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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Francesco Notaro Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4147/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rapp.tato e difeso dall'avv. Ulderico Parte_1 C.F._1
RO ( , come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elett.te domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De
Lauzieres n. 28.
APPELLANTE
E
( ) e CP_1 C.F._3 CP_2
( , rapp.tate e difese dall'avv. Michela Antinucci C.F._4
( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello, con la quale elett.te domiciliano in Roma al Viale
Angelico n. 35.
APPELLATE
NONCHÉ
( , con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Napoli alla Via Fratelli Cervi n. 108, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te pro tempore dott. , rapp.tato e difeso Controparte_4
dall'avv. Fabio Ciappa ( ), come da mandato rilasciato su C.F._6
foglio separato, con il quale elett.te domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla
Via S. Lorenzo n. 66.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: nel riportarsi integralmente al proprio atto di appello e nell'impugnare ancora una volta, per quanto di ragione, tutto quanto ex adverso affermato, dedotto e prodotto, ribadendone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, chiede accogliersi le conclusioni già rassegnate.
Per le appellate: I - Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità
e/o illegittimità del giudizio di primo grado in accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado e reiterate alla narrativa dell'atto costitutivo ai punti
5 e 6, da intendersi qui per trascritte, con speciale riguardo alla rilevata indeterminatezza e/o difetto di specificità e/o manifesta contraddittorietà delle motivazioni di fatto e diritto poste alla base del gravame, per le causali di cui alla narrativa della memoria di costituzione, da intendersi qui per trascritte
(cfr. punto 4), con condanna alle spese di primo e secondo grado. II – Nella denegata ipotesi di reiezione delle pregresse eccezioni preliminari, dichiarare, sempre in via preliminare, l'avverso gravame inammissibile e/o illegittimo per indeterminatezza e/o difetto di specificità e/o manifesta contraddittorietà delle motivazioni di fatto e diritto poste alla base del medesimo, per le causali di cui alla narrativa dell'atto costitutivo, da intendersi qui per trascritte con particolare riferimento al punto 4. III – In difetto di accoglimento delle istanze ed eccezioni preliminari pregresse, nel merito, rigettare l'appello per le causali di cui alla narrativa e confermare la impugnata sentenza integralmente. IV –
In ogni caso, con condanna del signor al pagamento delle spese Parte_1
di lite, competenze ed onorari, 15% ed accessori di legge, anche di questo secondo grado, in favore delle signore e anche per CP_1 CP_2
lite temeraria.
Per l'appellato : ci si riporta al contenuto della comparsa di CP_3
costituzione e risposta da intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta ed alla documentazione allegata e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 13.1.2015, propose Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 6902/2014, emesso dal Tribunale di Napoli il 22.10.2014, notificato il 5.12.2014, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del , della Controparte_3
complessiva somma di € 7.224,05, a titolo di oneri condominiali per gli anni dal 2010 al 2014, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze e spese della fase monitoria.
1.1. A sostegno dedusse:
- che l'immobile sito nel era in Controparte_3
origine di proprietà del padre, che vi aveva abitato, Persona_1
unitamente al suo nucleo familiare, sino all'avvenuta separazione dalla moglie, ; CP_1
- che, in seguito alla separazione, la moglie e la figlia CP_1 CP_2
avevano continuato ad abitare nell'appartamento in questione;
[...]
- che deceduto il 6.2.2010, aveva disposto dei suoi beni con Persona_1
testamento olografo, istituendo erede universale il solo opponente, senza nulla prevedere in favore della moglie e della figlia;
- che egli nel giudizio promosso dal innanzi al Tribunale di CP_3
Benevento, con ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., aveva affermato di essere unico erede di in virtù del predetto testamento, mentre la Persona_1 madre e la sorella non si erano costituite, comunicando solo successivamente, in maniera informale, di avere esse accettato l'eredità di
Persona_1
- che gli importi a lui richiesti, essendo collegati all'utilizzo dell'immobile, si riferivano agli oneri condominiali ordinari che dovevano gravare su coloro che detenevano l'immobile e usufruivano dei servizi e delle forniture condominiali.
Tanto premesso, formulò preliminarmente istanza di chiamata in causa di e di quali soggetti passivamente legittimati CP_1 CP_2
rispetto alla domanda di pagamento degli oneri condominiali, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
Chiese, poi, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del decreto opposto, nonché accertarsi che le somme oggetto di causa erano dovute soltanto da
[...]
e e condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni CP_1 CP_2
ex art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
1.2. Costituitosi, il eccepì l'infondatezza dell'opposizione, CP_3
concludendo per il suo rigetto e, in via subordinata, in caso di chiamata in causa di e di chiese che le stesse fossero CP_1 CP_2
condannate in solido con l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.
1.3. Autorizzata, con ordinanza del 5.5.2015, la chiamata in causa di
[...]
e di queste ultime si costituirono in giudizio eccependo, CP_1 CP_2
preliminarmente, la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa, nonché per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7),
c.p.c. con riferimento alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c.
A fronte della rinotifica dell'atto di citazione, disposta con ordinanza del
24.11.2015, le chiamate in causa depositarono nuova comparsa di costituzione con cui eccepirono, in rito, che la domanda non era stata integrata e che, comunque, non era stata depositata entro il termine di cui agli artt. 165 e 269, comma 4, c.p.c. e che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Nel merito, contestarono l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che il de cuius con testamento olografo, aveva disposto dei suoi beni Persona_1
in favore del solo opponente, ledendo la loro quota di legittima e dimenticando che la era comproprietaria dell'immobile al 50%, in CP_1
virtù di comunione legale dei beni, in ragione del vincolo matrimoniale non ancora sciolto, in base alla sentenza di separazione giudiziale.
Conclusero chiedendo dichiararsi la nullità della citazione e/o la sospensione del giudizio, in attesa dell'esperimento del tentativo di conciliazione e/o della definizione del giudizio di impugnativa testamentaria e di riduzione, da esse promosso innanzi al Tribunale di Benevento, nonché chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
1.4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale, vista l'istanza del Condominio e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 186 ter c.p.c., pronunciò ordinanza di ingiunzione nei confronti di e di CP_1 CP_2
per il pagamento in solido delle somme di cui al decreto ingiuntivo e
[...]
contestualmente ammise la prova testimoniale e l'interrogatorio formale.
All'esito, il Tribunale rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e, facendo richiamo dei princìpi vigenti in materia, ritenne che legittimato al pagamento degli onere condominiali fosse il solo opponente, in quanto proprietario dell'immobile, sottolineando che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in capo alla , in sede di separazione CP_1
coniugale, oltre che non provato, aveva perso efficacia con la morte del e che gli oneri condominiali richiesti erano riferibili ai periodi CP_2
successivi al suo decesso.
Il Tribunale dichiarò infondate le eccezioni in rito formulate dalle terze chiamate, sul presupposto che l'atto rinnovato aveva sanato il vizio, non arrecando alcun pregiudizio neppure all'esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dalle argomentazioni svolte, e che non erano legittimate ad eccepire l'improcedibilità della domanda, in quanto non convenute in giudizio in base alla domanda originaria ma solo destinatarie di una domanda ad essa collegata.
Il Tribunale, inoltre, rigettò la domanda di condanna avanzata nei loro confronti, ritenendo che non fossero comproprietarie dell'immobile, in quanto prive della qualità di eredi sulla base del contenuto del testamento olografo, potendo acquisirsi la stessa solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione.
Ritenne non provato neppure l'acquisto dell'immobile in comunione legale e rigettò, infine, la domanda di risarcimento per lite temeraria, non ravvisando la sussistenza dei suoi presupposti.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 2962/2020 del 24.4.2020 è stata impugnata da Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di rilevare che e sono detentrici CP_1 CP_2
dell'appartamento sito nell'edificio condominiale e che, a prescindere dall'esito dell'azione di riduzione, la è comproprietaria del cespite al CP_1
50% in quanto l'immobile era stato acquistato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni ed è altresì titolare del diritto potestativo di abitazione ex art. 540 c.c., in quanto coniuge superstite, e deduce in proposito che tali circostanze, siccome provate e non contestate dalle terze chiamate, avrebbero dovuto spingere il giudice di primo grado a condannarle al pagamento degli oneri condominiali o, in via subordinata, ad applicare le regole della solidarietà passiva.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna disposta a suo carico per il pagamento degli oneri condominiali, evidenziando a riguardo che questi, in quanto riferibili alle spese ordinarie, collegate all'utilizzo dell'immobile, devono gravare sulle terze chiamate che abitano nell'appartamento e chiede, in proposito, l'ammissione di una consulenza tecnica-contabile al fine di verificare la natura delle quote in questione.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneità della condanna a suo carico delle spese di lite, sottolineando l'omessa considerazione del contegno processuale delle terze chiamate, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a disporre la condanna a loro carico o a compensare le spese.
2.5. Costituitesi, e hanno eccepito, in rito, CP_1 CP_2
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e hanno riproposto le eccezioni – già sollevate in primo grado – di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, 164 e 269, comma 4, c.p.c.. Nel merito, hanno contestato l'avverso dedotto, per manifesta infondatezza, deducendo che non usufruisce dell'immobile dal 2004, in quanto residente CP_2
altrove, e che l'accertamento della comproprietà al 50% in capo alla CP_1
è domanda nuova ex art. 345 c.p.c. e comunque non provata.
2.6. Si è costituito anche il che ha Controparte_3
eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e, in via subordinata, di disporre la condanna a carico dell'appellante e delle altre appellate, trattandosi di debitori solidali.
§.
3. La Corte, all'esito dell'udienza del 05.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo, evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
3.2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per l'indeterminatezza dell'oggetto e per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., concernente la decadenza dalle eccezioni d'incompetenza per materia, valore o territorio, in quanto si tratta di nullità sanate in primo grado dalla rinnovazione dell'atto introduttivo e dalla costituzione delle terze chiamate e di questioni sulle quali il Tribunale si è anche pronunciato in sentenza con argomentazioni che non sono state impugnate dalle parti interessate.
A ciò va aggiunto che le appellate non solo non hanno chiarito né provato in che modo il proprio diritto di difesa sia stato leso o compresso dai denunciati profili di illegittimità ma, con riferimento alla nullità della citazione per l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., con la seconda comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, a fronte della già avvenuta rinnovazione dell'atto introduttivo, hanno anche svolto difese nel merito, non limitandosi alla sola deduzione della nullità, assumendo, quindi, un contegno che, come affermato dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 28646/2020; Cass. 21910/2014), integra sanatoria della nullità della citazione.
3.3. Tanto considerato in via preliminare, vanno esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, i primi due motivi di gravame, concernenti la legittimazione per il pagamento dei debiti condominiali sorti dopo la morte del de cuius in capo a e in ragione del loro utilizzo CP_1 CP_2
dell'immobile, della titolarità del diritto di proprietà sul cespite al 50% e del diritto potestativo di abitazione ex art. 540 c.c., in capo alla , nonché CP_1
della natura ordinaria degli oneri in questione in quanto riferibili alle spese ordinarie collegate all'utilizzo dell'immobile.
Le censure appaiono infondate e vanno dunque disattese per le ragioni che seguono.
3.4. Va considerato, in primo luogo, che il debito relativo alle spese condominiali, in quanto maturate dopo la morte del proprietario dell'appartamento, assume la qualità di debito ereditario, soggiacendo così al disposto di cui all'art. 752 c.c., che disciplina la ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (cfr. Cass. 14063/2000).
Orbene, nella specie, la qualità di erede spetta soltanto all'appellante, poiché si è qualificato proprietario esclusivo dell'appartamento sito nell'edificio condominiale in forza di successione testamentaria del defunto padre che con testamento olografo lo aveva istituito erede Persona_1
universale, disponendo di tutti i beni in suo favore, senza nulla prevedere in favore della moglie e della figlia.
Al contrario, le appellate e non rivestono la CP_1 CP_2
qualità di eredi, proprio perché escluse dalla successione testamentaria, le quali vanno qualificate come legittimarie totalmente pretermesse che, come noto, al momento dell'apertura della successione ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, non acquistano la qualità di eredi, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo eventualmente conseguire i loro diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e, quindi, dopo il riconoscimento dei loro diritti di legittimarie
(cfr. Cass. 2914/2020). Pertanto, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, ne segue che passivamente legittimato al pagamento degli oneri condominiali è il solo appellante in quanto unico erede, essendo irrilevante la circostanza che, in seguito alla morte del padre, la madre e la sorella hanno continuato ad abitare l'immobile e che gli oneri condominiali richiesti siano connessi al suo utilizzo.
Va ricordato, in proposito, che il pagamento degli oneri condominiali costituisce un'obbligazione propter rem per la quale la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, sicché l'amministratore del ha diritto – ai sensi del CP_3
combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal proprietario dell'unità immobiliare, restando esclusa un'azione diretta nei confronti del conduttore o di chiunque altro possa apparire proprietario della singola unità immobiliare, “poiché difettano, nei rapporti fra condominio
e singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede” (cfr. Cass. 16613/2022 che, a sua volta, richiama Cass. 27162/2018). Ne consegue che è tenuto a pagare gli oneri condominiali esclusivamente il proprietario dell'unità immobiliare e non il conduttore, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del (cfr. Cass. 17039/2007) CP_3
3.5. A ciò va aggiunto che la circostanza che la fosse comproprietaria CP_1
dell'immobile al 50%, in virtù della comunione degli acquisti effettuati durante il matrimonio, eccepita da è rimasta indimostrata. Parte_1
L'eccezione, infatti, è stata proposta successivamente alla scadenza delle preclusioni probatorie, all'esito del rendimento dell'interrogatorio formale da parte di e non v'era, in atti, alcun elemento comprovante la CP_5
formulata eccezione.
