Sentenza 2 maggio 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/05/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2024, proposto da
IA DA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Bazzoni, Vittore Davini e Giovanni Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;
per l’ottemperanza
della Sentenza del Tribunale di Sassari– Sezione Lavoro n. 168/2024 resa nel procedimento RG n. 165/2023, pubblicata il 2 aprile 2024, notificata in data 4 aprile 2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con sentenza n. 168 del 2 aprile 2024 il Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente per il riconoscimento del contributo previsto dalla “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico oggetto di ricorso (2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023-2023/2024) per complessivi € 3.500,00 da corrispondersi secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi; nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 49 per esborsi, € 1.300,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
- che in data 4 aprile 2024 detta sentenza veniva notificata al Ministero, e per essa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ed è passata in giudicato;
- che con nota pec sempre del 4 aprile 2024 veniva altresì trasmessa al MIM – Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento, formale richiesta di pagamento di quanto spettante alla ricorrente e delle spese legali liquidate in sentenza in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- che con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della Sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro n. 168/2024 e, per l’effetto, la sua condanna all’esecuzione del giudicato con eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti;
- che a seguito del deposito del ricorso per l’ottemperanza l’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, parzialmente ottemperando alla sentenza, che per contro è rimasta ineseguita quanto al giudicato formatosi sul riconoscimento di capitale e interessi;
- che all’udienza camerale del 4 dicembre 2024 il Tribunale, al fine di favorire lo spontaneo adempimento dell’amministrazione intimata ha disposto il rinvio della decisione assegnando un termine di 90 giorni per l’esecuzione del pagamento dovuto in forza del giudicato in questa sede azionato;
- che all’odierna camera di consiglio del 16 aprile 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato che alla scadenza del termine assegnato l’Amministrazione non ha ancora completato l’esecuzione della predetta sentenza di condanna, residuando la persistenza del mancato integrale pagamento da parte dell’autorità statale di quanto statuito dal Giudice del Lavoro in punto di bonus annuale e di interessi;
- che nella medesima sede processuale la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
- che pertanto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva deve essere accolta;
- che ai fini dell’esecuzione dell’incarico può essere nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con facoltà di delega al altro Dirigente dell’Ufficio, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta;
- che le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), in parte dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe (con riguardo alla condanna dell’amministrazione scolastica alla refusione delle spese legali) e per il resto accoglie il ricorso in epigrafe.
Per l’effetto nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della parte non eseguita della Sentenza del Tribunale di Sassari– Sezione Lavoro n. 168/2024, il Direttore generale della “Direzione generale per il Personale scolastico” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO