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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.23663/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Raoul Castelli, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Jacopone da Todi 38.
RICORRENTE E
nella persona del suo Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma via C. Beccaria 29 e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Simonetta Zannini Quirini per procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 19.6.2024 e ritualmente notificato in data
5.7.2024 conveniva in giudizio l' avanzando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 C.p.c., nonché, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato ex art. 24, comma
6, D.Lgs. n. 46/1999,
Accertare e Dichiarare a) In via preliminare, attesa la sussistenza dei gravi motivi sopra indicati, sospendere, anche con decreto emesso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- CP_ ingiunzione n ingiunzione n. OI -001736248 emessa dall sede di Ostia relativa all'atto di accertamento n. .7003.18/06/2019.0104428 del 18/06/2019 riferito all'anno 2017 e CP_2 notificata il 20.5.2024; b) la nullità dell'ordinanza oggi impugnata per tutti i motivi indicati in atti;
c) Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del diritto CP_ di credito dell per spirare del termine di prescrizione quinquennale e, comunque, la nullità dell'atto impugnato per tutti i vizi meglio descritti in premessa e, pertanto, dichiarare la totale illegittimità del provvedimento opposto per tutte le ragioni indicate in atti e, per l'effetto annullare totalmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata e ogni atto alla stessa prodromico;
d) in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ricorrente per le ragioni sopra meglio spiegate;
e) In via meramente gradata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato annullamento totale dell'ordinanza opposta, accertata la buona fede del ricorrente, ridurre
l'importo della sanzione irrogata al minimo di legge;
f) il tutto con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dell'avv. Raoul castelli che si dichiara antistatario .” Deduceva il ricorrente che in data 20.5.2024 gli era stata notificata dall' CP_1 ordinanza ingiunzione n. OI -001736248 relativa all'atto di accertamento
.7003.18/06/2019.0104428 del 18/06/2019 riferito all'anno 2017 con CP_2 cui gli era stato ingiunto, quale legale rappresentante della azienda recante c.f. il pagamento della somma di euro 6628,00, per violazione P.IVA_1 dell'art. 2, c.
1- bis del decreto legge 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali o ed assistenziali) con applicazione della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, stante il mancato versamento all'istituto delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nell'anno 2017. Deduceva che l' aveva precisato che detta ordinanza veniva emanata CP_1 sulla scorta degli atti di accertamento .7003.18/06/2019.0104428 del CP_1
18/06/2019 riferito all'anno 2017 asseritamente notificato e senza motivare il procedimento;
Deduceva che il richiamato atto prodromico non era stato mai notificato né alla azienda della quale il ricorrente sarebbe stato legale rappresentante, né tantomeno, al sig. coobbligato in solido e che pertanto ignorava le Parte_1 causali poste a fondamento della ordinanza ingiunzione. Deduceva altresì che la società asserita obbligata Parte_2 principale dell'obbligazione previdenziale posta a base del provvedimento impugnato era cessata ed era stata cancellata dal registro delle imprese in data 15.4.2019, e che pertanto la citata società non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico, così come il ricorrente . Deduceva che comunque non erano state commesse le violazioni contestate delle quali non vi era traccia alcuna nel provvedimento impugnato. Chiedeva quindi l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata per i seguenti motivi:
1. Nullità della ordinanza-ingiunzione per incongruità delle somme richieste – Omessa notifica dell'atto di accertamento n.
.7003.18/06/2019.0104428 del 18/06/2019 CP_1
Deduceva al riguardo che nessun atto di accertamento era mai stato notificato e che non si comprendeva stante la carenza di motivazione la congruità dei conteggi.
2. Prescrizione delle somme richieste per le asserite violazione relative al
2017. Precisava che l'assenza di notifica dell'atto prodromico determinava la intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste relative all'anno 2017.
3. Nullità ed illegittimità della ordinanza-ingiunzione per violazione art. art. 7 dello Statuto del contribuente L.n.212/2000. Difetto di motivazione Deduceva la illegittimità della ordinanza impugnata in quanto carente di motivazione specifica in assenza della notifica dell'atto prodromico richiamato nella ordinanza.
