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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 531/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7527/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034467381000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della SS ed alla società ATO ME 1 spa in liq. in data 31.10.2025, depositato il 13.11.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034467381000, notificata in data 08.10.2025, per € 4.643,88, a titolo di tassa rifiuti dal 2008 al 2012. Nella cartella si indica, quale atto prodromico, la notifica di intimazione di pagamento in data 21.09.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999.2 lett a) - Notifica tardiva della cartella di pagamento
2. Nullità delle cartelle di pagamento impugnate per difetto di motivazione ed omessa notifica di ogni altro presupposto e/o propedeutico alle stesse.
3. Nullità della cartella di pagamento per decadenza ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
(Anni 2008-2009-2010-2011–2012).
4. Difetto di motivazione del provvedimento di irrogazione della SANZIONE: in particolare nell'atto manca l'esposizione delle ragioni di diritto per le quali viene irrogata la sanzione (cfr. art. 16, comma 2, D.Lgs. n.
472/1997) e dei presupposti di fatto-intervenuta prescrizione.
Con distrazione delle spese.
ATO si è costituita in data 14.01.2026, producendo documentazione relativa a notifica di fatture ed intimazioni.
Sono state prodotte (cfr. all.2 – all.3 – all.4 – all.5 – all.6 – all.7):
-la fattura n. 2012112144 (II semestre 2012) notificata in data 12.12.2012;
-la fattura n. 2011003947 (anno 2010) notificata, in data 15.04.2011;
- la fattura n. 2011099138 (anno 2011), notificata in data 12.01.2012;
-la fattura n. 2012031533 (I semestre 2012), notificata in data 01.08.2012;
-la fattura n. 2012110844 (II semestre 2012), notificata in data 12.12.2012;
-la fattura n. 2017018522 (saldo 2012), notificata in data 08.01.2018.
Si è dato inoltre atto che, in data 15.12.2016, veniva notificata (cfr. all.8) l'intimazione di pagamento n.
001563/16 (relativa agli anni 2010 – 2011 – 2012), con la quale si reiterava il pagamento di tutte le indicate fatture - tranne il saldo del 2012, poiché richiesto solo successivamente - e si richiedeva altresì il pagamento delle fatture n. 2013011286 (saldo 2010), n. 2013016395 (saldo 2010), n. 2013057722 (saldo 2011) e n.
2013063064 (saldo 2011). E' stata prodotta la documentazione che comprova la notifica con spedizione diretta a mezzo posta e consegna a mani di persona di famiglia.
La richiesta di pagamento delle somme portate da tutte le predette fatture era quindi rinnovata con l'intimazione di pagamento n. 264412, presupposta alla cartella di pagamento opposta.
AdER non si è costituita.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Il ricorso è fondato in relazione alla ragione più liquida rappresentata dall'eccezione di decadenza ritualmente formulata.
Va osservato al riguardo che, ai fini della riscossione del tributo, l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 D.
Lgs. n. 507/93, può procedere alla emissione di un avviso di accertamento nelle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della denuncia prescritta dal precedente art. 70 ovvero nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (cfr. Cass. n. 19255/03; n. 19181/04; n. 20646/07).
Nelle ipotesi in cui l'ente impositore proceda ad un accertamento, trova applicazione l'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, per il quale “gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (termine elevato a cinque anni dagli originari tre a seguito della avvenuta abrogazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs.
n. 507/93, da parte dell'art.1, comma 172, L. n. 296/06, con decorrenza dall'01.07.2007 e applicabilità anche ai rapporti d'imposta pendenti).
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 163, Legge 296/2006, prevede che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello i cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
La norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nelle ipotesi in cui l'ente decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo.
Ed invero, nelle ipotesi in cui, invece, la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di non contestarla,
l'art. 72, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 507/93 consente di procedere direttamente alla liquidazione del tributo, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.
La S.C. ha in proposito reiteratamente affermato che l'art. 72 citato attribuisce agli enti impositori la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (cfr. Cass. n. 22248/15; n. 19120/16; n. 7849/20).
Per tale ipotesi opera il più breve termine annuale posto dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono avere luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato (Cass. n. 14043/19).
Sulla applicabilità di tale doppio meccanismo di liquidazione/riscossione della TIA si veda espressamente, tra le più recenti, Cass. ordinanza n. 8165/2024. La S.C. ha precisato che “tendenzialmente, in tema di t.i.
a. 1, trovano applicazione i principi vigenti in tema di t.a.r.s.u., in assenza di un autonomo corpo normativo, sicché vale il termine di decadenza di cui all'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993”, rilevando, inoltre, che “parimenti, deve applicarsi anche alla t.i.a. l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di t.a.
r.s.u., secondo cui è possibile iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, solo ove non si contestino le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente”. E' stato conclsuivamente affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di t.i.a. 1, il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento/riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare”.
Nel caso concreto, non consta la notifica di alcun avviso di accertamento.
Tantomeno, per l'ipotesi in cui debba ritenersi che l'ATO abbia inteso fare ricorso alla procedura di liquidazione a mezzo ruolo, risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 72, comma 1, D. Lgs. n. 507/93, avuto riguardo al fatto che l'iscrizione a ruolo ha avuto luogo solo nel 2024, poco prima dell'emissione della cartella in odierna impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori come per legge e CU, ove assolto, da distrarsi al difensore.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7527/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034467381000 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della SS ed alla società ATO ME 1 spa in liq. in data 31.10.2025, depositato il 13.11.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034467381000, notificata in data 08.10.2025, per € 4.643,88, a titolo di tassa rifiuti dal 2008 al 2012. Nella cartella si indica, quale atto prodromico, la notifica di intimazione di pagamento in data 21.09.2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Nullità della cartella di pagamento per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999.2 lett a) - Notifica tardiva della cartella di pagamento
2. Nullità delle cartelle di pagamento impugnate per difetto di motivazione ed omessa notifica di ogni altro presupposto e/o propedeutico alle stesse.
3. Nullità della cartella di pagamento per decadenza ed intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione
(Anni 2008-2009-2010-2011–2012).
4. Difetto di motivazione del provvedimento di irrogazione della SANZIONE: in particolare nell'atto manca l'esposizione delle ragioni di diritto per le quali viene irrogata la sanzione (cfr. art. 16, comma 2, D.Lgs. n.
472/1997) e dei presupposti di fatto-intervenuta prescrizione.
Con distrazione delle spese.
ATO si è costituita in data 14.01.2026, producendo documentazione relativa a notifica di fatture ed intimazioni.
Sono state prodotte (cfr. all.2 – all.3 – all.4 – all.5 – all.6 – all.7):
-la fattura n. 2012112144 (II semestre 2012) notificata in data 12.12.2012;
-la fattura n. 2011003947 (anno 2010) notificata, in data 15.04.2011;
- la fattura n. 2011099138 (anno 2011), notificata in data 12.01.2012;
-la fattura n. 2012031533 (I semestre 2012), notificata in data 01.08.2012;
-la fattura n. 2012110844 (II semestre 2012), notificata in data 12.12.2012;
-la fattura n. 2017018522 (saldo 2012), notificata in data 08.01.2018.
Si è dato inoltre atto che, in data 15.12.2016, veniva notificata (cfr. all.8) l'intimazione di pagamento n.
001563/16 (relativa agli anni 2010 – 2011 – 2012), con la quale si reiterava il pagamento di tutte le indicate fatture - tranne il saldo del 2012, poiché richiesto solo successivamente - e si richiedeva altresì il pagamento delle fatture n. 2013011286 (saldo 2010), n. 2013016395 (saldo 2010), n. 2013057722 (saldo 2011) e n.
2013063064 (saldo 2011). E' stata prodotta la documentazione che comprova la notifica con spedizione diretta a mezzo posta e consegna a mani di persona di famiglia.
La richiesta di pagamento delle somme portate da tutte le predette fatture era quindi rinnovata con l'intimazione di pagamento n. 264412, presupposta alla cartella di pagamento opposta.
AdER non si è costituita.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Il ricorso è fondato in relazione alla ragione più liquida rappresentata dall'eccezione di decadenza ritualmente formulata.
Va osservato al riguardo che, ai fini della riscossione del tributo, l'ente impositore, ai sensi dell'art. 71 D.
Lgs. n. 507/93, può procedere alla emissione di un avviso di accertamento nelle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della denuncia prescritta dal precedente art. 70 ovvero nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (cfr. Cass. n. 19255/03; n. 19181/04; n. 20646/07).
Nelle ipotesi in cui l'ente impositore proceda ad un accertamento, trova applicazione l'art. 1, comma 161, legge n. 296/06, per il quale “gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati” (termine elevato a cinque anni dagli originari tre a seguito della avvenuta abrogazione dell'art. 71, comma 1, D.Lgs.
n. 507/93, da parte dell'art.1, comma 172, L. n. 296/06, con decorrenza dall'01.07.2007 e applicabilità anche ai rapporti d'imposta pendenti).
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 163, Legge 296/2006, prevede che “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello i cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
La norma, che ha disciplinato e modificato solo l'ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nelle ipotesi in cui l'ente decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo.
Ed invero, nelle ipotesi in cui, invece, la denuncia sia stata presentata, e l'ente ritenga di non contestarla,
l'art. 72, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 507/93 consente di procedere direttamente alla liquidazione del tributo, sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento.
La S.C. ha in proposito reiteratamente affermato che l'art. 72 citato attribuisce agli enti impositori la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (cfr. Cass. n. 22248/15; n. 19120/16; n. 7849/20).
Per tale ipotesi opera il più breve termine annuale posto dall'art. 72 D.Lgs. n. 507/93, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono avere luogo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato (Cass. n. 14043/19).
Sulla applicabilità di tale doppio meccanismo di liquidazione/riscossione della TIA si veda espressamente, tra le più recenti, Cass. ordinanza n. 8165/2024. La S.C. ha precisato che “tendenzialmente, in tema di t.i.
a. 1, trovano applicazione i principi vigenti in tema di t.a.r.s.u., in assenza di un autonomo corpo normativo, sicché vale il termine di decadenza di cui all'art. 72 d.lgs. n. 507 del 1993”, rilevando, inoltre, che “parimenti, deve applicarsi anche alla t.i.a. l'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia di t.a.
r.s.u., secondo cui è possibile iscrivere il maggior importo richiesto in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avviso di accertamento, solo ove non si contestino le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente”. E' stato conclsuivamente affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di t.i.a. 1, il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento/riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare”.
Nel caso concreto, non consta la notifica di alcun avviso di accertamento.
Tantomeno, per l'ipotesi in cui debba ritenersi che l'ATO abbia inteso fare ricorso alla procedura di liquidazione a mezzo ruolo, risulta rispettato il termine annuale di cui all'art. 72, comma 1, D. Lgs. n. 507/93, avuto riguardo al fatto che l'iscrizione a ruolo ha avuto luogo solo nel 2024, poco prima dell'emissione della cartella in odierna impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori come per legge e CU, ove assolto, da distrarsi al difensore.