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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BENEDINI FRANCESCO parte ricorrente nei confronti di
CP_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. CANTALUPO ARABELLA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 14 Novembre 2024 la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir disciplinare l'affidamento dei figli minori ( e Per_1 Per_2
nati dalla relazione con il sig. e le modalità del loro mantenimento
[...] CP_1 chiedendo l'affidamento condiviso con assegnazione dell'abitazione familiare a lei medesima con previsione di articolato calendario. Si costituiva in giudizio il quale contestava in parte quanto ex adverso CP_1 dedotto e precisava le proprie conclusioni.
Nel corso della prima udienza le parti discutevano circa la possibilità trovare un accordo, il quale veniva poi raggiunto alle seguenti condizioni:
“1) I figli saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni rilevanti per i figli quali le scelte mediche, scolastiche e parascolastiche;
2) Assegnazione della casa alla madre, il mutuo continuerà ad essere pagato nella misura del
50% ciascuno;
3) Le spese condominiali ordinarie (assicurazione dello stabile, compenso dell'amministratore, spese bancarie, adempimenti fiscali e le spese denominate “generali” nei bilanci) e straordinarie afferenti la proprietà dell'immobile verranno suddivise al 50% tra la sig.ra ed il sig. mentre le spese di esercizio, per la manutenzione ordinaria e Pt_1 CP_1 per i consumi saranno interamente a carico della sig.ra che utilizza il bene;
Parte_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli e ogni qual volta lo vorrà Per_1 Per_2 previo accordo con la madre ed in ogni caso secondo il seguente calendario:
- un fine settimana da alternare con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (cena compresa);
- il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina del mercoledì curando di accompagnare i bimbi a scuola o alla fermata dello scuolabus;
- il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 (cena compresa);
- fermo restando quanto in epigrafe al presente punto 4) qualora il padre intenda tenere con sè i figli un altro pomeriggio infrasettimanale, egli, tenuto conto degli impegni della signora e dei minori, avrà cura di comunicare tempestivamente alla madre detta richiesta, Pt_1 concordando le relative tempistiche.
pag. 2/4 5) trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dal Per_1 Per_2
24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro, curando l'alternanza. Per quel riguarda le vacanze pasquali, e trascorreranno le dette vacanze per metà Per_1 Per_2 sino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e l'altra metà con l'altro, curando l'alternanza. In ordine alle vacanze estive, ogni genitore potrà trascorrere con i figli almeno
15 giorni, anche non consecutivi, anche in località di vacanze. Detti periodi andranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno per programmare le rispettive vacanze. I genitori comunicare reciprocamente l'indirizzo delle strutture site nelle località di vacanza dove porteranno i figli. Per quel che riguarda i “ponti” si utilizzerà il criterio dell'alternanza di anno in anno. I figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, nonché la festa del papà e la festa della mamma con il genitore festeggiato;
6) Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a CP_1 Parte_1 titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli la complessiva somma di
€400,00= (euro 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi anno per anno secondo la variazione degli indici Istat-Foi. Tale versamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese. Le parti espressamente convengono che ciascun genitore sosterrà autonomamente e direttamente le spese per il vestiario dei figli avendo i genitori costituito un guardaroba ciascuno che essi detengono presso le rispettive abitazioni;
7) l'assegno unico è diviso al 50% tra i genitori;
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di di saranno ripartite al Per_1 Per_2
50% tra i due genitori, con diritto del genitore che ha anticipato la spesa di ottenere il rimborso del 50% dall'altro dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e ciò entro quindici giorni dalla richiesta con applicazione del Protocollo sottoscritto il 29.11.2024 tra Tribunale di Cremona, Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Cremona e Aiaf Lombardia, che entrambe le parti dichiarano di avere ricevuto in copia dai rispettivi difensori, con la precisazione che segue:
il costo mensile della mensa è a carico della madre sino alla concorrenza dell'importo di euro 100,00 considerati entrambi i figli, mentre l'eccedenza di tale importo sarà suddivisa al
50% tra i genitori. L'accredito dei buoni pasto sul portale verrà effettuato dalla sig.ra ed il sig. imborserà alla stessa la propria quota in base all'eccedenza risultante. Pt_1 CP_1
Le ricariche non potranno essere superiori al costo mensile della mensa dei due figli;
pag. 3/4 9) spese legali compensate”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 26/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. BENEDINI FRANCESCO parte ricorrente nei confronti di
CP_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. CANTALUPO ARABELLA parte resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 14 Novembre 2024 la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentir disciplinare l'affidamento dei figli minori ( e Per_1 Per_2
nati dalla relazione con il sig. e le modalità del loro mantenimento
[...] CP_1 chiedendo l'affidamento condiviso con assegnazione dell'abitazione familiare a lei medesima con previsione di articolato calendario. Si costituiva in giudizio il quale contestava in parte quanto ex adverso CP_1 dedotto e precisava le proprie conclusioni.
Nel corso della prima udienza le parti discutevano circa la possibilità trovare un accordo, il quale veniva poi raggiunto alle seguenti condizioni:
“1) I figli saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni rilevanti per i figli quali le scelte mediche, scolastiche e parascolastiche;
2) Assegnazione della casa alla madre, il mutuo continuerà ad essere pagato nella misura del
50% ciascuno;
3) Le spese condominiali ordinarie (assicurazione dello stabile, compenso dell'amministratore, spese bancarie, adempimenti fiscali e le spese denominate “generali” nei bilanci) e straordinarie afferenti la proprietà dell'immobile verranno suddivise al 50% tra la sig.ra ed il sig. mentre le spese di esercizio, per la manutenzione ordinaria e Pt_1 CP_1 per i consumi saranno interamente a carico della sig.ra che utilizza il bene;
Parte_1
4) Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli e ogni qual volta lo vorrà Per_1 Per_2 previo accordo con la madre ed in ogni caso secondo il seguente calendario:
- un fine settimana da alternare con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 (cena compresa);
- il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina del mercoledì curando di accompagnare i bimbi a scuola o alla fermata dello scuolabus;
- il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 (cena compresa);
- fermo restando quanto in epigrafe al presente punto 4) qualora il padre intenda tenere con sè i figli un altro pomeriggio infrasettimanale, egli, tenuto conto degli impegni della signora e dei minori, avrà cura di comunicare tempestivamente alla madre detta richiesta, Pt_1 concordando le relative tempistiche.
pag. 2/4 5) trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con un genitore dal Per_1 Per_2
24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro, curando l'alternanza. Per quel riguarda le vacanze pasquali, e trascorreranno le dette vacanze per metà Per_1 Per_2 sino al giorno di Pasqua compreso con un genitore e l'altra metà con l'altro, curando l'alternanza. In ordine alle vacanze estive, ogni genitore potrà trascorrere con i figli almeno
15 giorni, anche non consecutivi, anche in località di vacanze. Detti periodi andranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno per programmare le rispettive vacanze. I genitori comunicare reciprocamente l'indirizzo delle strutture site nelle località di vacanza dove porteranno i figli. Per quel che riguarda i “ponti” si utilizzerà il criterio dell'alternanza di anno in anno. I figli trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno di quest'ultimo, nonché la festa del papà e la festa della mamma con il genitore festeggiato;
6) Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra a CP_1 Parte_1 titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli la complessiva somma di
€400,00= (euro 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi anno per anno secondo la variazione degli indici Istat-Foi. Tale versamento sarà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese. Le parti espressamente convengono che ciascun genitore sosterrà autonomamente e direttamente le spese per il vestiario dei figli avendo i genitori costituito un guardaroba ciascuno che essi detengono presso le rispettive abitazioni;
7) l'assegno unico è diviso al 50% tra i genitori;
8) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse di di saranno ripartite al Per_1 Per_2
50% tra i due genitori, con diritto del genitore che ha anticipato la spesa di ottenere il rimborso del 50% dall'altro dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e ciò entro quindici giorni dalla richiesta con applicazione del Protocollo sottoscritto il 29.11.2024 tra Tribunale di Cremona, Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Cremona e Aiaf Lombardia, che entrambe le parti dichiarano di avere ricevuto in copia dai rispettivi difensori, con la precisazione che segue:
il costo mensile della mensa è a carico della madre sino alla concorrenza dell'importo di euro 100,00 considerati entrambi i figli, mentre l'eccedenza di tale importo sarà suddivisa al
50% tra i genitori. L'accredito dei buoni pasto sul portale verrà effettuato dalla sig.ra ed il sig. imborserà alla stessa la propria quota in base all'eccedenza risultante. Pt_1 CP_1
Le ricariche non potranno essere superiori al costo mensile della mensa dei due figli;
pag. 3/4 9) spese legali compensate”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra le parti
Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 26/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4