Articolo 52 della Legge 25 giugno 1982, n. 419
Articolo 51Articolo 53
Versione
23 luglio 1982
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impe-
gnate per la competenza propria dell'eserci-
zio 1978 (articolo 48). . . . . . . . . . . . L. 266.804.701 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 50) . . . . . . " 54.351.010
---------------------- Residui passivi al 31 dicembre 1978 . . L. 321.155.711 ======================
Entrata in vigore il 23 luglio 1982