Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Decreto cautelare 28 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02867/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2867 del 2023, proposto da
Buhlmann Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tempesta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio FR Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Regione Puglia, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - Asl Bari, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta-Andria-Trani - Asl Barletta -Andria - Trani, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi - Asl Brindisi, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia - Asl Foggia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Asl Lecce, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto - Asl Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Ente Ospedaliero Specializzato Gastroenterologia Ist. Nazionale di Ricovero e Cura A Carattere Scientifico S. De Bellis, Istituto Tumori Bari "Giovanni Paolo Ii" - Irccs, Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e Benessere Animale della Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
dei provvedimenti nazionali e della Regione Puglia in tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 30 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto pagamento a favore della Regione Puglia della somma corrispondente al 25 per cento dell’importo previsto per gli anni 2015-2018, sicché l’obbligazione gravante sulla società relativa al rimborso del payback è da ritenersi estinta per gli anni “suddetti”;
Ritenuto che – risultando, tra l’altro, prodotta agli atti solo copia del bonifico a favore della Regione Puglia e non anche l’atto della Regione di accertamento dell’avvenuto versamento di quanto dovuto ma anche in ragione delle peculiarità della vicenda in esame - da quanto sopra rappresentato possa ragionevolmente desumersi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente ricorso nel merito (cfr., tra le altre, TAR Lazio, n. 3427 del 2026);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, in ultimo, che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, con contributo unificato a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica Gallo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AN |
IL SEGRETARIO