Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2912/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia Vietri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2912/2022 R.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale – domanda di adempimento
TRA
Arch. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 CodiceFiscale_1
via Girolamo Santacroce n. 79, presso lo studio dell'Avv. Domenico Vaia che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione ATTORE
CONTRO
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t., Avv. Ivo Morano, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in
Napoli alla via Salvator Dalì n. 22, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'attore, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Il convenuto, riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, ha concluso CP_1
chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'Arch. conveniva in giudizio il Parte_1
sito in Napoli alla , in persona Controparte_1 Controparte_1 dell'Amministratore p.t., Avv. Ivo Morano, chiedendo al Giudice adito:
1
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dall'evento all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito”;
b. “per l'effetto condannare il al pagamento a beneficio dell'Arch. Controparte_1
odierno attore, un importo di euro 8.802,05 o nella diversa misura Parte_1
che l'adito Giudicante riterrà equo liquidare ma che, comunque, si limita entro
l'importo di competenza dell'adito giudice”;
c. “il tutto oltre interessi legali da commisurarsi sulle somme capitali di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT dall'evento al soddisfo”;
d. “con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne ha fatta anticipazione, oltre rimborso spese generali ex art.
15 D.M.
5.10.94 n° 585, C.P.A. e IVA, con ogni più ampia riserva istruttoria anche in relazione alle richieste istruttorie di controparte”.
Nell'atto introduttivo, l'istante premetteva che, con delibera assembleare del 13.12.2013, il aveva deliberato il conferimento dell'incarico all'Arch. Controparte_1 Parte_1
per la redazione del progetto e la direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale.
Il compenso per tali attività era stato fissato al 4% dell'importo complessivo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, così come specificato nella stessa delibera assembleare del 13.12.2013.
L'attore evidenziava che nonostante i lavori di ristrutturazione fossero terminati, aveva comunque percepito solo una parte dell'intero onorario che era stato pattuito e deliberato. Rappresentava, altresì, di avere eseguito, in seguito ad esplicite richieste da parte dell'amministratore, una serie di prestazioni aggiuntive che non erano state retribuite dal Condominio. Al fine di ottenere il “parere di congruità” con rifermento agli importi dovuti per le prestazioni d'opera aggiuntive svolte, il professionista aveva chiesto il visto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Napoli (prot. Gen.
5022 del 05.10.2021) che, in data 29.12.2021, aveva provveduto a rilasciare il richiesto parere. In particolare, l'Arch. deduceva di essere creditore, nei confronti del Parte_1 CP_1
della somma di euro 8.802,05 oltre oneri di legge. Tale importo era così determinato: 1)
[...]
residuo dovuto per l'attività di direzione dei lavori deliberati dall'assemblea pari ad euro 2.837,00; 2) onorario spettante per la progettazione estimativa “terrazzo Amoroso/ Morano” + Pratica edilizia
CILA 2318/2014; 3) onorario per la pratica di occupazione suolo pubblico su Controparte_1
4) onorario per le pratiche edilizie CILA 3707/2014 + CILA 46/2017; 5) onorario per la progettazione estimativa “terrazzo Cibelli”. In conclusione, l'attore evidenziava che i solleciti, sia inviati tramite
2 PEC che effettuati mediante il tentativo di conciliazione preliminare, non avevano ricevuto alcuna risposta per cui chiedeva al Giudice adito che il venisse condannato al pagamento delle CP_1
spettanze dovute.
Il costituitasi con comparsa, chiedeva il rigetto delle pretese Controparte_1
avanzate, siccome infondate in fatto e diritto. In via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione in relazione alla disposizione di cui all'art. 164 c.p.c., stante l'incongruenza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda. Nel merito, evidenziava che una parte delle attività indicate dall'istante e delle relative spettanze asseritamente non corrisposte, erano tuttavia strettamente connesse all'attività di redazione del computo metrico/capitolato affidate al professionista e, pertanto, rientranti nel compenso concordato. Inoltre, il residuo compenso per la direzione dei lavori, prima di essere richiesto e liquidato, doveva essere accettato e deliberato dall'assemblea.
Alla prima udienza del 09.05.2022, svoltasi in modalità telematica con il deposito di note scritte, il Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rilevava preliminarmente che il convenuto si era costituito in giudizio solo in data 06.05.22 e che, pertanto, l'attore non aveva avuto la possibilità di prendere visione della sua costituzione per cui rinviava la causa all'udienza del 3.11.2022, al fine di consentire il pieno instaurarsi del contraddittorio. Successivamente, rinviava la causa all'udienza del 05.10.23, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni. A tale ultima udienza, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, il Tribunale rileva che la domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va analizzata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c., sollevata da parte convenuta.
