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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/09/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, in grado di appello, iscritta al n.° 1373/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 427/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cariati il 26.11.2021, depositata il 29.11.2021, non notificata” e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Celeste Leonardo, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
E
, (C.F. , in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caliciuri Francesco, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Cariati in data 20.03.2020, ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
allegando che: CP_1
- il giorno 05.08.2012, in Mandatoriccio, alle ore 20:00 circa, mentre stava percorrendo in bicicletta un viale del villaggio Eucalyptus, era caduta rovinosamente a terra a causa di un tratto rimasto sconnesso rispetto al resto del viale, privo di qualsivoglia segnaletica e non visibile, riportando una
“frattura composta del terzo distale dx”, come accertato presso il Pronto soccorso di Cariati;
- la responsabilità per l'accaduto era da imputarsi al proprietario e Controparte_1 gestore del predetto viale, poiché non aveva ottemperato all'obbligo di manutenzione e non aveva segnalato adeguatamente il pericolo;
R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 2 di 10
- i danni subiti, ascrivibili al fatto illecito del convenuto, erano stati quantificati in € 3.000,00 per danno biologico da invalidità permanente;
€ 1.400,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed € 500,00 per danno morale, per un ammontare complessivo di € 4.900,00;
- tutti i tentativi di risolvere bonariamente la controversia erano risultati vani a causa del comportamento assunto dal Controparte_1
- aveva esperito la procedura di cui all'art.3 del D.L n.132/2014, convertito in L.162.2014, invitando il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tesa a risolvere in via amichevole l'odierna controversia, senza esito positivo.
Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Cariati l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “1. accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto e in diritto.
2. Condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, della somma di € 4.900,00, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a ristoro di tutti i
[...] danni subiti nell'evento lesivo per cui è causa, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su detta dal di dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito;
3) condannare, infine, il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Cariati in data 20.06.2020, si è costituito in giudizio il eccependo, in Controparte_1 via preliminare: la prescrizione quinquennale del diritto, ex art. 2947 c.c., non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alla raccomandata inviata da controparte in data 17.05.2016 e ricevuta il
20.05.2016 da non avendo quest'ultima alcun collegamento diretto e indiretto Parte_2 con l'allora Amministratore di condominio;
la nullità dell'azione per l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti esposti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Nel merito, ha poi dedotto che:
- l'incidente dell'attrice non era mai avvenuto, essendo i fatti esposti nell'atto di citazione in contraddizione con la documentazione prodotta dalla stessa attrice;
- in ogni caso, l'evento non si era verificato all'interno dei vialetti di proprietà del CP_1 trattandosi di aree ad uso esclusivamente pedonale;
-qualora l'incidente fosse avvenuto in tali luoghi, il sinistro si era verificato a causa della condotta imprudente dell'attrice, la quale aveva violato le disposizioni sull'utilizzo delle biciclette e aveva, inoltre, percorso detti vialetti in bici in un orario della giornata caratterizzato da un'alta presenza di pedoni;
- in relazione al quantum richiesto, i danni non patrimoniali erano del tutto sforniti di prova. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 3 di 10
Tanto premesso, il ha chiesto al Giudice di Pace di Cariati Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. Preliminarmente accertare e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2947 c.c., essendo la presente domanda intervenuta 8 anni dopo il presunto sinistro del 5.8.2012; b. ancora preliminarmente accertare e dichiarare la nullità della presente azione per assoluta genericità e indeterminatezza;
c. nel merito rigettare sempre e comunque la domanda, perché assolutamente infondata in fatto e diritto;
c) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e compensi di lite”. Parte_1
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni;
all'esito, con la sentenza gravata n.
