Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLA A
Assegno integrativo mensile netto spettante al
personale della Magistratura dal 1 gennaio 1954 C A T E G O R I A Importo mensile netto dell'assegno integrativo
TABELLA B
Assegno integrativo mensile netto spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, dal 1 gennaio 1954. C A T E G O R I A Importo mensile netto dell'assegno integrativo
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TABELLA A
Assegno integrativo mensile netto spettante al
personale della Magistratura dal 1 gennaio 1954 C A T E G O R I A Importo mensile netto dell'assegno integrativo
TABELLA B
Assegno integrativo mensile netto spettante ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, dal 1 gennaio 1954. C A T E G O R I A Importo mensile netto dell'assegno integrativo