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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/02/2024, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 742 del Ruolo Generale dell'anno
2021 promossa con ricorso da:
Parte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Scandiano piazza Spallanzani n.13 presso e nello studio dell'avv. Nico Vaccari che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
Contro
Controparte_1
In persona del direttore pro tempore rappresentato e difeso dai dott. Lorenzo Furia e
Fabio Orazio Antonio Pulvirenti
RESISTENTE
In punto a : opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
1 Come da verbale d'udienza del 29 febbraio 2024
Cont Il procuratore dell' ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 29 febbraio 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2021 e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice
Cont del lavoro, chiedendo che il tribunale adito annullasse l'ordinanza - ingiunzione dell' di - Sede di Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
N. 166/2021 (prot. N. 28666) del 18/10/2021 perché infondata in fatto e in
[...]
diritto.
Chiedevano in subordine che il tribunale adito riformasse l' ordinanza - ingiunzione dell' - Sede di Controparte_1 CP_1
N. 166/2021 (prot. N. 28666) del 18/10/2021, riducendo le sanzioni
[...]
amministrative pecuniarie irrogate nella misura del minimo edittale, ovvero in una minor misura più congrua alla gravità del fatto.
Chiedevano che in caso di condanna al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie il tribunale disponesse il pagamento rateale delle somme dovute, ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981, ricorrendone i presupposti, nella misura di trenta rate mensili, ovvero nel minor numero di rate ritenuto congruo, valutata la condizione degli obbligati.
Esponevano dettagliatamente le sue ragioni.
Con Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 18 novembre 2021 l' chiedendo che il tribunale adito in via principale di merito rigettasse l'opposizione poiché infondata con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione n.
166/2021, prot. n. 28666 del 18 ottobre 2021, di complessivi euro 68.030,00
2 Domandava in via subordinata che il tribunale condannasse le parti in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell' di della Controparte_1 CP_1
minor somma ritenuta congrua.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
Si rileva, innanzitutto, che risulta infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
La Suprema Corte ( Cass. lav n. 1786/2010) , infatti, con sentenza a Sezioni Unite ha affermato che : “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” e tale orientamento è stato confermato dalle successive pronunce ed, infatti, con sentenza n. 21146/2019 la
Suprema Corte ha parimenti affermato che: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
3 opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”
Tanto premesso occorre esaminare le violazioni contestate e poste alla base dell'ordinanza ingiunzione
Si ritiene, innanzitutto, che la contestazione n.1 relativa all'asserito rapporto di lavoro dipendente in nero tra la società ricorrente e Parte_2 Persona_1
, , Persona_2 Persona_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sia fondata. Parte_6 Parte_7 CP_3
Si osserva, infatti, che la circostanza che detti lavoratori abbiano lavorato prima della formale assunzione risulta provata, tenuto conto della documentazione in atti relativa ai contratti di lavoro, sia dalle sommarie informazioni rese dagli stessi sia dalle deposizione testimoniali in cui i testi escussi hanno confermato quanto dagli stessi dichiarata in sede di sommarie informazioni.
Né dall'istruttoria orale espletata sono emersi elementi dirimenti per disattendere le risultanze del verbale ispettivo relative alla suddetta contestazione.
Si ritiene che risulti parimenti provata la sanzione n. 2 relativa al lavoro nero da 31 a
60 giorni di effettivo lavoro per quanto riguarda considerate le due Parte_8
dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva dallo stesso confermate in sede testimoniale e la dichiarazione resa in sede ispettiva e confermata in sede testimoniale da che ha detto di aver visto lavorare a maggio Persona_1 Parte_8
2017.
La sussistenza della violazione di cui al punto 3 dell'ordinanza ingiunzione e, cioè, il non aver inviato prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni la comunicazione con modalità
4 semplificata alla DTL competente per territorio mediante sms o posta elettronica o con le altre modalità individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione ai lavoratori , , Persona_4 Persona_5
e per determinate giornate risulta provata dalla Persona_6 Persona_7
Contr documentazione prodotta da parte resistente, dal e dalle dichiarazioni di Per_5
confermate in sede di testimonianza nel presente giudizio.
Né in contrario rileva il documento n.4 di parte ricorrente in cui tra l'altro non risultano vari giorni contestati.
Del resto la stessa parte ricorrente in sede di note conclusive ha sostenuto che: “ I ricorrenti hanno prodotto le comunicazioni inviate sub doc. 4 che contiene i moduli di
“comunicazione obbligatoria intermittenti”.Purtroppo l'invio, sebbene indirizzato alla pec t” proviene da un indirizzo e-mail non Email_1
certificato, pertanto non idoneo a dare certezza della ricezione… Ne consegue che non veniva portata a termine la procedura telematica né venivano generate le ricevute di accettazione e di consegna delle pec, perché l'indirizzo del mittente non era certificato con conseguente non debenza della relativa sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione e della contribuzione richiesta in relazione alla stessa nell'avviso di addebito.”
Questa circostanza potrebbe, se del caso, incidere sull'entità della sanzione, ma non sarebbe atta ad escludere la sussistenza della contestata e provata violazione.
Considerate le deposizioni assunte e le sommarie informazioni rese dai lavoratori risulta provata anche la violazione di cui al punto 4 in relazione a più di dieci lavoratori e ciò stante la prova del lavoro nero di cui sopra si è detto che sarebbe già assorbente e considerate anche le dichiarazioni rese dai lavoratori in merito a giorni e orari lavorati.
5 Occorre, quindi, esaminare la domanda di riduzione delle sanzioni proposta da parte ricorrente.
Si ritiene che stanti le dimensioni della società e quanto dedotto in ricorso e non contestato sullo stato della società, le violazioni considerate in concreto, la natura dell'attività esercitata, le deduzioni di cui agli scritti difensivi sussistano i presupposti per ridurre le sanzioni al minimo.
Per quanto attiene alla domanda di rateizzazione della sanzione si rileva che la stessa non può essere disposta dal giudice in sede di giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma solo dall'autorità amministrativa o giudiziaria che l'ha disposta.
L'art. 26 della legge n. 689/1981 infatti prevede che: “L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta;
ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.”
Orbene come asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. civ. n.
25621/2017) “Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della l. n. 689 del 1981, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va
6 riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile.”
Da quanto sopra esposto deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere rideterminata riducendo le sanzioni al minimo edittale.
Stante la peculiarità e i motivi della decisione vanno integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 742/2021 così provvede:
1) A modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta n.166/2021 ridetermina le sanzioni nei minimi edittali
2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti
Reggio Emilia, 29 febbraio 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 742 del Ruolo Generale dell'anno
2021 promossa con ricorso da:
Parte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati a
Scandiano piazza Spallanzani n.13 presso e nello studio dell'avv. Nico Vaccari che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
Contro
Controparte_1
In persona del direttore pro tempore rappresentato e difeso dai dott. Lorenzo Furia e
Fabio Orazio Antonio Pulvirenti
RESISTENTE
In punto a : opposizione a ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
1 Come da verbale d'udienza del 29 febbraio 2024
Cont Il procuratore dell' ha così concluso:
Come da verbale d'udienza del 29 febbraio 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18 novembre 2021 e Parte_1 Parte_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice
Cont del lavoro, chiedendo che il tribunale adito annullasse l'ordinanza - ingiunzione dell' di - Sede di Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
N. 166/2021 (prot. N. 28666) del 18/10/2021 perché infondata in fatto e in
[...]
diritto.
Chiedevano in subordine che il tribunale adito riformasse l' ordinanza - ingiunzione dell' - Sede di Controparte_1 CP_1
N. 166/2021 (prot. N. 28666) del 18/10/2021, riducendo le sanzioni
[...]
amministrative pecuniarie irrogate nella misura del minimo edittale, ovvero in una minor misura più congrua alla gravità del fatto.
Chiedevano che in caso di condanna al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie il tribunale disponesse il pagamento rateale delle somme dovute, ai sensi dell'art. 26 L. 689/1981, ricorrendone i presupposti, nella misura di trenta rate mensili, ovvero nel minor numero di rate ritenuto congruo, valutata la condizione degli obbligati.
Esponevano dettagliatamente le sue ragioni.
Con Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 18 novembre 2021 l' chiedendo che il tribunale adito in via principale di merito rigettasse l'opposizione poiché infondata con conseguente conferma dell'ordinanza di ingiunzione n.
166/2021, prot. n. 28666 del 18 ottobre 2021, di complessivi euro 68.030,00
2 Domandava in via subordinata che il tribunale condannasse le parti in via tra loro solidale, al pagamento in favore dell' di della Controparte_1 CP_1
minor somma ritenuta congrua.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di testi veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
Si rileva, innanzitutto, che risulta infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981.
La Suprema Corte ( Cass. lav n. 1786/2010) , infatti, con sentenza a Sezioni Unite ha affermato che : “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.” e tale orientamento è stato confermato dalle successive pronunce ed, infatti, con sentenza n. 21146/2019 la
Suprema Corte ha parimenti affermato che: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di
3 opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”
Tanto premesso occorre esaminare le violazioni contestate e poste alla base dell'ordinanza ingiunzione
Si ritiene, innanzitutto, che la contestazione n.1 relativa all'asserito rapporto di lavoro dipendente in nero tra la società ricorrente e Parte_2 Persona_1
, , Persona_2 Persona_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
sia fondata. Parte_6 Parte_7 CP_3
Si osserva, infatti, che la circostanza che detti lavoratori abbiano lavorato prima della formale assunzione risulta provata, tenuto conto della documentazione in atti relativa ai contratti di lavoro, sia dalle sommarie informazioni rese dagli stessi sia dalle deposizione testimoniali in cui i testi escussi hanno confermato quanto dagli stessi dichiarata in sede di sommarie informazioni.
Né dall'istruttoria orale espletata sono emersi elementi dirimenti per disattendere le risultanze del verbale ispettivo relative alla suddetta contestazione.
Si ritiene che risulti parimenti provata la sanzione n. 2 relativa al lavoro nero da 31 a
60 giorni di effettivo lavoro per quanto riguarda considerate le due Parte_8
dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva dallo stesso confermate in sede testimoniale e la dichiarazione resa in sede ispettiva e confermata in sede testimoniale da che ha detto di aver visto lavorare a maggio Persona_1 Parte_8
2017.
La sussistenza della violazione di cui al punto 3 dell'ordinanza ingiunzione e, cioè, il non aver inviato prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni la comunicazione con modalità
4 semplificata alla DTL competente per territorio mediante sms o posta elettronica o con le altre modalità individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in relazione ai lavoratori , , Persona_4 Persona_5
e per determinate giornate risulta provata dalla Persona_6 Persona_7
Contr documentazione prodotta da parte resistente, dal e dalle dichiarazioni di Per_5
confermate in sede di testimonianza nel presente giudizio.
Né in contrario rileva il documento n.4 di parte ricorrente in cui tra l'altro non risultano vari giorni contestati.
Del resto la stessa parte ricorrente in sede di note conclusive ha sostenuto che: “ I ricorrenti hanno prodotto le comunicazioni inviate sub doc. 4 che contiene i moduli di
“comunicazione obbligatoria intermittenti”.Purtroppo l'invio, sebbene indirizzato alla pec t” proviene da un indirizzo e-mail non Email_1
certificato, pertanto non idoneo a dare certezza della ricezione… Ne consegue che non veniva portata a termine la procedura telematica né venivano generate le ricevute di accettazione e di consegna delle pec, perché l'indirizzo del mittente non era certificato con conseguente non debenza della relativa sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione e della contribuzione richiesta in relazione alla stessa nell'avviso di addebito.”
Questa circostanza potrebbe, se del caso, incidere sull'entità della sanzione, ma non sarebbe atta ad escludere la sussistenza della contestata e provata violazione.
Considerate le deposizioni assunte e le sommarie informazioni rese dai lavoratori risulta provata anche la violazione di cui al punto 4 in relazione a più di dieci lavoratori e ciò stante la prova del lavoro nero di cui sopra si è detto che sarebbe già assorbente e considerate anche le dichiarazioni rese dai lavoratori in merito a giorni e orari lavorati.
5 Occorre, quindi, esaminare la domanda di riduzione delle sanzioni proposta da parte ricorrente.
Si ritiene che stanti le dimensioni della società e quanto dedotto in ricorso e non contestato sullo stato della società, le violazioni considerate in concreto, la natura dell'attività esercitata, le deduzioni di cui agli scritti difensivi sussistano i presupposti per ridurre le sanzioni al minimo.
Per quanto attiene alla domanda di rateizzazione della sanzione si rileva che la stessa non può essere disposta dal giudice in sede di giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma solo dall'autorità amministrativa o giudiziaria che l'ha disposta.
L'art. 26 della legge n. 689/1981 infatti prevede che: “L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta;
ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.”
Orbene come asserito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. civ. n.
25621/2017) “Il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della l. n. 689 del 1981, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24 (connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va
6 riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile.”
Da quanto sopra esposto deriva che l'ordinanza ingiunzione deve essere rideterminata riducendo le sanzioni al minimo edittale.
Stante la peculiarità e i motivi della decisione vanno integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 742/2021 così provvede:
1) A modifica dell'ordinanza ingiunzione opposta n.166/2021 ridetermina le sanzioni nei minimi edittali
2) Compensa integralmente le spese giudiziali tra le parti
Reggio Emilia, 29 febbraio 2024
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Dott. Maria Rita Serri
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