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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2008/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del Commissario Liquidatore
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Maria Gabriella D'Ottavio (C.F. – PEC C.F._1
e RN OL (C.F. - PEC Email_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei predetti Email_2 difensori
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa ex art. 7, comma 11, l. 8 agosto 2002, CP_1 P.IVA_3
n. 178, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. - PEC C.F._3
, elettivamente domiciliata ope legis presso gli uffici in Email_3
Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore, 14
Appellata Conclusioni
Per le appellanti:
“[…] chiede che l'On.le Corte adita voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
“Accogliere integralmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- Accertare e dichiarare che, per le motivazioni argomentate in narrativa, alle date di maggio dell'anno 2004 (data del primo sopralluogo) e, in via gradata, del 30/09/2004 (data del certificato ultimazione lavori dell'intero progetto GRS09), o in via ancora più gradata trascorsi sei mesi dalle stesse date, ai sensi dell'art. 17 del disciplinare citato in premessa è sorto l'obbligo a carico della Società di porre in essere gli adempimenti necessari per lo svincolo della polizza CP_1 fideiussoria stipulata dal;
conseguentemente condannare la società a svincolare Parte_1 CP_1 la polizza fideiussoria stipulata dal , mediante restituzione al stesso della Parte_1 Parte_1 polizza in originale con annotazione di svincolo o comunque ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per svincolare detta polizza;
- accertare e dichiarare che in conseguenza del predetto inadempimento e/o inesatto e ritardato adempimento dell'art. 17 del disciplinare di concessione, e in subordine ex art. 2043 c.c. ,l' CP_1
è responsabile dei danni subiti dal in conseguenza del mancato svincolo della polizza Parte_1 de quo, danni da quantificarsi nel medesimo importo ingiustamente corrisposto dal alla Parte_1 società Assicuratrice Ras per il pagamento dei premi dal maggio 2004, corrispondente in totale ad € 17.770,00, oltre rivalutazione ed interessi, dal 2004 ad oggi, e con conseguente condanna della società al pagamento delle predette somme in favore del oggi in liquidazione CP_1 Pt_1 coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore;
-rigettare ogni difesa, eccezione e conclusione svolta dall'appellato.
Si chiede anche che la sentenza di primo grado venga riformata in punto di spese di giudizio poste
a carico del , con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio. Parte_1
In punto di richieste istruttorie.
Fermo restando quanto sopra e senza invertire l'onere della prova, si insiste nella ammissione della prova per testi e della CTU come formulate nell'atto di appello da intendersi qui richiamate.”
Per l'appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:
l.- dichiarare inammissibile l'appello, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; 2.- subordinatamente, nel merito, rigettare integralmente l'appello siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando la domanda risarcitoria.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 ottobre 2019, in tempestiva riassunzione a seguito di pronuncia dichiarativa carenza di giurisdizione del TAR Calabria
Sezione distaccata di Reggio Calabria su ricorso notificato il 22 luglio 2008, il
[...]
(da ora in poi e già ) Parte_1 Pt_1 Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 480/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro il 15 marzo 2019 e pubblicata in pari data, con la quale erano stata rigettate le sue domande, rispettivamente tese ad ottenere a) la dichiarazione di illiceità della condotta dell' in ordine al mancato svincolo CP_1 di polizza fideiussoria accessoria a contratto di appalto a seguito del completamento delle opere commissionate;
b) la condanna della committente al risarcimento dei danni subiti, pari alle somme corrisposte dalla appaltatrice alla società assicuratrice dalla data di asserito completamento dei lavori (maggio 2004) ovvero dalla data del certificato di ultimazione dei lavori (30 settembre
2004)1.
Dalla lettura della sentenza di primo grado, si rileva che il Tribunale aveva disatteso le richieste avanzate dal sulla scorta della ritenuta mancata dimostrazione – il cui onere il Pt_1
Tribunale ritenne in capo all'originaria attrice – dell'inadempimento di stante altresì CP_1
l'accertata inesatta esecuzione delle opere commissionate per come evidenziato da verbale di sopralluogo del 30 marzo 2007.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto tre motivi (sui quali più ampiamente, infra): 1) con il primo, ha lamentato l'erronea interpretazione delle norme in tema di
“inadempimento della società in relazione agli obblighi sanciti dall'art. 17 del disciplinare CP_1 di concessione e di corretta ripartizione dell'onere della prova”;
2) con il secondo, ha censurato la decisione del Tribunale “in punto di mancata valutazione da parte del primo giudice del comportamento complessivo delle parti e della violazione da parte della società del dovere di correttezza e buona fede nei rapporti CP_1 contrattuali;
errata ed infondata valutazione da parte del primo giudice del documento contenente il verbale del 30.03.2007; mancata valutazione della documentazione prodotta dal a Parte_1 confutazione del predetto verbale;
errato ed infondato rigetto delle prove richieste nel primo grado di giudizio dal già oggi . Parte_2 Pt_1
3) con il terzo, infine, ha ribadito la correttezza della propria richiesta “risarcitoria”.
Con comparsa depositata il 9 gennaio 2020 si è costituita in giudizio CP_1 resistendo al gravame proposto;
ha eccepito preliminarmente la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
La Corte, alla prima udienza del 25 febbraio 2020 ha rinviato la causa all'udienza del 23 giugno 2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Il Collegio con ordinanza del 3 marzo 2021 ha rigettato le istanze istruttorie, rinviando all'udienza del 27 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta alla citata udienza, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto che con DPGR n. 478/2021 era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del ed era stato nominato il Commissario Liquidatore, con ordinanza Pt_1 del 4 luglio 2023, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in data 24 ottobre 2023,
[...]
ha chiesto ed ottenuto la fissazione dell'udienza per la Parte_1 prosecuzione del giudizio.
A fronte di rituale notifica del ricorso e del decreto, con comparsa depositata il 10 gennaio
2024 si è nuovamente costituita in giudizio concludendo come in epigrafe per il CP_1 rigetto del gravame.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha fissato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza. Nel termine assegnato, l'appellante ha depositato la sola comparsa conclusionale;
nessun atto è stato depositato, invece, dall'appellata.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, poiché dalla lettura dello stesso è possibile ricavare gli errori che l'appellante ha imputato al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
§2
Sempre in limine, deve essere disattesa la generica richiesta di “ammissione della prova per testi e della CTU come formulate nell'atto di appello da intendersi qui richiamate”.
L'istanza, per come sopra ricordato, è già stata disattesa con ordinanza del 3 marzo 2021 alla luce del carattere generico e non concludente della invocata prova testimoniale nonché in ragione della inutilità di un accertamento tecnico sui luoghi a distanza di anni dai fatti.
Non sussistono motivi per rivisitare la predetta determinazione, anche a fronte del fatto che nessuna specifica censura verso l'ordinanza è stata riproposta né sono stati allegati elementi utili a superare la decisione resa dalla Corte.
Peraltro, mette conto osservare che nessun rilievo potrebbe avere una prova testimoniale nell'ambito di una vicenda relativa a controversia in tema di appalto pubblico, segnato dalla procedimentalizzazione delle fasi e dalla formalizzazione di ogni passaggio in verbali e annotazioni.
§3
Ciò posto, deve essere valutato il primo motivo di gravame: con esso, l'appellante ha censurato l'interpretazione operata dal Tribunale di Catanzaro in punto di onere della prova;
in particolare, ha sostenuto che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che spettasse Pt_1 all'originaria parte attrice la prova dell'inadempimento dell' e che, in ogni caso, erronea si CP_1 configurerebbe la motivazione afferente al valore decisivo attribuito al verbale del 30 marzo 2007 con il quale erano stati rilevati vizi nella esecuzione delle opere commissionate: elemento considerato ostativo alla richiesta dell'attore.
Prima di procedere nella disamina della questione, appare utile osservare che la decisione impugnata reca nella parte motiva affermazioni che meritano di essere integrate.
Ed invero – a fronte della dichiarata applicazione del noto principio a mente del quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cas. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n.
13533) – il corpo motivazionale presenta un dictum in contraddizione “Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea sia rimasta del tutto sfornita di prova non avendo il provato Parte_1
l'inadempimento dell' (pag. 4 secondo capoverso). CP_1
Sulla scorta di tanto, parrebbe allora erroneo quanto consacrato nell'ultimo paragrafo della medesima pagina della sentenza “alla luce di quanto sopraesposto deve osservarsi che nessun inadempimento emerge dalla condotta tenuta dall' e che, pertanto, le domande svolte nei suoi CP_1 confronti dal devono essere integralmente respinte”. Pt_1
E in parte qua, l'appello reca esplicitazione di osservazioni condivisibili.
Nondimeno, non può giungersi ad una modifica della pronuncia sulla scorta di quanto invocato da . Pt_1
Osta a tanto la previsione contrattuale vigente tra le parti
Osserva la Corte che nella incontestata applicazione del principio di diritto sopra esposto,
l'attenzione deve concentrarsi sulla specifica pattuizione intercorsa tra le parti in sede di regolamentazione dei rispettivi obblighi contrattuali.
Viene in particolare rilievo il disciplinare di concessione del 20 luglio 2000, con il quale sede di Catanzaro Controparte_2 aveva concesso al l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori lungo un tratto di Parte_2 strada di competenza della stessa si tratta del rapporto fondante la pretesa. CP_1
Con riferimento alle questioni oggi in valutazione, si legge all'art. 17 del predetto disciplinare: “A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le norme prescritte nel presente disciplinare, per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario potrà presentare in sostituzione del deposito provvisorio di lire 650.000.000, una polizza fideiussoria stipulata con un istituto assicurativo o bancari. Tale polizza sarà svincolata sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori, previo accertamento, da parte del Compartimento della viabilità di Catanzaro, della ineccepibile regolarità e stabilità delle opere e dei ripristini stradali”.
La previsione in esame indica “un termine di scadenza” dell'adempimento – in relazione allo svincolo della polizza – la cui verificata sussistenza avrebbe dovuto essere dimostrata dalla parte attrice;
segnatamente sarebbe stato onere di provare l'intervenuto accertamento, da Pt_1 parte del Compartimento della viabilità di Catanzaro, della ineccepibile regolarità e stabilità delle opere e dei ripristini stradali.
Ma tanto, in tutta evidenza, non si è verificato, posto che incontestabilmente l'accertamento in questione non è mai intervenuto.
Ergo, difettava e difetta la prova della esigibilità della prestazione in ordine alla quale CP_1 sarebbe stata inadempiente.
E tanto vale ad assorbire ogni considerazione sul motivo in esame, ivi comprese quelle relative al valore – ritenuto, correttamente – inibente dell'esito del sopralluogo del 30 marzo 2007, con il quale erano stati rilevati vizi nella realizzazione delle opere in appalto.
§4
Non dotato di pregio si presenta poi il secondo composito motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione del comportamento recalcitrante dell' CP_1 in thesi responsabile di aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede per non avere tempestivamente risposto alle sollecitazioni proposte onde ottenere lo svincolo della polizza.
Il motivo non appare meritevole di condivisione, posto che non contiene alcuna puntuale allegazione del danno che avrebbe subito dalla condotta silente dell'Amministrazione Pt_1 committente.
In disparte la valutazione circa il comportamento di – che non risulta avere operato CP_1 alcuna comunicazione, ad eccezione di istanza interlocutoria del 8 settembre 2004, a fronte delle plurime richieste di svincolo inviate il 16 dicembre 2003, 22 marzo 2004, 14 maggio 2004, 27 luglio 2004, 10 dicembre 2004, 20 settembre 2006 – in questa sede deve osservarsi che difetta ogni elemento di prova circa il danno effettivamente subito dal da simile atteggiamento. Pt_1
Se pure fosse possibile ritenere la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della stazione appaltante, non risulta provato che il silenzio serbato abbia generato un danno a , tantomeno che ciò abbia imposto sine titulo il pagamento della polizza in attesa dello Pt_1
“svincolo” della garanzia.
Ergo, anche la seconda argomentazione posta a base del gravame deve essere disattesa, con assorbimento delle ulteriori ed alluvionali questioni in punto di fatto esplicitate dalla Difesa appellante.
§5
Evidentemente non meritevole di accoglimento si presenta, infine, il terzo motivo di gravame, con il quale la parte appellante ha reiterato le argomentazioni funzionali al riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni, non configurabile nel caso in esame per i motivi sopra esposti.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va da euro 5.001 ad euro 26.000, parametro medio.
Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 15 Parte_1 ottobre 2019, avverso la sentenza n. 480/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro il 15 marzo 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna coatta amministrativa al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore di che liquida in euro 5.809 per compensi professionali;
CP_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte dal nei confronti di;
Pt_1 CP_1
- condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell' Pt_1 [...]
, liquidate in complessivi € 3.235,00, oltre rimborso forfettario per CP_1 spese generali, iva, cpa, come per legge”.
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2008/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
(C.F. - P.I. ), in persona del Commissario Liquidatore
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Maria Gabriella D'Ottavio (C.F. – PEC C.F._1
e RN OL (C.F. - PEC Email_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei predetti Email_2 difensori
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa ex art. 7, comma 11, l. 8 agosto 2002, CP_1 P.IVA_3
n. 178, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. - PEC C.F._3
, elettivamente domiciliata ope legis presso gli uffici in Email_3
Catanzaro alla Via Gioacchino da Fiore, 14
Appellata Conclusioni
Per le appellanti:
“[…] chiede che l'On.le Corte adita voglia accogliere le seguenti
Conclusioni
“Accogliere integralmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- Accertare e dichiarare che, per le motivazioni argomentate in narrativa, alle date di maggio dell'anno 2004 (data del primo sopralluogo) e, in via gradata, del 30/09/2004 (data del certificato ultimazione lavori dell'intero progetto GRS09), o in via ancora più gradata trascorsi sei mesi dalle stesse date, ai sensi dell'art. 17 del disciplinare citato in premessa è sorto l'obbligo a carico della Società di porre in essere gli adempimenti necessari per lo svincolo della polizza CP_1 fideiussoria stipulata dal;
conseguentemente condannare la società a svincolare Parte_1 CP_1 la polizza fideiussoria stipulata dal , mediante restituzione al stesso della Parte_1 Parte_1 polizza in originale con annotazione di svincolo o comunque ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per svincolare detta polizza;
- accertare e dichiarare che in conseguenza del predetto inadempimento e/o inesatto e ritardato adempimento dell'art. 17 del disciplinare di concessione, e in subordine ex art. 2043 c.c. ,l' CP_1
è responsabile dei danni subiti dal in conseguenza del mancato svincolo della polizza Parte_1 de quo, danni da quantificarsi nel medesimo importo ingiustamente corrisposto dal alla Parte_1 società Assicuratrice Ras per il pagamento dei premi dal maggio 2004, corrispondente in totale ad € 17.770,00, oltre rivalutazione ed interessi, dal 2004 ad oggi, e con conseguente condanna della società al pagamento delle predette somme in favore del oggi in liquidazione CP_1 Pt_1 coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore;
-rigettare ogni difesa, eccezione e conclusione svolta dall'appellato.
Si chiede anche che la sentenza di primo grado venga riformata in punto di spese di giudizio poste
a carico del , con vittoria di spese e compensi difensivi del doppio grado di giudizio. Parte_1
In punto di richieste istruttorie.