4. Nullità della intimazione per omessa motivazione -violazione art. 3
L241/90 e 7 co. 1 L 27.07.2000 n. 12
5. Nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi su sorte sanzioni con conseguente nullità della ordinanza- ingiunzione per assoluta genericità della stessa. Violazione del diritto di difesa
6. Carenza di legittimazione passiva del CP_3
al riguardo che come si evinceva dalla visura storica della società,
[...] che allegava, il ricorrente non rivestiva alcuna carica all'interno della società posto che nell'anno 2017 la proprietà era della signora e che Persona_2 il liquidatore era . Controparte_4
Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva l eccependo la tardività della opposizione in quanto proposta CP_1 oltre i 30 giorni dalla notifica. Deduceva che il giudizio di opposizione era “chiuso” nel senso che il giudice doveva limitarsi ai motivi di opposizione lamentati da parte ricorrente e che comunque eventuali vizi dell'atto non precludevano l'esame del merito della domanda. Contestava che il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione non fosse stato notificato ed allegava notifica dello stesso in data 1.7.2019. Precisava che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' aveva CP_1 regolarmente notificato al trasgressore il verbale di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. Deduceva che il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta. Precisava che il ricorrente , nella qualità di legale rappresentante della società, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all' , aveva dichiarato di CP_1 aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e aveva omesso di versarle all' . CP_1
Deduceva che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l costituivano piena prova della Controparte_5 corresponsione delle retribuzioni Precisava che dette dichiarazioni seppure generate dal sistema informatico dell' , erano formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle CP_1 denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente Deduceva che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' avevano natura ricognitiva Controparte_5 della situazione debitoria e che la loro presentazione equivaleva all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali era stato omesso il versamento dei contributi . Deduceva che nel presente giudizio il ricorrente non aveva specificamente contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alla ordinanza ingiunzione opposta e che pertanto tale fatto doveva ritenersi pacifico. In ordine, infine, alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, deduceva che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non era oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica era tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consisteva , in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Deduceva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, andava individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Deduceva che pertanto tale obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto potesse far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che era ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.
Precisava infine che la sanzione irrogata con l'ordinanza contestata era stata ricalcolata in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Contestava poi la carenza di legittimazione passiva del ricorrente essendo lo stesso stato amministratore della società nel periodo oggetto di contestazione e cioè nell'anno 2017 come si evinceva dalla visura storica della società che allegava.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Alla udienza del 12.9.2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice all'esito della camera di consiglio accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e rinviava la causa alla udienza del 10.1.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 10.1.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Infondata è l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da . CP_1
Infatti il ricorso risulta depositato telematicamente in data 19.6.2024 e iscritto in data 20.6.2024 . Il ricorso è quindi stato proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione. Quanto al merito il ricorso è infondato. Parte ricorrente e deduce la nullità della ordinanza ingiunzione per incongruenza delle somme richieste e per omessa notifica dell'atto presupposto. Tale assunto è infondato L' ha allegato la notifica dell'atto di accertamento della violazione CP_1 relativa all'anno 2017 (Protocollo .7003.18/06/2019.0104428) del CP_1
18.6.2019 avvenuta in data 1.7.2019 a mani dello stesso ricorrente. Il citato atto recita testualmente:
“Gentile Sig. .f. Parte_1 C.F._1 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE - della società CP_6 da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell' accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa. Nell allegato Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento.
Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689….” Nell'allegato all'atto di accertamento è specificato il prospetto della inadempienze relative al periodo 1/2017-8/2017 . ( allegato ). CP_1
Poiché l'atto di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato a mani del destinatario dello stesso, nessuna prescrizione appare sussistere, avendo l'atto di accertamento interrotto i termini di prescrizione quinquennali. Dalla notifica dell'atto di accertamento alla data di notifica della ordinanza ingiunzione impugnata (20.5.2024) poi non era decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ugualmente infondate sono le censure sollevate da parte ricorrente in relazione al difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione. L'ordinanza ingiunzione infatti reca il richiamo esplicito all'atto di accertamento Protocollo .7003.18/06/2019.0104428 e conseguentemente CP_1
è adeguatamente motivata per relationem all'atto già notificato. Né appare fondata la contestazione delle somme indicate a titolo di sanzione essendo dette somme state stabilite per legge ed avendo l' precisato sia in CP_1 sede di ordinanza che nella comparsa di costituzione che dette somme sono state calcolate in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Infine infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente. Al riguardo si richiamano i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza 20517/2018 che ha precisato: “ Ed invero "Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall' autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente"
(vedi Cass. Sez. 2, n. 3879/2012).
Dalla visura storica allegata da entrambe le parti della società Parte_3
, emerge che il ricorrente è stato Amministratore Unico della società dal
[...]
28.5.2005 al 20.12.2018. Nel periodo oggetto dell'atto di accertamento della violazione (anno 2017) lo stesso quindi era l'Amministratore Unico in citata della società ed è quindi personalmente responsabile della violazione accertata relativa al mancato versamento della ritenute previdenziali indicate negli UNIEMENS. Al riguardo non può rilevare il fatto che la società sia stata Parte_3 successivamente cancellata dal registro delle imprese, in quanto l'atto di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato al soggetto responsabile di tale attività personalmente e cioè al ricorrente quale AU della citata società nell'anno 2017 e lo stesso è tenuto a rispondere personalmente di tale violazione. Inoltre si rileva come in sede di ricorso parte ricorrente non abbia contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali indicate negli UNIEMENS, avanzando tale contestazione solo nelle note conclusive e quindi tardivamente. La violazione accertata con l'atto del 19.6.2019 deve quindi ritenersi sussistente perchè non tempestivamente contestata . Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.23663/2024 R. Generale
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Raoul Castelli, giusta Parte_1 procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Jacopone da Todi 38.
RICORRENTE E
nella persona del suo Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Roma via C. Beccaria 29 e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Simonetta Zannini Quirini per procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Racc. 7131. Persona_1
RESISTENTE
all'udienza del 10.1.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 19.6.2024 e ritualmente notificato in data
5.7.2024 conveniva in giudizio l' avanzando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 C.p.c., nonché, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato ex art. 24, comma
6, D.Lgs. n. 46/1999,
Accertare e Dichiarare a) In via preliminare, attesa la sussistenza dei gravi motivi sopra indicati, sospendere, anche con decreto emesso inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza- CP_ ingiunzione n ingiunzione n. OI -001736248 emessa dall sede di Ostia relativa all'atto di accertamento n. .7003.18/06/2019.0104428 del 18/06/2019 riferito all'anno 2017 e CP_2 notificata il 20.5.2024; b) la nullità dell'ordinanza oggi impugnata per tutti i motivi indicati in atti;
c) Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del diritto CP_ di credito dell per spirare del termine di prescrizione quinquennale e, comunque, la nullità dell'atto impugnato per tutti i vizi meglio descritti in premessa e, pertanto, dichiarare la totale illegittimità del provvedimento opposto per tutte le ragioni indicate in atti e, per l'effetto annullare totalmente l'ordinanza-ingiunzione impugnata e ogni atto alla stessa prodromico;
d) in ogni caso accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ricorrente per le ragioni sopra meglio spiegate;
e) In via meramente gradata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi di mancato annullamento totale dell'ordinanza opposta, accertata la buona fede del ricorrente, ridurre
l'importo della sanzione irrogata al minimo di legge;
f) il tutto con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore dell'avv. Raoul castelli che si dichiara antistatario .” Deduceva il ricorrente che in data 20.5.2024 gli era stata notificata dall' CP_1 ordinanza ingiunzione n. OI -001736248 relativa all'atto di accertamento
.7003.18/06/2019.0104428 del 18/06/2019 riferito all'anno 2017 con CP_2 cui gli era stato ingiunto, quale legale rappresentante della azienda recante c.f. il pagamento della somma di euro 6628,00, per violazione P.IVA_1 dell'art. 2, c.
