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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 20.3.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26368 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Paolo Bartiromo (CF ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via
Mergellina n. 209 giusta procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 1 OPPONENTE
E
SIGLA S.R.L. (P.Iva: rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura in calce datata 3.3.2023 a firma del Notaio di Persona_1
Treviso, n. 344.893 Rep. e n. 32.098 Racc., dagli avv.ti Stefano Arrigo
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_2
che eleggono domicilio presso lo studio C.F._4
dell'avv. Marco Ambrosio (c.f.: ) a Napoli, C.F._5
Via del Parco Margherita n. 34.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
60.000 a titolo di liquidazione di crediti rilasciati con separati contratti di garanzia a prima richiesta sottoscritti il 29.09.2022 dai signori e per l'importo di € 60.000,00 per Parte_1 Parte_3
l'esatto adempimento delle obbligazioni IA italia srl in favore della Sigla relativa ad un versato contributo di agenzia.
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
la scrittura privata suddetta al punto numero 7 prevede che “per qualsiasi controversia in relazione alla presente scrittura privata, è competente in via esclusivo il tribunale di Treviso”;
sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 2 la competenza spetta, quindi, al Tribunale di Treviso quale foro convenzionale;
nel merito che il documento “scrittura privata contratto d'agenzia”
datato Conegliano, 29.09.2022 sul quale si fonda la pretesa creditoria risulta incompleto e privo di qualsivoglia timbro di congiunzione,
nonché di firme apposte nella pagina (1);
in ogni caso si disconosce la sottoscrizione illeggibile apposta sotto il titolo “; Parte_1
la richiesta creditoria nascerebbe dal fatto che la IA italia srl,
avendo perso i requisiti di legge avrebbe comunicato alla Sigla srl l'impossibilità della prosecuzione del mandato ricevuto;
appare, infatti, inverosimile che l'opponente abbia rilasciato garanzie personali non avendo nessuna quota nella società, né rivestendo alcuna carica sociale;
ha chiesto revocarsi il d.i. opposto, con vittoria di spese ed attribuzione.
L'opposta ha dedotto preliminarmente che:
la società IA ha sede a Napoli e nel circondario di Napoli sono residenti sia il signor che la signora Parte_1 Parte_3
che ha assunto la medesima garanzia;
il signor allega nel proprio atto di opposizione di non Parte_1
aver avuto in IA alcuna carica sociale né quota nella società;
sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 3 la sottoscrizione da parte del signor dell'atto di Parte_1
garanzia è dunque avvenuta, per stessa ammissione avversaria, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta dal medesimo;
vi è, pertanto, una presunzione di vessatorietà della clausola derogatoria della competenza riportata nella scrittura di garanzia;
in ogni caso il foro convenzionale stabilito in contratto non è
inderogabile;
sussiste, quindi, la competenza del foro napoletano;
nel merito che:
il signor ha inviato a Sigla s.r.l. - a mezzo pec datata Parte_1
30.09.2022 - le scansioni della scrittura di garanzia a favore di IA
da lui sottoscritta;
l'originale della scrittura firmata dal signor in data Parte_1
29.09.2022, già anticipata in copia a mezzo pec dall'opponente in data
30.09.2022, è stato raccolto ed inviato a mezzo plico consegnato al corriere TNT recapitato a Sigla s.r.l. in data 6.10.2022 dal signor
, responsabile di area di Sigla;
Controparte_1
chiede, pertanto, verificarsi l'autenticità della sottoscrizione;
ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva preliminarmente che l'eccezione di incompetenza per la sussistenza di un foro convenzionale, previsto nel sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 4 contratto di garanzia, è inammissibile in quanto logicamente incompatibile con l'eccepita inesistenza di tale contratto, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal non è possibile, Pt_1
infatti, ritenere inesistente il contratto e, nel contempo, farne valere la clausola sulla competenza.
Del resto l'opponente, che afferma di non aver comunque agito in veste professionale, è stato citato nel foro della propria residenza in ossequio alla normativa consumeristica: alcun pregiudizio, pertanto,
può lamentare.
Opinando diversamente si arriverebbe alla paradossale conclusione che avrebbe potuto eccepire l'incompetenza territoriale Pt_1
qualunque fosse stato il foro scelto da Sigla.
Venendo al merito l'opposta ha prodotto:
il “contratto di agenzia” stipulato in data 15.6.20 tra Sigla srl e IA
LI srl con la quale la prima conferisce alla seconda mandato di agenzia per il collocamento di prodotti finanziari specificamente indicati (piccolo prestito);
la “scrittura privata” del 26.9.22 con la quale IA si impegna, tra l'altro, a restituire a Sigla il “contributo di agenzia” ricevuto, pari ad €
60.000, in caso di risoluzione del contratto;
il “contratto di garanzia a prima richiesta” del 29.9.22 con il quale presta garanzia per IA a favore di Sigla “per i Parte_1
crediti che potrà vantare … per effetto della scrittura privata del sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 5 26.9.22” fino alla concorrenza di € 60.000 e si impegna “a pagare immediatamente al creditore Sigla srl, a semplice richiesta scritta,
anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto”.
Orbene è provata documentalmente la ricezione del contributo di €
60.000 da parte di IA e non è contestato che la stessa, all'atto della risoluzione del rapporto, non la abbia restituita.
Ne consegue l'obbligo del garante, peraltro assunto a prima richiesta, di pagare tale somma a Sigla.
L'opponente disconosce la sottoscrizione apposta al contratto di garanzia.
Il contratto, però, è stato da lui inviato, provvisto di sottoscrizione, via pec (prodotta agli atti) da a Sigla. Pt_1
Tale pec non è stata contestata e, pertanto, può ritenersi provata l'autenticità della sottoscrizione apposta al documento in questione.
Ad abundantiam si osserva che la sottoscrizione apposta al contratto presenta tratti analoghi alla sottoscrizione apposta dal al Pt_1
mandato conferito all'avv. Bartiromo per il presente giudizio.
L'opposizione, pertanto, va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 6289/23 proposta da nei confronti di Sigla Parte_1
s.r.l. con atto di citazione notificato il 15.12.23, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il d.i. opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 9.142 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 7.4.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 26368/23 r.g. pag. 7