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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 248/2023
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De Falco del foro di Nola Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Fiume n.17, presso lo studio dell'Avv. Andrea Pierini, come da mandato in atti Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Massimo Regni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Mario
Angeloni n.57, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.481/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 “in via principale, in accoglimento dell'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 481/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Baldesi, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 6291/2021, pubblicata in data 23.3.2023 e notificata in data 28 marzo 2023, pronunciarsi i seguenti provvedimenti:
a.- revocarsi il decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova sulla sussistenza del credito.
b.- in via subordinata, dichiararsi ed accertarsi che il credito vantato dalla ditta opposta di cui al
D.I. n. 1862/2021 è stato già incassato e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto
c.- In accoglimento dell'espletata domanda riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che la ditta opposta ha ricevuto il maggiore importo di euro 4.915,00, o di quella maggiore o minore somma, rispetto al valore concordato e/o indicato dalla ditta MB e per l'effetto condannarsi la ditta opposta al versamento a favore dell'opponente della citata somma, oltre interessi ex d.lgs. 213/2002
o legali, in subordine.
d.- In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi che dovesse realmente ritenersi sussistente ancora un debito nei confronti della ditta MB, disporsi la compensazione con il citato credito dell'opponente, anche in quota parte.
e.- Condannarsi la ditta opposta al risarcimento alla parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 cpc.
f.- in tutte le ipotesi, condannarsi la ditta opposta al pagamento delle spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Per CP_1
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, cosi giudicare:
- rigettare l'appello proposto perché destituito di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n° 481/2023 emessa dal Tribunale di Perugia in data 23.03.2023;
- in subordine condannare controparte a pagare la somma di € 5.708,83 o la somma diversa che dovesse accertata in corso di causa oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio”.
Con ordinanza del 13/2/24 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
successivamente, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc, all'udienza del 4/12/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.481/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.708,83, oltre alle spese della procedura monitoria, in favore di Esponeva l'appellante che la predetta società, nel proprio ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo, aveva dapprima dedotto di essere sua creditrice per l'importo di euro 1.122,64 per forniture di materiale – la cui regolare consegna in suo favore sarebbe stata dimostrata dalle bolle di consegna allegate all'apposita fattura n.161.034.356/16 - precisando poi di avere anche emesso note di debito nei confronti di esso appellante per euro 37.350,00 ed una nota di credito per euro
7.015,00 ed osservando come dalla somma algebrica di tutte le indicate posizioni debitorie/creditorie risultava un saldo creditorio in suo favore di euro 31.457,64; la – continuava l'appellante CP_1
- aveva poi aggiunto che esso aveva versato acconti per soli euro 25.748,81: di qui, a suo Pt_1
dire, il suo residuo credito azionato in sede monitoria per euro 5.708,83 e per il quale veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Il deduceva quindi di aver proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo affermando Pt_1
che in realtà egli aveva invece pagato tutto quanto dovuto alla in relazione alla fornitura CP_1 indicata in sede monitoria avendo consegnato all'agente della società, tale , n.35 effetti Persona_1
cambiari di euro 1050,00 ciascuno, di cui solo due erano rimasti impagati, con la conseguenza che la controparte aveva ricevuto il pagamento di 34.650,00 e non quindi di soli euro 25.748,81 come asserito nel ricorso per decreto ingiuntivo;
aggiungeva peraltro che il gli aveva anche praticato Per_1
un ulteriore sconto quantificando il suo debito, alla fine, in soli euro 36.000,00 oltre euro 750,00 per spese, per un totale, quindi, di euro 36.750,00, somma da cui però doveva detrarsi l'importo della su indicata nota di credito in suo favore per euro 7.015,00 sicché, il dovuto da parte sua, era pari in realtà ad euro 29.735,00: ne conseguiva quindi – aggiungeva l'appellante – che avendo lui versato euro
34.650,00, la aveva ricevuto addirittura più di quanto avrebbe avuto diritto di riscuotere, CP_1
motivo per cui lui aveva avanzato in I grado domanda riconvenzionale per sentir condannare la controparte alla restituzione in suo favore della somma di euro 4.915,00.
Esponeva, ancora, il che la costituendosi, aveva contestato che egli avesse Pt_1 CP_1 versato, in relazione alla fornitura di cui al monitorio, l'intero importo corrispondente alle 33 cambiali da quella incassate affermando che parte di quegli importi era stata versata quale compenso per vecchie forniture in applicazione dell'art.1193 cc e ciò in quanto il rapporto di somministrazione in questione andava avanti da diversi anni, come risultava dalla documentazione allegata alla sua comparsa costitutiva;
aggiungeva che la aveva anche precisato che le 35 cambiali (di cui CP_1
due impagate) erano state ricevute dal suo agente in pagamento della fattura n.151064946 del Per_1
16/09/2015 di € 36.600,00 ed aveva concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, aveva così statuito:
“- rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1862/2021 emesso dal Tribunale di
Perugia, in data 3 novembre 2021, in favore di , in persona del legale rappresentante, per CP_1 il pagamento della somma di € 5.708.83, oltre gli interessi moratori dalle singole scadenze all'effettivo saldo e le spese liquidate;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- conseguentemente condanna , al pagamento, in favore di , in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante, della somma di € 5.708,83, oltre gli interessi moratori dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, oltre le spese liquidate;
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette.”.
Ciò posto il con il primo motivo di appello si doleva del fatto che il Tribunale aveva giudicato Pt_1 in favore della sulla base di documentazione predisposta da quest'ultima a suo uso e, con CP_1
il secondo motivo, evidenziava come il primo Giudice non aveva tenuto conto del fatto che esso opponente aveva invece compiutamente dimostrato di aver pagato una somma anche maggiore di quanto dovuto e che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, non era imputabile ad altre forniture, del resto mai specificamente individuate e dimostrate dalla Con il terzo motivo CP_1
di appello, poi, censurava la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Giudice lo aveva condannato al pagamento degli interessi pari ad 8 punti percentuali annui ex d. lgs 231/2002, relativamente ad un credito indimostrato e concludeva come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la deducendo la totale infondatezza dell'appello avendo CP_1 il Tribunale correttamente rigettato l'opposizione alla luce dell'ampia documentazione da essa depositata in I grado, con particolare riguardo all'estratto conto nel quale risultavano riportati tutti i pagamenti effettuati dal – che ha sostenuto che gli stessi non sarebbero stati detratti dal totale Pt_1
da lui dovuto - e dal quale risultava comunque il saldo oggetto del decreto opposto;
ribadiva che le
35 cambiali da essa ricevute erano state consegnate dall'appellante in pagamento della fattura n.
151064946 del 16/09/2015 di € 36.600,00 ed evidenziava che, al contrario, il non aveva Pt_1
dimostrato in alcun modo le sue tesi, tantomeno il fondamento della spiegata domanda riconvenzionale;
concludeva quindi come sopra. La Corte osserva che l'appello è fondato e che la decisione va presa alla luce della pacifica ripartizione degli oneri della prova delle parti nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dove spetta alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa mentre cede a carico della parte opponente l'onere di prova i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto ex adverso vantato e, qualora vi sia come nella specie una domanda riconvenzionale, i fatti costitutivi del diritto dalla stessa azionato.
