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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2024 R.G., avente a oggetto “diritto all'inserimento nelle GPS per la classe di concorso A027”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sirio Solidoro;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, Controparte_3
, in persona del legale
[...] rappresentate pro tempore, con l'Avvocatura dello Stato di ; CP_3
-resistenti -
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A.
1. ACCERTARE
E/O DICHIARE la carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere nei termini che seguono, ossia nel senso che la ricorrente, in virtù della recente modifica normativa, non ha interesse a dolersi della negazione del bene della vita per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea, in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dal recente intervento modificativo e con efficacia ex tunc;
per lo effetto, ACCERTARE E/O DICHIARARE
l'esistenza del diritto della ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea, il quale risulta essere pienamente soddisfatto attraverso la recente modifica avente efficacia ex tunc;
fatta salva ogni altra
o diversa statuizione secondo giustizia. A.
2. In subordine ACCERTARE e
DICHIARARE la predetta carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere per le predette ragioni, in forza del recente intervento modificativo, riguardo alla validità del titolo della ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027 con effetti ex nunc;
per lo effetto ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto della ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B. In subordine, nel merito, ove non dovesse essere accolte le predette richieste: ACCERTARE E/O
DICHIARARE l'esistenza del diritto della ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea con efficacia ex tunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B.
1. In via ancora subordinata ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto della ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B.
2. Ove occorra ai fini della predetta pretesa DISAPPLICARE E/O ANNULLARE se intesi in senso escludente il DM pubblicato in G.U. il 10/02/2024 e relativi allegati, ove occorra, del dpr n. 19/2016
Tab. A, del dm 259/2017, del dm 39/98, del dm 354/98, tutti con i relativi allegati, nonché ove occorra l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020 e dei relativi allegati, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. B.3.
CONDANNARE E/O ORDINARE alla parte pubblica ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per permettere alla ricorrente di insegnare in base al proprio titolo e per le ragioni sopra gradata nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia”.
A fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto di aver conseguito, in data 3 marzo 2000 il titolo di laurea in ingegneria edile, valido unitamente agli esami integrativi per insegnare altresì nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) e A020 (fisica alle scuole superiori), ma non anche per la classe di concorso
A027; che, tuttavia, con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10
2 febbraio 2024, avente ad oggetto “Revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” è stato previsto che anche i laureati in ingegneria potessero insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), senza tuttavia specificare se la disposizione abbia efficacia retroattiva, quindi estendendo la previsione anche a coloro i quali sono stati assunti in ruolo prima di tale data e, comunque, hanno conseguito il titolo di laurea in epoca precedente.
Ciò premesso, ha espresso interesse a che sia dichiarato che il recente intervento normativo sia da intendersi esteso al proprio titolo con effetto ex tunc, nonché, gradatamente, laddove non fosse possibile beneficiare degli effetti retroattivi, di beneficiare quantomeno degli effetti ex nunc “senza perciò alcuna preclusione derivante dal dato temporale e dal fatto che la ricorrente abbia conseguito il titlo normativo sotto il regime previgente”.
Si è costituita l'amministrazione scolastica, eccependo, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e quello di carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriale. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, anche per assenza di interesse ad agire.
L'udienza del 12 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Difetto di legittimazione passiva degli enti territoriali.
Va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
evocati in Controparte_4 giudizio. Invero, l'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 2009 statuisce che le articolazioni territoriali costituiscono un autonomo centro di responsabilità amministrativa e hanno la rappresentanza in giudizio ma non costituisce un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego del personale scolastico, sussiste unicamente la legittimazione passiva dell'amministrazione centrale dello Stato.
3. Sulla giurisdizione.
Deve essere, poi, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
3 L'art. 63, commi 1 e 4, d. lgs. 165/2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola esclusione, per quanto qui interessa, delle controversie in materia di procedure concorsuali. Nella specie, non si versa in un'ipotesi di procedura concorsuale: parte ricorrente afferma invece di avere diritto, in base al titolo posseduto, all'inserimento nella classe di concorso A027 e chiede la eventuale disapplicazione della tabella del D.M. n. 201/2020. La prospettazione è dunque basata sulla rivendicazione di un diritto soggettivo, che troverebbe fondamento in norme di legge (D. Lgs. n. 59/17) e pertanto la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr. Cass. SU n. 8098/20).
4. Merito.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La ricorrente ha depositato il presente ricorso giudiziario tre giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di revisione ed aggiornamento delle tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Tuttavia, come documentato dal convenuto, con D.M. del 22 dicembre CP_1
2023 di “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” la laurea in ingegneria edile è stata inserita tra i titoli abilitanti l'insegnamento per la CDC A027 “Matematica e Fisica”, al ricorrere delle condizioni indicate nella tabella A, cui si rimanda (cfr. all. 9 della memoria costituzione, tabella A allegata al DM
255/23).
E' pacifico che le disposizioni del citato D.M., per espressa previsione contenuta nell'art. 7, siano entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia in data 11 febbraio 2024, quindi in epoca antecedente il deposito del presente ricorso (13 febbraio 2024).
Conseguentemente, come peraltro evincibile dalle stesse conclusioni del ricorso, parte ricorrente non ha alcun interesse a dolersi della negazione del bene della vita (in relazione all'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea), in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dall'intervento
4 modificativo con efficacia ex nunc (non potendo disporre la normativa, in difetto di espressa previsione, che per l'avvenire).
Né parte ricorrente ha prospettato l'esistenza di una utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice (quale ad esempio l'esistenza di un danno da mancato inserimento nella classe di concorso rispetto al quale rivendicare una tutela risarcitoria).
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato rigettato per carenza di interesse ad agire.
5. Spese.
Stante la complessità delle questioni affrontate e la celere modifica regolamentare evidenziata, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_3
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 191/2024 R.G., avente a oggetto “diritto all'inserimento nelle GPS per la classe di concorso A027”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sirio Solidoro;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, Controparte_3
, in persona del legale
[...] rappresentate pro tempore, con l'Avvocatura dello Stato di ; CP_3
-resistenti -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A.
1. ACCERTARE
E/O DICHIARE la carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere nei termini che seguono, ossia nel senso che la ricorrente, in virtù della recente modifica normativa, non ha interesse a dolersi della negazione del bene della vita per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea, in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dal recente intervento modificativo e con efficacia ex tunc;
per lo effetto, ACCERTARE E/O DICHIARARE
l'esistenza del diritto della ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea, il quale risulta essere pienamente soddisfatto attraverso la recente modifica avente efficacia ex tunc;
fatta salva ogni altra
o diversa statuizione secondo giustizia. A.
2. In subordine ACCERTARE e
DICHIARARE la predetta carenza di interesse e/o la cessata materia del contendere per le predette ragioni, in forza del recente intervento modificativo, riguardo alla validità del titolo della ricorrente ad insegnare nella classe di concorso A027 con effetti ex nunc;
per lo effetto ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto della ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B. In subordine, nel merito, ove non dovesse essere accolte le predette richieste: ACCERTARE E/O
DICHIARARE l'esistenza del diritto della ricorrente, quello cioè di poter insegnare nella classe di concorso A027 in base al proprio titolo di laurea con efficacia ex tunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B.
1. In via ancora subordinata ACCERTARE e/o DICHIARARE il diritto della ricorrente ad insegnare in base al proprio titolo nella classe di concorso A027 con efficacia ex nunc;
fatta salva ogni altra o diversa statuizione secondo giustizia. B.
2. Ove occorra ai fini della predetta pretesa DISAPPLICARE E/O ANNULLARE se intesi in senso escludente il DM pubblicato in G.U. il 10/02/2024 e relativi allegati, ove occorra, del dpr n. 19/2016
Tab. A, del dm 259/2017, del dm 39/98, del dm 354/98, tutti con i relativi allegati, nonché ove occorra l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022 e l'O.M. n. 60/2020 e dei relativi allegati, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. B.3.
CONDANNARE E/O ORDINARE alla parte pubblica ad adottare tutti gli atti ed i provvedimenti per permettere alla ricorrente di insegnare in base al proprio titolo e per le ragioni sopra gradata nella classe di concorso A027, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia”.
A fondamento delle proprie ragioni, ha dedotto di aver conseguito, in data 3 marzo 2000 il titolo di laurea in ingegneria edile, valido unitamente agli esami integrativi per insegnare altresì nella classe di concorso A026 (matematica alle scuole superiori) e A020 (fisica alle scuole superiori), ma non anche per la classe di concorso
A027; che, tuttavia, con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10
2 febbraio 2024, avente ad oggetto “Revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” è stato previsto che anche i laureati in ingegneria potessero insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), senza tuttavia specificare se la disposizione abbia efficacia retroattiva, quindi estendendo la previsione anche a coloro i quali sono stati assunti in ruolo prima di tale data e, comunque, hanno conseguito il titolo di laurea in epoca precedente.
Ciò premesso, ha espresso interesse a che sia dichiarato che il recente intervento normativo sia da intendersi esteso al proprio titolo con effetto ex tunc, nonché, gradatamente, laddove non fosse possibile beneficiare degli effetti retroattivi, di beneficiare quantomeno degli effetti ex nunc “senza perciò alcuna preclusione derivante dal dato temporale e dal fatto che la ricorrente abbia conseguito il titlo normativo sotto il regime previgente”.
Si è costituita l'amministrazione scolastica, eccependo, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e quello di carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriale. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, anche per assenza di interesse ad agire.
L'udienza del 12 marzo 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Difetto di legittimazione passiva degli enti territoriali.
Va, innanzitutto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
evocati in Controparte_4 giudizio. Invero, l'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 2009 statuisce che le articolazioni territoriali costituiscono un autonomo centro di responsabilità amministrativa e hanno la rappresentanza in giudizio ma non costituisce un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego del personale scolastico, sussiste unicamente la legittimazione passiva dell'amministrazione centrale dello Stato.
3. Sulla giurisdizione.
Deve essere, poi, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.
3 L'art. 63, commi 1 e 4, d. lgs. 165/2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola esclusione, per quanto qui interessa, delle controversie in materia di procedure concorsuali. Nella specie, non si versa in un'ipotesi di procedura concorsuale: parte ricorrente afferma invece di avere diritto, in base al titolo posseduto, all'inserimento nella classe di concorso A027 e chiede la eventuale disapplicazione della tabella del D.M. n. 201/2020. La prospettazione è dunque basata sulla rivendicazione di un diritto soggettivo, che troverebbe fondamento in norme di legge (D. Lgs. n. 59/17) e pertanto la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr. Cass. SU n. 8098/20).
4. Merito.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
La ricorrente ha depositato il presente ricorso giudiziario tre giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. del decreto ministeriale di revisione ed aggiornamento delle tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
Tuttavia, come documentato dal convenuto, con D.M. del 22 dicembre CP_1
2023 di “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” la laurea in ingegneria edile è stata inserita tra i titoli abilitanti l'insegnamento per la CDC A027 “Matematica e Fisica”, al ricorrere delle condizioni indicate nella tabella A, cui si rimanda (cfr. all. 9 della memoria costituzione, tabella A allegata al DM
255/23).
E' pacifico che le disposizioni del citato D.M., per espressa previsione contenuta nell'art. 7, siano entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia in data 11 febbraio 2024, quindi in epoca antecedente il deposito del presente ricorso (13 febbraio 2024).
Conseguentemente, come peraltro evincibile dalle stesse conclusioni del ricorso, parte ricorrente non ha alcun interesse a dolersi della negazione del bene della vita (in relazione all'insegnamento nella classe di concorso A027 rispetto al proprio titolo di laurea), in quanto tale diritto risulta essere già stato riconosciuto dall'intervento
4 modificativo con efficacia ex nunc (non potendo disporre la normativa, in difetto di espressa previsione, che per l'avvenire).
Né parte ricorrente ha prospettato l'esistenza di una utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice (quale ad esempio l'esistenza di un danno da mancato inserimento nella classe di concorso rispetto al quale rivendicare una tutela risarcitoria).
Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato rigettato per carenza di interesse ad agire.
5. Spese.
Stante la complessità delle questioni affrontate e la celere modifica regolamentare evidenziata, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
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rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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