Ordinanza cautelare 14 maggio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 26/11/2025, n. 21232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21232 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5121 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pera, Luigi Maria Pepe e Valeria Spagnoletti-Zeuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica - TE del Comune di Roma, in persona del Direttore generale, rappresentata e difesa dall’avv. Monica Viarengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l’annullamento
della nota dell’TE del Comune di Roma del 23.1.2025, prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 3.2.2025, con cui è stato comunicato l’annullamento dell’istruttoria di vendita dell’immobile adibito ad alloggio popolare sito in Roma, Via -OMISSIS-, per asserite irregolarità nella conduzione del medesimo immobile che ne farebbero venir meno i presupposti di vendita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’TE del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa AN CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1. Con ricorso notificato il 3.4.2025 e depositato il 24.4.2025, la sig.ra -OMISSIS-, nel premettere di essere l’assegnataria in locazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, in via -OMISSIS-1, inserito nel piano di alienazione ai sensi dell’art. 48- bis della legge regionale del Lazio n. 27/2006, approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 784 del 29.9.2022, e di aver provveduto a tutti gli adempimenti preliminari all’acquisto del bene in questione, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, rubricato “annullamento della procedura di vendita […] ” , a mezzo del quale l’TE del Comune di Roma ha comunicato “l’annullamento dell’istruttoria di vendita dell’immobile” in questione, “in quanto, da accertamenti espletati sulla posizione amministrativa, sono emerse irregolarità nella conduzione dell’immobile tali da far venire meno i presupposti di legge per la vendita dello stesso” .
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- “I. Violazione art. 10 bis l. 241/90. Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione – di istruttoria – del presupposto – erroneità – sviamento – arbitrarietà)” - secondo la ricorrente, la P.A. avrebbe dovuto adempiere al “dovere di soccorso istruttorio”, che può ravvisarsi ogni qualvolta sussista l’esigenza di accertare l’effettiva presenza di requisiti o di circostanze di fatto dichiarate dall’interessato, ma ritenute non del tutto comprovate;
- “II. Violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 – eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza, dell’illogicità e dell’ingiustizia manifesta -violazione del principio del legittimo affidamento” - il provvedimento gravato sarebbe evidentemente privo di motivazione, essendosi limitato a segnalare “confusamente” la sussistenza di irregolarità “nella conduzione dell’immobile” , senza indicare le norme generali o di specie asseritamente violate e impedendo così all’interessata di conoscere il percorso logico-giuridico che ha condotto all’annullamento della procedura.
2. L’TE si è costituita in resistenza, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo comunque il rigetto nel merito delle pretese di parte ricorrente.
3. Si è costituita anche Roma Capitale, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (in quanto avente a oggetto una mera comunicazione) e l’infondatezza, nel merito, dello stesso ricorso.
4. Con ordinanza n. 2618/2025, “impregiudicata ogni questione anche in rito” , ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, è stata fissata, per la relativa trattazione, l’udienza pubblica dell’11.11.2025, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata dall’TE intimata (oltreché da Roma Capitale).
1.1. Al riguardo, occorre considerare che l’art. 48- bis, co. 1- sexies , della l.r. Lazio n. 27/2006 specifica che: “ [h] anno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica […] , purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita, l’assegnatario o, su richiesta dell’assegnatario, i componenti il nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conviventi con l’assegnatario, nonché i parenti e gli affini dell’assegnatario fino al terzo” .
1.2. L’odierna ricorrente è stata individuata quale avente titolo all’acquisto, in qualità di assegnataria dell’immobile in epigrafe, a sua volta indicato - nel menzionato piano di alienazione - tra quelli da cedere.
1.3. Successivamente, contestando - sia pure genericamente - “irregolarità nella conduzione” , a mezzo del provvedimento qui gravato, l’Amministrazione ha annullato in autotutela la propria iniziale determinazione (oggetto della comunicazione del 28.11.2022 prot. n. 54521).
Orbene, stando al tenore letterale della nota gravata (che reca nell’oggetto il termine “annullamento” ) e a quanto risulta dagli atti - in assenza di elementi che inducano a propendere per una diversa interpretazione dell’ agere dell’TE -, il disconoscimento dell’odierna ricorrente quale avente titolo all’acquisto dell’alloggio si fonda sulla (asserita) mancanza (originaria) dei requisiti di ammissione al beneficio, così come decretata dall’TE medesima all’esito di “accertamenti” che hanno comportato una revisione delle valutazioni già effettuate dalla stessa Amministrazione sulla “posizione” dell’odierna ricorrente (che, in tesi, non avrebbe potuto essere ammessa al beneficio).
1.4. Di conseguenza, non risulta conferente la giurisprudenza menzionata dalle Amministrazioni intimate a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia non verte sulla decadenza dall’assegnazione in locazione dell’alloggio per perdita dei requisiti (della cui eventuale adozione, peraltro, non vi è notizia agli atti), bensì sulla legittimità dell’esercizio del potere di autotutela (nei termini appena illustrati), con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Va, parimenti, respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, formulata da Roma Capitale, in quanto l’atto gravato - lungi dal configurarsi quale mera comunicazione - incide direttamente nella sfera giuridica dell’odierna ricorrente (come, peraltro, chiarito dalla successiva comunicazione del 23.3.2025).
3. Tanto premesso, è fondato il motivo di censura che si appunta sulla carenza di motivazione (art. 3, l. n. 241/1990), atteso che dall’atto, che - come anticipato - fa genericamente e cripticamente riferimento a non meglio precisate “irregolarità nella conduzione dell’immobile” , non è possibile evincere i presupposti di fatto del riesame né il percorso logico-giuridico che ha condotto all’annullamento. Le motivazioni alla base della decisione assunta con il provvedimento gravato non state esplicitate dall’TE neanche in riscontro alle argomentazioni spese dall’interessata nell’istanza rivolta a mezzo pec in data 21.2.2025 (in atti).
4. Il ricorso va, pertanto, accolto in ragione della fondatezza dell’assorbente rilievo della insufficienza e genericità della motivazione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di TE e a favore della parte ricorrente, con compensazione nei confronti di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’TE del Comune di Roma a corrispondere all’odierna ricorrente euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori come per legge, a titolo di spese di lite.
Compensa le spese nei confronti di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR BE di ZZ, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
AN CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO | AR BE di ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.