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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 470/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
RA TA, TO
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3694/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 24042221363220616 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difesi dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato il diniego di autotutela, notificato in data 14/05/2025, con il quale l'Ufficio rigettava l'istanza di autotutela presentata dalla parte.
Il provvedimento di diniego è correlato alla richiesta del sig. Ricorrente_1 di conferma degli effetti della comunicazione da lui inoltrata per l'esercizio dell'opzione per gli interventi di edilizia libera - di cui all'art. 119,
119 ter e 121, D.L. n. 34/ 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021, anno 2023 - che l'Ufficio aveva annullato.
Parte ricorrente fa presente di essere proprietario di un immobile in Castione della Presolana (Bg), e di aver stipulato con la Società_2 un contratto per la fornitura e posa di nuovi serramenti idonei per l'abbattimento delle barriere architettoniche, optando per lo “sconto in fattura” della parte del bonus pari al
75% del costo complessivo e pari quindi a complessivi €. 16.481,40=.
Parte ricorrente evidenzia che i lavori erano iniziati in data 30/11/2023 (dichiarazione doc. 4), e che, in esito ai lavori svolti, venivano emessi il computo metrico delle lavorazioni svolte (doc. 5), e la fattura n° 1153 del
29/12/2023 (doc. 6 e 7) pagata con bonifico (doc. 8). Alla parte venivano consegnate dalla società esecutrice la dichiarazione di progetto (doc. 9), la dichiarazione di pressione per l'utilizzo dei serramenti (doc. 10),
l'attestazione di conformità degli elementi installati (doc. 11) e la dichiarazione di fine lavori attestante la corretta posa in opera dei beni, corredata della relazione fotografica pre e post intervento di riqualificazione
(doc.12). Veniva quindi incaricata la società Società_1 srl, di svolgere gli adempimenti necessari ai fini dell'invio telematico della “Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine (artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, con facoltà di subdelegare soggetti terzi, propri collaboratori con adeguate competenze (doc. n°
13). Si procedeva quindi all'invio telematico, della comunicazione dell'opzione (doc. n°14). Parte ricorrente eccepisce:
che l'Ufficio non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n°212/2023; evidenzia, in particolare, che l'intervento di sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi di edilizia libera per cui il legislatore nel D.L. n° 212/2023 ha previsto la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura qualora ci sia un inizio dei lavori antecedente al 30/12/2023. Nel caso i lavori sono iniziati in data 30/11/2023
(doc. n°4) quindi antecedentemente al 29/12/2023, e, trattandosi di intervento agevolato di sostituzione degli infissi, la dichiarazione di inizio lavori, resa in conformità al DPR n. 445/2000 e datata 10/11/2023, legittimava il ricorrente a beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, all'epoca vigente, nonché a continuare a usufruire della cessione del credito con sconto in fattura. L'intervento agevolato risulta dimostrato dall'ulteriore documentazione prodotta, che dimostra la sussistenza dei presupposti (inizio lavori antecedente al 30/12/2023) per l'applicazione della normativa vigente al momento dell'avvio dell'intervento, che ammetteva la sostituzione degli infissi ai fini del bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la relativa opzione di cessione del credito.
Si è costituita la Direzione Provinciale II di Milano che evidenzia come la parte non abbia dimostrato di essere nelle condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 3 del D.L. 212/2023 e quindi di poter rientrare nella sfera di applicazione della clausola di salvaguardia. In particolare evidenzia che la lettera b) del terzo comma dell'art. 3 del D.L. 212/2023, prevede al suo interno due ipotesi relativamente agli interventi di edilizia libera:
- una prima ipotesi relativa ai casi in cui la parte dimostri di aver iniziato i lavori prima del 30/12/2023, momento di caducazione dell'incentivo, nella quale la parte ritiene di rientrare avendo prodotto la dichiarazione del 30/11/2023;
- una seconda ipotesi, nella quale si prevede il caso in cui sussista la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e che sia stato versato un acconto entro il 30/12/2023.
L'Ufficio, vista la documentazione prodotta dalla parte ritiene entrambi i requisiti non siano soddisfatti.
Nel caso di specie non c'è alcuna prova della data di inizio dei lavori in periodo antecedente al 29/12/2023,
e quindi , anche se si ipotizzasse la configurabilità del secondo periodo di cui alla lett b) ( “.. sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo..”), mancando la prova di un accordo vincolante e del versamento del prezzo in data anteriore al 29/12/2023 , posto che il bonifico è datato 02.01.2024 e dunque è successivo al
29/12/2023, il beneficio fiscale è da considerarsi non dovuto e quindi legittimamente l'Ufficio ha emesso la comunicazione di scarto impugnata.
Parte ricorrente deposita memoria ribadendo quanto sostenuto in ricorso e, a fronte delle contestazioni operate dall'Ufficio ha formulato richiesta di ammissione di prova testimoniale al fine di consentire al contribuente di dimostrare che i lavori commissionati alla Società_2 avevano inizio a far data dal 30/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il caso di specie riguarda un intervento di sostituzione degli infissi effettuato su un immobile sito in Castione della Presolana (Bg).
Tale tipologia di lavori non è più ammessa dal bonus barriere architettoniche a partire dal 2024. Infatti, a seguito dei decreti n. 212/2023 e n. 39/2024, ai fini delle agevolazioni, non sono più ammessi, a partire dal
2024, le sostituzioni di serramenti, porte, finestre e infissi, così come per pavimenti, impianti sanitari (art. 119 ter del DL 34/2020).
La possibilità di optare per lo sconto o cessione del credito, ex art. 3 comma 3 del 212/2023 ricorre solo qualora, entro il 29 dicembre 2023, risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Nel caso, il contribuente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta anche dall'impresa fornitrice/cessionaria e datata 30/11/2023, con la quale, in relazione alle limitazioni introdotte dal D.L. 212/2023, viene dichiarato che per tale intervento non è richiesto un titolo abilitativo e che i lavori sono iniziati in data 30/11/2023.
È vero che in presenza di edilizia libera e, dunque, nell'impossibilità di avere una formale dichiarazione di inizio lavori, si utilizza una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, ma va osservato che l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa tributaria (es: bonus n. 11/2023), è esclusa dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ostacolo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso – eludendo il divieto di giuramento - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo (cfr Cass. 11/11/2023 n. 26314; Cass. n. 18374 del 2019).
Quindi la prova della agevolazione deve essere fornita dal contribuente con altri mezzi gravando su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento agevolativo impositivo rivendicato, mentre le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese (Cass. n. 15026 del 2014). Il ricorrente, a giudizio di questa Corte, non ha fornito adeguata prova a riguardo.
Nel caso di specie - rientrando in una situazione in cui non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo
- avrebbero dovuto verificarsi due situazioni alternative tra di loro: 1) inizio dei lavori prima del 30 dicembre
2023, oppure 2) qualora non fossero ancora iniziati i lavori, le parti avessero stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori con versamento di un acconto sul prezzo.
Va osservato che l'“inizio lavori” coincide con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera non rilevando,
a tali fini, le attività meramente preliminari e interlocutorie quali, ad esempio l'esecuzione di un sopralluogo, il rilievo delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del committente dei manufatti.
Dalle foto prodotte non vi è la rappresentazione di opere compiute/in corso/ante 29/12/2023.
Il contratto di fornitura (doc. 3) datato 05/10/2023 risulta sottoscritto dal sig. Ricorrente_1 solo in una pagina in pari data, e riporta che la posa in opera dei serramenti è garantita entro 20 giorni dalla data di consegna stabilita, tenuto conto che la data di consegna è di 90/120 giorni a partire dalla messa in produzione da parte della ditta.
Dalla documentazione prodotta in atti non emerge alcun ricontro documentale del materiale ordinato
(materiale, colori, misure) nonché un'indicazione distinta delle lavorazioni effettuate;
di fatto non si evince prova che i lavori siano iniziati nel 2023.
Ne consegue che la data del 05/10/2023 di accettazione dell'offerta (con firma solo in una pagina) è indicativa della fase di trattativa che precede l'inizio dei lavori e quindi si ritiene possa escludersi, nel caso, la prima ipotesi della lett. b) del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 212/2023.
Le condizioni della stipula dell'accordo e del versamento dell'acconto avrebbero dovuto essere entrambe esistenti prima del 30/12/2023, ma la parte non ha provato di aver versato alcun acconto prima del 30/12/2023.
L'emissione della fattura n. 1153, di € 5.493,80= (all. 6 al ricorso di parte) datata 29/12/2023, peraltro generica, non consente di accertare che i lavori siano precedenti a tale data.
Il bonifico risulta effettuato, successivamente alla data del 30/12/2023, e precisamente in data 02/01/2024
(all. 8 al ricorso di parte) per un importo totale di di € 5.493,80=.
Si rileva altresì, come nel caso di specie, la prova testimoniale rischiesta, letti i capitoli di prova, non appaia necessaria e sufficiente, ai fini della decisione, a dare specifica prova dell'inizio concreto dei lavori oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 3.000,00=.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 3.000,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
RA TA, TO
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3694/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 24042221363220616 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difesi dagli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato il diniego di autotutela, notificato in data 14/05/2025, con il quale l'Ufficio rigettava l'istanza di autotutela presentata dalla parte.
Il provvedimento di diniego è correlato alla richiesta del sig. Ricorrente_1 di conferma degli effetti della comunicazione da lui inoltrata per l'esercizio dell'opzione per gli interventi di edilizia libera - di cui all'art. 119,
119 ter e 121, D.L. n. 34/ 2020, modificati dalla legge n. 234 del 2021, anno 2023 - che l'Ufficio aveva annullato.
Parte ricorrente fa presente di essere proprietario di un immobile in Castione della Presolana (Bg), e di aver stipulato con la Società_2 un contratto per la fornitura e posa di nuovi serramenti idonei per l'abbattimento delle barriere architettoniche, optando per lo “sconto in fattura” della parte del bonus pari al
75% del costo complessivo e pari quindi a complessivi €. 16.481,40=.
Parte ricorrente evidenzia che i lavori erano iniziati in data 30/11/2023 (dichiarazione doc. 4), e che, in esito ai lavori svolti, venivano emessi il computo metrico delle lavorazioni svolte (doc. 5), e la fattura n° 1153 del
29/12/2023 (doc. 6 e 7) pagata con bonifico (doc. 8). Alla parte venivano consegnate dalla società esecutrice la dichiarazione di progetto (doc. 9), la dichiarazione di pressione per l'utilizzo dei serramenti (doc. 10),
l'attestazione di conformità degli elementi installati (doc. 11) e la dichiarazione di fine lavori attestante la corretta posa in opera dei beni, corredata della relazione fotografica pre e post intervento di riqualificazione
(doc.12). Veniva quindi incaricata la società Società_1 srl, di svolgere gli adempimenti necessari ai fini dell'invio telematico della “Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine (artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020)”, con facoltà di subdelegare soggetti terzi, propri collaboratori con adeguate competenze (doc. n°
13). Si procedeva quindi all'invio telematico, della comunicazione dell'opzione (doc. n°14). Parte ricorrente eccepisce:
che l'Ufficio non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia prevista dal D.L. n°212/2023; evidenzia, in particolare, che l'intervento di sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi di edilizia libera per cui il legislatore nel D.L. n° 212/2023 ha previsto la possibilità di continuare ad applicare lo sconto in fattura qualora ci sia un inizio dei lavori antecedente al 30/12/2023. Nel caso i lavori sono iniziati in data 30/11/2023
(doc. n°4) quindi antecedentemente al 29/12/2023, e, trattandosi di intervento agevolato di sostituzione degli infissi, la dichiarazione di inizio lavori, resa in conformità al DPR n. 445/2000 e datata 10/11/2023, legittimava il ricorrente a beneficiare dei vantaggi fiscali previsti dall'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, all'epoca vigente, nonché a continuare a usufruire della cessione del credito con sconto in fattura. L'intervento agevolato risulta dimostrato dall'ulteriore documentazione prodotta, che dimostra la sussistenza dei presupposti (inizio lavori antecedente al 30/12/2023) per l'applicazione della normativa vigente al momento dell'avvio dell'intervento, che ammetteva la sostituzione degli infissi ai fini del bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche e la relativa opzione di cessione del credito.
Si è costituita la Direzione Provinciale II di Milano che evidenzia come la parte non abbia dimostrato di essere nelle condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 3 del D.L. 212/2023 e quindi di poter rientrare nella sfera di applicazione della clausola di salvaguardia. In particolare evidenzia che la lettera b) del terzo comma dell'art. 3 del D.L. 212/2023, prevede al suo interno due ipotesi relativamente agli interventi di edilizia libera:
- una prima ipotesi relativa ai casi in cui la parte dimostri di aver iniziato i lavori prima del 30/12/2023, momento di caducazione dell'incentivo, nella quale la parte ritiene di rientrare avendo prodotto la dichiarazione del 30/11/2023;
- una seconda ipotesi, nella quale si prevede il caso in cui sussista la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e che sia stato versato un acconto entro il 30/12/2023.
L'Ufficio, vista la documentazione prodotta dalla parte ritiene entrambi i requisiti non siano soddisfatti.
Nel caso di specie non c'è alcuna prova della data di inizio dei lavori in periodo antecedente al 29/12/2023,
e quindi , anche se si ipotizzasse la configurabilità del secondo periodo di cui alla lett b) ( “.. sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo..”), mancando la prova di un accordo vincolante e del versamento del prezzo in data anteriore al 29/12/2023 , posto che il bonifico è datato 02.01.2024 e dunque è successivo al
29/12/2023, il beneficio fiscale è da considerarsi non dovuto e quindi legittimamente l'Ufficio ha emesso la comunicazione di scarto impugnata.
Parte ricorrente deposita memoria ribadendo quanto sostenuto in ricorso e, a fronte delle contestazioni operate dall'Ufficio ha formulato richiesta di ammissione di prova testimoniale al fine di consentire al contribuente di dimostrare che i lavori commissionati alla Società_2 avevano inizio a far data dal 30/11/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il caso di specie riguarda un intervento di sostituzione degli infissi effettuato su un immobile sito in Castione della Presolana (Bg).
Tale tipologia di lavori non è più ammessa dal bonus barriere architettoniche a partire dal 2024. Infatti, a seguito dei decreti n. 212/2023 e n. 39/2024, ai fini delle agevolazioni, non sono più ammessi, a partire dal
2024, le sostituzioni di serramenti, porte, finestre e infissi, così come per pavimenti, impianti sanitari (art. 119 ter del DL 34/2020).
La possibilità di optare per lo sconto o cessione del credito, ex art. 3 comma 3 del 212/2023 ricorre solo qualora, entro il 29 dicembre 2023, risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Nel caso, il contribuente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta anche dall'impresa fornitrice/cessionaria e datata 30/11/2023, con la quale, in relazione alle limitazioni introdotte dal D.L. 212/2023, viene dichiarato che per tale intervento non è richiesto un titolo abilitativo e che i lavori sono iniziati in data 30/11/2023.
È vero che in presenza di edilizia libera e, dunque, nell'impossibilità di avere una formale dichiarazione di inizio lavori, si utilizza una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, ma va osservato che l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa tributaria (es: bonus n. 11/2023), è esclusa dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ostacolo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso – eludendo il divieto di giuramento - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo (cfr Cass. 11/11/2023 n. 26314; Cass. n. 18374 del 2019).
Quindi la prova della agevolazione deve essere fornita dal contribuente con altri mezzi gravando su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento agevolativo impositivo rivendicato, mentre le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese (Cass. n. 15026 del 2014). Il ricorrente, a giudizio di questa Corte, non ha fornito adeguata prova a riguardo.
Nel caso di specie - rientrando in una situazione in cui non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo
- avrebbero dovuto verificarsi due situazioni alternative tra di loro: 1) inizio dei lavori prima del 30 dicembre
2023, oppure 2) qualora non fossero ancora iniziati i lavori, le parti avessero stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori con versamento di un acconto sul prezzo.
Va osservato che l'“inizio lavori” coincide con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera non rilevando,
a tali fini, le attività meramente preliminari e interlocutorie quali, ad esempio l'esecuzione di un sopralluogo, il rilievo delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del committente dei manufatti.
Dalle foto prodotte non vi è la rappresentazione di opere compiute/in corso/ante 29/12/2023.
Il contratto di fornitura (doc. 3) datato 05/10/2023 risulta sottoscritto dal sig. Ricorrente_1 solo in una pagina in pari data, e riporta che la posa in opera dei serramenti è garantita entro 20 giorni dalla data di consegna stabilita, tenuto conto che la data di consegna è di 90/120 giorni a partire dalla messa in produzione da parte della ditta.
Dalla documentazione prodotta in atti non emerge alcun ricontro documentale del materiale ordinato
(materiale, colori, misure) nonché un'indicazione distinta delle lavorazioni effettuate;
di fatto non si evince prova che i lavori siano iniziati nel 2023.
Ne consegue che la data del 05/10/2023 di accettazione dell'offerta (con firma solo in una pagina) è indicativa della fase di trattativa che precede l'inizio dei lavori e quindi si ritiene possa escludersi, nel caso, la prima ipotesi della lett. b) del comma 3 dell'art. 3 del D.L. 212/2023.
Le condizioni della stipula dell'accordo e del versamento dell'acconto avrebbero dovuto essere entrambe esistenti prima del 30/12/2023, ma la parte non ha provato di aver versato alcun acconto prima del 30/12/2023.
L'emissione della fattura n. 1153, di € 5.493,80= (all. 6 al ricorso di parte) datata 29/12/2023, peraltro generica, non consente di accertare che i lavori siano precedenti a tale data.
Il bonifico risulta effettuato, successivamente alla data del 30/12/2023, e precisamente in data 02/01/2024
(all. 8 al ricorso di parte) per un importo totale di di € 5.493,80=.
Si rileva altresì, come nel caso di specie, la prova testimoniale rischiesta, letti i capitoli di prova, non appaia necessaria e sufficiente, ai fini della decisione, a dare specifica prova dell'inizio concreto dei lavori oggetto di contestazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso non può essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 3.000,00=.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 3.000,00