarsi che le spese di lite si liquidano secondo il principio di soccombenza, dovendosi tuttavia tenere in conto che il concorso del fatto colposo della danneggiata impone la necessaria compensazione nella misura di ½ delle spese di giudizio, ad eccezione delle spese di C.T.U. da porre interamente a carico del Controparte_1
La restante parte segue strettamente il principio di soccombenza e si liquida in favore della come da dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti Parte_1 da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con esclusione per il presente grado di giudizio della fase istruttoria non tenutasi ed applicazione per il grado d'appello della riduzione di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, considerato il numero scarso di questioni giuridiche e di fatto
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G . trattate e la semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza sul punto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico del le spese sostenute per la CP_1 redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5802/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, pubblicata in data 30.11.2018, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore di della somma di € 3.273,67; Controparte_1 Parte_1 sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto (24.12.2015) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
b) compensa per ½ le spese di lite a) condanna per la restante parte il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 140,00 per esborsi
[...] ed € 632,50 per compensi, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge, e del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 426,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
b) pone le spese della CTU effettuata in primo grado definitivamente a carico del CP_1
[...]
Così deciso in Nola, il 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 11 | P A G .
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per l'udienza del 09.12.2025;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies, ultimo comma, e dell'art.
127ter c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1299/2019 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AM LE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. (C.F. ; Controparte_1 C.F._3
APPELLATO OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 09.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la sentenza Parte_1
n. 5802/2018 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata in data 30.11.2018, che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla stessa in prime cure ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del primo Giudice;
b) carenza, illogicità e/o insufficiente motivazione. Concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . dichiarare che l'evento dannoso, è da attribuirsi all'esclusiva colpa del in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
2) condannare il convenuto al pagamento in favore della sig.ra della somma ai limiti della Parte_1 competenza per valore del giudice di I grado, ridotta ad € 5.000,00 per le lesioni subite accertate e valutate dal CTU nominato, oltre spese di CTU ed il tutto con aggravio di interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
3. Il ritualmente citato, si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto Controparte_1
e in diritto dell'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 11.02.2019 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (30.11.2018), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 21.02.2019, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea valutazione del materiale istruttorio in atti e alla contraddittorietà della motivazione.
5. L'appello deve essere accolto per quanto di seguito in motivazione.
In primo luogo, deve essere evidenziato che l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del primo Giudice del compendio probatorio in atti, nonché per difetto di motivazione, dolendosi peraltro dell'erronea qualificazione.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il Giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
Il Giudice di Pace, invero, ha motivato il proprio rigetto rappresentando la mancanza di prova in merito all'esistenza della buca, in mancanza di apposita documentazione fotografica, ritenendo le testimonianze inattendibili in considerazione delle contraddizioni in cui i testi e Testimone_1
sarebbero incorsi nel riferire la dinamica. Testimone_2
In merito alla qualificazione giuridica della domanda proposta in prime cure, giova evidenziare che la domanda proposta in prime cure dall'odierna appellante deve essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., il quale trova applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, 12 aprile 2003, n. 8935 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24529; da ultimo anche Cass.
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . civ., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 17946). Né potrebbe rilevare, ai fini di una diversa configurabilità della responsabilità denunciata, la circostanza per la quale l'appellante nel proprio atto di citazione abbia fatto riferimento anche al concetto d'insidia, la quale costituisce semplicemente una situazione di fatto che può realizzarsi anche con riferimento ad una fattispecie sussumibile nell'art. 2051 c.c. e che in questa ipotesi è prodromica ad individuare l'oggetto dell'onere probatorio a carico del custode.
Il dovere di custodia in capo al ex art. 2051 c.c. rispetto a marciapiedi e strade che Controparte_1 rientrano nel proprio territorio è peraltro pacifico ed è collegato alla presunzione di demanialità, come osservato dalla giurisprudenza consolidata che ha più volte precisato che “in tema di strade comunali, l'art. 22, comma 3, della l. n. 2248 del 1865, ll. f (disposizione non abrogata, neppure tacitamente, dall'art. 7, lett. b), della l. n. 126 del 1958), il quale include tra le strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti aperti sul suolo pubblico (ossia le aree che, per l'immediata accessibilità a dette strade, debbono considerarsi parte integrante, come pertinenze, del complesso viario del , pone una presunzione “iuris CP_1 tantum” di demanialità, la cui prova contraria è circoscritta all'esistenza di consuetudini (che escludono la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata), o di convenzioni che attribuiscono la proprietà a soggetto diverso dal ovvero alla preesistente natura privata della proprietà dell'area in contestazione” (ex multis, CP_1
Cass. 28869/2021).
Ora, la riconducibilità all'azione di cui all'art. 2051 c.c. ha conseguenze rilevanti dal punto di vista dell'onere della prova, dovendosi precisare che è principio consolidato che “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 09/03/2020, n.6651).
Infatti, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Sulla natura di tale ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale e sui relativi presupposti, l'art. 2051 c.c. pone in capo al danneggiato l'onere di provare il nesso di causalità tra le cose in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 3, 11.03.2011 n.
5910).
Nei casi in cui il danno non sia effetto di un dinamismo interno della cosa, dovuto alla sua struttura o al relativo funzionamento ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso di causalità deve essere dimostrato che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. civ., Sez. III,
05.05.2013, n. 2660). In dette ipotesi, in cui si discute circa la pericolosità di cose inerti, vale specificare che la res deve essere considerata nel suo interagire con il contesto dato, per cui una cosa inerte può ritenersi pericolosa allorché determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (Cass. civ., Sez. III, 21.03.2013, n. 7125). Non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità
a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19.05.2011, n. 11016).
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. civ., Sez. III,
09.03.2010, n. 5658).
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (Cass. civ., Sez. III, 13.12.2012, n. 22898); o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa,
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . accetti di utilizzarla ugualmente (Cass. civ., Sez. III, 31.07.2012, n. 13681); dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile (Cass. civ., Sez. III, 04.12.2012, n. 21727).
Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, deve ritenersi che sia stata adeguatamente provata la sussistenza di un'irregolarità del manto stradale e l'esistenza della buca. Le dichiarazioni dei testi sono, infatti, lineari, coerenti e non contraddittorie ed hanno indicato chiaramente la sussistenza della suddetta buca, la circostanza per la quale il 24.12.2015 vi era una scarsa visibilità della stessa in quanto pioveva.
Più precisamente, con riferimento alle testimonianze, il teste sentito all'udienza del Testimone_1
02.02.2017, ha dichiarato “Ricordo che era il 24.12 dell'anno 2015, verso le 15-15.30 ed io mi trovavo in CP_1 alla Via Muro di Piombo, dove è ubicato il cimitero, allorché assistetti all'evento di cui è causa. ADR: Preciso che io ho una postazione proprio fuori dal Cimitero da cui vendo i fiori. Adr: La Sig.ra aveva appena Parte_1 acquistato i fiori dalla mia bancarella e si dirigeva verso l'entrata del cimitero, quando, d'improvviso, cadde in una buca presente sul manto stradale. (...) ADR: Preciso che la buca era di circa 15-20 cm di diametro e che in quella occasione era colma di acqua piovana, quindi non era visibile. (...) Preciso che la buca in questione si trova all'interno di uno stallo di sosta per disabili delimitato, infatti, da strisce gialle che, solitamente è occupato da vetture, ma in quel momento era libero. ADR: in corrispondenza di questo stallo ed in generale per tutto il percorso verso l'entrata del cimitero non ci sono marciapiedi;
ADR: Dopo la caduta e dopo essere stata aiutata ad alzarsi, la signora, sempre zoppicando, entrò nel Cimitero, ma quando uscì io me ne ero già andato. (...). ADR: Anche in quel momento, ossia quando la signora cadde, stava piovendo. ADR: La signora, quando cadeva, aveva in braccio i fiori, la busta dei lumini e l'ombrello”. Il teste , ascoltato alla medesima udienza, ha parimenti dichiarato: Testimone_2
“Ricordo che era la Vigilia di Natale dell'anno 2015, verso le ore 15:30 circa, ed io mi trovavo alla mia bancarella di fiori fuori al Cimitero di , allorché assistetti ad un incidente verificatosi ai danni di una signora. ADR: Preciso CP_1 che la signora , che è una cliente abituale della bancarella che io e mio fratello gestiamo, aveva appena Parte_1 acquistato dei fiori e. nel mentre si allontanava, inciampava in una buca posta sul manto stradale. ADR: Preciso che
a pochi metri di distanza dalla mia posizione, vi era una buca abbastanza profonda e di circa 20-30 cm di diametro che in quel momento era colma d'acqua piovana, ubicata all'interno di uno stallo per il parcheggio delle auto disabili ed in tale buca la signora inciampava cadendo poi a terra sul proprio lato sinistro. ADR: Preciso che al momento della caduta io ero alla bancarella, e vi rimasi per servire la clientela, mentre mio fratello si avvicinò alla signora per aiutarla
a rialzarsi, e, insieme a lui si avvicinò anche il parcheggiatore del cimitero;
(...) ADR: Dopo essersi rialzata la signora si dirigeva zoppicante verso l'entrata del cimitero, ma non so se sarebbe stata accompagnata in Ospedale perché quando
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . uscì io me ne ero andato. ADR: Dopo qualche giorno ho rivisto la signora, la quale disse che all'uscita dal Cimitero si fece accompagnare in ospedale perché lamentava ancora dolori”.
Le deposizioni sopra riportate, rilevandosi precise e circostanziate nella ricostruzione temporale e logistica della verificazione dell'evento, sono da considerarsi idonee a confermare la ricostruzione storica del sinistro.
Tuttavia, ritiene questo Giudice, in applicazione dei principi sopra menzionati, che alla Parte_1 possa addebitarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. un concorso di colpa per la sua caduta, che
è dipesa sì dall'assenza di manutenzione del manto stradale addebitabile al ma Controparte_1 anche dalla condotta tenuta dall'attrice in prime cure, odierna appellante.
Deve evidenziarsi che la caduta è avvenuto in un luogo ben noto alla , avendo i testimoni Parte_1 escussi dichiarato che la stessa è loro cliente abituale e frequenta abitualmente il cimitero. Pertanto, la stessa avrebbe potuto percorrere una strada alternativa rispetto al punto in cui si è verificata la caduta, peraltro destinato al posteggio dei veicoli che trasportano persone diversamente abili, eventualmente più sicura in caso di pioggia ed avrebbe potuto prestare maggior grado di attenzione, specie considerando le condizioni meteorologiche e la circostanza per cui la stessa camminava incautamente con entrambe le mani occupate e non ha pertanto potuto in alcun modo attutire la caduta.
Sul punto, dev'essere osservato che la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.12.2022, n. 37059) ha precisato che “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione di danno”.
Nel caso in esame, il comportamento della , pur non integrando gli estremi del fortuito, Parte_1 deve essere necessariamente valorizzato ex art. 1227 c.c. ai fini della riduzione del risarcimento del danno, che dovrà essere dimidiata tenuto conto della imprudente condotta dell'attrice.
Quanto alla quantificazione del danno biologico patito dalla , ritiene questo Giudice di Parte_1 fare propri gli esiti pienamente condivisibili della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
In merito al danno non patrimoniale patito dall'attrice consistente nella quota di danno biologico, il
Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. , Persona_1 nominato in prime cure, per cui la stessa ha riportato postumi temporanei stadiabili in una ITT pari a giorni 3, una ITP valutabile al 75% di 15 giorni e un ITP al 50% di ulteriori giorni 15, con un danno biologico permanente all'integrità psicofisica quantificabile in 3,5%.
Pur trattandosi di lesioni micropermanenti, non potendosi applicare al caso di specie i parametri di cui al Codice delle Assicurazioni Private, questo Giudice ritiene di ricorrere in via equitativa ai parametri previsti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, così come aggiornate al giugno
2024. Ed invero, prima degli ultimi aggiornamenti le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione unica del danno morale e biologico con una conseguente indicazione di un “valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).
La componente del danno morale, infatti, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, non deve essere ritenuta sempre presente e, dunque, anche per tali ragioni, sono state stigmatizzate le tabelle milanesi laddove ponevano un erroneo automatismo nella liquidazione del danno morale (cd. somatizzazione del danno morale nel danno biologico). A seguito del suddetto intervento, quindi, il
Tribunale di Milano si è adeguato mediante la pubblicazione di una nuova tabella aggiornata, pubblicata con aggiornamenti ISTAT il 05.06.2024, che prevede, fermo il valore monetario unitario,
l'importo di ciascuna delle componenti del danno biologico e morale.
Dunque, pur condividendo le considerazioni medico legali contenute nella CTU, considerata l'età della all'epoca del fatto (56 anni nel 2015), la percentuale di danno biologico al 3,5%, la Parte_1 lesione permanente all'integrità psicofisica può essere globalmente liquidata in € 2.051,75, risultante dalla media tra il valore del terzo punto di invalidità (pari ad € 3.409,00) e del quarto punto di invalidità (€ 4.798,00), con espunzione dalle suddette voci della componente di danno morale, tenuto conto che si verte in ipotesi di lesione micropermanenti e che ad ogni modo non è stata data prova di tale componente, applicandosi la riduzione del 50% in considerazione dell'intervenuto concorso di colpa. Inoltre, considerato che un giorno di invalidità temporanea totale corrisponde ad € 56,18, devono essere liquidati € 168,54 per ITT e € 1.053,38 per ITP, per un ammontare complessivo pari ad € 1.221,92. Non risultano documentate spese mediche sostenute o da sostenersi in conseguenza del sinistro e dunque nulla va riconosciuto sul punto.
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Il danno biologico deve, dunque, essere complessivamente liquidato in € 3.273,67.
Trattandosi di debito di valore occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (24.12.2015) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nel caso in esame, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve evidenziarsi che le spese di lite si liquidano secondo il principio di soccombenza, dovendosi tuttavia tenere in conto che il concorso del fatto colposo della danneggiata impone la necessaria compensazione nella misura di ½ delle spese di giudizio, ad eccezione delle spese di C.T.U. da porre interamente a carico del Controparte_1
La restante parte segue strettamente il principio di soccombenza e si liquida in favore della come da dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione dei parametri introdotti Parte_1 da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con esclusione per il presente grado di giudizio della fase istruttoria non tenutasi ed applicazione per il grado d'appello della riduzione di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, considerato il numero scarso di questioni giuridiche e di fatto
N. 1299/2019 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G . trattate e la semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza sul punto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico del le spese sostenute per la CP_1 redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5802/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, pubblicata in data 30.11.2018, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore di della somma di € 3.273,67; Controparte_1 Parte_1 sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto (24.12.2015) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
b) compensa per ½ le spese di lite a) condanna per la restante parte il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 140,00 per esborsi
[...] ed € 632,50 per compensi, oltre I.V.A, C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge, e del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 426,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali al 15%, come per legge;
b) pone le spese della CTU effettuata in primo grado definitivamente a carico del CP_1
[...]
Così deciso in Nola, il 15 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
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