Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2181 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4943/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trat- tazione con modalità cartolare dell'udienza del 23.6.25;
considerato che
l'udienza del 23.06.2025 è stata fissata con modalità carto- lare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, es- sendo applicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4943\2024 R.G., avente ad oggetto:appello sen- tenza giudice di pace – risarcimento del danno a cose e da lesione personale, vertente tra
(P. IVA Parte_1
), rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Malatesta (C.F. P.IVA_1
), ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, C.F._1
Viale XXI Aprile n. 26, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
, (C.F. ) elett.te do- Controparte_1 C.F._2 miciliato in San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via Arno, n.10 presso lo studio dell'Avv. stabilito Nicola Aurora, che agisce d'intesa con l'avv. Salvatore Ca- passo (C.F. )che lo rapp.ta e difende in virtù di procura C.F._3 in atti;
-Appellata –
nonché
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa in primo grado dall'avv. stabilito Nicola Aurora (C.F.
), d'intesa con l'avv. Salvatore Capasso (C.F. CPS- C.F._4
); C.F._5
(C.F. ), domiciliato presso l' Controparte_2 C.F._6
UCI Ufficio Centrale Italiano al Corso Sempione, 39 Milano - 20145;
-Appellati contumaci-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note di udienza.
Per l'appellata : Come da comparsa di costituzione e note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo
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svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La signora ha convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Parte_2
Santa Maria Capua Vetere, l' sia in proprio sia quale Parte_1 domiciliatario ex lege del sig. conducente di un veicolo Fiat Controparte_2 multipla (targato CB4708MC), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per le lesioni riportate in un sinistro avvenuto mentre attraversava sulle strisce pedonali in compagnia della sig.ra Del Controparte_1
L'UCI si è costituito, eccependo il difetto di integrità del contraddittorio, la nullità della notificazione e l'improcedibilità per mancata trasmissione della documentazione medica. Nel merito, ha contestato l'effettiva dinamica del sini- stro, l'esistenza del nesso causale e l'entità del danno. All'esito dell'istruttoria in cui è stata redatta la CTU medico legale ed escussa una testimone, il giudice di pace, con sentenza n.281\2024, ha accolto la domanda ritenendo provata la re- sponsabilità esclusiva del conducente e condannando l' Parte_1 al risarcimento dei danni.
L ha proposto appello deducendo il difetto di motiva- Parte_1 zione, la mancata valutazione delle eccezioni preliminari e l'assenza di un serio accertamento probatorio, evidenziando l'inattendibilità della CTU, l'incon- gruenza delle lesioni rispetto al trauma e l'inattendibilità della testimone per circostanze mai dichiarate in precedenza, ha chiesto in via principale l'inam- missibilità delle domande, in subordine il rigetto nel merito per l'insussistenza dei presupposti di risarcimento.
Si è costituita in giudizio la signora contestando integral- Controparte_1 mente i motivi d'appello proposti dall' italiano. Parte_1
Ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione evidenziando che l'UCI, pur avendo ricevuto regolare messa in mora, non ha formulato alcu- na offerta risarcitoria, nè ha chiesto integrazioni documentali.
Ha sottolineato che la carenza probatoria non è stata supportata da elementi concreti e che, anzi, la società appellante ha assunto un atteggiamento dilatorio e contraddittorio.
In relazione alla legittimazione passiva, ha evidenziato che l'UCI, pur essendo destinatario della richiesta di risarcimento, non ha mai eccepito in fase stragiu- diziale l'eventuale difetto di titolarità, sollevando l'eccezione solo in giudizio in modo pretestuoso.
Con riguardo alla pretesa insussistenza del fatto storico e della prova del sini- stro, ha ribadito la coerenza e l'attendibilità della testimone escussa, ritenuta dal giudice pienamente credibile.
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Ha infine impugnato anche i restanti motivi di gravame, ritenendoli privi di fondamento e già adeguatamente superati dalla motivazione della sentenza im- pugnata. Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazio- ne, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si ri- chiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda ri- volta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla rico- struzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudi- zio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contene- re, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua di- versità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n.
27199 del 16/11/2017).
I motivi di appello
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Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio proces- suale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pre- giudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di econo- mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della que- stione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata, non po- tendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova in ordine alla reale verificazione del sinistro.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, giova rilevare come dal certificato di pronto soccorso n.1900886 e dal certificato n.19008837, relativi rispettivamente alle sig.re
[...]
e alla voce dati clinico anamnestici è ripor- Controparte_1 Parte_2 tato: “Riferisce incidente stradale”. Trattasi di dichiarazione stragiudiziale, proveniente dalla parte attorea, cui conferire pieno valore confessorio. Infatti, assume rilievo determinante ai fini della qualificazione dell'evento lesivo, che al pronto soccorso venga resa una dichiarazione precisa e coerente dell'accaduto. Nella fattispecie in esame, trattandosi di investimento verificato- si su sede stradale, si imponeva l'esplicita indicazione dell'investimento, risul- tando del tutto inappropriato l'indicazione “incidente stradale”.
Tale discrasia tra la realtà fattuale e la versione riferita in sede di triage sanita- rio, oltre a compromettere l'accertamento della verità può incidere in maniera determinante sull'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito pregiu- dicando la configurabilità della responsabilità da circolazione stradale di cui
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all'art.2050 Codice civile nonché l'attivazione delle tutele previste dalla norma- tiva assicurativa.
A tal proposito, la Cass. Civ. sez. III, 16.05.2019 n.13.259 ha sancito che “in tema di responsabilità da sinistro stradale, le indicazioni rese al personale medico in sede di primo soccorso, pur non essendo resa in contraddittorio as- sumono valenza indiziaria concorrendo a delineare il quadro probatorio com- plessivo e fondare ove del caso il giudizio di verosimiglianza della ricostruzio- ne dei fatti”.
Inoltre, la Cassazione civile sez.IV-3 9.10.2017 n.23589 ha stabilito che le in- formazioni fornite ai sanitari immediatamente dopo il fatto per la loro prossi- mità temporale agli eventi si configurano quali elementi rilevanti nella rico- struzione della dinamica del sinistro, potendo incidere sul giudizio circa la sussistenza del nesso eziologico.
A ciò devi aggiungersi un'ulteriore circostanza di non trascurabile rilievo pro- batorio.
Il teste escusso quale testimone nel giudizio di primo grado non risulta indicato in alcuna delle sedi di dichiarative rilevanti nella fase stragiudiziale del sinistro.
In particolare, egli non è menzionato nel modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), la cui utilizzabilità, peraltro, deve escludersi nella specie, trattandosi di un sinistro con coinvolgimento di un pedone e non tra veicoli, come prescritto dall'art.143 nel codice delle assicurazioni, né in alcuna denun- cia di sinistro, né tantomeno in altri scritti antecedenti all'instaurazione del giu- dizio.
Orbene “La mancata indicazione del testimone in sede stragiudiziale, in fase di denuncia del sinistro non determina l'inammissibilità di per sé della prova te- stimoniale, ma impone al giudice una valutazione più stringente della stessa, avuto riguardo alla tardività alle modalità della sua ammissione”. (Cass.civ. sez.,III, 21.11.2019 n.30313).
L'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
In base a quanto sin qui esposto deve affermarsi che, nel caso di specie, non può ritenersi che detta prova sia stata offerta in giudizio. Ciò si dice in partico- lare in ragione del fatto che le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso risultano essere inattendibili e contraddittorie. Testimone_1
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, nonostante sia tempo- ralmente collegata a ben 4 anni di distanza dall'accaduto, si caratterizza per un livello di dettaglio del tutto anomalo, tale da destare forte perplessità sotto il profilo della verosimiglianza.
La testimone, infatti, ha affermato di ricordare con precisione assoluta la data,
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l'orario, la dinamica, la direzione dei pedoni e anche il contratto fisico tra sog- getti e il veicolo coinvolto, nonostante siano trascorsi anni, ma non ricorda neppure vagamente elementi concreti e normalmente impressi nella memoria di chi ha assistito al fatto.
In particolare, la testimonianza resa si limita ad affermare “Ho assistito all'in- vestimento stradale per cui è causa, avvenuto nella metà del mese di Aprile dell'anno 2019, alle 15:00 circa nel Comune di Santa Maria la fossa e, preci- samente sul corso Umberto” Adr:“io mi trovavo a piedi sul detto corso, quan- do ho visto due donne che attraversavano le strisce pedonali da destra verso sinistra, allorquando venivano investite Fiat multipla di colore chiaro” Adr:
“sul luogo del sinistro vi erano altre persone ricordo che hanno avvisato i pa- renti delle due persone investite che hanno poi provveduto ad accompagnarlo in ospedale.” Adr: “Io ho assistito all'investimento a distanza di 20 m” senza nulla specificare, in merito alla ragione per la quale si trovava nel Comune di
Santa Maria la fossa, località diversa da quella della sua residenza (Villa Liter- no).
Va poi considerato che, dall'escussione del teste, non è emersa la modalità con cui avrebbe eventualmente reso nota la propria disponibilità testimoniare, né ha chiarito se e a chi avesse lasciato i propri dati identificativi, pertanto, viene da chiedersi come egli sia stata identificata, contattata o rintracciata.
Dalla dichiarazione, inoltre, non è emersa la velocità del veicolo presunto inve- stitore, né è emersa la posizione dei pedoni, né si comprende la precisa posi- zione del teste, né si evince la distanza tra lo stesso e il luogo del sinistro.
Il testimone inoltre non è stato in grado di precisare la posizione dei pedoni e le specifiche modalità dell'investimento, nonostante si tratti di un investimento che ha coinvolto ben due persone contemporaneamente.
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con particolare rigore.
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impe- discono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro. A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richie- sto l'intervento del 118, nonostante l'investimento abbia provocato lesioni di una certa gravità, coinvolgendo due pedoni contemporaneamente. (ADR: “Fin- ché sono rimasta sul luogo del sinistro non sono intervenuto e autorità né am- bulanza”). Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verificazione del sinistro.
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso e le
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contraddittorietà emerse, valutate unitamente all'assenza dell'intervento dei vi- gili o carabinieri o ambulanza, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi adeguatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità delle parti che sarebbero state coinvolte.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisio- ne.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere ac- colto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarci- mento proposte nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisio- ne.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessi- vo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effetti- vamente espletata. Le spese occorse per la CTU vanno poste in capo agli appel- lati in virtù del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da e Parte_2 [...]
; Parte_3
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia as- sicurativa, delle spese di primo grado di giudizio che liquida in euro 1.046,00 oltre iva e cpa come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante compagnia as- sicurativa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
2.540,00 per onorari ed euro 382,50 per spese oltre IVA e CPA come per leg- ge;
• pone le spese occorse per la CTU in primo grado a carico degli appellati;
• condanna e alla restituzione, in favore Parte_2 Controparte_1
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della compagnia di assicurazione, di quanto percepito in esecuzione della sen- tenza impugnata e qui riformata.
Santa Maria Capua Vetere, 27.06.2025
Il Giudice Dott.ssa
Maria Del Prete
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