Art. 3. 1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e' rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:
a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso piu' datori di lavoro;
b) a tempo parziale, ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ;
c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858 .
2. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista dei lavoratori a tempo parziale.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;
c) le modalita' temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita' per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale e' pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all' articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 .
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2".
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonche' della legge 2 aprile 1968, n. 482 , i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attivita' ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:
a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;
c) attivita' di culto, formazione religiosa ed attivita' similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza di cui al pecedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge non puo' essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazone nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 . La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984".
- La legge n. 877/1973 reca: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio". La legge n. 858/1980 reca: "Interpretazione autentica e modificazione dell' articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio".
a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso piu' datori di lavoro;
b) a tempo parziale, ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 ;
c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858 .
2. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 5 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attivita' ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non e' incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale puo' chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonche' nella lista dei lavoratori a tempo parziale.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;
c) le modalita' temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita' per coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale e' pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all' articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 .
6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2".
9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, e' ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonche' della legge 2 aprile 1968, n. 482 , i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 e' assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13.
Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 e' tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attivita' ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , e' fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:
a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;
b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;
c) attivita' di culto, formazione religiosa ed attivita' similari;
d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attivita' lavorativa e' caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza di cui al pecedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge non puo' essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
20. In attesa del riordino generale della materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazone nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 . La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984".
- La legge n. 877/1973 reca: "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio". La legge n. 858/1980 reca: "Interpretazione autentica e modificazione dell' articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio".