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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6208/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Parte_2
), (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F.: ) e Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F.: , tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a C.F._4
margine dell'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Domenico De
Liguori e Maria Battipaglia, presso il cui studio, sito in Sarno alla via
Nunziante n. 24/D, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., quale procuratrice di Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta, dall'Avv. Andrea Zeroli, presso il cui studio, sito in
Milano al corso Monforte n. 13, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 12/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato la
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(e hanno proposto opposizione Parte_4 Parte_5
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 443/2017, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, la prima quale debitrice principale e gli altri quali Garanti, della somma pari ad €
340.564,17 (di cui € 62.037,77 a titolo di scoperto del conto corrente n.
400257594, già n. 428311 ed € 278.528,40 quale scoperto del conto corrente n. 103543226), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale unico motivo di opposizione, che nel contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda monitoria sarebbero stati pattuiti ed applicati interessi usurari, con conseguente nullità parziale dello stesso ai sensi dell'articolo 1815, co. 2, c.c. e conversione del contratto di conto corrente in gratuito;
quale secondo motivo di opposizione, che con riguardo al contratto di conto corrente ordinario n. 4283/11 (poi n. 400257594) del 21/10/2005 ed il contratto di conto anticipi fatture del 21/10/2005, risulta che essi sono stati sottoscritti solo dalla Banca e non anche dal cliente, oltre a non essere pattuiti la commissione disponibilità immediata fondi e la commissione utilizzi oltre disponibilità fondi e ad essere stati capitalizzati trimestralmente interessi debitori dal 1° Gennaio 2014, in contrasto con quanto sancito dalle modifiche apportate all'articolo 120 T.U.B. dalla L. n. 147/2013; che dall'analisi del consulente tecnico di parte è emerso che, epurato dagli addebiti illegittimi, il conto corrente n. 400257594 non presenta il saldo a debito della società debitrice principale come risultante dagli estratti conto,
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza bensì a credito di € 160.405,16 a favore della
[...]
Parte_1
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
(e hanno formulato le seguenti Pt_4 Parte_5
conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 443/2017; in via subordinata, accertare il credito della Banca opposta nei loro confronti;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati MARIA BATTIPAGLIA e
DOMENICO DE LIGUORI, dichiaratisi anticipatari.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che Controparte_3
in data 24/11/2017 la Unicredit S.P.A. ha ceduto alla
[...]
il credito azionato in via monitoria nei confronti degli Controparte_3
opponenti, ragion per cui essa è l'unica titolare del credito;
che l'opposizione proposta dalla sig.ra è tardiva, essendo stato il Decreto Parte_3
Ingiuntivo notificato a mani di quest'ultima il 20/2/2017 ed essendo stato l'atto di citazione in opposizione notificato nei suoi confronti il 29/6/2017; che, dunque, nei confronti della sig.ra il Decreto Parte_3
Ingiuntivo n. 443/2017 è divenuto definitivo, tant'è che il Giudice che lo ha emesso ne ha dichiarato l'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; che nei confronti della e dei sigg.ri Parte_1
, e il Parte_2 Parte_4 Parte_5
provvedimento monitorio è stato notificato tardivamente, oltre il termine di cui all'articolo 644 c.p.c.; che, tuttavia, la declaratoria di inefficacia del
Decreto Ingiuntivo non impedisce in questa sede di accertare la fondatezza della sua domanda, atteso che nel giudizio di cognizione sorto in seguito all'opposizione proposta dal debitore, l'accertamento non deve riguardare
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza solo la tempestività o meno della notifica del decreto, ma piuttosto deve estendersi a tutta la fattispecie dedotta nella procedura monitoria – ivi compreso l'accertamento del credito e la condanna del debitore al pagamento del dovuto;
che la contestazione di parte attrice circa l'usurarietà degli interessi è del tutto generica, oltre che infondata;
che il credito oggetto del provvedimento di ingiunzione è stato, peraltro, più volte riconosciuto dai debitori come si evince dalle lettere sottoscritte dalla
SYNTESI IMPIANTO S.R.L. e dai suoi garanti il 27/1/2015 ed il 09/2/2016, in cui non è stata sollevata alcuna contestazione, di talché ogni doglianza sollevata in questa sede è da considerarsi tardiva;
che i contratti bancari intercorsi tra le parti sono stati sottoscritti da tutte le parti in ogni pagina;
che i garanti hanno sottoscritto dei contratti autonomi di garanzia, ragion per cui possono sollevare solo la “exceptio doli generalis”, di cui non ricorrono i presupposti nel caso concreto.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha Controparte_1
formulato le seguenti conclusioni: In via pregiudiziale e/o preliminare accertare la tardività dell'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_3
per intervenuto passaggio in giudicato del Decreto Ingiuntivo n.
[...]
443/2017 (RGN 422/2017) e successiva dichiarazione di esecutorietà concessa dal Dott. Corrado D'Ambrosio e, per l'effetto, dichiarare improcedibile nei confronti della predetta sig.ra il Parte_3
presente giudizio con ogni conseguente statuizione;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarazione la nullità dell'atto di citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
nel merito ed in via definitiva respingere tutte le domande dell'attrice in quanto non provate e comunque infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle conclusioni che precedono, condannare comunque nonché i suoi garanti sigg.ri Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza , , al Parte_5 Parte_2 Parte_4
pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_1
nella sua qualità di cessionaria di Unicredit S.P.A., della somma che il
Tribunale riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria a fonte dei contratti di conto corrente nn. 400257594 – 103543226; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed onerava la parte opposta di espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo depositato telematicamente da parte opposta l'11/12/2020).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Con comparsa depositata telematicamente il 07/3/2025 spiegava intervento la quale procuratrice di Controparte_1 [...]
deducendo: che con atto del 21/12/2022 a rogito del Controparte_2
Noatio Dott. Rep. n. 14657, Racc. n. 7926, è stata Persona_1
conclusa un'operazione di scissione della società Controparte_1
in favore della società avente efficacia giuridica dal
[...] CP_4
31/12/2022, ore 23:59; che nell'ambito di tale operazione sono stati assegnati alla beneficiaria, tutti i crediti della società scissa, CP_4
rientranti nel “ramo , ossia tutti i Controparte_1
crediti acquisiti da in blocco ex art. 58 T.U.B.; che, pertanto, la CP_5
ha assunto, senza soluzione di continuità e a pieno titolo, CP_4
tutti i diritti e obblighi di afferenti al ramo Controparte_1
e prosegue in tutti i suoi rapporti giuridici, attivi e passivi anteriori alla scissione, ed è, quindi, divenuta titolare del credito a tutela del quale è stata
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza promossa la presente azione;
che di tale operazione di scissione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 7 del 17/1/2023; che in data 31/10/2024, con rogito del Notaio Rep. n. Persona_2
88912, Racc. n. 19863, avente efficacia dal giorno 11/11/2024 (ovvero alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 bis, comma 2, c.c., se successiva), è stata fusa per CP_4
incorporazione in società appartenente al Controparte_2
Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di che a partire dalla data sopraindicata e per effetto della Controparte_6
fusione sopra descritta, è subentrata in Controparte_2
continuità, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a che è interesse CP_4
di , tramite la propria procuratrice Controparte_2 [...]
coltivare il presente giudizio, costituendosi in Controparte_1
sostituzione di in proprio. Controparte_1
In virtù di quanto innanzi esposto intervento la Controparte_1
quale procuratrice di ha concluso
[...] Controparte_2
riportandosi alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate da
[...]
in proprio. Controparte_1
All'udienza del 12/3/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg) per il deposito delle compares conclusionali e memorie di replica.
SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI RITO
1 – In via del tutto preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto Parte_3
tardiva.
Infatti, come risulta dalla lettura del Decreto Ingiuntivo n. 443/2017
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza notificato a quest'ultima (cfr. all. 2 della produzione di parte opposta) il provvedimento monitorio è stato notificato a mani proprie della sig.ra il 20/2/2017, ragion per cui, essendo stato l'atto di citazione Parte_3
in opposizione notificato da quest'ultima (nonché dagli altri opponenti il
29/6/2017 – cfr. atto di citazione in opposizione), ben oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'articolo 641 c.p.c., che sarebbe scaduto il
03/4/2017, ne consegue che va dichiarata l'inammissibilità per tardività dell'opposizione spiegata dalla suddetta opponente, non ricorrendo – nè essendo stati tantomeno invocati – i presupposti per l'opposizione tardiva di cui all'articolo 650 c.p.c.