1- bis del decreto legge 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali o ed assistenziali) con applicazione della sanzione in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81, stante il mancato versamento all'istituto delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori nell'anno 2017. Deduceva che l' aveva precisato che detta ordinanza veniva emanata CP_1 sulla scorta degli atti di accertamento .7003.18/06/2019.0104428 del CP_1
18/06/2019 riferito all'anno 2017 asseritamente notificato e senza motivare il procedimento;
Deduceva che il richiamato atto prodromico non era stato mai notificato né alla azienda della quale il ricorrente sarebbe stato legale rappresentante, né tantomeno, al sig. coobbligato in solido e che pertanto ignorava le Parte_1 causali poste a fondamento della ordinanza ingiunzione. Deduceva altresì che la società asserita obbligata Parte_2 principale dell'obbligazione previdenziale posta a base del provvedimento impugnato era cessata ed era stata cancellata dal registro delle imprese in data 15.4.2019, e che pertanto la citata società non aveva mai ricevuto alcun atto prodromico, così come il ricorrente . Deduceva che comunque non erano state commesse le violazioni contestate delle quali non vi era traccia alcuna nel provvedimento impugnato. Chiedeva quindi l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata per i seguenti motivi:
1. Nullità della ordinanza-ingiunzione per incongruità delle somme richieste – Omessa notifica dell'atto di accertamento n.
.7003.18/06/2019.0104428 del 18/06/2019 CP_1
Deduceva al riguardo che nessun atto di accertamento era mai stato notificato e che non si comprendeva stante la carenza di motivazione la congruità dei conteggi.
2. Prescrizione delle somme richieste per le asserite violazione relative al
2017. Precisava che l'assenza di notifica dell'atto prodromico determinava la intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste relative all'anno 2017.
3. Nullità ed illegittimità della ordinanza-ingiunzione per violazione art. art. 7 dello Statuto del contribuente L.n.212/2000. Difetto di motivazione Deduceva la illegittimità della ordinanza impugnata in quanto carente di motivazione specifica in assenza della notifica dell'atto prodromico richiamato nella ordinanza.
4. Nullità della intimazione per omessa motivazione -violazione art. 3
L241/90 e 7 co. 1 L 27.07.2000 n. 12
5. Nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del calcolo degli interessi su sorte sanzioni con conseguente nullità della ordinanza- ingiunzione per assoluta genericità della stessa. Violazione del diritto di difesa
6. Carenza di legittimazione passiva del CP_3
al riguardo che come si evinceva dalla visura storica della società,
[...] che allegava, il ricorrente non rivestiva alcuna carica all'interno della società posto che nell'anno 2017 la proprietà era della signora e che Persona_2 il liquidatore era . Controparte_4
Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva l eccependo la tardività della opposizione in quanto proposta CP_1 oltre i 30 giorni dalla notifica. Deduceva che il giudizio di opposizione era “chiuso” nel senso che il giudice doveva limitarsi ai motivi di opposizione lamentati da parte ricorrente e che comunque eventuali vizi dell'atto non precludevano l'esame del merito della domanda. Contestava che il verbale di accertamento richiamato nell'ordinanza ingiunzione non fosse stato notificato ed allegava notifica dello stesso in data 1.7.2019. Precisava che prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' aveva CP_1 regolarmente notificato al trasgressore il verbale di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dal ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00. Deduceva che il ricorrente non aveva inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa né al pagamento della sanzione in misura ridotta. Precisava che il ricorrente , nella qualità di legale rappresentante della società, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all' , aveva dichiarato di CP_1 aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e aveva omesso di versarle all' . CP_1
Deduceva che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l costituivano piena prova della Controparte_5 corresponsione delle retribuzioni Precisava che dette dichiarazioni seppure generate dal sistema informatico dell' , erano formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle CP_1 denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente Deduceva che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' avevano natura ricognitiva Controparte_5 della situazione debitoria e che la loro presentazione equivaleva all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali era stato omesso il versamento dei contributi . Deduceva che nel presente giudizio il ricorrente non aveva specificamente contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui alla ordinanza ingiunzione opposta e che pertanto tale fatto doveva ritenersi pacifico. In ordine, infine, alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, deduceva che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non era oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica era tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consisteva , in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Deduceva che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, andava individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Deduceva che pertanto tale obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto potesse far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che era ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione.