È noto che la predetta disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che l'atto introduttivo del giudizio deve contenere, a pena di nullità ex art. 164 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti da sottoporre all'attenzione del convenuto e dell'autorità giudiziaria. In particolare, tra gli altri punti cristallizzati nella disposizione in commento, i nn. 3 e 4 richiedono che l'atto di citazione contenga l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, con l'evidente scopo di identificare sia il diritto che l'attore intende far valere sia la domanda sulla quale
3 il Giudice è chiamato a pronunciarsi. Sono questi i tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di “causa petendi” e di “petitum”.
Nel caso di specie, l'atto di citazione risulta avere un'esposizione precisa, indicando espressamente i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento delle pretese attoree desumibili ed evincibili, peraltro, dal valore complessivo delle argomentazioni ivi esposte. In questo senso depone anche una recente statuizione della Suprema Corte, secondo cui: “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20294 del 25 settembre 2014).
L'eccezione sollevata dal va, quindi, disattesa. CP_1
Nel merito, è opportuno osservare che il titolo da cui deriva la pretesa creditoria avanzata da parte attrice deriva dal contenuto di due delibere assembleari (cfr. documentazione allegata da parte attrice), rispettivamente datate 20.06.2013 e 12.12.2013, in cui si riscontra la manifesta volontà assembleare di conferire specifico incarico all'Arch. sia per la redazione del Parte_1
computo metrico che per la direzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale. Tale circostanza oltre ad essere corroborata dalle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria, non è specificamente contestata dal convenuto. CP_1
Ciò posto, occorre effettuare un'approfondita indagine in ordine al quantum della richiesta avanzata dall'istante, in considerazione delle contestazioni mosse dal CP_1
L'Arch. sostiene di essere creditore del per la Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 8.802,05 oltre oneri di legge. Tale importo sarebbe determinato: dal residuo dovuto per l'attività di direzione dei lavori deliberati dall'assemblea pari ad € 2.837,00; dall'onorario spettante per la progettazione estimativa “terrazzo Amoroso/ Morano” + Pratica edilizia CILA 2318/2014; dall'onorario per la pratica di occupazione suolo pubblico su dall'onorario per Controparte_1
le pratiche edilizie CILA 3707/2014 + CILA 46/2017; e, infine, dall'onorario per la progettazione estimativa del “terrazzo Cibelli”. Nell'ambito delle difese spiegate in giudizio, il CP_1
afferma, invece, di essere debitore del professionista per la sola parte della somma corrispondente all'attività di direzione dei lavori in quanto le altre attività indicate dall'architetto sarebbero prodromiche alla realizzazione stessa dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale e, pertanto, rientranti nel mandato conferito. Inoltre, il sostiene che il professionista ha CP_1
richiesto onorari per le attività riguardanti proprietà esclusive dei singoli condomini sui quali l'assemblea non avrebbe mai deliberato.
4 Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'amministratore di CP_1
, Avv. Ivo Morano, e dalla testimonianza del condomino, Sig. , acquisita
[...] Testimone_1
nel corso della fase istruttoria-sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, atteso il carattere preciso e coerente delle relative esposizioni- si rileva che il compenso del professionista veniva deliberato dall'assemblea condominiale nella somma di € 10.246,09. Anche se nelle delibere condominiali allegate agli atti di causa l'importo totale dei lavori risulta “bianchettato”,
l'amministratore del all'udienza del 18.12.2023, ha testualmente dichiarato: “la CP_1
delibera assembleare del 13.12.2013 ha stabilito espressamente e specificamente il compenso per
l'attività di direzione dei lavori dell'Arch. ” Tale circostanza risulta ulteriormente confermata Pt_1 dal condomino, sig. , che escusso all'udienza del 17.06.2024, ha ribadito: “Sì è vero. Testimone_1
Il compenso stabilito per l'Arch. veniva fissato al 4% dell'importo preventivato per i lavori Pt_1 di ristrutturazione del fabbricato, così come deliberato nell'assemblea del 13.12.2013 …..”
Il Condominio ha espressamente riconosciuto di essere debitore nei confronti dell'Arch.
di una somma a titolo di saldo del compenso professionale pattuito. L'Amministratore in Pt_1
sede di interrogatorio formale ha infatti precisato che “…. il Condominio ha versato all'ET quasi tutto l'onorario deliberato, fatta eccezione per una piccola somma di circa 700 € che il
Condominio ha offerto di pagare allo stesso ET ma che quest'ultimo non ha accettato perché richiedeva un importo superiore”. Anche il teste, , ha affermato che “…..L'Arch. Testimone_1
ha ricevuto quasi l'intero importo pattuito e deliberato ed il Condominio, pertanto, dovrà Pt_1
versargli una piccola parte ma non ricordo la somma precisa”. Tuttavia, l'importo di € 700,00, che il afferma di aver offerto al professionista quale saldo definitivo delle sue spettanze, non CP_1
è stato accettato dall'Arch. , il quale rivendica il diritto a percepire la somma di € 2.837,00 per Pt_1
la sola attività di direzione dei lavori.
In merito, invece, alle ulteriori richieste di pagamento per attività “extra” occorre evidenziare quanto segue.
Sia le pratiche edilizie CILA nn. 2318/2014, 3707/2014, 46/2017, che la richiesta di occupazione di suolo pubblico su richiamate da parte attrice nell'atto di Controparte_1 citazione, sono da considerarsi prodromiche e strettamente connesse all'esercizio dell'attività professionale demandata all'Arch. in quanto nominato progettista e direttore dei lavori di Pt_1
ristrutturazione del fabbricato condominiale. Pertanto, le predette attività sono parte integrante del mandato e, di conseguenza, le ulteriori somme richieste non possono scomputarsi dal compenso complessivo pattuito tra il Condominio ed il professionista. Tale circostanza è oltretutto evidenziata anche dal teste di parte attrice, sig. rappresentante legale della Controparte_2 CP_3 appaltatrice dei lavori di ristrutturazione, che, all'udienza del 17.06.2024, ha dichiarato:
[...]
5 “Preciso che per le attività appaltate sono propedeutiche la pratica di occupazione di suolo pubblico
e la redazione della CILA”.
Riguardo agli onorari per la progettazione estimativa del “terrazzo Cibelli” e del “terrazzo
Amoroso/ Morano”, occorre evidenziare che, trattandosi di terrazzi condominiali ad “uso esclusivo”,
i costi sono ripartiti in maniera peculiare rispetto alle parti comuni del fabbricato così CP_4
come disposto dalle disposizioni codicistiche in materia. Pertanto, i relativi compensi sono già stati deliberati dall'assemblea condominiale e posti a carico del nella misura di 2/3, così come CP_1
si evince dalla delibera dell'assemblea condominiale del 12.12.2013 (pag.2) e, di conseguenza, rientranti nella somma concordata tra il Condominio ed il professionista. Dunque, le somme ulteriormente richieste, se dovute, non possono essere imputate al e andrebbero, secondo CP_1
le regole di ripartizione degli oneri condominiali, richieste nella misura di 1/3 al singolo condomino che usufruisce in via esclusiva del terrazzo.
In conclusione, si ritiene che l'importo residuo spettante all'attore, a titolo di compenso per l'attività professionale espletata nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale, debba essere quantificato in euro 2.837,00, quale saldo finale ancora dovuto dal . Tale CP_1
importo non risulta essere stato oggetto di contestazione specifica da parte del il quale, CP_1
peraltro, non ha prodotto alcuna documentazione né fornito elementi probatori idonei a confutare la fondatezza della pretesa avanzata dal professionista.
Le ulteriori richieste di pagamento per attività extra sono, invece, infondate per i motivi sopra evidenziati. Non potrebbe pervenirsi ad una diversa conclusione nemmeno alla luce del parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Napoli in relazione alla liquidazione degli onorari spettanti all'attore. Tale parere, infatti, si limita ad attestare la conformità del compenso richiesto rispetto alle dichiarazioni rese dall'Arch. , senza tuttavia esprimere alcuna Pt_1
valutazione sull'effettiva attività svolta dall'architetto. Resta fermo, pertanto, il potere del Giudice di accertare le singole prestazioni eseguite dal professionista, potendo discostarsi dal suddetto parere di congruità, ed individuare le voci per le quali ritenga congruo un compenso in misura inferiore (cfr.
Cass. civ., sez. II, sent. n. 26860/2019).
Alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta parzialmente la domanda proposta dalla parte attrice sicchè il con sede in Napoli, alla , Controparte_1 Controparte_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, va condannato al pagamento, in favore dell'ET
, della somma di euro 2.837,00, a titolo di residuo compenso professionale ancora Parte_1
dovuto. Sull'importo così determinato dovranno altresì computarsi la rivalutazione monetaria, nonché gli interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo sino all'integrale soddisfo, oltre agli oneri di legge.
6 Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte convenuta e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, con attribuzione all'Avv. Domenico Vaia dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda introduttiva;
2) per l'effetto, condanna il sito in Napoli alla Controparte_1 Controparte_1
[...
, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento in favore dell'Arch. Parte_1 della somma di € 2.837,00, a titolo di residuo compenso professionale ancora dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo sino all'integrale soddisfo, oltre agli oneri di legge;
3) condanna il in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento Controparte_1 delle spese del presente giudizio in favore dell'Arch. , che liquida in Parte_1 complessivi € 2.552,00 per compenso avvocato, oltre esborsi pari ad € 264,00, spese forfettarie ( 15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'Avv. Domenico Vaia dichiaratosi antistatario.
Napoli,10.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.
Alessandro Di Gennaro.
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