Fermo restando quanto sopra e senza invertire l'onere della prova, si insiste nella ammissione della prova per testi e della CTU come formulate nell'atto di appello da intendersi qui richiamate.”
Per l'appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Catanzaro adita, contrariis reiectis:
l.- dichiarare inammissibile l'appello, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.; 2.- subordinatamente, nel merito, rigettare integralmente l'appello siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando la domanda risarcitoria.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 ottobre 2019, in tempestiva riassunzione a seguito di pronuncia dichiarativa carenza di giurisdizione del TAR Calabria
Sezione distaccata di Reggio Calabria su ricorso notificato il 22 luglio 2008, il
[...]
(da ora in poi e già ) Parte_1 Pt_1 Parte_2 ha proposto appello avverso la sentenza n. 480/2019, emessa dal Tribunale di Catanzaro il 15 marzo 2019 e pubblicata in pari data, con la quale erano stata rigettate le sue domande, rispettivamente tese ad ottenere a) la dichiarazione di illiceità della condotta dell' in ordine al mancato svincolo CP_1 di polizza fideiussoria accessoria a contratto di appalto a seguito del completamento delle opere commissionate;
b) la condanna della committente al risarcimento dei danni subiti, pari alle somme corrisposte dalla appaltatrice alla società assicuratrice dalla data di asserito completamento dei lavori (maggio 2004) ovvero dalla data del certificato di ultimazione dei lavori (30 settembre
2004)1.
Dalla lettura della sentenza di primo grado, si rileva che il Tribunale aveva disatteso le richieste avanzate dal sulla scorta della ritenuta mancata dimostrazione – il cui onere il Pt_1
Tribunale ritenne in capo all'originaria attrice – dell'inadempimento di stante altresì CP_1
l'accertata inesatta esecuzione delle opere commissionate per come evidenziato da verbale di sopralluogo del 30 marzo 2007.
A fondamento del gravame, l'appellante ha posto tre motivi (sui quali più ampiamente, infra): 1) con il primo, ha lamentato l'erronea interpretazione delle norme in tema di
“inadempimento della società in relazione agli obblighi sanciti dall'art. 17 del disciplinare CP_1 di concessione e di corretta ripartizione dell'onere della prova”;
2) con il secondo, ha censurato la decisione del Tribunale “in punto di mancata valutazione da parte del primo giudice del comportamento complessivo delle parti e della violazione da parte della società del dovere di correttezza e buona fede nei rapporti CP_1 contrattuali;
errata ed infondata valutazione da parte del primo giudice del documento contenente il verbale del 30.03.2007; mancata valutazione della documentazione prodotta dal a Parte_1 confutazione del predetto verbale;
errato ed infondato rigetto delle prove richieste nel primo grado di giudizio dal già oggi . Parte_2 Pt_1
3) con il terzo, infine, ha ribadito la correttezza della propria richiesta “risarcitoria”.
Con comparsa depositata il 9 gennaio 2020 si è costituita in giudizio CP_1 resistendo al gravame proposto;
ha eccepito preliminarmente la sua inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
La Corte, alla prima udienza del 25 febbraio 2020 ha rinviato la causa all'udienza del 23 giugno 2020 per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Il Collegio con ordinanza del 3 marzo 2021 ha rigettato le istanze istruttorie, rinviando all'udienza del 27 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta alla citata udienza, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto che con DPGR n. 478/2021 era stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del ed era stato nominato il Commissario Liquidatore, con ordinanza Pt_1 del 4 luglio 2023, la Corte ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in data 24 ottobre 2023,
[...]
ha chiesto ed ottenuto la fissazione dell'udienza per la Parte_1 prosecuzione del giudizio.
A fronte di rituale notifica del ricorso e del decreto, con comparsa depositata il 10 gennaio
2024 si è nuovamente costituita in giudizio concludendo come in epigrafe per il CP_1 rigetto del gravame.
A seguito di rinvii d'ufficio e transito del fascicolo nei ruoli della Seconda Sezione, la Corte ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 28 maggio 2025.
In quella sede, sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto del deposito delle note e delle richieste conclusive delle parti per come sopra trascritte, il Collegio ha fissato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa è stata assegnata a sentenza. Nel termine assegnato, l'appellante ha depositato la sola comparsa conclusionale;
nessun atto è stato depositato, invece, dall'appellata.
Le valutazioni della Corte
§1
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, poiché dalla lettura dello stesso è possibile ricavare gli errori che l'appellante ha imputato al Tribunale e le ragioni che avrebbero dovuto indurlo a una decisione di segno contrario.
§2
Sempre in limine, deve essere disattesa la generica richiesta di “ammissione della prova per testi e della CTU come formulate nell'atto di appello da intendersi qui richiamate”.
L'istanza, per come sopra ricordato, è già stata disattesa con ordinanza del 3 marzo 2021 alla luce del carattere generico e non concludente della invocata prova testimoniale nonché in ragione della inutilità di un accertamento tecnico sui luoghi a distanza di anni dai fatti.
Non sussistono motivi per rivisitare la predetta determinazione, anche a fronte del fatto che nessuna specifica censura verso l'ordinanza è stata riproposta né sono stati allegati elementi utili a superare la decisione resa dalla Corte.
Peraltro, mette conto osservare che nessun rilievo potrebbe avere una prova testimoniale nell'ambito di una vicenda relativa a controversia in tema di appalto pubblico, segnato dalla procedimentalizzazione delle fasi e dalla formalizzazione di ogni passaggio in verbali e annotazioni.
§3
Ciò posto, deve essere valutato il primo motivo di gravame: con esso, l'appellante ha censurato l'interpretazione operata dal Tribunale di Catanzaro in punto di onere della prova;
in particolare, ha sostenuto che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che spettasse Pt_1 all'originaria parte attrice la prova dell'inadempimento dell' e che, in ogni caso, erronea si CP_1 configurerebbe la motivazione afferente al valore decisivo attribuito al verbale del 30 marzo 2007 con il quale erano stati rilevati vizi nella esecuzione delle opere commissionate: elemento considerato ostativo alla richiesta dell'attore.
Prima di procedere nella disamina della questione, appare utile osservare che la decisione impugnata reca nella parte motiva affermazioni che meritano di essere integrate.
Ed invero – a fronte della dichiarata applicazione del noto principio a mente del quale “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cas. Civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n.
13533) – il corpo motivazionale presenta un dictum in contraddizione “Ritiene il Tribunale che la prospettazione attorea sia rimasta del tutto sfornita di prova non avendo il provato Parte_1
l'inadempimento dell' (pag. 4 secondo capoverso). CP_1
Sulla scorta di tanto, parrebbe allora erroneo quanto consacrato nell'ultimo paragrafo della medesima pagina della sentenza “alla luce di quanto sopraesposto deve osservarsi che nessun inadempimento emerge dalla condotta tenuta dall' e che, pertanto, le domande svolte nei suoi CP_1 confronti dal devono essere integralmente respinte”. Pt_1
E in parte qua, l'appello reca esplicitazione di osservazioni condivisibili.
Nondimeno, non può giungersi ad una modifica della pronuncia sulla scorta di quanto invocato da . Pt_1
Osta a tanto la previsione contrattuale vigente tra le parti
Osserva la Corte che nella incontestata applicazione del principio di diritto sopra esposto,
l'attenzione deve concentrarsi sulla specifica pattuizione intercorsa tra le parti in sede di regolamentazione dei rispettivi obblighi contrattuali.
Viene in particolare rilievo il disciplinare di concessione del 20 luglio 2000, con il quale sede di Catanzaro Controparte_2 aveva concesso al l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori lungo un tratto di Parte_2 strada di competenza della stessa si tratta del rapporto fondante la pretesa. CP_1
Con riferimento alle questioni oggi in valutazione, si legge all'art. 17 del predetto disciplinare: “A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le norme prescritte nel presente disciplinare, per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario potrà presentare in sostituzione del deposito provvisorio di lire 650.000.000, una polizza fideiussoria stipulata con un istituto assicurativo o bancari. Tale polizza sarà svincolata sei mesi dopo l'ultimazione dei lavori, previo accertamento, da parte del Compartimento della viabilità di Catanzaro, della ineccepibile regolarità e stabilità delle opere e dei ripristini stradali”.
La previsione in esame indica “un termine di scadenza” dell'adempimento – in relazione allo svincolo della polizza – la cui verificata sussistenza avrebbe dovuto essere dimostrata dalla parte attrice;
segnatamente sarebbe stato onere di provare l'intervenuto accertamento, da Pt_1 parte del Compartimento della viabilità di Catanzaro, della ineccepibile regolarità e stabilità delle opere e dei ripristini stradali.
Ma tanto, in tutta evidenza, non si è verificato, posto che incontestabilmente l'accertamento in questione non è mai intervenuto.
Ergo, difettava e difetta la prova della esigibilità della prestazione in ordine alla quale CP_1 sarebbe stata inadempiente.
E tanto vale ad assorbire ogni considerazione sul motivo in esame, ivi comprese quelle relative al valore – ritenuto, correttamente – inibente dell'esito del sopralluogo del 30 marzo 2007, con il quale erano stati rilevati vizi nella realizzazione delle opere in appalto.
§4
Non dotato di pregio si presenta poi il secondo composito motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione del comportamento recalcitrante dell' CP_1 in thesi responsabile di aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede per non avere tempestivamente risposto alle sollecitazioni proposte onde ottenere lo svincolo della polizza.
Il motivo non appare meritevole di condivisione, posto che non contiene alcuna puntuale allegazione del danno che avrebbe subito dalla condotta silente dell'Amministrazione Pt_1 committente.
In disparte la valutazione circa il comportamento di – che non risulta avere operato CP_1 alcuna comunicazione, ad eccezione di istanza interlocutoria del 8 settembre 2004, a fronte delle plurime richieste di svincolo inviate il 16 dicembre 2003, 22 marzo 2004, 14 maggio 2004, 27 luglio 2004, 10 dicembre 2004, 20 settembre 2006 – in questa sede deve osservarsi che difetta ogni elemento di prova circa il danno effettivamente subito dal da simile atteggiamento. Pt_1
Se pure fosse possibile ritenere la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della stazione appaltante, non risulta provato che il silenzio serbato abbia generato un danno a , tantomeno che ciò abbia imposto sine titulo il pagamento della polizza in attesa dello Pt_1
“svincolo” della garanzia.
Ergo, anche la seconda argomentazione posta a base del gravame deve essere disattesa, con assorbimento delle ulteriori ed alluvionali questioni in punto di fatto esplicitate dalla Difesa appellante.
§5
Evidentemente non meritevole di accoglimento si presenta, infine, il terzo motivo di gravame, con il quale la parte appellante ha reiterato le argomentazioni funzionali al riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni, non configurabile nel caso in esame per i motivi sopra esposti.
Le determinazioni accessorie
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con riferimento ai parametri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/202022, causa del valore compreso nel range che va da euro 5.001 ad euro 26.000, parametro medio.
Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, in modifica del D.P.R. 115/2002 ed inserimento dell'articolo 13 comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di “versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 15 Parte_1 ottobre 2019, avverso la sentenza n. 480/2019, resa dal Tribunale di Catanzaro il 15 marzo 2019, pubblicata in pari data, non notificata, così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) condanna coatta amministrativa al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore di che liquida in euro 5.809 per compensi professionali;
CP_1
3) dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il dispositivo:
“il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte dal nei confronti di;
Pt_1 CP_1
- condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell' Pt_1 [...]
, liquidate in complessivi € 3.235,00, oltre rimborso forfettario per CP_1 spese generali, iva, cpa, come per legge”.