427/2021, resa in data 26.11.2021 e depositata in Cancelleria in data 29.11.2021, il Giudice di Pace di Cariati ha rigettato la domanda proposta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, per complessivi € 750,00, oltre accessori come per legge.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data
09.06.2022, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i Parte_1 seguenti motivi:
A. “MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. OMESSA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE ALLEGAZIONI
DIFENSIVE DELLE PARTI”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto generiche e contrastanti con la documentazione in atti le prove orali assunte. Secondo l'appellante, i testi escussi avevano confermato la versione dei fatti esposta nell'atto di citazione, offrendo una rappresentazione genuina e lineare dell'accaduto in piena aderenza alla documentazione prodotta in atti. Inoltre, la ha contestato l'argomentazione Pt_1 del giudice di pace secondo cui la prova fotografica fornita non aveva evidenziato nessuna particolare disconnessione, ritenendo, al contrario, che dalle fotografie allegate fosse chiaramente riscontrabile la presenza di tale disconnessione.
B. “SULLA PARTE DISPOSITIVA DELLA SENTENZA”.
Con il secondo motivo d'appello, la ha censurato il dispositivo della sentenza impugnata, Pt_1 rilevando che il giudice di Pace, pur in presenza dei presupposti per l'accoglimento, avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria, condannandola ingiustamente al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali.
Tanto dedotto, l'appellante, ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto ed in diritto;
2) Conseguentemente, condannare l'appellato
con sede legale in Mandatoriccio, alla Via I Traversa Controparte_1
Nazionale, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore della sig.ra Pt_1 R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 4 di 10
, della somma di € 4900,00, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a ristoro di tutti i Pt_1 danni subiti nell'evento lesivo per cui è causa, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su detta dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprensivi di accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario ex art. 93 c.p.c.”.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha, poi, dedotto: l'infondatezza del gravame, evidenziando che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, dalla documentazione fotografica in atti e dalla dichiarazioni rese dei testi era emersa l'assenza di una particolare disconnessione della strada composta da mattoncini idonea a causare la caduta oggetto di controversia, nonché la mancata prova dall'assenza di visibilità della presunta insidia.
Ciò posto, il ha chiesto: “a) In via preliminare dichiarare Controparte_1 inammissibile ex art. 342 cpc, l'appello proposto;
b) Nel merito rigettare in ogni caso l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con la conferma integrale della sentenza impugnata;
c)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite anche di questo grado del giudizio”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e ritenuto non necessario l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'appellante, all'udienza del 25.03.2025 le parti hanno così precisato le conclusioni: “L'avv. Chimenti preliminarmente chiede la modifica dell'ordinanza del 5.9.23 affinché il tribunale provveda alla nomina del ctu medico legale per la quantificazione dei danni riportati dall'appellante.
4. In subordine precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.
5. L'avv. Caliciuri si oppone alla richiesta avanzata all'odierna udienza avendo il tribunale già valutato la richiesta e precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
La causa, quindi, è stata assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sull'inammissibilità dell'appello.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dal Controparte_1 R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 5 di 10
A tal riguardo occorre precisare che, successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la giurisprudenza di legittima ha più volte osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto, i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. 05.02.2015, n.2143; Cass. Civ. 05.05.2017, n.10916; Cass. Civ.
14.09.2017, n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto, in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che l'appello proposto dalla consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti Pt_1 impugnati della sentenza - relativi all'erronea valutazione del materiale istruttoria da parte del giudice di pace - e di una parte argomentativa, preordinata ad individuare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato è da ritenersi priva di fondamento.
3. L'appello e il giudicato interno.
Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4. Nel merito.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 6 di 10
Con il primo motivo d'appello, la ha censurato la sentenza gravata per “manifesto Pt_1 travisamento dei fatti, all' errata valutazione delle risultanze istruttorie e all'omessa ed illogica motivazione in ordine alle allegazioni difensive delle parti” deve essere disatteso.
Ha dedotto l'appellante che il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al risarcimento, essendo adeguatamente provati, alla luce delle prove testimoniali espletate e della documentazione acquisita, la proprietà, in capo al convenuto, del viale in cui si è verificato l'infortunio, l'esistenza dell'evento lesivo, il nesso di causalità tra lesioni subite e l'evento, nonché
l'esclusiva, totale e grave responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro.
La censura non può essere condivisa.