Precisava infine che la sanzione irrogata con l'ordinanza contestata era stata ricalcolata in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Contestava poi la carenza di legittimazione passiva del ricorrente essendo lo stesso stato amministratore della società nel periodo oggetto di contestazione e cioè nell'anno 2017 come si evinceva dalla visura storica della società che allegava.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso. Alla udienza del 12.9.2024 le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice all'esito della camera di consiglio accoglieva l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata e rinviava la causa alla udienza del 10.1.2025 per discussione con termine per note. Alla udienza del 10.1.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Infondata è l'eccezione di tardività del ricorso sollevata da . CP_1
Infatti il ricorso risulta depositato telematicamente in data 19.6.2024 e iscritto in data 20.6.2024 . Il ricorso è quindi stato proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione. Quanto al merito il ricorso è infondato. Parte ricorrente e deduce la nullità della ordinanza ingiunzione per incongruenza delle somme richieste e per omessa notifica dell'atto presupposto. Tale assunto è infondato L' ha allegato la notifica dell'atto di accertamento della violazione CP_1 relativa all'anno 2017 (Protocollo .7003.18/06/2019.0104428) del CP_1
18.6.2019 avvenuta in data 1.7.2019 a mani dello stesso ricorrente. Il citato atto recita testualmente:
“Gentile Sig. .f. Parte_1 C.F._1 in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE - della società CP_6 da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione , che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali CP_1 operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.
8. Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell' accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa. Nell allegato Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento.
Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689….” Nell'allegato all'atto di accertamento è specificato il prospetto della inadempienze relative al periodo 1/2017-8/2017 . ( allegato ). CP_1
Poiché l'atto di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato a mani del destinatario dello stesso, nessuna prescrizione appare sussistere, avendo l'atto di accertamento interrotto i termini di prescrizione quinquennali. Dalla notifica dell'atto di accertamento alla data di notifica della ordinanza ingiunzione impugnata (20.5.2024) poi non era decorso il termine di prescrizione quinquennale. Ugualmente infondate sono le censure sollevate da parte ricorrente in relazione al difetto di motivazione della ordinanza ingiunzione. L'ordinanza ingiunzione infatti reca il richiamo esplicito all'atto di accertamento Protocollo .7003.18/06/2019.0104428 e conseguentemente CP_1
è adeguatamente motivata per relationem all'atto già notificato. Né appare fondata la contestazione delle somme indicate a titolo di sanzione essendo dette somme state stabilite per legge ed avendo l' precisato sia in CP_1 sede di ordinanza che nella comparsa di costituzione che dette somme sono state calcolate in applicazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Infine infondata è anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del ricorrente. Al riguardo si richiamano i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con Ordinanza 20517/2018 che ha precisato: “ Ed invero "Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall' autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente"
(vedi Cass. Sez. 2, n. 3879/2012).
Dalla visura storica allegata da entrambe le parti della società Parte_3
, emerge che il ricorrente è stato Amministratore Unico della società dal
[...]
28.5.2005 al 20.12.2018. Nel periodo oggetto dell'atto di accertamento della violazione (anno 2017) lo stesso quindi era l'Amministratore Unico in citata della società ed è quindi personalmente responsabile della violazione accertata relativa al mancato versamento della ritenute previdenziali indicate negli UNIEMENS. Al riguardo non può rilevare il fatto che la società sia stata Parte_3 successivamente cancellata dal registro delle imprese, in quanto l'atto di accertamento della violazione è stato regolarmente notificato al soggetto responsabile di tale attività personalmente e cioè al ricorrente quale AU della citata società nell'anno 2017 e lo stesso è tenuto a rispondere personalmente di tale violazione. Inoltre si rileva come in sede di ricorso parte ricorrente non abbia contestato il mancato versamento delle ritenute previdenziali indicate negli UNIEMENS, avanzando tale contestazione solo nelle note conclusive e quindi tardivamente. La violazione accertata con l'atto del 19.6.2019 deve quindi ritenersi sussistente perchè non tempestivamente contestata . Il ricorso deve quindi essere integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in €2.696,00 per compensi, oltre spese generali CP_1
(15%) e oltre IVA e CPA. Roma, 10.1.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso