TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 10/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ),entrambi con il patrocinio dell'avv. GALLIZZI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE e elettivamente domiciliati in Via Porta Pretoria, 27 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. GALLIZZI GIUSEPPE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo deIGnare, ai sensi dell'art. 473 bis.51,
3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio
con sentenza Voglia provvedere per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra convenute, disponendo lo scioglimento della comunione legale dei beni. pagina 1 di 5 I IGnori e con la sottoscrizione del Parte_2 Parte_1
presente ricorso fanno richiesta esplicita di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice l'udienza con il deposito di note scritte.
CONDIZIONI:
1.i coniugi vivranno separati e stabiliranno ove meglio credono il proprio domicilio, come di fatto già avvenuto, rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
2.il figlio minore è posto in affidamento condiviso ad entrambi i genitori:
3.i ricorrenti dichiarano di gestire il diritto di visita con il minore compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolasti del bimbo e, in ogni caso, con riferimento alle ferie del periodo estivo il piccolo trascorrerà con ogni genitore 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi, in periodi da concordare di volta in volta tra le parti;
4.per quel che riguarda le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, le varie festività con ciascuno dei genitori salvo diversi accordi tra gli stessi avendo cura di venire incontro alle eIGenze affettive ed emotive del figlio in considerazione dell'età e delle abitudini del minore;
5.in merito ai rapporti patrimoniali, il IG. si impegna, Pt_2
entro e non oltre il prossimo mese di Dicembre 2026, a corrispondere alla IG.ra , tramite rogito notarile, il 50% del valore Pt_1
economico dell'immobile ad oggi di proprietà dei ricorrenti per la quota di 1/2 ciascuno, immobile adibito in passato a casa coniugale ed ove risiede attualmente il IG. Pt_2
6.i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti pagina 2 di 5 e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa a titolo di contributi per il mantenimento, anche a favore del figlio minore. I ricorrenti infatti provvederanno, come già di fatto avviene, a sostenere comunemente tutti i fabbisogni primari ed economici del minore;
7.le spese straordinarie, individuate dal protocollo del Tribunale di
Aosta che farà parte del presente accordo e si produce quale doc. 5,
saranno suddivise al 50% tra i genitori;
8.assegno unico spettante al 50% a ciascun genitore;
9.i coniugi prenderanno insieme tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione e salute del figlio;
10.i ricorrenti si danno reciprocamente il consenso per il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del figlio;
11.le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (la
IGnora è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” Pt_1
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 26 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
pagina 3 di 5 Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato ad [...], il [...], C.F Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 23 settembre 2019 in Thira (Grecia) e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Aymavilles al n.1 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AYMAVILLES per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConIGlio del 10/6/2025
pagina 4 di 5 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ),entrambi con il patrocinio dell'avv. GALLIZZI Parte_2 C.F._2
GIUSEPPE e elettivamente domiciliati in Via Porta Pretoria, 27 11100 Aosta presso lo studio dell'avv. GALLIZZI GIUSEPPE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo deIGnare, ai sensi dell'art. 473 bis.51,
3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio
con sentenza Voglia provvedere per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra convenute, disponendo lo scioglimento della comunione legale dei beni. pagina 1 di 5 I IGnori e con la sottoscrizione del Parte_2 Parte_1
presente ricorso fanno richiesta esplicita di volersi avvalere della facoltà di far sostituire dal Giudice l'udienza con il deposito di note scritte.
CONDIZIONI:
1.i coniugi vivranno separati e stabiliranno ove meglio credono il proprio domicilio, come di fatto già avvenuto, rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro;
2.il figlio minore è posto in affidamento condiviso ad entrambi i genitori:
3.i ricorrenti dichiarano di gestire il diritto di visita con il minore compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolasti del bimbo e, in ogni caso, con riferimento alle ferie del periodo estivo il piccolo trascorrerà con ogni genitore 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi, in periodi da concordare di volta in volta tra le parti;
4.per quel che riguarda le vacanze natalizie e le vacanze pasquali il minore trascorrerà, ad anni alterni, le varie festività con ciascuno dei genitori salvo diversi accordi tra gli stessi avendo cura di venire incontro alle eIGenze affettive ed emotive del figlio in considerazione dell'età e delle abitudini del minore;
5.in merito ai rapporti patrimoniali, il IG. si impegna, Pt_2
entro e non oltre il prossimo mese di Dicembre 2026, a corrispondere alla IG.ra , tramite rogito notarile, il 50% del valore Pt_1
economico dell'immobile ad oggi di proprietà dei ricorrenti per la quota di 1/2 ciascuno, immobile adibito in passato a casa coniugale ed ove risiede attualmente il IG. Pt_2
6.i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti pagina 2 di 5 e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa a titolo di contributi per il mantenimento, anche a favore del figlio minore. I ricorrenti infatti provvederanno, come già di fatto avviene, a sostenere comunemente tutti i fabbisogni primari ed economici del minore;
7.le spese straordinarie, individuate dal protocollo del Tribunale di
Aosta che farà parte del presente accordo e si produce quale doc. 5,
saranno suddivise al 50% tra i genitori;
8.assegno unico spettante al 50% a ciascun genitore;
9.i coniugi prenderanno insieme tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione e salute del figlio;
10.i ricorrenti si danno reciprocamente il consenso per il rinnovo della carta d'identità, del passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio del figlio;
11.le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti (la
IGnora è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.” Pt_1
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 26 febbraio 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
pagina 3 di 5 Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse del figlio e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
e nato ad [...], il [...], C.F Parte_2
C.F._2
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 23 settembre 2019 in Thira (Grecia) e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di
Aymavilles al n.1 parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
AYMAVILLES per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di ConIGlio del 10/6/2025
pagina 4 di 5 Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5