Occorre, innanzitutto, rilevare che l'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha ricondotto la fattispecie in esame agli artt.2043 c.c. e 2051 c.c.
Difatti, la ha descritto, da un lato, una condotta colposa dell'odierno appellato - che Pt_1 sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare l'insidia stradale, non prevedibile né visibile, invocando i presupposti dell'art. 2043 c.c. - e, dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione del viale del evocando i presupposti della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c.
Le due differenti forme di responsabilità invocate si distinguono quanto ai presupposti e all'onere della prova e, di conseguenza, richiedono accertamenti diversi.
In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la responsabilità per i danni cagionati da omessa manutenzione ovvero dalla presenza di fonti di pericolo, si fonda non sulla colpa ma sul rapporto che il custode ha con la res sicché il danno non è riconducibile al comportamento del custode ma al legame che lo stesso ha con la cosa. In tal caso, la norma pone sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi, dovrà dare provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito,
e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., cass. civ., 4.2.2004, n. 2062).
La responsabilità ex art. 2043 c.c., invece, si fonda sulla sussistenza di un comportamento omissivo o commissivo del danneggiante dal quale sia derivato un pregiudizio al danneggiato ed è noto che, a riguardo, la giurisprudenza ha elaborato la figura della colpa rappresentata dalla cd. “insidia stradale”, la cui configurabilità postula la ricorrenza di tre elementi: la non visibilità, la non prevedibilità e l'inevitabilità in relazione all'uso della strada. Sul piano probatorio, è evidente il più rigoroso onere che grava sul danneggiato, il quale non potrà semplicemente limitarsi a fornire la prova del danno ma anche dell'ulteriore profilo legato alla colpa del danneggiante. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 7 di 10
Ciò posto, è necessario evidenziare, ai fini di quanto enunciato di qui a breve, come nessuna delle due norme esoneri l'attore dal fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso, per come descritto nell'atto introduttivo, postulando, entrambe le disposizioni normative, che chi agisce in giudizio dimostri l'esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno subito.
Alla luce di tali criteri, la decisione assunta dal Giudice di pace di Cariati risulta esente da censure, avendo correttamente ritenuto non provato l'evento dannoso descritto dall'attrice nell'atto introduttivo.
Dall'analisi della documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, emerge, in conformità a quanto rilevato dal giudice di pace, l'assenza di disconnessioni della strada composta da mattoncini, in grado di determinare la caduta oggetto di controversia.
Parimenti, le prove orali acquisite nel primo grado di giudizio non hanno fornito elementi probatori idonei a ricostruire la dinamica dell'evento. Le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono generiche e prive di dettagli utili a ricondurre la caduta dell'attrice a un'anomalia presente sul viale di proprietà del In particolare, entrambi i testimoni, pur affermando di Controparte_1 aver assistito alla caduta della , non hanno fornito alcuna indicazione sulle specifiche Pt_1 modalità della caduta, né su come la bicicletta dell'attrice sia concretamente entrata in contatto con la res, né su come la cosa abbia determinato l'evento lesivo (v. dichiarazioni rese all'udienza del
16.07.2021).
A tal riguardo, si osserva che, quanto dichiarato dal teste , ossia che Testimone_1
“probabilmente la ruota è impattata in questa disconnessione, coperta di fogliame, in quanto il viale è pieno di siepi”, non può costituire prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e lo stato dei luoghi, trattandosi di una mera supposizione del testimone.
Inoltre, le suddette testimonianze risultano in evidente contrasto con la documentazione fotografica prodotta. Infatti, sebbene i testimoni abbiano confermato la corrispondenza dello stato dei luoghi, al momento del sinistro, con quello immortalato nelle fotografie allegate, gli essi hanno altresì riferito della presenza, sul viale, di una disconnessione idonea a provocare la caduta dall'attrice. Tuttavia, come già evidenziato, tale circostanza non trova alcun riscontro nelle immagini allegate, dalle quali emerge, al contrario, l'assenza di particolari insidie o anomalie nella pavimentazione costituita da mattoncini.
In tale contesto, il giudice di pace ha, dunque, correttamente qualificato le dichiarazioni dei testi come “alquanto generiche oltre che contrastanti con la documentazione prodotta in atti” (v. sentenza n.427/2021, giudice di pace di Cariati, p.1).
Destituito di fondamento è, altresì, quanto eccepito dall'appellante in relazione alla non visibilità del pericolo. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 8 di 10
Ed infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento dannoso, nemmeno ha consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la non visibilità della presunta insidia.
Alla luce di quanto esposto, non avendo la fornito prova del fatto storico allegato in Pt_1 citazione, nessuna responsabilità per i danni subiti può essere attribuita al Controparte_1
né ai sensi dell'art.2043 c.c., né ex. art. 2051 c.c.
[...]
Per tali ragioni, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
Altrettanto infondata risulta la doglianza formulata con il secondo motivo d'appello.
In relazione a tale motivo, occorre soffermarsi esclusivamente sulla questione concernente la condanna della al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo la Pt_1 trattazione del precedente motivo già esaurito l'analisi sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento richiesto.
Al riguardo, si rileva che l'art.91 c.p.c. dispone espressamente che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” mentre l'art.92 c.p.c. prevede che: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”
Nel caso di specie, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice - unica domanda oggetto di controversia nel primo grado di giudizio - correttamente il giudice di prime cure ha condannato la stessa - quale parte soccombente - al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali in favore del convenuto, in conformità al principio sopra richiamato di cui all'art.91 c.p.c..
Va altresì rilevato che l'appellante non ha nemmeno dedotto la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 92 c.p.c., idonee a giustificare una compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, limitandosi a contestare l'ingiustizia della soccombenza sulla base della presunta sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 9 di 10
Ad ogni modo, nel caso di specie, non ricorrono nemmeno le condizioni richieste dall'art.92 c.p.c. per derogare al principio generale previsto dall'art.91 c.p.c..
Orbene, in assenza di valide ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza, la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali risulta correttamente disposta.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite.
In relazione alle spese di lite del primo grado di giudizio, va precisato che, quando il Giudice dell'appello conferma la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, in assenza di specifico motivo di impugnazione (Cfr. Cass. n. 18837/2010).
Nel caso di specie, l'appellante non ha sollevato contestazioni specifiche in ordine all'ammontare delle spese di lite liquidate dal giudice di prime cure. Pertanto, essendo tali spese, come già evidenziato, correttamente poste a carico della , ai sensi dell'art.91 c.p.c., la sentenza di Pt_1 primo grado deve essere integralmente confermata anche in relazione a tale capo.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado d'appello, esse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione del D.M. 55/14, aggiornato al D. M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto, quanto al valore della causa, del quantum richiesto (cd. disputatum), con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, non tenutasi.
Il numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia induce all'applicazione dei valori minimi.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P. Q. M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
➢ RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 427/2021 resa dal Giudice di
Pace di Cariati il 26.11.2021, depositata il 29.11.2021; R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 10 di 10
➢ CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di parte appellata, che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, e IVA e
CPA, se dovute come per legge;
➢ DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Castrovillari in data 11 settembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'ufficio per il processo, dott. Umile Terranova
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, in grado di appello, iscritta al n.° 1373/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 427/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cariati il 26.11.2021, depositata il 29.11.2021, non notificata” e vertente
TRA
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Celeste Leonardo, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE -
E
, (C.F. , in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caliciuri Francesco, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Cariati in data 20.03.2020, ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
allegando che: CP_1
- il giorno 05.08.2012, in Mandatoriccio, alle ore 20:00 circa, mentre stava percorrendo in bicicletta un viale del villaggio Eucalyptus, era caduta rovinosamente a terra a causa di un tratto rimasto sconnesso rispetto al resto del viale, privo di qualsivoglia segnaletica e non visibile, riportando una
“frattura composta del terzo distale dx”, come accertato presso il Pronto soccorso di Cariati;
- la responsabilità per l'accaduto era da imputarsi al proprietario e Controparte_1 gestore del predetto viale, poiché non aveva ottemperato all'obbligo di manutenzione e non aveva segnalato adeguatamente il pericolo;
R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 2 di 10
- i danni subiti, ascrivibili al fatto illecito del convenuto, erano stati quantificati in € 3.000,00 per danno biologico da invalidità permanente;
€ 1.400,00 per danno biologico da invalidità temporanea ed € 500,00 per danno morale, per un ammontare complessivo di € 4.900,00;
- tutti i tentativi di risolvere bonariamente la controversia erano risultati vani a causa del comportamento assunto dal Controparte_1
- aveva esperito la procedura di cui all'art.3 del D.L n.132/2014, convertito in L.162.2014, invitando il convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita tesa a risolvere in via amichevole l'odierna controversia, senza esito positivo.
Ciò posto, ha chiesto al Giudice di Pace di Cariati l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni: “1. accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto e in diritto.
2. Condannare, per l'effetto, la convenuta al pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
, della somma di € 4.900,00, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a ristoro di tutti i
[...] danni subiti nell'evento lesivo per cui è causa, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su detta dal di dell'evento sino all'effettivo soddisfo, il tutto, comunque, nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito;
3) condannare, infine, il convenuto al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di
Cariati in data 20.06.2020, si è costituito in giudizio il eccependo, in Controparte_1 via preliminare: la prescrizione quinquennale del diritto, ex art. 2947 c.c., non potendosi riconoscere efficacia interruttiva alla raccomandata inviata da controparte in data 17.05.2016 e ricevuta il
20.05.2016 da non avendo quest'ultima alcun collegamento diretto e indiretto Parte_2 con l'allora Amministratore di condominio;
la nullità dell'azione per l'assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti esposti e degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda. Nel merito, ha poi dedotto che:
- l'incidente dell'attrice non era mai avvenuto, essendo i fatti esposti nell'atto di citazione in contraddizione con la documentazione prodotta dalla stessa attrice;
- in ogni caso, l'evento non si era verificato all'interno dei vialetti di proprietà del CP_1 trattandosi di aree ad uso esclusivamente pedonale;
-qualora l'incidente fosse avvenuto in tali luoghi, il sinistro si era verificato a causa della condotta imprudente dell'attrice, la quale aveva violato le disposizioni sull'utilizzo delle biciclette e aveva, inoltre, percorso detti vialetti in bici in un orario della giornata caratterizzato da un'alta presenza di pedoni;
- in relazione al quantum richiesto, i danni non patrimoniali erano del tutto sforniti di prova. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 3 di 10
Tanto premesso, il ha chiesto al Giudice di Pace di Cariati Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a. Preliminarmente accertare e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2947 c.c., essendo la presente domanda intervenuta 8 anni dopo il presunto sinistro del 5.8.2012; b. ancora preliminarmente accertare e dichiarare la nullità della presente azione per assoluta genericità e indeterminatezza;
c. nel merito rigettare sempre e comunque la domanda, perché assolutamente infondata in fatto e diritto;
c) condannare la IG.ra al pagamento delle spese e compensi di lite”. Parte_1
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni;
all'esito, con la sentenza gravata n.
427/2021, resa in data 26.11.2021 e depositata in Cancelleria in data 29.11.2021, il Giudice di Pace di Cariati ha rigettato la domanda proposta, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, per complessivi € 750,00, oltre accessori come per legge.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data
09.06.2022, ha proposto appello avverso la predetta sentenza, articolando i Parte_1 seguenti motivi:
A. “MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE. OMESSA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE ALLEGAZIONI
DIFENSIVE DELLE PARTI”.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto generiche e contrastanti con la documentazione in atti le prove orali assunte. Secondo l'appellante, i testi escussi avevano confermato la versione dei fatti esposta nell'atto di citazione, offrendo una rappresentazione genuina e lineare dell'accaduto in piena aderenza alla documentazione prodotta in atti. Inoltre, la ha contestato l'argomentazione Pt_1 del giudice di pace secondo cui la prova fotografica fornita non aveva evidenziato nessuna particolare disconnessione, ritenendo, al contrario, che dalle fotografie allegate fosse chiaramente riscontrabile la presenza di tale disconnessione.
B. “SULLA PARTE DISPOSITIVA DELLA SENTENZA”.
Con il secondo motivo d'appello, la ha censurato il dispositivo della sentenza impugnata, Pt_1 rilevando che il giudice di Pace, pur in presenza dei presupposti per l'accoglimento, avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria, condannandola ingiustamente al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali.
Tanto dedotto, l'appellante, ha chiesto di “1) Accertare e dichiarare che quanto esposto in premessa è fondato in fatto ed in diritto;
2) Conseguentemente, condannare l'appellato
con sede legale in Mandatoriccio, alla Via I Traversa Controparte_1
Nazionale, in persona dell'Amministratore p.t., al pagamento, in favore della sig.ra Pt_1 R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 4 di 10
, della somma di € 4900,00, ovvero in altra somma ritenuta di giustizia, a ristoro di tutti i Pt_1 danni subiti nell'evento lesivo per cui è causa, da onerarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su detta dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprensivi di accessori, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore intestatario ex art. 93 c.p.c.”.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha, poi, dedotto: l'infondatezza del gravame, evidenziando che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, dalla documentazione fotografica in atti e dalla dichiarazioni rese dei testi era emersa l'assenza di una particolare disconnessione della strada composta da mattoncini idonea a causare la caduta oggetto di controversia, nonché la mancata prova dall'assenza di visibilità della presunta insidia.
Ciò posto, il ha chiesto: “a) In via preliminare dichiarare Controparte_1 inammissibile ex art. 342 cpc, l'appello proposto;
b) Nel merito rigettare in ogni caso l'appello in quanto infondato in fatto e diritto con la conferma integrale della sentenza impugnata;
c)
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite anche di questo grado del giudizio”.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio e ritenuto non necessario l'espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'appellante, all'udienza del 25.03.2025 le parti hanno così precisato le conclusioni: “L'avv. Chimenti preliminarmente chiede la modifica dell'ordinanza del 5.9.23 affinché il tribunale provveda alla nomina del ctu medico legale per la quantificazione dei danni riportati dall'appellante.
4. In subordine precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.
5. L'avv. Caliciuri si oppone alla richiesta avanzata all'odierna udienza avendo il tribunale già valutato la richiesta e precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. Il difensore chiede poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
La causa, quindi, è stata assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sull'inammissibilità dell'appello.
In via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dal Controparte_1 R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 5 di 10
A tal riguardo occorre precisare che, successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la giurisprudenza di legittima ha più volte osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto, i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. Civ. 05.02.2015, n.2143; Cass. Civ. 05.05.2017, n.10916; Cass. Civ.
14.09.2017, n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto, in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che l'appello proposto dalla consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti Pt_1 impugnati della sentenza - relativi all'erronea valutazione del materiale istruttoria da parte del giudice di pace - e di una parte argomentativa, preordinata ad individuare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno del gravame.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato è da ritenersi priva di fondamento.
3. L'appello e il giudicato interno.
Sempre in limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
4. Nel merito.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 6 di 10
Con il primo motivo d'appello, la ha censurato la sentenza gravata per “manifesto Pt_1 travisamento dei fatti, all' errata valutazione delle risultanze istruttorie e all'omessa ed illogica motivazione in ordine alle allegazioni difensive delle parti” deve essere disatteso.
Ha dedotto l'appellante che il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere il suo diritto al risarcimento, essendo adeguatamente provati, alla luce delle prove testimoniali espletate e della documentazione acquisita, la proprietà, in capo al convenuto, del viale in cui si è verificato l'infortunio, l'esistenza dell'evento lesivo, il nesso di causalità tra lesioni subite e l'evento, nonché
l'esclusiva, totale e grave responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro.
La censura non può essere condivisa.
Occorre, innanzitutto, rilevare che l'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha ricondotto la fattispecie in esame agli artt.2043 c.c. e 2051 c.c.
Difatti, la ha descritto, da un lato, una condotta colposa dell'odierno appellato - che Pt_1 sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare l'insidia stradale, non prevedibile né visibile, invocando i presupposti dell'art. 2043 c.c. - e, dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione del viale del evocando i presupposti della Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c.
Le due differenti forme di responsabilità invocate si distinguono quanto ai presupposti e all'onere della prova e, di conseguenza, richiedono accertamenti diversi.
In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la responsabilità per i danni cagionati da omessa manutenzione ovvero dalla presenza di fonti di pericolo, si fonda non sulla colpa ma sul rapporto che il custode ha con la res sicché il danno non è riconducibile al comportamento del custode ma al legame che lo stesso ha con la cosa. In tal caso, la norma pone sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi, dovrà dare provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito,
e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., cass. civ., 4.2.2004, n. 2062).
La responsabilità ex art. 2043 c.c., invece, si fonda sulla sussistenza di un comportamento omissivo o commissivo del danneggiante dal quale sia derivato un pregiudizio al danneggiato ed è noto che, a riguardo, la giurisprudenza ha elaborato la figura della colpa rappresentata dalla cd. “insidia stradale”, la cui configurabilità postula la ricorrenza di tre elementi: la non visibilità, la non prevedibilità e l'inevitabilità in relazione all'uso della strada. Sul piano probatorio, è evidente il più rigoroso onere che grava sul danneggiato, il quale non potrà semplicemente limitarsi a fornire la prova del danno ma anche dell'ulteriore profilo legato alla colpa del danneggiante. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 7 di 10
Ciò posto, è necessario evidenziare, ai fini di quanto enunciato di qui a breve, come nessuna delle due norme esoneri l'attore dal fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso, per come descritto nell'atto introduttivo, postulando, entrambe le disposizioni normative, che chi agisce in giudizio dimostri l'esistenza di un nesso causale tra la res ed il danno subito.
Alla luce di tali criteri, la decisione assunta dal Giudice di pace di Cariati risulta esente da censure, avendo correttamente ritenuto non provato l'evento dannoso descritto dall'attrice nell'atto introduttivo.
Dall'analisi della documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, emerge, in conformità a quanto rilevato dal giudice di pace, l'assenza di disconnessioni della strada composta da mattoncini, in grado di determinare la caduta oggetto di controversia.
Parimenti, le prove orali acquisite nel primo grado di giudizio non hanno fornito elementi probatori idonei a ricostruire la dinamica dell'evento. Le dichiarazioni rese dai testimoni appaiono generiche e prive di dettagli utili a ricondurre la caduta dell'attrice a un'anomalia presente sul viale di proprietà del In particolare, entrambi i testimoni, pur affermando di Controparte_1 aver assistito alla caduta della , non hanno fornito alcuna indicazione sulle specifiche Pt_1 modalità della caduta, né su come la bicicletta dell'attrice sia concretamente entrata in contatto con la res, né su come la cosa abbia determinato l'evento lesivo (v. dichiarazioni rese all'udienza del
16.07.2021).
A tal riguardo, si osserva che, quanto dichiarato dal teste , ossia che Testimone_1
“probabilmente la ruota è impattata in questa disconnessione, coperta di fogliame, in quanto il viale è pieno di siepi”, non può costituire prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e lo stato dei luoghi, trattandosi di una mera supposizione del testimone.
Inoltre, le suddette testimonianze risultano in evidente contrasto con la documentazione fotografica prodotta. Infatti, sebbene i testimoni abbiano confermato la corrispondenza dello stato dei luoghi, al momento del sinistro, con quello immortalato nelle fotografie allegate, gli essi hanno altresì riferito della presenza, sul viale, di una disconnessione idonea a provocare la caduta dall'attrice. Tuttavia, come già evidenziato, tale circostanza non trova alcun riscontro nelle immagini allegate, dalle quali emerge, al contrario, l'assenza di particolari insidie o anomalie nella pavimentazione costituita da mattoncini.
In tale contesto, il giudice di pace ha, dunque, correttamente qualificato le dichiarazioni dei testi come “alquanto generiche oltre che contrastanti con la documentazione prodotta in atti” (v. sentenza n.427/2021, giudice di pace di Cariati, p.1).
Destituito di fondamento è, altresì, quanto eccepito dall'appellante in relazione alla non visibilità del pericolo. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 8 di 10
Ed infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, oltre a non aver permesso di acclarare la precisa dinamica dell'evento dannoso, nemmeno ha consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, la non visibilità della presunta insidia.
Alla luce di quanto esposto, non avendo la fornito prova del fatto storico allegato in Pt_1 citazione, nessuna responsabilità per i danni subiti può essere attribuita al Controparte_1
né ai sensi dell'art.2043 c.c., né ex. art. 2051 c.c.
[...]
Per tali ragioni, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
Altrettanto infondata risulta la doglianza formulata con il secondo motivo d'appello.
In relazione a tale motivo, occorre soffermarsi esclusivamente sulla questione concernente la condanna della al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, avendo la Pt_1 trattazione del precedente motivo già esaurito l'analisi sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento richiesto.
Al riguardo, si rileva che l'art.91 c.p.c. dispone espressamente che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa” mentre l'art.92 c.p.c. prevede che: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”
Nel caso di specie, a fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attrice - unica domanda oggetto di controversia nel primo grado di giudizio - correttamente il giudice di prime cure ha condannato la stessa - quale parte soccombente - al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali in favore del convenuto, in conformità al principio sopra richiamato di cui all'art.91 c.p.c..
Va altresì rilevato che l'appellante non ha nemmeno dedotto la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 92 c.p.c., idonee a giustificare una compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, limitandosi a contestare l'ingiustizia della soccombenza sulla base della presunta sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria. R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 9 di 10
Ad ogni modo, nel caso di specie, non ricorrono nemmeno le condizioni richieste dall'art.92 c.p.c. per derogare al principio generale previsto dall'art.91 c.p.c..
Orbene, in assenza di valide ragioni per discostarsi dal principio della soccombenza, la condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali risulta correttamente disposta.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo d'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite.
In relazione alle spese di lite del primo grado di giudizio, va precisato che, quando il Giudice dell'appello conferma la sentenza di primo grado, come nel caso di specie, non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, in assenza di specifico motivo di impugnazione (Cfr. Cass. n. 18837/2010).
Nel caso di specie, l'appellante non ha sollevato contestazioni specifiche in ordine all'ammontare delle spese di lite liquidate dal giudice di prime cure. Pertanto, essendo tali spese, come già evidenziato, correttamente poste a carico della , ai sensi dell'art.91 c.p.c., la sentenza di Pt_1 primo grado deve essere integralmente confermata anche in relazione a tale capo.
Con riguardo alle spese di lite del presente grado d'appello, esse seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, in applicazione del D.M. 55/14, aggiornato al D. M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto, quanto al valore della causa, del quantum richiesto (cd. disputatum), con esclusione del compenso previsto per la fase istruttoria, non tenutasi.
Il numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate e la semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia induce all'applicazione dei valori minimi.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma1-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre
2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, atteso che tale disposizione è applicabile dal 31 gennaio 2013 (infatti, le nuove disposizioni, ex art 1 c. 18 della l. 228/2012, «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18).
P. Q. M
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Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede
➢ RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 427/2021 resa dal Giudice di
Pace di Cariati il 26.11.2021, depositata il 29.11.2021; R.G. n.° 1373/2022 - Pag. 10 di 10
➢ CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di parte appellata, che si liquidano in complessivi € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, e IVA e
CPA, se dovute come per legge;
➢ DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Castrovillari in data 11 settembre 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'ufficio per il processo, dott. Umile Terranova