Sentenza 9 settembre 2022
Improcedibile
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026REG.PROV.COLL.
N. 02289/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2023, proposto dal Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nuvoloni, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
SA EF DO e SA DO, rappresentati e difesi dall’avv. Marco Andracco, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, 9 settembre 2022, n. 748, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. SA EF DO e SA DO;
Viste le memorie;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale, depositata dalla parte appellante;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il cons. CO AC, nessuno comparso per le parti;
Considerato che, con atto depositato il 12 novembre 2025, la parte appellante ha dichiarato essere venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso d’appello;
Considerato che, per pacifica giurisprudenza, nel processo amministrativo, in quanto processo di parti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione ( ex multis Cons. Stato sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1187; C.G.A. in s.g., 22 gennaio 2025, n. 63; Cons. Stato, sez. II, 27 maggio 2024, n. 4670);
Ritenuto, pertanto, che, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, debba essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito della controversia e la peculiarità della vicenda sostanziale giustifichino l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
CO Frigida, Consigliere
CO AC, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AC | AN LE |
IL SEGRETARIO