2 – Ancora, preliminarmente, va dichiarata l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n. 443/2017 nei confronti di tutti gli opponenti ad eccezione della sig.ra (rispetto alla quale il provvedimento Parte_3
monitorio è stato notificato il 20/2/2017, a fronte della sua pubblicazione il
02/2/2017), per essere stato notificato dalla opposta oltre il termine di cui all'articolo 644 c.p.c.
Infatti, occorre rilevare che, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, il
Decreto Ingiuntivo n. 443/2017 è stato emesso dal Tribunale di Salerno il
02/2/2017, ed è stato passato per la notifica nei confronti della
[...]
di , di Parte_1 Parte_2 [...]
e di dopo il termine di 60 giorni di cui Pt_4 Parte_5
all'articolo 644 c.p.c., che scadeva il 03/4/2017, con la conseguenza che esso va dichiarato inefficace.
Tuttavia, atteso che costituisce “ius receptum” in giurisprudenza di legittimità che “la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c.,
l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che
l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente” (cfr. Cass.
n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n.
21050/2006).”, ne consegue che va esaminata la domanda della parte opposta di accertamento del credito fatto valere mediante ingiunzione e di condanna dell'opponente al pagamento delle somme richieste.
3 – Sempre preliminarmente, deve infine rilevarsi che che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo depositato telematicamente da parte opposta l'11/12/2020).
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
4 – Fermo quanto innanzi esposto, l'opposizione verte essenzialmente intorno ad un unico motivo di doglianza, consistente nella circostanza che nel contratto di conto corrente n. 400257594 (già n. 4283/11) posto a fondamento del ricorso per Decreto Ingiuntivo sarebbero stati pattuiti ed applicati interessi usurari, nonché che esso non recherebbe la sottoscrizione di tutte le parti (cliente e Banca), con conseguente nullità ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 3, T.U.B.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Sul punto questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U., in quanto immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose dei documenti prodotti dalle
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza parti e delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa.
Relativamente al conto corrente n. 400257594 (già n. 428311) il C.T.U. ha accertato che la Banca non ha applicato un T.E.G. superiore alla soglia applicabile per il periodo di riferimento e dei rispettivi affidi concessi sullo stesso.
Il C.T.U. ha appurato:
- per il contratto di conto corrente stipulato fra le parti in data 21/10/2005
“il tasso effettivo globale (TEG) calcolato dallo scrivente è pari al 16,682% e, quindi, è inferiore alla soglia applicabile per periodo pari al 18,810%.”;
- per l'apertura di credito stipulata in data 21/10/2005 “il tasso effettivo globale (TEG) calcolato dallo scrivente è pari al 8,603% e, quindi, è inferiore alla soglia applicabile per periodo pari al 14,055%”;
- per l'apertura di credito stipulata in data 17/6/2009, “il tasso effettivo globale (TEG) calcolato dallo scrivente è pari al 12,692% e, quindi, è inferiore alla soglia applicabile per periodo pari al 12,930%”;
- per l'apertura di credito stipulata in caso di rimodulazione dell'affidamento del 09/2/2016 “il tasso effettivo globale (TEG) calcolato dallo scrivente è pari al 14,493% e, quindi, risulta inferiore alla soglia applicabile per periodo pari al 15,920%”.
Per quanto riguarda il conto corrente n. 103543226, il cui saldo creditore pure è stato posto a fondamento della domanda azionata in via monitoria, parte opponente ha contestato che il contratto prodotto dalla opposta sarebbe nullo in quanto privo di firma e della pagina n. 5, come appurato anche dal C.T.U. nominato.
Orbene, fermo restando che non risultano essere state formulate dagli opponenti specifiche contestazioni in ordine a tale rapporto contrattuale né nell'atto di citazione in opposizione, né nella consulenza tecnica di parte opponente (cfr. all. 5 della produzione di parte opponente) e che, dunque, ogni rilievo sul punto da parte dell'ausiliario nominato risulta
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza esorbitante dal mandato peritale, deve constatarsi da un lato che il contratto n. 103543226 (cfr. all. 3 della produzione della fase monitoria) risulta validamente sottoscritto dalla correntista
[...]
unico soggetto legittimato a dolersi della mancata Parte_1
sottoscrizione del suddetto contratto bancario (Cass. Civ., SS.UU., n.
898/2018), a nulla rilevando la mancata sottoscrizione da parte della
Banca, essendo pacifico tra le parti che tale contratto ha avuto esecuzione e, dunque, essendo la volontà della Banca di concluderlo desumibile per comportamenti concludenti. Quanto poi all'assenza della pagina n. 5, essa non determina alcuna invalidità negoziale, anche considerato che dalla lettura del suddetto documento contrattuale risultano validamente pattuite per iscritto le principali condizioni economiche (capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, saggio ultralegale degli interessi debitori (sia per il caso di utilizzo fino ad € 5.000,00, sia oltre tale soglia), oltre alle spese, alle varie voci di costo ed alla commissione di istruttoria veloce (CIV).
Il C.T.U., eliminando la capitalizzazione degli interessi e degli oneri trimestrali per il periodo a partire dall'1/1/2014 fino all'estinzione (Cass.
Civ., Sez. I, n. 21344/2024) ha quindi rideterminato il saldo del conto corrente n. 400257594 (già n. 428311) alla data di estinzione del
31/1/2017 da complessivi € 64.688,39 a debito della
[...]
in complessivi € 58.809,95 a debito della società Parte_1
attrice.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda della quale procuratrice della Controparte_1 [...]
è fondata e va accolta e, per l'effetto, la Controparte_2 [...]
, Controparte_7 Parte_2 [...]
e vanno condannati al pagamento, in Pt_4 Parte_5
solido tra loro, di complessivi € 337.338,35 quale saldo debitore del conto corrente n. 400257594 (già n. 428311) e del conto corrente n. 103543226,
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza in favore della quale procuratrice di Controparte_8 [...]
oltre interessi come da domanda fino all'effettivo Controparte_2
soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5 - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, essendo stato il credito attivato in via monitoria sostanzialmente confermato
(con riduzione da € 340.564,17 ad 337.338,35), sono poste a carico della
di , Parte_1 Parte_2
di , di e di Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro e, considerate la natura, il valore (€ 337.338,35, pari a quello del “decisum”) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 16.434,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.772,00 per la fase di studio;
€ 1.169,00 per la fase introduttiva;
€ 10.411,00 per la fase istruttoria/trattazione, consistita in una C.T.U.; € 3.082,00 per la fase decisionale), € 685,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (consistita nella sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A.,
5.1 - Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della
[...]
di di Parte_1 Parte_2
, di e di in Parte_3 Parte_4 Parte_5
solido tra loro
6 - Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, atteso che essa ha ricevuto rituale comunicazione dell'invito alla stessa (cfr. verbale negativo di mediazione depositato
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza telematicamente dalla parte opposta l'11/12/2020), la
[...]
ed i sigg.ri , Parte_1 Parte_2
e vanno Parte_3 Parte_4 Parte_5
condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'opposizione proposta da Parte_3
inammissibile in quanto tardiva e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo n. 443/2017;
2) Dichiara inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 443/2017 nei confronti della di Parte_1 Parte_2
, di e;
[...] Parte_4 Parte_5
3) Condanna la Controparte_7 [...]
, e al Parte_2 Parte_4 Parte_5
pagamento, in solido tra loro, di complessivi € 337.338,35 quale saldo debitore del conto corrente n. 400257594 (già n. 428311) e del conto corrente n. 103543226, in favore della Controparte_8
quale procuratrice di oltre interessi come Controparte_2
da domanda fino all'effettivo soddisfo;
4) Condanna Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
alla refusione, in solido tra loro, in favore della
[...] [...]
quale procuratrice della Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 17.119,00
[...]
per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza 5) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico della
[...]
di , di Parte_1 Parte_2
, di e di Parte_3 Parte_4 Parte_5
in solido tra loro;
6) Condanna Parte_1 [...]
, , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
al versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello
[...]
Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 6208/2017 - Sentenza