E' anzitutto fondato il primo motivo di appello dovendosi rilevare che tutta la documentazione prodotta dalla e sulla quale il Tribunale ha fondato la sua decisione, non soddisfa alcuno CP_1 dei corrispondenti requisiti di attendibilità. In particolare, ha prodotto: una “stampa CP_1 mastrini di contabilità generale” non bollata e numerata nelle forme di legge, senza considerare che anche eventuali scritture contabili regolarmente tenute non avrebbero comunque potuto fare prova a favore dell'imprenditore che le abbia predisposte ma solo a suo sfavore (tranne che si tratti di provare rapporti fra imprenditori inerenti l'esercizio dell'impresa e non è questo il caso poiché il non Pt_1
è un imprenditore); dei documenti di trasporto privi di ogni sottoscrizione, sia del destinatario che, eventualmente, del conducente, e che pertanto nulla possono dimostrare quanto alla consegna delle merci;
un estratto conto che dovrebbe attestare le fatture non pagate e gli acconti ricevuti privo di data certa oltre che di una qualunque sottoscrizione e, comunque, unilateralmente predisposto dalla due raccomandate di richiesta di pagamento che, ovviamente, rappresentano solo una CP_1
pretesa unilaterale della parte che si assume creditrice e nulla dimostrano.
Restano poi le fatture che, com'è noto, non hanno alcuna efficacia probatoria in sede di opposizione, potendo solo legittimare, se prodotte unitamente agli estratti autentici delle scritture contabili,
l'emissione del decreto ingiuntivo. Si osserva comunque che il non ha contestato di essere Pt_1
debitore delle forniture di cui alla fattura di euro 36.600,00 e a quella di euro 1122,00, più gli euro
750,00 di spese (anch'esse fatturate in atti) – per un totale, dunque, di euro 38.472,00, non potendosi tenere conto dell'asserito sconto che avrebbe praticato l'agente che non risulta a ciò abilitato Per_1 in rappresentanza della sicché l'eventuale sua determinazione in merito non poteva CP_1 vincolare l'odierna appellata - ma ha dedotto di aver versato il complessivo importo di euro 34.650,00
a mezzo di n.33 effetti cambiari per euro 1050,00 ciascuno (erano 35 ma 2, pacificamente, erano rimasti impagati), come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'agente della e Controparte_2
considerato del resto che la società non ha mai contestato di aver ricevuto tali effetti.
L'importo del complessivo debito che aveva il andava tuttavia decurtato degli euro 7015,00 Pt_1
di cui alla nota di credito emessa in suo favore dalla controparte, come del resto evidenziato anche da quest'ultima nel proprio ricorso monitorio: il relativo documento attesta infatti un “reso” di merce rispetto al quale evidentemente il doveva recuperare il relativo prezzo;
ne consegue che, Pt_1 detraendo gli euro 7.015,00 dai complessivi euro 38.472,00 dovuti alla l'odierno CP_1
appellante risulta debitore di euro 31.367,00, a fronte dei quali, come si è visto, la società aveva ricevuto tramite cambiali euro 34.650,00. Dovrà pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto – con ciò accogliendosi anche il terzo motivo di appello relativa all'erronea applicazione degli interessi moratori ex d. lgs 231/2002 non essendo risultato alcun credito in favore della società appellata - ed accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante nei limiti della differenza pagata in più, pari ad euro 3.283,00, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Non risultano invece sussistenti i presupposti per la condanna richiesta ex art.96 cpc.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna della in virtù del principio della CP_1
soccombenza, alla rifusione delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio dal . Pt_1
Resteranno infine a carico dell'appellata anche le già liquidate spese della fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 condanna la alla restituzione in suo favore della somma di euro 3.283,00 oltre CP_1 interessi da calcolarsi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- condanna infine la società appellata alla rifusione in favore del delle spese processuali Pt_1 sia del I grado – liquidate in euro 118,50 per spese ed euro 2900,00 per compensi professionali
– sia del II grado di giudizio, liquidate in euro 335,50 per spese ed euro 3.200,00 per compensi professionali;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge. In tutti i casi con distrazione ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 3/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 248/2023
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De Falco del foro di Nola Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Perugia, Via Fiume n.17, presso lo studio dell'Avv. Andrea Pierini, come da mandato in atti Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Massimo Regni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Mario
Angeloni n.57, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.481/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1 “in via principale, in accoglimento dell'appello proposto e, in riforma della sentenza n. 481/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Baldesi, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 6291/2021, pubblicata in data 23.3.2023 e notificata in data 28 marzo 2023, pronunciarsi i seguenti provvedimenti:
a.- revocarsi il decreto ingiuntivo per difetto di idonea prova sulla sussistenza del credito.
b.- in via subordinata, dichiararsi ed accertarsi che il credito vantato dalla ditta opposta di cui al
D.I. n. 1862/2021 è stato già incassato e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto
c.- In accoglimento dell'espletata domanda riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che la ditta opposta ha ricevuto il maggiore importo di euro 4.915,00, o di quella maggiore o minore somma, rispetto al valore concordato e/o indicato dalla ditta MB e per l'effetto condannarsi la ditta opposta al versamento a favore dell'opponente della citata somma, oltre interessi ex d.lgs. 213/2002
o legali, in subordine.
d.- In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi che dovesse realmente ritenersi sussistente ancora un debito nei confronti della ditta MB, disporsi la compensazione con il citato credito dell'opponente, anche in quota parte.
e.- Condannarsi la ditta opposta al risarcimento alla parte opponente ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 cpc.
f.- in tutte le ipotesi, condannarsi la ditta opposta al pagamento delle spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Per CP_1
“voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, cosi giudicare:
- rigettare l'appello proposto perché destituito di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n° 481/2023 emessa dal Tribunale di Perugia in data 23.03.2023;
- in subordine condannare controparte a pagare la somma di € 5.708,83 o la somma diversa che dovesse accertata in corso di causa oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio”.
Con ordinanza del 13/2/24 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
successivamente, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc, all'udienza del 4/12/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n.481/23 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 5.708,83, oltre alle spese della procedura monitoria, in favore di Esponeva l'appellante che la predetta società, nel proprio ricorso CP_1
per decreto ingiuntivo, aveva dapprima dedotto di essere sua creditrice per l'importo di euro 1.122,64 per forniture di materiale – la cui regolare consegna in suo favore sarebbe stata dimostrata dalle bolle di consegna allegate all'apposita fattura n.161.034.356/16 - precisando poi di avere anche emesso note di debito nei confronti di esso appellante per euro 37.350,00 ed una nota di credito per euro
7.015,00 ed osservando come dalla somma algebrica di tutte le indicate posizioni debitorie/creditorie risultava un saldo creditorio in suo favore di euro 31.457,64; la – continuava l'appellante CP_1
- aveva poi aggiunto che esso aveva versato acconti per soli euro 25.748,81: di qui, a suo Pt_1
dire, il suo residuo credito azionato in sede monitoria per euro 5.708,83 e per il quale veniva emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Il deduceva quindi di aver proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo affermando Pt_1
che in realtà egli aveva invece pagato tutto quanto dovuto alla in relazione alla fornitura CP_1 indicata in sede monitoria avendo consegnato all'agente della società, tale , n.35 effetti Persona_1
cambiari di euro 1050,00 ciascuno, di cui solo due erano rimasti impagati, con la conseguenza che la controparte aveva ricevuto il pagamento di 34.650,00 e non quindi di soli euro 25.748,81 come asserito nel ricorso per decreto ingiuntivo;
aggiungeva peraltro che il gli aveva anche praticato Per_1
un ulteriore sconto quantificando il suo debito, alla fine, in soli euro 36.000,00 oltre euro 750,00 per spese, per un totale, quindi, di euro 36.750,00, somma da cui però doveva detrarsi l'importo della su indicata nota di credito in suo favore per euro 7.015,00 sicché, il dovuto da parte sua, era pari in realtà ad euro 29.735,00: ne conseguiva quindi – aggiungeva l'appellante – che avendo lui versato euro
34.650,00, la aveva ricevuto addirittura più di quanto avrebbe avuto diritto di riscuotere, CP_1
motivo per cui lui aveva avanzato in I grado domanda riconvenzionale per sentir condannare la controparte alla restituzione in suo favore della somma di euro 4.915,00.
Esponeva, ancora, il che la costituendosi, aveva contestato che egli avesse Pt_1 CP_1 versato, in relazione alla fornitura di cui al monitorio, l'intero importo corrispondente alle 33 cambiali da quella incassate affermando che parte di quegli importi era stata versata quale compenso per vecchie forniture in applicazione dell'art.1193 cc e ciò in quanto il rapporto di somministrazione in questione andava avanti da diversi anni, come risultava dalla documentazione allegata alla sua comparsa costitutiva;
aggiungeva che la aveva anche precisato che le 35 cambiali (di cui CP_1
due impagate) erano state ricevute dal suo agente in pagamento della fattura n.151064946 del Per_1
16/09/2015 di € 36.600,00 ed aveva concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, sulla base della documentazione in atti, aveva così statuito:
“- rigetta l'opposizione; - conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1862/2021 emesso dal Tribunale di
Perugia, in data 3 novembre 2021, in favore di , in persona del legale rappresentante, per CP_1 il pagamento della somma di € 5.708.83, oltre gli interessi moratori dalle singole scadenze all'effettivo saldo e le spese liquidate;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- conseguentemente condanna , al pagamento, in favore di , in persona Parte_1 CP_1 del legale rappresentante, della somma di € 5.708,83, oltre gli interessi moratori dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, oltre le spese liquidate;
- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, Cap ed Iva come per legge sulle voci soggette.”.
Ciò posto il con il primo motivo di appello si doleva del fatto che il Tribunale aveva giudicato Pt_1 in favore della sulla base di documentazione predisposta da quest'ultima a suo uso e, con CP_1
il secondo motivo, evidenziava come il primo Giudice non aveva tenuto conto del fatto che esso opponente aveva invece compiutamente dimostrato di aver pagato una somma anche maggiore di quanto dovuto e che, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, non era imputabile ad altre forniture, del resto mai specificamente individuate e dimostrate dalla Con il terzo motivo CP_1
di appello, poi, censurava la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Giudice lo aveva condannato al pagamento degli interessi pari ad 8 punti percentuali annui ex d. lgs 231/2002, relativamente ad un credito indimostrato e concludeva come sopra.
Si costituiva anche in questa sede la deducendo la totale infondatezza dell'appello avendo CP_1 il Tribunale correttamente rigettato l'opposizione alla luce dell'ampia documentazione da essa depositata in I grado, con particolare riguardo all'estratto conto nel quale risultavano riportati tutti i pagamenti effettuati dal – che ha sostenuto che gli stessi non sarebbero stati detratti dal totale Pt_1
da lui dovuto - e dal quale risultava comunque il saldo oggetto del decreto opposto;
ribadiva che le
35 cambiali da essa ricevute erano state consegnate dall'appellante in pagamento della fattura n.
151064946 del 16/09/2015 di € 36.600,00 ed evidenziava che, al contrario, il non aveva Pt_1
dimostrato in alcun modo le sue tesi, tantomeno il fondamento della spiegata domanda riconvenzionale;
concludeva quindi come sopra. La Corte osserva che l'appello è fondato e che la decisione va presa alla luce della pacifica ripartizione degli oneri della prova delle parti nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dove spetta alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa mentre cede a carico della parte opponente l'onere di prova i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto ex adverso vantato e, qualora vi sia come nella specie una domanda riconvenzionale, i fatti costitutivi del diritto dalla stessa azionato.
E' anzitutto fondato il primo motivo di appello dovendosi rilevare che tutta la documentazione prodotta dalla e sulla quale il Tribunale ha fondato la sua decisione, non soddisfa alcuno CP_1 dei corrispondenti requisiti di attendibilità. In particolare, ha prodotto: una “stampa CP_1 mastrini di contabilità generale” non bollata e numerata nelle forme di legge, senza considerare che anche eventuali scritture contabili regolarmente tenute non avrebbero comunque potuto fare prova a favore dell'imprenditore che le abbia predisposte ma solo a suo sfavore (tranne che si tratti di provare rapporti fra imprenditori inerenti l'esercizio dell'impresa e non è questo il caso poiché il non Pt_1
è un imprenditore); dei documenti di trasporto privi di ogni sottoscrizione, sia del destinatario che, eventualmente, del conducente, e che pertanto nulla possono dimostrare quanto alla consegna delle merci;
un estratto conto che dovrebbe attestare le fatture non pagate e gli acconti ricevuti privo di data certa oltre che di una qualunque sottoscrizione e, comunque, unilateralmente predisposto dalla due raccomandate di richiesta di pagamento che, ovviamente, rappresentano solo una CP_1
pretesa unilaterale della parte che si assume creditrice e nulla dimostrano.
Restano poi le fatture che, com'è noto, non hanno alcuna efficacia probatoria in sede di opposizione, potendo solo legittimare, se prodotte unitamente agli estratti autentici delle scritture contabili,
l'emissione del decreto ingiuntivo. Si osserva comunque che il non ha contestato di essere Pt_1
debitore delle forniture di cui alla fattura di euro 36.600,00 e a quella di euro 1122,00, più gli euro
750,00 di spese (anch'esse fatturate in atti) – per un totale, dunque, di euro 38.472,00, non potendosi tenere conto dell'asserito sconto che avrebbe praticato l'agente che non risulta a ciò abilitato Per_1 in rappresentanza della sicché l'eventuale sua determinazione in merito non poteva CP_1 vincolare l'odierna appellata - ma ha dedotto di aver versato il complessivo importo di euro 34.650,00
a mezzo di n.33 effetti cambiari per euro 1050,00 ciascuno (erano 35 ma 2, pacificamente, erano rimasti impagati), come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'agente della e Controparte_2
considerato del resto che la società non ha mai contestato di aver ricevuto tali effetti.
L'importo del complessivo debito che aveva il andava tuttavia decurtato degli euro 7015,00 Pt_1
di cui alla nota di credito emessa in suo favore dalla controparte, come del resto evidenziato anche da quest'ultima nel proprio ricorso monitorio: il relativo documento attesta infatti un “reso” di merce rispetto al quale evidentemente il doveva recuperare il relativo prezzo;
ne consegue che, Pt_1 detraendo gli euro 7.015,00 dai complessivi euro 38.472,00 dovuti alla l'odierno CP_1
appellante risulta debitore di euro 31.367,00, a fronte dei quali, come si è visto, la società aveva ricevuto tramite cambiali euro 34.650,00. Dovrà pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto – con ciò accogliendosi anche il terzo motivo di appello relativa all'erronea applicazione degli interessi moratori ex d. lgs 231/2002 non essendo risultato alcun credito in favore della società appellata - ed accogliersi la domanda riconvenzionale proposta dall'appellante nei limiti della differenza pagata in più, pari ad euro 3.283,00, oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo.
Non risultano invece sussistenti i presupposti per la condanna richiesta ex art.96 cpc.
L'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna della in virtù del principio della CP_1
soccombenza, alla rifusione delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio dal . Pt_1
Resteranno infine a carico dell'appellata anche le già liquidate spese della fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 condanna la alla restituzione in suo favore della somma di euro 3.283,00 oltre CP_1 interessi da calcolarsi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- condanna infine la società appellata alla rifusione in favore del delle spese processuali Pt_1 sia del I grado – liquidate in euro 118,50 per spese ed euro 2900,00 per compensi professionali
– sia del II grado di giudizio, liquidate in euro 335,50 per spese ed euro 3.200,00 per compensi professionali;
il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge. In tutti i casi con distrazione ex art.93 cpc in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 3/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)