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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3012 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa EL Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 9443 2022
*****
Il Giudice, letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.05.2024 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.; lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. EL Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 9443 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
TRA Parte_1 'rappresentata e difesa dall'avv. dell'avv. Vincenzo Fioravante
Aliperti e presso questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del 1.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte 1
dall'avv. Diego Di Grazia e presso questi elettivamente domiciliata, giusta documentazione;
-OPPOSTO-
NONCHE'
Avv. Diego Di Grazia, quale procuratore di sé stesso;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma,
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69,
applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che con atto di opposizione, introduttivo del corrente giudizio, la sig. Parte 1 censurava sia l'atto di precetto notificatole in
Controparte_1 che l'atto didata 17.11.2022, nell'interesse della società
precetto notificatole in pari data nell'interesse dell'avv. Diego Di Grazia, procuratore antistatario della predetta società. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano le parti opposte, chiedendo il rigetto della opposizione. In prima udienza era delibata l'istanza cautelare, con rigetto della stessa, e nel corso del procedimento non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata ad oggi per la decisione nelle forme della discussione orale.
3. Ancora in via preliminare, deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, compito devoluto all'organo giudicante. Avuto riguardo all'unico motivo di opposizione spiegato, ed ovvero la nullità dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480,
secondo comma, c.p.c., deve ritenersi che lo stesso possa dirsi pacificamente riconducibile al novero delle opposizioni formali di cui all'art.617 c.p.c.
4. Venendo all'esame del merito, deve rilevarsi che il titolo esecutivo sotteso ad entrambi gli atti di precetto opposti, è un decreto ingiuntivo. E la parte opponente,
lamenta la mancata indicazione negli atti opposti, della data di notifica del titolo, se fatta separatamente o la mancata trascrizione integrale dello stesso.
Orbene, sul punto, giova osservare che: < Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod.
proc. civ. la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel
-
termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare. >> ( ex
plurimis, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4649 del 02/03/2006, più volte successivamente confermata). Come noto, la norma invocata, al comma secondo, dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva.
La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già
notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654
c.p.c., comma secondo, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato.
Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo. In particolare, quest'ultima indicazione è
realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
Se ne ricava che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione o riferimento)
nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643
citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo: Cass. 21 novembre 2001, n. 14729;
26 settembre 2000, n. 12766, nonché, tra le più recenti: Cass. 16.01.2007 n.839 e
Cass.30.05.2007 n. 12731.
Applicando i menzionati principi alla fattispecie concreta, ed analizzando il contenuto di entrambi gli atti di precetto notificato alla parte attrice, si rileva che viene indicato il titolo e la data nella quale ad esso è stata apposta la formula esecutiva,
nonché il relativo provvedimento.
Ne discende che nessuna nullità può dirsi sussistente.
Sul punto, si richiama altresì la seguente sentenza della Suprema corte,
Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, n. 1928 a mente della quale: < Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità
dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge >>.
Pertanto, alla luce della prima notifica del decreto ingiuntivo e della seconda notifica dell'atto di precetto, nessuna nullità può dirsi sussistente
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi non accoglibile la domanda, con conseguente rigetto della opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente,
Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore delle parti opposte costituite,
Controparte_2 e avv. Diego Di Grazia, spese liquidate ovvero come in dispositivo ( parametri di cui al DM 44 del 2014, valore della causa euro
450.000,00, fasi di introduzione e decisione con congrua riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o diritto).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'opposizione. 2. Condanna Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore delle
Controparte_2 e avv. Diego Di Grazia, spese cheparti opposte,
debbono quantificarsi in euro € 5.951,40, oltre oneri, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Diego di Grazia.
Santa Maria Capua Vetere, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa EL Mercurio
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa EL Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 9443 2022
*****
Il Giudice, letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 21.05.2024 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.; lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. EL Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 9443 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
TRA Parte_1 'rappresentata e difesa dall'avv. dell'avv. Vincenzo Fioravante
Aliperti e presso questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del 1.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte 1
dall'avv. Diego Di Grazia e presso questi elettivamente domiciliata, giusta documentazione;
-OPPOSTO-
NONCHE'
Avv. Diego Di Grazia, quale procuratore di sé stesso;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma,
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69,
applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che con atto di opposizione, introduttivo del corrente giudizio, la sig. Parte 1 censurava sia l'atto di precetto notificatole in
Controparte_1 che l'atto didata 17.11.2022, nell'interesse della società
precetto notificatole in pari data nell'interesse dell'avv. Diego Di Grazia, procuratore antistatario della predetta società. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano le parti opposte, chiedendo il rigetto della opposizione. In prima udienza era delibata l'istanza cautelare, con rigetto della stessa, e nel corso del procedimento non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era rinviata ad oggi per la decisione nelle forme della discussione orale.
3. Ancora in via preliminare, deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, compito devoluto all'organo giudicante. Avuto riguardo all'unico motivo di opposizione spiegato, ed ovvero la nullità dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480,
secondo comma, c.p.c., deve ritenersi che lo stesso possa dirsi pacificamente riconducibile al novero delle opposizioni formali di cui all'art.617 c.p.c.
4. Venendo all'esame del merito, deve rilevarsi che il titolo esecutivo sotteso ad entrambi gli atti di precetto opposti, è un decreto ingiuntivo. E la parte opponente,
lamenta la mancata indicazione negli atti opposti, della data di notifica del titolo, se fatta separatamente o la mancata trascrizione integrale dello stesso.
Orbene, sul punto, giova osservare che: < Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 cod. proc. civ., la mancata menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 cod.
proc. civ. la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel
-
termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare. >> ( ex
plurimis, Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4649 del 02/03/2006, più volte successivamente confermata). Come noto, la norma invocata, al comma secondo, dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo esecutivo, ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula. La disposizione si pone come deroga a due principi in materia di esecuzione: quello contenuto nell'art. 479 c.p.c., secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo (e del precetto); quello contenuto nell'art. 475 c.p.c., secondo il quale (anche) il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva.
La giustificazione delle deroghe sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Prima di essere posto in esecuzione, infatti, il decreto ingiuntivo è stato già
notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione (come dispongono gli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.), ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Per questa ragione nell'art. 654
c.p.c., comma secondo, è delineata una forma di precetto più sintetica di quella generale indicata dal secondo comma dell'art. 480 del codice citato.
Questa forma è rispettata quando nell'atto di precetto siano indicate le parti, la data della notificazione del decreto ingiuntivo e quella che il decreto ingiuntivo a suo tempo già notificato è diventato esecutivo. In particolare, quest'ultima indicazione è
realizzata attraverso la menzione nell'atto di precetto del solo provvedimento che dispose l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
Se ne ricava che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione (intesa come citazione o riferimento)
nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva (id est, dell'avvenuta spedizione in forma esecutiva) sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643
citato, non aveva ancora carattere di titolo esecutivo: Cass. 21 novembre 2001, n. 14729;
26 settembre 2000, n. 12766, nonché, tra le più recenti: Cass. 16.01.2007 n.839 e
Cass.30.05.2007 n. 12731.
Applicando i menzionati principi alla fattispecie concreta, ed analizzando il contenuto di entrambi gli atti di precetto notificato alla parte attrice, si rileva che viene indicato il titolo e la data nella quale ad esso è stata apposta la formula esecutiva,
nonché il relativo provvedimento.
Ne discende che nessuna nullità può dirsi sussistente.
Sul punto, si richiama altresì la seguente sentenza della Suprema corte,
Cassazione civile sez. III, 28/01/2020, n. 1928 a mente della quale: < Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità
dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge >>.
Pertanto, alla luce della prima notifica del decreto ingiuntivo e della seconda notifica dell'atto di precetto, nessuna nullità può dirsi sussistente
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi non accoglibile la domanda, con conseguente rigetto della opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della parte opponente,
Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore delle parti opposte costituite,
Controparte_2 e avv. Diego Di Grazia, spese liquidate ovvero come in dispositivo ( parametri di cui al DM 44 del 2014, valore della causa euro
450.000,00, fasi di introduzione e decisione con congrua riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o diritto).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'opposizione. 2. Condanna Parte 1 alla refusione delle spese di lite in favore delle
Controparte_2 e avv. Diego Di Grazia, spese cheparti opposte,
debbono quantificarsi in euro € 5.951,40, oltre oneri, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Diego di Grazia.
Santa Maria Capua Vetere, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa EL Mercurio