Come ha infatti chiarito la Suprema Corte, “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (cfr.
Cass. 3765/2021)
Orbene, nella specie, la questione della comproprietà in capo alla , è CP_1
un'eccezione impeditiva idonea a paralizzare, in tutto o in parte, l'efficacia della pretesa avanzata dal Condominio, sollevata dal solo all'esito CP_2
dell'interrogatorio formale, in assenza di elementi di prova.
Inoltre, rileva la Corte, la vicenda successoria e, quindi, la proprietà dell'immobile, è molto controversa tra le parti che, nel primo grado di questo giudizio, hanno prodotto documentazione comprovante l'esistenza di contenzioso tra esse, avente ad oggetto non solo la riduzione del testamento di per lesione di legittima, ma anche l'oggetto stesso del Persona_1
testamento, e segnatamente l'accertamento della titolarità dell'immobile di cui al presente giudizio, se questo fosse interamente di proprietà del de cuius, ovvero se egli ne fosse proprietario solo al 50%. L'assunto di Parte_1
di essere mero comproprietario dell'immobile in questione, in quanto il proprio dante causa ne era proprietario al 50% con la coniuge, appare quindi in netta antitesi con le difese da lui esplicate nel giudizio di riduzione del testamento, ove egli ha invece sostenuto di essere proprietario dell'intero immobile, per averlo ricevuto per testamento dal proprio padre, che ben ne aveva disposto testamentariamente, risultandone, anche catastalmente, proprietario per 1000/1000esimi.
3.6. Inoltre, è altrettanto infondato, oltre che indimostrato, l'assunto secondo cui la legittimazione al pagamento degli oneri condominiali spetta, per l'intero o pro quota, alla , nella qualità di assegnataria della casa CP_1
familiare, per effetto del provvedimento giudiziale di separazione, e di coniuge superstite a cui spettano, in base all'art. 540, comma 2, c.c., i diritti di abitazione e di uso.
Va rammentato, a tal riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito di recente che “il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche ai terzi, è tuttavia un diritto personale di godimento “sui generis” (Cass. Sez. Unite 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. Sez. Unite 21 luglio
2004, n. 13603; Cass. Sez. Unite 29 settembre 2014, n. 20448), sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell'amministratore condominiale – ai sensi degli artt. 1123, 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dell'assegnatario della singola unità immobiliare” (Cass. 16613/2022).
3.7. Ne consegue che resta assorbita la questione dell'accertamento della natura degli oneri condominiali richiesti, se siano, cioè, riferibili a spese ordinarie o straordinarie, per quanto appena detto.
3.8. Risulta altresì infondato il terzo motivo di appello, risultando corretta la statuizione delle spese a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
3.9. Va respinta, infine, la domanda di responsabilità aggravata avanzata da e in quanto priva di allegazione in merito ai CP_1 CP_2
danni subiti da ciascuna parte appellata, rientrando l'istituto in questione nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo (C. Cost.
435/2008).
A quest'ultimo riguardo, va ricordato che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. 18036/2022;
Cass. 9532/2017), risultando il principio applicabile anche all'ipotesi speculare, qual è quella in esame, per cui nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello, non sussiste un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
§.
4. L'appello proposto da va dunque rigettato e le spese di lite, Parte_1
liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori tra i minimi ed i medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito per il
, avv. Ciappa, dichiaratosi Controparte_3
antistatario; sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2962/2020 del Parte_1
24.4.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00
[...] per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Ciappa dichiaratosi antistatario;
3. Condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00 per CP_2
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Ciappa dichiaratosi antistatario
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Francesco Notaro Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4147/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rapp.tato e difeso dall'avv. Ulderico Parte_1 C.F._1
RO ( , come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elett.te domicilia in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De
Lauzieres n. 28.
APPELLANTE
E
( ) e CP_1 C.F._3 CP_2
( , rapp.tate e difese dall'avv. Michela Antinucci C.F._4
( ), come da procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello, con la quale elett.te domiciliano in Roma al Viale
Angelico n. 35.
APPELLATE
NONCHÉ
( , con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Napoli alla Via Fratelli Cervi n. 108, in persona dell'Amministratore e legale rapp.te pro tempore dott. , rapp.tato e difeso Controparte_4
dall'avv. Fabio Ciappa ( ), come da mandato rilasciato su C.F._6
foglio separato, con il quale elett.te domicilia in Mugnano di Napoli (NA) alla
Via S. Lorenzo n. 66.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: nel riportarsi integralmente al proprio atto di appello e nell'impugnare ancora una volta, per quanto di ragione, tutto quanto ex adverso affermato, dedotto e prodotto, ribadendone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, chiede accogliersi le conclusioni già rassegnate.
Per le appellate: I - Preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità e/o nullità
e/o illegittimità del giudizio di primo grado in accoglimento delle eccezioni formulate in primo grado e reiterate alla narrativa dell'atto costitutivo ai punti
5 e 6, da intendersi qui per trascritte, con speciale riguardo alla rilevata indeterminatezza e/o difetto di specificità e/o manifesta contraddittorietà delle motivazioni di fatto e diritto poste alla base del gravame, per le causali di cui alla narrativa della memoria di costituzione, da intendersi qui per trascritte
(cfr. punto 4), con condanna alle spese di primo e secondo grado. II – Nella denegata ipotesi di reiezione delle pregresse eccezioni preliminari, dichiarare, sempre in via preliminare, l'avverso gravame inammissibile e/o illegittimo per indeterminatezza e/o difetto di specificità e/o manifesta contraddittorietà delle motivazioni di fatto e diritto poste alla base del medesimo, per le causali di cui alla narrativa dell'atto costitutivo, da intendersi qui per trascritte con particolare riferimento al punto 4. III – In difetto di accoglimento delle istanze ed eccezioni preliminari pregresse, nel merito, rigettare l'appello per le causali di cui alla narrativa e confermare la impugnata sentenza integralmente. IV –
In ogni caso, con condanna del signor al pagamento delle spese Parte_1
di lite, competenze ed onorari, 15% ed accessori di legge, anche di questo secondo grado, in favore delle signore e anche per CP_1 CP_2
lite temeraria.
Per l'appellato : ci si riporta al contenuto della comparsa di CP_3
costituzione e risposta da intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta ed alla documentazione allegata e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese di lite con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Impugna e contesta ancora una volta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, prodotto e concluso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 13.1.2015, propose Parte_1
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 6902/2014, emesso dal Tribunale di Napoli il 22.10.2014, notificato il 5.12.2014, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del , della Controparte_3
complessiva somma di € 7.224,05, a titolo di oneri condominiali per gli anni dal 2010 al 2014, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze e spese della fase monitoria.
1.1. A sostegno dedusse:
- che l'immobile sito nel era in Controparte_3
origine di proprietà del padre, che vi aveva abitato, Persona_1
unitamente al suo nucleo familiare, sino all'avvenuta separazione dalla moglie, ; CP_1
- che, in seguito alla separazione, la moglie e la figlia CP_1 CP_2
avevano continuato ad abitare nell'appartamento in questione;
[...]
- che deceduto il 6.2.2010, aveva disposto dei suoi beni con Persona_1
testamento olografo, istituendo erede universale il solo opponente, senza nulla prevedere in favore della moglie e della figlia;
- che egli nel giudizio promosso dal innanzi al Tribunale di CP_3
Benevento, con ricorso ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., aveva affermato di essere unico erede di in virtù del predetto testamento, mentre la Persona_1 madre e la sorella non si erano costituite, comunicando solo successivamente, in maniera informale, di avere esse accettato l'eredità di
Persona_1
- che gli importi a lui richiesti, essendo collegati all'utilizzo dell'immobile, si riferivano agli oneri condominiali ordinari che dovevano gravare su coloro che detenevano l'immobile e usufruivano dei servizi e delle forniture condominiali.
Tanto premesso, formulò preliminarmente istanza di chiamata in causa di e di quali soggetti passivamente legittimati CP_1 CP_2
rispetto alla domanda di pagamento degli oneri condominiali, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
Chiese, poi, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia del decreto opposto, nonché accertarsi che le somme oggetto di causa erano dovute soltanto da
[...]
e e condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni CP_1 CP_2
ex art. 96 c.p.c., oltre che al pagamento delle spese di lite.
1.2. Costituitosi, il eccepì l'infondatezza dell'opposizione, CP_3
concludendo per il suo rigetto e, in via subordinata, in caso di chiamata in causa di e di chiese che le stesse fossero CP_1 CP_2
condannate in solido con l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto.
1.3. Autorizzata, con ordinanza del 5.5.2015, la chiamata in causa di
[...]
e di queste ultime si costituirono in giudizio eccependo, CP_1 CP_2
preliminarmente, la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e dei fatti posti a fondamento della stessa, nonché per mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, n. 7),
c.p.c. con riferimento alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c.
A fronte della rinotifica dell'atto di citazione, disposta con ordinanza del
24.11.2015, le chiamate in causa depositarono nuova comparsa di costituzione con cui eccepirono, in rito, che la domanda non era stata integrata e che, comunque, non era stata depositata entro il termine di cui agli artt. 165 e 269, comma 4, c.p.c. e che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Nel merito, contestarono l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che il de cuius con testamento olografo, aveva disposto dei suoi beni Persona_1
in favore del solo opponente, ledendo la loro quota di legittima e dimenticando che la era comproprietaria dell'immobile al 50%, in CP_1
virtù di comunione legale dei beni, in ragione del vincolo matrimoniale non ancora sciolto, in base alla sentenza di separazione giudiziale.
Conclusero chiedendo dichiararsi la nullità della citazione e/o la sospensione del giudizio, in attesa dell'esperimento del tentativo di conciliazione e/o della definizione del giudizio di impugnativa testamentaria e di riduzione, da esse promosso innanzi al Tribunale di Benevento, nonché chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria.
1.4. Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Tribunale, vista l'istanza del Condominio e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 186 ter c.p.c., pronunciò ordinanza di ingiunzione nei confronti di e di CP_1 CP_2
per il pagamento in solido delle somme di cui al decreto ingiuntivo e
[...]
contestualmente ammise la prova testimoniale e l'interrogatorio formale.
All'esito, il Tribunale rigettò l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e, facendo richiamo dei princìpi vigenti in materia, ritenne che legittimato al pagamento degli onere condominiali fosse il solo opponente, in quanto proprietario dell'immobile, sottolineando che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in capo alla , in sede di separazione CP_1
coniugale, oltre che non provato, aveva perso efficacia con la morte del e che gli oneri condominiali richiesti erano riferibili ai periodi CP_2
successivi al suo decesso.
Il Tribunale dichiarò infondate le eccezioni in rito formulate dalle terze chiamate, sul presupposto che l'atto rinnovato aveva sanato il vizio, non arrecando alcun pregiudizio neppure all'esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dalle argomentazioni svolte, e che non erano legittimate ad eccepire l'improcedibilità della domanda, in quanto non convenute in giudizio in base alla domanda originaria ma solo destinatarie di una domanda ad essa collegata.
Il Tribunale, inoltre, rigettò la domanda di condanna avanzata nei loro confronti, ritenendo che non fossero comproprietarie dell'immobile, in quanto prive della qualità di eredi sulla base del contenuto del testamento olografo, potendo acquisirsi la stessa solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione.
Ritenne non provato neppure l'acquisto dell'immobile in comunione legale e rigettò, infine, la domanda di risarcimento per lite temeraria, non ravvisando la sussistenza dei suoi presupposti.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 2962/2020 del 24.4.2020 è stata impugnata da Parte_1
2.1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di rilevare che e sono detentrici CP_1 CP_2
dell'appartamento sito nell'edificio condominiale e che, a prescindere dall'esito dell'azione di riduzione, la è comproprietaria del cespite al CP_1
50% in quanto l'immobile era stato acquistato dal coniuge in regime di comunione legale dei beni ed è altresì titolare del diritto potestativo di abitazione ex art. 540 c.c., in quanto coniuge superstite, e deduce in proposito che tali circostanze, siccome provate e non contestate dalle terze chiamate, avrebbero dovuto spingere il giudice di primo grado a condannarle al pagamento degli oneri condominiali o, in via subordinata, ad applicare le regole della solidarietà passiva.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della condanna disposta a suo carico per il pagamento degli oneri condominiali, evidenziando a riguardo che questi, in quanto riferibili alle spese ordinarie, collegate all'utilizzo dell'immobile, devono gravare sulle terze chiamate che abitano nell'appartamento e chiede, in proposito, l'ammissione di una consulenza tecnica-contabile al fine di verificare la natura delle quote in questione.
2.3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erroneità della condanna a suo carico delle spese di lite, sottolineando l'omessa considerazione del contegno processuale delle terze chiamate, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a disporre la condanna a loro carico o a compensare le spese.
2.5. Costituitesi, e hanno eccepito, in rito, CP_1 CP_2
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e hanno riproposto le eccezioni – già sollevate in primo grado – di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, 164 e 269, comma 4, c.p.c.. Nel merito, hanno contestato l'avverso dedotto, per manifesta infondatezza, deducendo che non usufruisce dell'immobile dal 2004, in quanto residente CP_2
altrove, e che l'accertamento della comproprietà al 50% in capo alla CP_1
è domanda nuova ex art. 345 c.p.c. e comunque non provata.
2.6. Si è costituito anche il che ha Controparte_3
eccepito l'infondatezza dell'appello, chiedendo di confermare la sentenza impugnata e, in via subordinata, di disporre la condanna a carico dell'appellante e delle altre appellate, trattandosi di debitori solidali.
§.
3. La Corte, all'esito dell'udienza del 05.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'impugnazione soddisfa il requisito formale prescritto dalla norma invocata, nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalle parti appellate, in tal modo, evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
3.2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per l'indeterminatezza dell'oggetto e per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 38 c.p.c., concernente la decadenza dalle eccezioni d'incompetenza per materia, valore o territorio, in quanto si tratta di nullità sanate in primo grado dalla rinnovazione dell'atto introduttivo e dalla costituzione delle terze chiamate e di questioni sulle quali il Tribunale si è anche pronunciato in sentenza con argomentazioni che non sono state impugnate dalle parti interessate.
A ciò va aggiunto che le appellate non solo non hanno chiarito né provato in che modo il proprio diritto di difesa sia stato leso o compresso dai denunciati profili di illegittimità ma, con riferimento alla nullità della citazione per l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., con la seconda comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, a fronte della già avvenuta rinnovazione dell'atto introduttivo, hanno anche svolto difese nel merito, non limitandosi alla sola deduzione della nullità, assumendo, quindi, un contegno che, come affermato dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. 28646/2020; Cass. 21910/2014), integra sanatoria della nullità della citazione.
3.3. Tanto considerato in via preliminare, vanno esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi, i primi due motivi di gravame, concernenti la legittimazione per il pagamento dei debiti condominiali sorti dopo la morte del de cuius in capo a e in ragione del loro utilizzo CP_1 CP_2
dell'immobile, della titolarità del diritto di proprietà sul cespite al 50% e del diritto potestativo di abitazione ex art. 540 c.c., in capo alla , nonché CP_1
della natura ordinaria degli oneri in questione in quanto riferibili alle spese ordinarie collegate all'utilizzo dell'immobile.
Le censure appaiono infondate e vanno dunque disattese per le ragioni che seguono.
3.4. Va considerato, in primo luogo, che il debito relativo alle spese condominiali, in quanto maturate dopo la morte del proprietario dell'appartamento, assume la qualità di debito ereditario, soggiacendo così al disposto di cui all'art. 752 c.c., che disciplina la ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto (cfr. Cass. 14063/2000).
Orbene, nella specie, la qualità di erede spetta soltanto all'appellante, poiché si è qualificato proprietario esclusivo dell'appartamento sito nell'edificio condominiale in forza di successione testamentaria del defunto padre che con testamento olografo lo aveva istituito erede Persona_1
universale, disponendo di tutti i beni in suo favore, senza nulla prevedere in favore della moglie e della figlia.
Al contrario, le appellate e non rivestono la CP_1 CP_2
qualità di eredi, proprio perché escluse dalla successione testamentaria, le quali vanno qualificate come legittimarie totalmente pretermesse che, come noto, al momento dell'apertura della successione ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, non acquistano la qualità di eredi, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo eventualmente conseguire i loro diritti solo dopo l'utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e, quindi, dopo il riconoscimento dei loro diritti di legittimarie
(cfr. Cass. 2914/2020). Pertanto, applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, ne segue che passivamente legittimato al pagamento degli oneri condominiali è il solo appellante in quanto unico erede, essendo irrilevante la circostanza che, in seguito alla morte del padre, la madre e la sorella hanno continuato ad abitare l'immobile e che gli oneri condominiali richiesti siano connessi al suo utilizzo.
Va ricordato, in proposito, che il pagamento degli oneri condominiali costituisce un'obbligazione propter rem per la quale la qualità di debitore dipende dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, sicché l'amministratore del ha diritto – ai sensi del CP_3
combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal proprietario dell'unità immobiliare, restando esclusa un'azione diretta nei confronti del conduttore o di chiunque altro possa apparire proprietario della singola unità immobiliare, “poiché difettano, nei rapporti fra condominio
e singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede” (cfr. Cass. 16613/2022 che, a sua volta, richiama Cass. 27162/2018). Ne consegue che è tenuto a pagare gli oneri condominiali esclusivamente il proprietario dell'unità immobiliare e non il conduttore, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del (cfr. Cass. 17039/2007) CP_3
3.5. A ciò va aggiunto che la circostanza che la fosse comproprietaria CP_1
dell'immobile al 50%, in virtù della comunione degli acquisti effettuati durante il matrimonio, eccepita da è rimasta indimostrata. Parte_1
L'eccezione, infatti, è stata proposta successivamente alla scadenza delle preclusioni probatorie, all'esito del rendimento dell'interrogatorio formale da parte di e non v'era, in atti, alcun elemento comprovante la CP_5
formulata eccezione.
Come ha infatti chiarito la Suprema Corte, “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (cfr.
Cass. 3765/2021)
Orbene, nella specie, la questione della comproprietà in capo alla , è CP_1
un'eccezione impeditiva idonea a paralizzare, in tutto o in parte, l'efficacia della pretesa avanzata dal Condominio, sollevata dal solo all'esito CP_2
dell'interrogatorio formale, in assenza di elementi di prova.
Inoltre, rileva la Corte, la vicenda successoria e, quindi, la proprietà dell'immobile, è molto controversa tra le parti che, nel primo grado di questo giudizio, hanno prodotto documentazione comprovante l'esistenza di contenzioso tra esse, avente ad oggetto non solo la riduzione del testamento di per lesione di legittima, ma anche l'oggetto stesso del Persona_1
testamento, e segnatamente l'accertamento della titolarità dell'immobile di cui al presente giudizio, se questo fosse interamente di proprietà del de cuius, ovvero se egli ne fosse proprietario solo al 50%. L'assunto di Parte_1
di essere mero comproprietario dell'immobile in questione, in quanto il proprio dante causa ne era proprietario al 50% con la coniuge, appare quindi in netta antitesi con le difese da lui esplicate nel giudizio di riduzione del testamento, ove egli ha invece sostenuto di essere proprietario dell'intero immobile, per averlo ricevuto per testamento dal proprio padre, che ben ne aveva disposto testamentariamente, risultandone, anche catastalmente, proprietario per 1000/1000esimi.
3.6. Inoltre, è altrettanto infondato, oltre che indimostrato, l'assunto secondo cui la legittimazione al pagamento degli oneri condominiali spetta, per l'intero o pro quota, alla , nella qualità di assegnataria della casa CP_1
familiare, per effetto del provvedimento giudiziale di separazione, e di coniuge superstite a cui spettano, in base all'art. 540, comma 2, c.c., i diritti di abitazione e di uso.
Va rammentato, a tal riguardo, che la Suprema Corte ha chiarito di recente che “il diritto di godimento della casa familiare spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), in forza di provvedimento giudiziale opponibile anche ai terzi, è tuttavia un diritto personale di godimento “sui generis” (Cass. Sez. Unite 26 luglio 2002, n. 11096; Cass. Sez. Unite 21 luglio
2004, n. 13603; Cass. Sez. Unite 29 settembre 2014, n. 20448), sicché esso non rileva ai fini della pretesa dell'amministratore condominiale – ai sensi degli artt. 1123, 1130 n. 3 c.c. e 63, comma 1, disp. att. c.c. – volta a riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune, restando esclusa un'azione diretta nei confronti dell'assegnatario della singola unità immobiliare” (Cass. 16613/2022).
3.7. Ne consegue che resta assorbita la questione dell'accertamento della natura degli oneri condominiali richiesti, se siano, cioè, riferibili a spese ordinarie o straordinarie, per quanto appena detto.
3.8. Risulta altresì infondato il terzo motivo di appello, risultando corretta la statuizione delle spese a carico dell'opponente in applicazione del principio della soccombenza.
3.9. Va respinta, infine, la domanda di responsabilità aggravata avanzata da e in quanto priva di allegazione in merito ai CP_1 CP_2
danni subiti da ciascuna parte appellata, rientrando l'istituto in questione nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo (C. Cost.
435/2008).
A quest'ultimo riguardo, va ricordato che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. 18036/2022;
Cass. 9532/2017), risultando il principio applicabile anche all'ipotesi speculare, qual è quella in esame, per cui nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e di rigetto dell'appello, non sussiste un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.
§.
4. L'appello proposto da va dunque rigettato e le spese di lite, Parte_1
liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori tra i minimi ed i medi, attesa la non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito per il
, avv. Ciappa, dichiaratosi Controparte_3
antistatario; sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2962/2020 del Parte_1
24.4.2020, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00
[...] per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Ciappa dichiaratosi antistatario;
3. Condanna al pagamento in favore di e di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.200,00 per CP_2
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Ciappa dichiaratosi antistatario
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore